La norma basilare dell’ordinamento civile
La norma basilare dell’ordinamento civile è l’art. 2043. Responsabilità civile/responsabilità aquiliana.
Struttura dell’illecito aquiliano
La struttura dell’illecito aquiliano delineata dall’art. 2043. Elementi in presenza dei quali noi abbiamo un illecito completo e quindi la nascita di una obbligazione appunto risarcitoria.
Se leggiamo il 2043 ci rendiamo conto che il 2043 nel disciplinare il risarcimento del danno – ciò che serve affinché nasca l’obbligazione a risarcire il danno – l’articolo 2043 menziona la parola “danno” in due occasioni, nelle due tre righe che lo compongono. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Quindi c’è un primo danno che viene qualificato come danno ingiusto e poi si prevede che colui che ha cagionato il danno ingiusto è obbligato a risarcire il danno, questa volta senza ulteriori qualificazioni. Si afferma comunemente, anzi ormai possiamo dire che ormai questa è una affermazione sorretta da una giurisprudenza forte e consolidata, che questi due danni menzionati nell’art. 2043 non identifichino lo stesso concetto, ma consentono di riferirsi a due diverse nozioni di danno che caratterizzano e compongono la struttura di illecito aquiliano.
Danno evento
Da un lato abbiamo la struttura del cosiddetto danno evento, quello che l’art. 2043 qualifica in termini di danno ingiusto. Il danno ingiusto è il cosiddetto danno evento, l’evento lesivo; e poi vedremo in cosa consiste; possiamo anticipare che il danno evento consiste nella lesione di un interesse che deve essere giuridicamente rilevante e meritevole di tutela risarcitoria, quindi non un interesse qualsiasi, un interesse comunque normativamente selezionato, cioè un interesse che l’ordinamento seleziona, che qualifica a cui riconosce una tutela risarcitoria.
Se manca la lesione di un interesse che ha queste caratteristiche già ci possiamo fermare, non c’è illecito aquiliano. Sul punto ci ritorneremo, per adesso fissiamo il fatto che quando il 2043 menziona il danno ingiusto fa riferimento al danno evento, evento lesivo.
Danno conseguenza
Poi c’è l’altro danno, quello fatto oggetto dalla obbligazione “chi cagiona un fatto ingiusto è obbligato a risarcire il danno”. Quindi c’è danno come oggetto del risarcimento: il danno conseguenza. Il danno conseguenza è proprio la conseguenza negativa che deriva, che consegue dalla lesione, dall’evento lesivo e che si produce, questa conseguenza negativa, nella sfera patrimoniale (o non patrimoniale) del soggetto che ha subito la lesione.
Io subisco un evento lesivo, un mio interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela risarcitoria è stato leso; per avere un risarcimento del danno bisogna andare a vedere se c’è stato anche un danno conseguenza, cioè in conseguenza di quella lesione io ho subito o una perdita economia – e allora abbiamo danno patrimoniale – oppure una perdita non economica ma che ha riguardato la sfera personale/patrimoniale del soggetto e allora abbiamo il danno non patrimoniale di cui si occupa il 2059.
Anche questa annotazione è importante: quindi serve una condotta che cagiona la lesione, una lesione che ha ad oggetto, che colpisce un interesse giuridicamente rilevante (quindi una situazione giuridica) un interesse che l’ordinamento deve selezionare; non basta ancora perché è necessario che in conseguenza di quella lesione io abbia sopportato una perdita, possiamo dire o economica o esistenziale.
Quindi il danno conseguenza ha la sua importanza, già quello che ho detto ci consente di capire ad esempio che la tradizionale dicotomia danno patrimoniale e danno non patrimoniale (dicotomia su cui si fonda il sistema della responsabilità aquiliana: il danno non patrimoniale è oggetto di una specifica disciplina da parte del 2059 che ne condiziona la risarcibilità ai danni previsti dalla legge, ne limita la risarcibilità ai danni previsti dalla legge) ad esempio la distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale è una distinzione che noi andiamo a ricercare sul piano delle conseguenze.
Cioè è una qualificazione – danno patrimoniale e danno non patrimoniale – che non riguarda l’evento lesivo ma la conseguenza che ne deriva.
Esempio: lesione del diritto alla salute
Facciamo un esempio: il danno alla lesione del diritto alla salute è patrimoniale o non patrimoniale? La lesione del diritto alla salute è il danno evento (è stato leso un diritto alla salute, cioè un diritto certamente giuridicamente rilevante e meritevole di tutela risarcitoria) dalla lesione del diritto alla salute deriva un danno patrimoniale o non patrimoniale?
Possiamo dire che può derivare, normalmente deriva dalla lesione della salute (poi dobbiamo vederlo in concreto) sia un danno patrimoniale (perché se io ho una salute menomata non lavoro o lavoro di meno e quindi non guadagno e quindi è una perdita economica) e poi deriva un danno non patrimoniale perché la salute è un bene essenziale per vivere bene e la mia qualità della vita peggiora se la mia salute è menomata.
Ma quando si dice che il danno non patrimoniale è il danno che deriva dalla lesione di un diritto della persona si dice una cosa imprecisa perché dalla lesione del diritto della persona può derivare anche un danno patrimoniale! Cioè non bisogna confondere l’evento e le conseguenze.
La lesione della reputazione crea un patrimoniale o non patrimoniale? Beh, anche patrimoniale perché magari guadagno di meno perché se sto sul mercato viene lesa la reputazione, guadagno di meno. Ma non c’è dubbio che mi deriva anche sofferenza e dolore e magari alterazione delle abitudini di vita perché è un danno non patrimoniale. Quindi la qualificazione patrimoniale e non patrimoniale attiene al danno conseguenza.
Distruzione di un bene e diritto di proprietà
Ancora, dalla distruzione di un bene, oggetto del diritto di proprietà: cosa deriva, un danno patrimoniale o non patrimoniale? A prescindere da se è risarcibile, cosa deriva? Sicuramente una perdita economica perché quel bene ha un valore economico o magari è un bene che mi serve a produrre altra ricchezza.
Però magari se è un bene che ha un valore di affezione deriva anche un danno non patrimoniale dalla lesione della proprietà. Solo che come poi scopriremo dal 2059, siccome il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto in certi casi tassativi che sono quelli previsti dalla legge, in questo caso noi abbiamo un danno non patrimoniale irrisarcibile.
Però non è corretto dire che dalla lesione di diritti patrimoniali derivano solo danni patrimoniali: no, possono derivare anche danni non patrimoniali ma magari non sono risarcibili. Perché la sofferenza che provo perché il bene che ha un valore di affezione perché me l’ha regalato la mamma e viene distrutto, è una sofferenza che integra un danno non patrimoniale ma un danno non patrimoniale che leggendo poi il 2059 ci rendiamo conto che probabilmente è irrisarcibile.
Ma non sempre perché anticipando cose che poi approfondiremo, ad esempio laddove la lesione sia prodotta da un reato, il danno non patrimoniale da reato, anche laddove il reato incide sul bene patrimoniale, è risarcibile perché quello è uno dei casi previsti dalla legge: quindi se un soggetto commette un reato doloso e distrugge un bene che ha un valore di affezione, noi abbiamo un danno non patrimoniale da lesione di un diritto patrimoniale, che è anche risarcibile.
Questo per farvi capire che un conto è il danno evento il quale è la lesione del bene, dell’interesse giuridicamente rilevante che può avere una consistenza patrimoniale e non patrimoniale. Ma quando ci occupiamo di definire il danno patrimoniale e non patrimoniale noi ci stiamo già spostando dall’evento alla conseguenza, perché quella distinzione è una distinzione che noi andiamo a compiere nell’ambito di quello che noi abbiamo definito danno conseguenza.
E quindi vedete quanto è importante capire la struttura dell’illecito aquiliano perché comprendendo la struttura possiamo comprendere una serie di nozioni che sono fondamentali e che a volte si danno erroneamente per scontato.
Ingiustizia e selezione degli interessi
Ancora, due danni: danno evento e danno conseguenza. La condotta cagiona il danno evento cioè la lesione di un interesse. Per ora abbiamo detto giuridicamente rilevante ed un interesse meritevole di tutela risarcitoria.
Abbiamo aggiunto, ma sul punto ci torneremo, un interesse che è giuridicamente selezionato: abbiamo detto che l’ingiustizia che compare nel 2043 come aggettivo che qualifica il danno-evento ha una funzione di filtro, di selezione. Siccome il 2043 ci dice che il danno evento deve essere ingiusto, questo significa che l’interesse leso è un interesse che non può essere un interesse qualunque, deve essere un interesse selezionato; un interesse che fa parte di una categoria di interessi, di un catalogo.
E quindi il giudice deve chiedersi se l’interesse di cui la vittima lamenta la lesione, fa parte di questo catalogo, lo deve cercare in questo catalogo e se non lo trova deve dire “purtroppo non l’ho trovato questo interesse, quindi il tuo è un interesse che non è meritevole di tutela risarcitoria, quindi il tuo non è un danno ingiusto e se manca l’ingiustizia si ferma”.
Anche questa sembra una cosa ovvia ma non lo è: l’ingiustizia ha avuto, nella interpretazione del 2043 un ruolo in passato centrale. Oggi il ruolo selettivo, il ruolo di filtro svolto dall’ingiustizia si è certamente attenuato, perché la giurisprudenza ne ha accolto l’interpretazione molto ampia e ha trasformato questo filtro che un tempo era strettissimo, in un tempo a maglie larghe.
È un caso in cui la norma è rimasta uguale eppure nel diritto vivente l’interpretazione giurisprudenziale è completamente cambiata. A cosa faccio riferimento?
Dai diritti assoluti alla lesione del credito
In origine, ad esempio – voi lo sapete – si riteneva che fosse ingiusto soltanto il danno che derivava dalla lesione di diritti soggettivi assoluti: quindi diritti reali o diritti della personalità. Soltanto in quel caso si riteneva che ci fosse l’ingiustizia.
In quei tempi non così lontano: siamo negli anni 70, recentemente c’è stato il 50esimo della morte del calciatore Meroni e quella è stata la vicenda che ha portato alla vera svolta, perché con riferimento a quella svolta la giurisprudenza ha affermato per la prima volta la risarcibilità del danno da lesione del credito ampliando il requisito della ingiustizia.
Fino a quel momento si pensava solo ai diritti assoluti: tutto ciò che non era diritto assoluto non meritava la tutela risarcitoria. Questo non significa che dalla lesione di un diritto non assoluto non derivavano conseguenze negative o perdite economiche, solo che si riteneva che quelle perdite economiche derivanti da un diritto non assoluto non fossero risarcibili perché non erano conseguenze di un danno evento ingiusto.
Pensiamo all’interesse legittimo la cui risarcibilità arriva in tempi relativamente recenti: nessuno dubitava che chi partecipava alla gara di appalto e doveva vincerla e poteva provarlo, per il fatto che invece non lo vinceva perché l’amministrazione invece lo buttava fuori, non è che si diceva “tu non hai una perdita economica”, solo che si diceva che era una perdita ma era una perdita economica non risarcibile perché consegue ad un danno evento che non è ingiusto.
Quindi pensiamo al filtro, alla ingiustizia era centrale. A quei tempi l’illecito aquiliano era un illecito tipico nel senso che le situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela aquiliana erano tipizzate in maniera rigida: erano una stretta categoria di diritti. Prima ho fatto riferimento ad un catalogo che in origine era molto sottile, erano pochi i diritti che stavano dentro quel catalogo.
Poi piano piano si arriva alla tutela risarcitoria del credito (ho parlato del caso Meroni) nel senso che se ammazzano il debitore che deve eseguire una prestazione infungibile, non c’è dubbio che c’è un danno dalla morte del debitore. Pensiamo a una prestazione infungibile e il creditore può avere un danno perché quella prestazione non può procurarsela da nessun altro e quindi il fatto di non avere quella prestazione può derivare una perdita economica.
Nel caso Meroni, Torino Calcio, questo si diceva: si sosteneva che quello era un giocatore molto forte e quindi era una perdita non poterlo avere più; infatti la giurisprudenza disse “il danno da lesione è risarcibile” ma in realtà disse che non avevano provato che ci fosse la conseguenzialità nella perdita economica.
Si disse “in realtà la prestazione non era così infungibile, così forte” ma si affermò il principio della risarcibilità anche del danno derivante dalla lesione del credito che è una situazione in cui il creditore lamenta il fatto che ha perso una prestazione infungibile avendo la quale avrebbe potute avere dei risultati economici che invece appunto non può più avere (poi va provato il concreto).
Poi piano piano superata ed estesa l’ingiustizia anche al credito la si estende ancora anche a situazioni rilevanti ma non protette nella forma magari del diritto soggettivo: il danno da lesione del possesso, il danno da lesione da aspettativa giuridicamente rilevante, il danno da lesione della chance e poi si arriva in questa ottica di progressivo ampliamento del catalogo degli interessi, fino alla sentenza n. 500 nel quale si dice che non solo è risarcibile pure l’interesse legittimo ma va oltre perché ci dice che il 2043 va sempre dato nel senso che in fondo sono risarcibili non solo i diritti, non solo gli interessi legittimi ma qualsiasi altro interesse anche non protetto nelle forme del diritto soggettivo e dell’interesse legittimo che sia giuridicamente rilevante e meritevole della tutela risarcitoria.
E quindi ampia tanto da dire che in questo modo l’illecito aquiliano è divenuto atipico cioè tutela interessi non più tipizzati ovvero interessi che sono non più predeterminati in maniera rigida. Si passa dalla tipicità alla atipicità: e la norma è rimasta la stessa (questa è una norma curiosa interessante, come possa l’interpretazione giurisprudenziale a volte trasformare il significato di una norma).
Tendenziale atipicità dell’illecito aquiliano
In realtà l’affermazione secondo cui oggi l’illecito aquiliano è atipico, nella sua assolutezza, non è corretta, perché l’ingiustizia non è stata cancellata. In fondo la giurisprudenza cosa ci dice? Questo interesse deve avere un connotato, deve avere una caratteristica, non deve essere un interesse di mero fatto.
Deve essere un interesse che sì, può non essere un diritto soggettivo, può non essere un interesse legittimo ma deve essere un interesse giuridicamente qualificato, cioè un interesse che una norma protegge e protegge, la giurisprudenza dice “meritevole di tutela risarcitoria sulla base dell’ordinamento giuridico” quindi è necessario individuarla la norma che attribuisca a quell’interesse la protezione.
Poi certo la giurisprudenza dice che quella protezione si possa ricavare anche implicitamente, non serve che la norma parli di risarcibilità ma una norma la dobbiamo trovare e se non la troviamo, se non troviamo il fondamento normativo, oggi pure diremmo non c’è l’ingiustizia.
E siccome una norma la dobbiamo trovare, e sì, più che di assoluta atipicità possiamo dire che c’è una tendenziale atipicità nel senso che è necessario che ci sia una norma tipizzante: alla fine sì, il 2043 presuppone che ci sia un’altra norma la quale espressamente o implicitamente tutela l’interesse e quindi l’idea secondo cui il 2043 sia una norma di secondo grado, che ne presuppone un’altra che ne tutela l’interesse – che un tempo era una idea pacifica – oggi viene messa in discussione, ma in realtà noi una base normativa la dobbiamo trovare: poi può anche essere tacita, che il catalogo cresce ma una base normativa la dobbiamo trovare.
Quindi il nostro è un sistema che di fronte la dicotomia tipico-atipico andiamo verso l’atipicità ma non raggiungiamo la totale atipicità.
Modello tedesco e modello francese della tutela aquiliana
Per comprendere meglio questo concetto, può essere utile un breve riferimento. Quando il 2043 venne scritto, il nostro sistema era un sistema – e ancora oggi lo è – che si collocava a metà strada tra il modello tedesco ed il modello francese della tutela aquiliana.
Nel modello tedesco si riconosce la tutela risarcitoria ad un elenco chiuso formato rispettivamente da diritti assoluti. Poi c’è una norma di sfogo, di apertura, una sorta di valvola in cui si dice “poi sono risarciti anche quei danni che non derivano dalla lesione di questi diritti purché la condotta sia posta in essere in violazione di norme che hanno una particolare funzione protettiva” c’è un elemento di tipicità ma questo non ci interessa perché fa parte del dibattito tedesco, ci interessa pensare che la regola lì è la tipicità, l’illecito aquiliano è un sistema tipico; poi certo nella applicazione concreta si cerca sempre di introdurre un elemento di elasticità in un sistema così rigido.
Il sistema francese che caratterizzata il nostro codice previgente, nel codice previgente non c’è l’ingiustizia, come nel codice francese, napoleonico “chiunque cagiona un danno deve risarcirlo” non c’è l’ingiustizia: quindi è atipico. La condotta deve essere antigiuridica, scorretta e deve essere contra ius (serve la lesione) e nel diritto francese serve una condotta che cagiona ad altri una perdita ec
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