Estratto del documento

Parte 1

Dimensione costituzionale del diritto alla mobilità

Art. 3: stabilisce il principio di uguaglianza.

  • 1 comma: uguaglianza formale = tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge (no distinzioni di grado, di appartenenza a una classe sociale);
  • 2 comma: uguaglianza sostanziale = lo Stato deve operare delle discriminazioni giustificate dall'esigenza di sostenere e aiutare altre persone svantaggiate per condizioni di salute, sociali, economiche. È importante l’effettiva partecipazione della vita al paese.

Art. 16: operazione di lettura sistematica. Questo articolo aggiunge significato all’art. 3: questa operazione si chiama lettura sistematica.

Art. 16: le limitazioni alla possibilità individuale di circolare e soggiornare sul territorio nazionale sono stabilite per Legge (= Riserva di Legge) per motivi di sanità o di sicurezza. Queste limitazioni non possono essere discriminatorie (= uguaglianza formale: art. 3, 1 comma).

Letto alla luce dell’art. 3, 2 comma: l’art. 16 dice che è compito della Repubblica far sì che ogni cittadino possa circolare in qualsiasi parte del territorio nazionale (si deve occupare delle strade, deve organizzare i servizi).

In questo modo i cittadini partecipano alla vita economica e sociale del paese (= uguaglianza sostanziale: art. 3, 2 comma).

Art. 41: delinea un modello di economia mista, dove l’iniziativa privata convive con quella pubblica.

  • 1 comma: iniziativa economica privata è libera. L’iniziativa economica è uguale per tutti (= uguaglianza formale), ma è sottoposta a limiti;
  • 2 comma: la Legge (Riserva di Legge) determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata ai fini sociali = raggiungimento dell’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’attività economica, sociale, politica del paese (= uguaglianza sostanziale).

Art. 43: l’art. 43 ha “fondato” la Legge di nazionalizzazione di energia elettrica (1962).

Si parla di riserva originaria = la Legge decide che in un certo settore economico (servizi essenziali pubblici o fonti di energia) il privato non può assumere lo status di imprenditore.

Quindi lo Stato (= statalizzazione), gli Enti Pubblici (= nazionalizzazione) o una comunità di lavoratori o utenti (= socializzazione) attuano quell’iniziativa economica.

Art. 114: la Repubblica non coincide con lo Stato Sociale.

Art. 117: riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

Oggetto:

  • Stato: competenze legislative esclusive = lo ha solo lo Stato, può normare quelle materie con le Leggi. È un elenco tassativo: non si può allargare. Questa struttura è tipica degli stati federali: su cosa lo Stato Centrale può legiferare; tutto il resto spetta alle regioni.
  • Regioni: competenze legislative concorrenti. Le hanno, es. porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione = lo Stato determina i principi fondamentali (si deve limitare a questo in materia di competenza legislativa concorrente); le Regioni fanno le leggi in base a quei principi.

Con la riforma del 2001 le competenze dello Stato sono numerate e tutto il resto spetta alle Regioni.

Entrambe, con le loro potestà legislative, non possono contraddire i vincoli derivanti dal diritto europeo: poggia sulle competenze dell’Unione Europea.

Ad oggi non si può dire che la forma di Stato italiano non è uno stato federale, perché una delle due camere dovrebbe essere espressione dell’assetto federale.

Art. 118: principio di sussidiarietà = si basa sul principio di attribuzione delle funzioni amministrative in cui si privilegino gli enti e i servizi più vicini possibili al cittadino.

Fonti del diritto

Si ha un sistema gerarchico = una norma di livello inferiore non può derogare una norma di livello superiore (una legge ordinaria non può essere in contrasto con la Costituzione; un atto secondario - regolamento amministrativo - non può entrare in contraddizione con un atto primario - legge -).

Ordine gerarchico: Fonti primarie (Costituzione + leggi e gli atti aventi forza di legge) e Fonti secondarie (regolamenti amministrativi).

Criteri per fonti sullo stesso livello:

  • Cronologico = Legge più recente prevale su Legge più datata;
  • Di specialità = norma più specifica prevale su norma più generale.

Trattato sul funzionamento dell’UE

Trattato sul funzionamento dell’UE (2012: versione consolidata = evoluzione dei trattati della comunità europea).

Art. 2: tratta dei tipi di competenze esclusive o concorrenti di Unione Europea:

  1. Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolati: Stati membri possono farlo autonomamente, solo se c’è autorizzazione da Unione o per dare attuazione agli atti dell’Unione: viene in evidenza l’art. 117 (Stato e Regioni con le loro potestà legislativa non possono contraddire i vincoli derivanti dal diritto europeo);
  2. In caso di competenza legislativa concorrente:
    • Riguarda l’attribuzione della competenza tra Stati membri e Unione Europea (e non tra Stato e Regioni);
    • Questa non implica la fissazione dei principi fondamentali da parte dello Stato: questa potestà è dell’Unione nella misura in cui decide di utilizzarla; gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria.

Art. 3: settori in cui l’Unione ha competenza esclusiva.

Elenco tassativo:

  • Unione Doganale;
  • Definizione delle regole di concorrenza, necessarie al funzionamento del mercato interno;
  • Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro;
  • Conversazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
  • Politica commerciale comune.

Ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali connessi a questi settori esclusivi, purché la conclusione sia prevista in un atto legislativo dell’Unione o sia necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno.

Art. 4: settori in cui l’Unione ha competenza concorrente.

Elenco non tassativo: sono es. mercato interno; esigenze verticali = politica sociale, coesione economica, sociale e territoriale; ambiente (in questo caso è un settore specifico); trasporti; ricerca sviluppo tecnologico; energia; protezione dei consumatori.

Art. 11: tema dell’ambiente: ci sono delle esigenze che hanno carattere orizzontale/trasversale = richiedono intervento integrato a tutti i settori (di competenza esclusiva).

Mercato interno

Art. 26: per la realizzazione del mercato interno sono importanti sia le 4 libertà di circolazione (= Merci + Capitali + Lavoratori + Servizi), sia le regole della concorrenza.

Art. 28: merci circolano liberamente in modo transfrontaliero (= attraverso le frontiere):

  1. Sono esenti da dazi doganali;
  2. Contingentate (= quantità di merce che può essere importata ed esportata è limitata);
  3. Tasse equivalenti;
  4. Tariffa doganale: comune nei confronti dei paesi terzi (extraeuropei) = sono i presupposti per unione doganale.

Accordi di libero scambio: un paese membro adotta una tariffa doganale diversa con un paese extraeuropeo.

Regole di concorrenza (o politica antitrust): si dividono in 2 ambiti:

  1. Regole applicabili a imprese: sezione 1 = art. 101 e art. 102;
  2. Regole applicabili a Stati: sezione 2 = art. 107.

Art. 101: costruire un mercato interno sano = il gioco della concorrenza non è impedito, ristretto o falsato. (Es: fissare prezzi direttamente/indirettamente + limitare/controllare produzione e investimenti).

Art. 102: vieta lo sfruttamento abusivo di posizione dominante. Queste pratiche consistono in:

  • Imporre direttamente/indirettamente prezzi di acquisto, di vendita (price-maker);
  • Limitare la produzione a danno dei consumatori.

Art. 107: tema: aiuti concessi dagli Stati. Non possono concedere aiuti di Stati (salvo deroghe) per non falsare la concorrenza. Es: aiuti destinati ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Se ci sono imprese sussidiate da Stati membri queste possono acquisire sul mercato interno un vantaggio competitivo rispetto ai competitori.

Art. 106, comma 2: tema: quali regole si applicano ai servizi pubblici di interesse economico generale.

Situazione: vi è l’impresa incaricata della gestione di un servizio pubblico dai pubblici poteri per assicurare l’effettiva partecipazione dei cittadini alla vita economica, sociale dei cittadini.

I pubblici poteri devono intervenire:

  1. Perché gli enti privati non offrirebbero quel servizio (o lo offrirebbero in una misura inefficiente);
  2. Solo dove ci sono condizioni particolari da un punto di vista geografico.

L’impresa deve stare dietro alle regole della concorrenza: se è stata scelta con gara/concorso si presume che non ci sia aiuto di stato; in caso contrario è necessario valutare fino a che punto si spinge il divieto di aiuto.

Art. 170: l’UE concorre, insieme a Stati membri e privati, allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazione, dell’energia. L’obiettivo è la creazione di un mercato interno. I soggetti che beneficiano di uno spazio senza frontiere interne sono i cittadini UE, operatori economici, collettività regionali e locali.

Questa politica struttura le reti per corridoi:

  1. Rete principale (core-network) = struttura per grandi corridoi transeuropei (Es: porto di Livorno inserito in un corridoio scandinavo-mediterraneo);
  2. Rete secondaria (comprensive network).

Connection-european-chief: l’UE ha creato è dedicato al finanziamento dello sviluppo delle reti transeuropee.

Art. da 90 a 100: tema relativo al trasporto:

  • Art. 95: riguarda l’instaurazione del mercato interno, imponendo agli Stati discriminazioni di prezzo di merci da parte dei vettori;
  • Art. 96: riguarda il divieto per Stati membri di favorire con sistemi di trasporto diversi determinate industrie;
  • Art. 97: le tasse delle frontiere percepite da un vettore non devono superare il livello ragionevole;
  • Art. 100: riguarda i trasporti ferroviari, su strada o in vie navigabili (es. fiumi, canali artificiali) e non il trasporto marittimo e aereo.

Beni pubblici destinati alla navigazione

Beni demaniali (= di proprietà pubblica) sono quelli che consentono ai poteri pubblici di perseguire le proprie finalità in materia di navigazione in modo diretto o in via mediata.

Vi è un dubbio riguardo al fatto se tra i beni demaniali dello Stato vengono compresi mare territoriale e spazio aereo: infatti non appartengono allo Stato a titolo di proprietà pubblica, ma sono “res communes omnium”, soggetti alla libertà di ognuno e ai poteri di polizia e di sovranità che lo Stato ha su tutto il territorio.

Il mare

  • Mare territoriale: tratto di mare dove gli Stati affermano la propria sovranità a partire del territorio. La sovranità si estende allo spazio aereo che lo sovrasta, al suolo e al sottosuolo marino con il conseguente diritto di esplorazione e di sfruttamento delle risorse economiche naturali.
  • Convenzione di Montego Bay (1982): definisce estensione max e determina i criteri per la sua misurazione a partire dalle linee di base: queste linee possono corrispondere alla linea di bassa marea lungo la costa, ma possono anche tagliare zone di mare racchiuse in insenature —> queste zone sono “acque interne”: si calcolano i punti foranei e la distanza max deve essere 24 miglia marine.

Art. 33 convenzione Montego Bay: zona contigua: gli Stati possono istituire la zona contigua; si estende per altre 12 miglia dalla linea base e in questa zona gli Stati possono esercitare “poteri di polizia” = consente di esercitare un controllo che serve a reprimere e prevenire le infrazioni alle leggi doganali, sanitarie e di immigrazione.

Art. 303 convenzione Montego Bay: zona archeologica: consente l’istituzione di una zona archeologica; consente di controllare il recupero e il commercio di oggetti di natura archeologica e storica:

  • Diritto di passaggio inoffensivo: diritto di transito per le navi, anche da guerra, degli altri Stati —> questo diritto limita la sovranità dello Stato e non si estende alle acque interne:
    • Il passaggio deve essere continuo e rapido: sosta e ancoraggio sono consentiti solo per cause di forza maggiore o situazione di pericolo;
    • Il passaggio è inoffensivo quando non pregiudica pace, buon ordine, sicurezza dello Stato rivierasco —> può regolare il passaggio per sicurezza del traffico, per l’ambiente o per infrazioni di norme imperative, ma non può operare in modo discriminatorio tra navi straniere;
  • Diritto di passaggio in transito: diritto attribuito con gli stretti (es. Gibilterra), ma il passaggio deve essere continuo e rapido e deve non minacciare la sovranità degli Stati rivieraschi —> a differenza dell’altro non può essere sospeso e comprende anche il sorvolo:
    • Ai canali marittimi artificiali (es: Suez e Panama) si applica la disciplina di trattati internazionali: consentono il passaggio indiscriminatamente;
  • Zona economica esclusiva: fascia di mare che consente agli Stati costieri di avere uno o più diritti esclusivi (di esplorazione e sfruttamento, di conversazione e gestione delle risorse naturali e biologiche):
    • Si estende fino a 200 miglia marine dalle linee di base e comprende: suolo + sottosuolo marini + volume di acque sovrastante;
  • Piattaforma continentale: comprende il fondo e il sottosuolo del mare, escluse acque sovrastanti; la profondità del mare aumenta in modo graduale, fino al margine continentale:
    • Si estende fino al bordo esterno del margine continentale o fino 200 miglia dalle linee di base se il margine si trova a distanza inferiore;
    • I diritti si limitano all’esportazione e allo sfruttamento delle risorse naturali non biologiche e degli organismi viventi (= sedentari);
  • La parte di suolo e sottosuolo marino, che sta al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, e le sue risorse minerali sono definite “patrimonio comune dell’umanità” —> queste risorse devono essere sfruttate a beneficio dell’intera umanità e non di un solo Stato:
    • Alto mare: considerato patrimonio comune dell’umanità: vige il regime di libertà di Stato compatibile con l’esercizio degli altri —> la libertà si sta riducendo, a causa delle norme sulla sicurezza della navigazione e sulla tutela dell’ambiente marino.
  • Art. 111 convenzione Montego Bay: disciplina il diritto di inseguimento degli Stati. Le autorità hanno il diritto di inseguire in alto mare una nave straniera quando ci sono ragioni di pensare che la nave abbia violato leggi imperative dello Stato —> l’inseguimento deve partire quando la nave si trova nel mare territoriale o nella zona contigua dello Stato costiero;
  • Altre zone: aree protette marine e riserve naturali marine: sono vietate le attività che compromettono le caratteristiche dell’ambiente, ma comunque le attività possono essere regolari per le finalità della riserva.

Parte 2

Diritto della navigazione

Definizione

Parte dell’ordinamento riferita al fenomeno della navigazione per mare (marittima) + per acque interne (fluviale) + per aria (aerea) —> come ricorda l’art. 1 del Codice della Navigazione.

Navigazione = duplice significato:

  1. Senso stretto (o commerciale): inteso come “trasporto” —> ha un trasferimento di cose e/o persone da un luogo all’altro;
  2. Senso lato (o tecnico): movimento di cose o persone per mare, per acque interne o per aria, indipendentemente dalla finalità commerciale dell’attività.

Oggetto

Dal trasporto come oggetto dell’attività al trasporto come esercizio di un’attività.

Esercizio = attività organizzata, inerente all’impiego di nave e di aeromobile, in base alla destinazione che li caratterizza, con lo scopo di soddisfare il bisogno di un esercente. All’esercizio si aggiungono aspetti strumentali ad esso connessi (Es: polizia, servizi nei porti e aeroporti).

Non rientra nell’ambito del diritto della navigazione la nav. militare e la nav. nello spazio extra atmosferico con satelliti artificiali e veicoli spaziali.

Caratteri tipici

  1. Specialità: il diritto della nav. è un diritto speciale e prevale sul diritto generale. “La Legge speciale, anche se antica, prevale sulla legge generale, anche se più nuova” = il criterio di specialità è più forte di quello cronologico;
  2. Autonomia: il diritto della nav. è un diritto autonomo.

L’autonomia è:

  • Legislativa: il diritto della nav. ha un suo corpo di norme, cioè un Codice di riferimento = codice della navigazione (1942);
  • Scientifica: connesso ai problemi in materia di navigazione;
  • Didattica: per specifico insegnamento universitario;
  • Giuridica: intreccia ambiti e diritti diversi = nella disciplina del diritto della nav. concorrono elementi pubblicistici, privatistici, internazionalistici.

Evoluzione storica

Codice di Hammurabi: prime disposizioni normative. Successivamente si ha un’evoluzione nel diritto greco.

Prime codificazioni: medievali sviluppo degli statuti.

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Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

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