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Il diritto

Il diritto è una forma di organizzazione sociale: al cambiare dell’una cambia anche l’altra.

In tale forma di organizzazione nascono le norme giuridiche: osservate, rispettate e a cui aderisce il popolo.

Diritto costituzionale e diritto pubblico

Diritto costituzionale: insieme di norme contenute nella fonte “Costituzione”, in particolare quelle relative all’organizzazione dello Stato e alle fonti di diritto.

Diritto pubblico: insieme di norme che hanno per oggetto l’ordinamento giuridico dello Stato e i suoi elementi.

Obiettivi

  • Tenere insieme una comunità.
  • Stabilire una serie di regole che determinano i rapporti all’interno di uno specifico gruppo sociale. Tali rapporti sono tra le componenti della comunità e chi detiene il potere.

Inoltre è anche un modo di studiare i rapporti tra libertà e potere.

Lo Stato è l’unico soggetto col monopolio dell’uso legittimo della forza.

Poteri esistenti

  1. Potere politico: lo Stato rappresenta la prevalente forma di organizzazione del potere politico e detiene legittimamente il monopolio dell’uso della forza. Nel passato tale potere lo si acquisiva o col principio della tradizione, o chi deteneva carisma; oggi invece esiste la libera competizione elettorale: chi vince le elezioni ha il diritto di governare.
  2. Potere economico: si detiene la ricchezza e può influenzare i comportamenti di un gruppo sociale.
  3. Potere ideologico: chi detiene determinate conoscenze è in grado di orientare i comportamenti dei consociati.

Stato

Definizione

Lo Stato è una forma di organizzazione del potere politico democratico in cui si realizza il monopolio legittimo della forza.

Passato

Inizialmente esistevano altre forme di organizzazione del potere politico come res publica romana, imperi.

Lo Stato nasce nel 500, in Spagna, Francia, Inghilterra con gli Stati nazionali, che sono in grado di imporre con l’uso della forza il loro potere sia verso l’esterno nei confronti di altri soggetti, in particolare Impero e Chiesa.

Elementi costitutivi essenziali e irrinunciabili

Sovranità: lo Stato nasce affermando la propria indipendenza verso l’esterno, e la comunità internazionale per garantire il fatto che al di fuori non vi siano altri elementi che influenzino la sovranità dello Stato.

È necessario distinguere un ordinamento giuridico esterno (UE e altri Stati) ed uno interno (ordinamenti giuridici infrastatali: regionali e locali).

Nel tempo vi furono varie concezioni di “Stato”: inizialmente il potere sovrano era nelle mani del monarca, poi con la rivoluzione francese si afferma la sovranità della popolazione. Poi nel 1800, in Germania, una serie di giuristi dissero che la sovranità era dello Stato.

Disposizioni della nostra Costituzione: art. 1 “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

È necessario trovare dei limiti al suo esercizio: rischio tirannia!

Territorialità: sfera spaziale verso la quale si esercita la sovranità. Lo Stato rivendica:

  • Terraferma, delimitata da confini che possono essere geografici, ma anche politici (eventi bellici e contratti bilaterali fra Stati).
  • Mare territoriale: entro 12 miglia dalla costa, poi è spazio extraterritoriale.
  • Sfruttamento economico delle risorse della piattaforma continentale: linea di demarcazione di un continente sul perimetro costiero.
  • Spazio atmosferico sopra la terraferma e profondità fino a dove raggiungibile dall’uomo.

Popolo: tutti coloro che hanno un rapporto di cittadinanza con lo Stato.

  • Per acquisire la cittadinanza si usano i principi “ius soli (suolo), ius sanguinis”.
  • Oggi in Italia si è cittadini italiani: se si è figli di almeno un cittadino italiano.
  • Chi nasce nel territorio da genitori sconosciuti (ius soli).
  • Chi nasce nel territorio italiano ma che non hanno nessuna cittadinanza (situazione di apolidia).
  • Il figlio di due cittadini stranieri nato in Italia, al compimento del diciottesimo anno di età (deve trascorrere 18 anni consecutivi in Italia), può diventare cittadino italiano.
  • Chi è in Italia da più di 10 anni può richiedere la cittadinanza italiana.
  • Lo straniero che sposa un italiano acquista dopo una certa durata del matrimonio o permanenza nel paese, determina l’acquisto della cittadinanza.

Il concetto di popolazione ha un diverso significato: infatti ingloba tutti coloro che risiedono nel territorio nazionale, sia italiani che stranieri.

Forme di Stato nel tempo

  1. Stato assoluto: sovranità è concentrata nelle mani di un sovrano/monarca, posto sopra le leggi e il diritto.
  2. Stato liberale: sovrano + governo, funzione esecutiva. Parlamento bicamerale, assemblea legislativa (approva le leggi), elettiva e rappresentativa del popolo, grazie al suffragio censitario.
  3. Stato democratico: sovranità distribuita su tutto il popolo.

Modelli di accentramento del potere

Stato federale: forma di Stato in cui la sovranità è distribuita sul territorio, cioè in due livelli territoriali diversi: la Federazione e i singoli Stati membri.

Stato regionale: Italia. Alle regioni è riconosciuta un’importante autonomia legislativa: si tratta quindi di uno Stato unitario caratterizzato da un livello di decentramento particolarmente accentuato.

Stato unitario: modello che non rientra nel concetto di Stato pluralista, in quanto la sovranità non è ripartita sul territorio ma spetta ad un unico livello di governo: lo Stato centrale.

Forme di Stato

La forma di Stato delinea i rapporti tra popolo, territorio e sovranità e mette al centro anche le finalità dello Stato, i rapporti tra i governanti e i governati e la relazione tra l’autorità e la libertà. Si differenziano in base a come si collocano i rapporti tra gli elementi costitutivi dello Stato.

Stato assoluto

Periodo: 500-750, Francia, Spagna, Inghilterra.

Definizione, soggetti, poteri e decisioni: è un tipo di Stato autoritario in cui la sovranità è concentrata nelle mani di un sovrano/monarca, posto sopra le leggi e il diritto.

Principi: sudditi e non cittadini. Sussistono le strutture sociali dell’ordinamento feudale.

Riconoscimento libertà: non vi sono diritti e libertà riconosciuti a cittadini, ma le libertà sono riconosciute a ceti: aristocrazia, clero, terzo stato.

Riconoscimento uguaglianza: popolazione divisa in ceti: aristocrazia, clero, terzo stato.

Stato liberale

Periodo: 800, principi rivoluzione francese.

Definizione, soggetti, poteri e decisioni: sovrano + governo, funzione esecutiva. Parlamento bicamerale, assemblea legislativa (approva le leggi), elettiva e rappresentativa del popolo, grazie al suffragio censitario. Magistratura: funzione giurisdizionale, esecuzione delle controversie tra leggi. Assemblea rappresentativa: esprime la rappresentanza politica e di interessi senza vincolo di mandato.

Principi: esiste una corrispondenza tra governanti e governati.

Stato di diritto: anche il sovrano è sottoposto alle leggi, approvate dal Parlamento.

Principio della separazione dei poteri di Montesquieu: per garantire le libertà ed evitare l’abuso del potere da chi lo detiene, bisogna garantire la distribuzione delle funzioni legislative, esecutive e giurisdizionali a organi diversi.

Riconoscimento libertà: nascono le prime Costituzioni, volte a riconoscere un nucleo fondamentale di libertà:

  • Uguaglianza davanti alla legge.
  • Affermazione libertà di persona.
  • Arresto non è deciso dal sovrano ma da giudice indipendente.
  • Libertà di opinione.
  • Affermazione diritto di proprietà.
  • Affermazione di iniziativa economica.

Costituzione flessibile: non si pone al vertice del sistema delle fonti perché è modificabile con legge ordinaria.

Riconoscimento uguaglianza: sistema monoclasse: la classe borghese al centro del sistema. Si affermava l’uguaglianza davanti alla legge, ma certi principi non vengono riconosciuti o non sono obbligatori. Uguaglianza formale.

Suffragio censitario riservato a chi deteneva una certa posizione economica.

Motivi che determinano la fine: la rivoluzione francese; crisi economiche: portano alla nascita della borghesia, che voleva contare maggiormente dal punto politico e che deteneva le leve economiche.

Stato democratico

Periodo: fine 800-900.

Definizione, soggetti, poteri e decisioni: la sovranità è distribuita su tutto il popolo. Le decisioni politiche, potere legislativo ed esecutivo, vengono prese dalla maggioranza, sotto controllo della minoranza, alle quali però si sottraggono delle garanzie.

Principi: principio di maggioranza: le decisioni si prendono con l’ottenimento della maggioranza. Rispetto delle minoranze. Sistema di democrazia sociale: si interviene per rimuovere ostacoli che impediscono la piena parità.

Riconoscimento libertà: pluralismo politico: più partiti politici che sono in lotta tra loro per il potere. Sono necessarie rappresentanze qualificate perché la Costituzione è rigida: conta il voto sia della maggioranza che governa sia delle minoranze in opposizione al governo.

Pluralismo culturale: differenti opinioni/idee, di fedi religiose e di diversi riconoscimenti culturali che chiedono un modo di svolgersi e svilupparsi.

Riconoscimento uguaglianza: sistema pluriclasse: la classe bilancia le posizioni delle classi. Suffragio universale: tutti, uomini e donne, partecipano alle elezioni. Uguaglianza sostanziale: lo Stato deve intervenire per rimuovere gli ostacoli che impediscono l’uguaglianza di fatto.

Motivi che determinano la fine: esempio: noi oggi. Modello classe sociale: modello monoclasse della classe borghese. Affermazione del partito dei lavoratori, fine 800. Allargamento al suffragio universale maschile. Francia: democrazia. Italia e Germania: regimi autoritari e totalitari.

Stato democratico

È quella forma di Stato nella quale esiste una tendenziale corrispondenza tra governatori e governati e, per definirlo tale, non basta che ci siano libere elezioni: sono necessari 4 elementi:

  1. Principio di maggioranza: si adottano solo le disposizioni della maggioranza di soggetti politicamente attivi.
  2. Rispetto delle minoranze.
  3. Libere elezioni: devono sussistere più gruppi politici diversi che concorrano liberamente al governo del paese.
  4. Controllo delle minoranze: esse devono attivare strumenti di controllo delle decisioni delle maggioranze.

Da ciò deriva una diversa separazione dei poteri rispetto a quella dello Stato liberale: lo Stato democratico, infatti, è connotato da una bipartizione dei poteri in:

  • Circuito della decisione politica: la maggioranza decide potere legislativo e potere esecutivo.
  • Circuito delle garanzie: sottratto alle maggioranze, potere giudiziario.

Funzionamento dei sistemi democratici

Per la loro analisi, consideriamo solo quelli con regole di democrazia rappresentativa, con cui il popolo sceglie dei rappresentanti mediante le elezioni, come noi, e non diretta, in cui invece tutto il popolo governa e prende decisioni politiche.

Stato pluralista

Riferimento all’elemento di plurisoggettività dell’ordinamento giuridico statale: esistono soggetti o gruppi politicamente attivi profondamente diversi tra loro, la cui diversa soggettività è riconosciuta dall’ordinamento.

Lo Stato democratico riconosce al suo interno molte forme di pluralismo, come il pluralismo territoriale, ritenuto come una forma di decentramento del potere: si riconosce all’interno dello Stato una condizione di autonomia ad altri soggetti territoriali, regioni, province, comuni. Con esso, infatti, dentro l’assetto costituzionale dello Stato, grazie all’affermazione del principio dell’autonomia, altri soggetti titolari di una serie di funzioni molto rilevanti vedono riconosciuto uno spazio di potere tutto loro.

In tale prospettiva di forte accentramento del potere, si distinguono 2 modelli:

  1. Stato federale: forma di Stato in cui la sovranità è distribuita sul territorio, cioè in due livelli territoriali diversi: la Federazione e i singoli Stati membri.
  2. Stato regionale: Italia. Alle regioni è riconosciuta un’importante autonomia legislativa: si tratta quindi di uno Stato unitario caratterizzato da un livello di decentramento particolarmente accentuato.

Stato unitario: modello che non rientra nel concetto di Stato pluralista, in quanto la sovranità non è ripartita sul territorio ma spetta ad un unico livello di governo: lo Stato centrale.

Modello regionale e modello federale

Modello regionale: Italia

Come nascono? Statuto albertino del 1948, che prende come esempio la Costituzione belga. Il Belgio nasce con Costituzioni molto simili a quella italiana, ma che poi negli anni 70 le due comunità, fiamminga e vallone, si separano. Dopo la separazione delle due comunità, nel 1993 il Belgio diventa uno Stato federale.

Caratteristiche distintive: la sovranità centrale è dello Stato; le regioni hanno condizione di autonomia che è diversa dalla sovranità.

Camere: nei modelli di regionalismo il Senato non è una delle due camere rappresentative così forte come nel federalismo.

Aspetti finanziari: in Italia, con il federalismo fiscale si è cercato di dare più potere economico alle regioni.

Modello federale: USA, Confederazione Elvetica, Germania

Come nascono? USA: nascono a seguito di un processo di aggregazione in cui una serie di Stati cedono una parte del loro potere sovrano originario per andare a costruire la Federazione, e le colonie affermarono l’indipendenza dalla madre patria. Esse, però, poi capiscono di aver bisogno di un vincolo federativo che li tenesse insieme: nascita della Federazione.

Caratteristiche distintive: originariamente la sovranità è degli Stati, che poi cedono i loro poteri alla Federazione.

Camere: esprime in modo forte l’appartenenza al territorio ed il riconoscimento dei poteri delle entità decentrate: negli USA il Senato è un organo per cui ognuno dei 50 Stati membri esprime nel Senato in modo assolutamente paritario la sua rappresentanza con due senatori. Inoltre negli USA il Senato ha poteri molto forti.

Aspetti finanziari: gli Stati, cantoni, Länder hanno più potere, per esempio dal punto di vista finanziario.

Potere degli Stati: USA: un ambito molto rilevante per cui uno Stato può decidere in modo diverso dall’altro è la pena di morte, il diritto penale e parte del privato e commerciale.

In Svizzera, non esiste pena di morte, ma in campo fiscale e per quanto riguarda le leggi tributarie, ogni cantone detta le sue regole.

Stato regionale in Italia: regionalismo italiano

Caratteri del regionalismo italiano

In Assemblea costituente, si condivise il fatto che garantire le autonomie territoriali significava garantire la libertà.

Art. 5, posto fra i principi fondamentali, sui quali nemmeno le norme UE possono influire:

  • Afferma l’unicità e l’indivisibilità della Repubblica.
  • Stabilisce che essa riconosce e promuove le autonomie locali.
  • Disciplina l’autonomia delle province, dei comuni e delle regioni con potestà legislativa, regioni a statuto speciale; la disciplina per le altre è prevista nel titolo V della Costituzione.
  • Afferma il valore dell’indivisibilità della struttura della Repubblica, cioè il valore di un soggetto che non può essere diviso.
  • Promozione e valorizzazione dell’autonomia della Repubblica.

Il federalismo non deve determinare un’idea di separazione. Tema dell’esistenza di profonde esistenze socio-economiche tra diverse regioni: tra nord e sud, federalismo solidale.

Procedimento di formazione dello Stato regionale nella Costituzione italiana del 1948

  • Fino al regime fascista, l’Italia era uno Stato unitario accentrato. La forma di Stato regionale, quindi, si rivela una forma del tutto innovativa del Secondo dopoguerra, che mirava a evidenziare le differenze geografiche e economiche esistenti sulle varie zone del Paese, e a rispondere a vere richieste di autonomia di aree insulari o di confine.
  • Nella legislazione di attuazione dello statuto province e comuni erano già previsti. Ma per quanto riguarda le regioni, vi era una forte approvazione dalla Democrazia Cristiana e non accettate dal blocco socialdemocratico, sinistra. Poi si riconobbero le regioni e ad esse venne dato un potere del tutto nuovo: in alcune materie limitate esse potevano fare le leggi, passaggio molto importante. I costituenti ritennero che si poteva attribuire alle regioni quel potere tipico dei Parlamenti, ovvero quello legislativo: infatti in riferimento alle fonti si hanno le fonti statali e quelle regionali.
  • Inoltre si riconobbe alle regioni delle considerazioni specifiche di autonomia: alle due grandi isole, Sicilia e Sardegna, dove ancora prima della Costituzione, si riconosce lo statuto speciale di autonomia.
  • Minoranze linguistiche: Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino.
  • La Costituzione prevede due tipi di regioni: a statuto speciale, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino e Friuli, e quelle a statuto ordinario, occupandosi direttamente di queste ultime, in quanto per quelle a statuto speciale sono previste leggi costituzionali che definiscono l’autonomia in termini più ampi, specie per la materia dell’autonomia finanziaria. Invece, le 15 regioni ordinarie, le condizioni di autonomia sono definite dal titolo V della Costituzione.
  • Ma nel tempo, la formazione dello Stato regionale ha incontrato molte difficoltà: infatti la sua attuazione si completa solo negli anni 70.

Riforma del titolo V

A seguito delle varie difficoltà incontrate nella formazione dello Stato regionale, nel 1999 e nel 2001, fine XX secolo, si è svolta una revisione costituzionale del regionalismo italiano: modificando il titolo V, parte seconda, organizzazione dello Stato che riguarda comune p

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher susannadv di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Grasso Giorgio.
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