Lezioni di diritto canonico – Dalla Torre
Il diritto canonico riguarda una grande comunità (1 mld) e si intende la manifestazione del dir nella vita della Chiesa cattolica, indica il complesso delle norme che regolano la vita della Chiesa al proprio interno, con altre società, Stati e comunità internaz: secondo una dottrina passata si definisce come “insieme delle norme giur fatte valere dagli organi competenti della chiesa cattolica secondo le quali è organizzata e dalle quali si regola l'attività dei fedeli in relazione ai fini che della chiesa”, l’“ord giur della Chiesa cattolica, cioè l’insieme di fattori che le danno la struttura di una società giuridicamente organizzata” per una più moderna nella a2 distinz, sottolineata da GP II tra giuridicità e complesso di norme poste dall’autorità ecclesiastica per regolare la vita della comunità ecclesiale.
Altro significato di dir canonico è la scienza che studia la chiesa nella dimensione ed esperienza giur che indaga il complesso di norme che reggono la comunità ecclesiale, inoltre si riferisce alla disciplina ogg di insegnamento nelle istituzioni formative della Chiesa (seminari) ed istituzioni universitarie.
Dal punto di vista terminologico canonico deriva da regola: dal IV sec (Concilio di Nicea, 325) indica leggi ecclesiastiche che disciplinano la vita del popolo di Dio distinguendole dalle leggi civili, ma l’espressione “dir canonico” (ius canonicum) è entrata nell’uso comune dal VIII sec e, dopo il Concilio Vaticano II (1962-65), viene sostituita da “dir ecclesiale” (ius ecclesiale).
Per quanto riguarda le fonti da cui promanano si parla di dir meramente ecclesiastico umano per norme poste dalla competente autorità ecclesiastica (Pontefice, concilio ecumenico), distinto dal dir naturale, norme poste da Dio all’atto della creazione e comuni a tutti gli uomini, e dal dir divino positivo (Bibbia). Da notare come il dir ecclesiastico indica le norme poste dal legisl statale a disciplina del fenomeno religioso, quindi rappresenta una branca del dir pubblico.
Ragioni dello studio del diritto canonico nelle università
Le ragioni dello studio del dir canonico nelle università sono 3:
- Formazione del giurista: utilità come strumento di comparazione e sollecita l’avvertenza che il dir non si esaurisce nel solo dir della comunità politica.
- Ragioni storiche: età medievale forgia cultura, mentalità, identità giur europea con la covigenza di dir secolare e canonico (utrumque ius) e continua fino all’età contemporanea; si nota inoltre che tutti i principali concetti del dir pubblico occidentale sono frutto della secolarizzazione dei concetti teologici, come ad esempio la costruzione della personalità giur, del matrim civile, del processo inquisitorio. Per il giurista può essere utile conoscere origini e contesto ordinamentale in cui si posero, inoltre si hanno tracce del dir canonico in entrambe le famiglie giur di civil e common law in quanto l’influenza di esso sul dir secolare europeo si ha prima della separazione tra le due.
- Realtà ordinamentale italiana: paese concordatario (rapporti Stato/Chiesa disciplinati da un Concordato del 1984), pertanto è richiesta a studiosi e professionisti di dir la conoscenza del dir canonico, che in alcuni casi ha efficacia civile nell’ord italiano.
Cap 1: Lo spirito e la carne
Lo studio della dimensione giur della Chiesa pone il problema di cosa è il dir e le ragioni della sua esistenza. La risposta della filosofia parte dalla struttura dell’uomo e coglie la connessione condizione umana/dir, che trae origine da fattori facilmente individuabili (uomo essere limitato): ogni uomo ha dei limiti oggettivi che investono le sue capacità fisiche, tuttavia l’uomo ha in sé il modello della perfezione e protende verso di esso avendo la consapevolezza di ciò di cui ha bisogno: l’uomo cerca di ovviare ai propri difetti associandosi con altri (es: matrimonio).
L’uomo inoltre è limitato dal punto di vista temporale in quanto è mortale, quindi cerca modi di prolungare nel tempo la propria limitata esistenza (es: procreare, creare entità che durino nel tempo come associaz). Quindi l’uomo per superare i propri limiti tende a vivere in relazione: ha bisogno degli altri per poter sopravvivere, ma al contrario gli altri possono essere una minaccia alla vita, integrità, beni, pertanto è necessario predisporre difese necessarie: gli uomini si trovano in una situazione di coesistenzialità da cui non possono sottrarsi in quanto non possono svestirsi della loro natura umana.
Questi fattori dell’esperienza esistenziale evidenziano le ragioni del dir connettendolo alla natura dell’uomo, infatti il dir è la regola della relazione dell’uomo con i suoi simili animata dal valore etico per la giustizia per cui sono riconosciute ad ogni uomo proprie spettanze e dignità; la legge positiva cerca di attuare nel concreto le diverse situazioni infatti tra lex e ius si ha una tensione perenne, sicché ogni legge positiva risulta imperfetta per cercare di catturare la variabilità del reale.
Talvolta il legisl si allontana dal reale, quindi lex e ius divergono: agire secondo giustizia (legittimità) e secondo la legge (legalità) non coincidono, ponendo problemi nella coscienza individuale.
NB: il dir non si esaurisce nelle espressioni più importanti (dir naz, europeo, internaz) ma è presente in tutte le forme associative umane, anche semplici (es: famiglia): “Ubi societas, ibi ius”.
Perché del diritto canonico
Altra domanda che si pone è il perché del dir canonico in quanto la Chiesa come realtà spirituale non dovrebbe necessitare del dir, il quale si rivolge all’uomo concretamente calato in una fitta rete di relazioni sociali: tali critiche sono state poste in seno alla Chiesa molte volte (gnosticismo, Lutero), ma tutte con una visione parziale della realtà della Chiesa, che secondo la tradizionale dottrina cattolica è realtà al contempo visibile e invisibile, spirituale e sociale, sacramentale e giuridica.
È indubbio che la Chiesa di soli spiriti (Ecclesia triumphans) non ha bisogno del dir ma quella militante (Ecclesia militans), ossia la comunità di persone che vive la storia, ne ha bisogno; la Chiesa organizzata in popolo di Dio è un fenomeno unico nei gruppi sociali umani, ma manifesta giuridicamente analogie con forme associative umane, inoltre come il Corpo del Signore nella sua umanità non era sottratto alle leggi dell’essere umano anche la Chiesa, che si incarna in un meccanismo sociale, non è sottratta a tali leggi proprie delle formazioni sociali: se è normale che ogni gruppo sociale si organizzi dandosi un complesso di regole giur, è normale che anche la Chiesa lo faccia essendo un gruppo umano organizzato, infatti il fine tradizionale attribuito al dir canonico è di essere inteso nella sua valenza espressamente giur (salus animarum).
Tali considerazioni trovano conferma dal fatto che la Chiesa fin dalle origini si dota di un sistema di norme per regolare la vita interna, inoltre le giustificazioni del dir nella Chiesa si hanno nell’esigenza della missione della Chiesa di evangelizzazione, promozione umana, affermazione della dignità della persona e alla tutela dei suoi dir inalienabili: dir canonico non appare come regola statica della vita interna della comunità religiosa ma come uno strumento che rende possibile e favorisce lo slancio apostolico favorendo di adempiere al mandato di Cristo senza rinnegare le tradizioni dei popoli.
Pluralità di diritti religiosi
Il dir canonico non è l’unico esempio di dir religioso, infatti la storia mostra una pluralità di dir religiosi, ossia nuclei di norme che si dirigono ai rispettivi fedeli e ne disciplinano la vita all’esterno e interno (cristianesimo, ebraismo, islam), riguardo a tali dir gli studiosi sviluppano tesi diverse:
- Per alcuni i dir religiosi costituiscono una famiglia giur a sé in quanto si pongono in una prospettiva ultratemporale e si compongono primariamente di dir divino: diversità dir religiosi/dir statali.
- Per altri la differenza non si ha tra dir religiosi e statali, ma tra dir appartenenti a differenti universi culturali, in quanto il dir canonico è più vicino ai dir secolari di quello islamico.
Comparando i dir delle 3 religioni monoteiste si hanno somiglianze e differenze: da una parte tutti si fondano sul dir divino, ma questo, in quanto proveniente da un’autorità trascendente l’autorità umana, non è utilizzabile dal legisl ecclesiastico, pertanto ognuno ha elaborato meccanismi per garantire l’adeguamento dei propri apparati normativi alle trasformazioni sociali, in modo diverso a seconda delle rispettive peculiarità (ord ebraico e islamico: interprete, ord canonico: legisl).
Diritto canonico e diritto secolare
Per consuetudine il dir canonico viene indicato come ius civile, meno usato dai canonisti è il termine ius saeculare per indicare la realtà del dir posto dal legisl in tali comunità riferito al tempo storico a differenza del dir canonico, le cui finalità trascendono tempo e storia; tra dir canonico e secolare si notano somiglianze, per la prossimità del 1° alle famiglie di common e civil law, ma anche differenze:
- Universalità del dir canonico, in quanto la Chiesa viene istituita per portare a tutti i popoli il messaggio di salvezza: ord canonico è “aperto”, si pone diversamente agli ord costruiti sulla distinz cittadino/straniero poiché tutti gli uomini sono chiamati a far parte della Chiesa.
- Personalità del dir canonico come crit per individuare i destinatari delle norme, in quanto esse sono dirette ai battezzati, mentre nei dir secolari il crit è della territorialità, ossia il dir vigente è quello del territorio su cui vive ed opera.
- Dir canonico conosce la distinz dir divino (posto dal legisl divino) / umano (posto dal legisl umano), mentre nei dir secolari il dir è sempre di origine umana; a differenza del dir secolare la Chiesa conosce la distinz tra potestà di governo esercitata in maniera pubblica o notoria (foro esterno) e in maniera segreta senza che ne siano conosciuti gli effetti (foro interno).
- Elasticità del dir canonico, in quanto la forza è data più dall’interiore adesione dei sogg che dal timore delle sanzioni: se una norma, di dir canonico posta dall’autorità umana, che favorisce il bene spirituale di una persona possa divenire impedimento di tale bene o peccato, non deve essere applicata altrimenti verrebbe negata la funz del dir della Chiesa; d’altra parte la rigidità del dir secolare, che non può essere ordinariamente derogato anche dove la norma astrattamente giusta divenisse ingiusta nell’applicaz del caso concreto secondo il princ di certezza del dir per cui va conosciuto con sicurezza ciò che detta la legge.
Rapporto diritto canonico e teologia
Un problema posto dal Concilio Vaticano II è il rapporto dir canonico/teologia:
- La scuola canonistica laica italiana moderna vede il dir canonico come un dir “dato”, ossia un ord giur che ha in sé ragione di esistenza e legittimazione.
- La scuola dell’Università Gregoriana, partendo dal presupposto teologico che la Chiesa è una società umana elevata alla sfera sovrannaturale, desume che la realtà interna della Chiesa si esprime in forma sociale e non può sottrarsi alle regole della giuridicità.
- La scuola dell’Università di Navarra considera come princ di ordine sociale il dir canonico, in quanto è l’ordine sociale giusto del popolo di Dio.
Il dibattito sullo statuto epistemologico del dir canonico si riflette nel dibattito sul metodo della relativa scienza producendo 4 orientamenti:
- Scuola canonistica laica: canonista, tenendo conto le peculiarità del dir della Chiesa, deve far ricorso a categorie concettuali e strumenti elaborati dalla scienza giur secolare, quindi il dir canonico è scienza giur da esplicitarsi con metodo giur.
- Scuola teologico-giur di Monaco: vede la contrapposizione Chiesa communio/societas e ritiene impossibile l’uso di categorie e strumenti giur secolari, pertanto la legge canonica è vista come “ordinatio fidei” ed elabora proprie categorie, strumenti di indagine, nozione di dir, quindi il dir canonico è scienza teologica che opera con metodo giur.
- Scuola dell’Università Gregoriana: scienza canonistica deve tener conto di un duplice piano naturale, che vede l’uomo con i suoi attributi, e soprannaturale; la scienza canonistica deve elaborare un concetto di giustizia che, fondato nella struttura comunionale della Chiesa, non neghi ma superi, ricomprendendolo, quello ricavabile sul piano dei rapporti intersoggettivi.
- Scuola spagnola di Navarra: se anche le dimensioni della Chiesa lontane dall’esperienza giur secolare (es: ammin sacramenti) si traducono in relazioni giur ed atti di giustizia, allora la dimensione di giustizia contenuta nell’essenza delle realtà ecclesiali è la causa della natura giur della Chiesa e che essa abbia un dir proprio, quindi il dir canonico ha un carattere giur che si manifesta sia negli aspetti in cui la sua problematica è vicina a quella degli ord statali e sia negli aspetti intimamente legati alla radice soprannaturale della Chiesa.
Negli ultimi 2 orientamenti si cerca di collegare teologia e dir con una riaffermazione del princ per cui la scienza canonistica non può che essere scienza giur condotta con metodo giur.
In conclusione il dir canonico ha carattere teologico in quanto la teologia può fornire ragioni al dir canonico e al canonista la consapevolezza delle ragioni del dir nella Chiesa, ma esso, in quanto dir, non può essere che studiato con metodo giur e svolgersi secondo modalità proprie del dir.
Cap 2: Il tempo e lo spazio
Trattare dell’esperienza giur nel divenire della storia vuol dire riferirsi all’evoluzione del dir canonico, non solo come insieme di norme poste dal legisl ecclesiastico ma anche come “dir vivente” (istituti, strutture ecclesiali), infatti la conoscenza della storia del dir canonico rileva per 2 ragioni:
- Culturale: anche la storia del dir canonico svolge un ruolo nella formazione del giurista affinando capacità di analisi, critica, valutazione di norme ed istituti, comprensione dei rapporti tra dir e dimensioni storiche di una società, inoltre essa ha il compito di fare del giurista non solo un mero pratico, ma un conoscitore di norme vigenti e tecniche professionali nella loro applicazione.
- Ord canonico si è sviluppato dalle origini della Chiesa fino a giorni nostri: essa ha conosciuto mutamenti normativi ed istituzionali che si sono prodotti sempre all’interno dello stesso corpo sociale e realtà istituzionale nel contesto di un’evoluzione che non conosce fratture, infatti la 1a codificazione canonica (1917) non ha significato una rottura ma ha riproposto il vecchio dir depurato di quanto era superato e con alcune innovazioni; pertanto la conoscenza storica per il canonista non ha una mera valenza culturale, ma è necessaria per il lavoro di interpretaz del giurista in quanto ai fini ermeneutici può essere utile conoscere le ragioni storiche per cui tale istituto o norma fu posta, le ragioni della sua modificazione, ragioni dell’interpretaz di dottrina e giurispr.
Periodi dell’esperienza giuridica canonistica
L’esperienza giur canonistica può essere divisa in 4 periodi:
- Pregrazianeo (1° millennio): precedente all’opera di Graziano, nei primi 3 sec le basi del dir canonico sono costituite dal dir divino delle Sacre Scritture, Atti degli Apostoli, scritti neotestamentari, letteratura cristiana antica e la nuova fonte della Tradizione (insegnamenti apostoli e loro successori): il dir delle 1e comunità cristiane era essenziale e debitore del dir ebraico, mentre con l’espansione in Occidente il dir canonico acquisisce elementi giur tratti dall’esperienza romanistica; le 1e opere sono la Didaché e la Didascalia in Oriente, la Traditio Apostolica in Occidente e sono caratterizzate dalla non distinz norme giur/morali, attenzione verso culto e sacramenti, convivenza tra Chiesa carismatica e istituzionale.
In seguito agli Editti di Costantino e Teodosio si ha un’esperienza conciliare che vuole far fronte alle nuove esigenze della comunità cristiana crescente dal punto di vista numerico e territoriale: Concili sono riunioni di tutti i Vescovi (Concili ecumenici) o quelli di una zona per risolvere questioni dottrinali e disciplinari; da essi si fissa il “credo”, ossia la formulazione esatta del dogma cristiano ripetuta fino ad oggi nelle celebrazioni, e regole giur per la comunità cristiana, sempre più grande.
Importante fu la Collectio Dioniso-Hadriana poiché raccoglie assieme alle decisioni conciliari anche le decretali dei Pontefici, dimostrando la sussistenza di un primato d’onore e di giurisdizione di esso su tutta la Chiesa attraverso dei provvedimenti di carattere amministrativo e normativo. Si ha infine l’esperienza dei Canones apostulorum, che costituiscono un momento importante per la formazione del dir penale moderno, canonico e laico, introducendo classificazioni di peccati e crimini.
- Classico (XII-XVI): si ha l’apporto al dir canonico del Decretum di Graziano, che raccolse una molteplicità di fonti canoniche, spesso contrastanti, tentando di offrire un’interpretaz coerente per superare le Liber Extra,
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