Estratto del documento

Le regioni italiane e la loro autonomia

Le regioni sono state istituite in Italia con la Costituzione del 1947, il cui titolo V disciplina le linee essenziali dell'ordinamento dei nuovi enti e attribuisce alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli e alla Valle d'Aosta forme e condizioni speciali di autonomia tramite statuti speciali adottati con legge costituzionale. L'articolo 131 della Costituzione stabilisce che sono state istituite 19 regioni autonome, alle quali va aggiunto il Molise dopo essersi staccato dall'Abruzzo.

L'esigenza di un decentramento dello Stato e la necessità di assegnare funzioni, precedentemente dello Stato, ad enti distinti nascono principalmente da alcuni problemi della società italiana, che lo Stato non era riuscito a risolvere. In più, la caduta del fascismo e della monarchia e la conseguente volontà popolare repubblicana costrinsero l'Assemblea Costituente a tenere conto dei problemi e della necessità di disciplinare una realtà proveniente dall'esterno nelle strutture normative dello Stato.

Fattori determinanti

Più precisamente, occorre sottolineare il fattore geografico e quello storico. Il primo nasce dalla configurazione della penisola italiana che si estende dalle fertili terre della pianura padana alle vallate della Calabria; inoltre, la presenza di due grandi isole, cioè la Sicilia e la Sardegna. Il secondo, si ricollega alle vicende politiche italiane che, nel corso dei secoli, avevano sottoposto l'Italia a numerose dominazioni straniere. Questi due fattori erano causa di numerosi squilibri economici e sociali, come le condizioni del Sud e la famosa questione meridionale.

Il problema fu dunque affrontato dall'Assemblea Costituente e ai preesistenti enti territoriali, Province e Comuni, si aggiunse la Regione come ente intermedio tra lo Stato e le minori collettività locali. L'ordinamento regionale è stato poi sottoposto a numerosi cambiamenti, soprattutto la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha proceduto a una riscrittura dell'intero titolo V della Costituzione. Inoltre, sono state aggiunte ai preesistenti enti territoriali le Città Metropolitane (articolo 114 Costituzione).

I caratteri dell'autonomia regionale

Il concetto di autonomia comprende tre diverse accezioni:

  • Autonomia normativa intesa come potestà attribuita in ordinamenti giuridici statali ad enti diversi dallo Stato di emanare norme costitutive dello stesso ordinamento giuridico statale.
  • Autonomia organizzatoria.
  • Autonomia politica, intesa come potere di alcuni enti di darsi un indirizzo politico differente da quello dello Stato.

Quanto all'autonomia finanziaria, essa può essere considerata una qualità dell'autonomia organizzatoria, cioè l'autosufficienza di alcuni soggetti per quanto riguarda la provvista dei mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle loro attività. L'articolo 119 Costituzione dispone che i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione.

Elementi costitutivi della regione

Definizione di Regione: ente pubblico a rilevanza costituzionale e rappresentativo di una collettività stanziata su un determinato territorio, dotato di poteri e funzioni propri e di ordinamento autonomo nei limiti prefissati dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. La regione è ente territoriale perché il territorio è un suo elemento essenziale, inteso come centro di riferimento degli interessi comunitari che in esso trovano la loro localizzazione.

La comunità stanziata sul territorio della Regione è destinataria sia di norme regionali che statali. Essa esprime degli interessi che richiedono la predisposizione di servizi personali. Vi sono interessi di altra natura che non danno luogo a servizi personali e che possono essere definiti come interessi a partecipare al governo della Regione. Spetta a una parte della comunità regionale (iscritti nelle liste elettorali dei Comuni) eleggere il consiglio regionale, richiedere il referendum, presentare proposte di legge e di provvedimenti amministrativi al Consiglio regionale.

Inoltre, i cittadini della regione servono per stabilire la composizione numerica dei consigli regionali e, il numero dei consiglieri è stabilito in base alla popolazione. La regione è inoltre un soggetto di diritto dotato di propri poteri e funzioni. Possiede un apparato autoritario, un relativo governo e la propria organizzazione. Non è un ente sovrano perché il suo ordinamento non è originario e l'apparato autoritario è comunque subordinato a quello dello Stato-istituzione.

Tipi di regione

Il nostro ordinamento prevede che vi siano due tipi di regioni: a statuto ordinario e a statuto speciale, a seconda del diverso grado di autonomia ad esse attribuito. Dunque, non tutte le regioni sono sottoposte allo stesso regime giuridico: quelle di diritto comune trovano la loro disciplina nel titolo V della Costituzione, mentre l'ordinamento delle regioni con particolare autonomia è contenuto in statuti speciali adottati con legge costituzionale.

Il procedimento di formazione degli statuti delle regioni di diritto comune stabilisce che lo statuto venga approvato e modificato dal consiglio regionale con legge adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successive ad intervallo non inferiore ai 2 mesi. Il governo della Repubblica può inoltre promuovere la questione di illegittimità costituzionale alla Corte non oltre i 30 giorni dalla sua pubblicazione. Esso può essere sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del consiglio regionale.

Per ciò che concerne il contenuto, lo statuto delle regioni di diritto comune determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione. Regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Esso disciplina inoltre il consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione tra la regione e gli enti locali. Gli statuti speciali sono invece adottati con leggi costituzionali (articolo 116 Costituzione). La legge costituzionale di modifica dello statuto non è sottoponibile a referendum nazionale. Inoltre, per la Sicilia, il Friuli, la Valle d'Aosta i progetti di modifica dello statuto di iniziativa del governo o del parlamento devono essere comunicati dal governo del Consiglio regionale, che esprime entro 2 mesi il suo parere. Mentre per il Trentino-Alto Adige, il parere viene espresso anche dai consigli regionali.

L'organizzazione delle regioni

L'articolo 121 della Costituzione stabilisce che sono organi delle Regioni: il Consiglio regionale, la Giunta, il Presidente e il Consiglio delle autonomie locali.

Il corpo elettorale regionale

Al governo dell'ente partecipa anche il corpo elettorale, cioè quella parte dei cittadini iscritti alle liste elettorali dei Comuni della regione, che usando gli strumenti previsti dalla Costituzione e dagli statuti, esercitano la loro sovranità. Esso prende parte attiva al governo della regione tramite l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del presidente della regione, per la presentazione di proposte di legge e di regolamento al consiglio regionale; svolge anche un'altra funzione tramite il referendum abrogativo di leggi e provvedimenti amministrativi della regione. Tale referendum è previsto sia nelle regioni di diritto comune sia in quelle a statuto speciale.

Oltre al referendum abrogativo, la Costituzione ha previsto altri referendum su base regionale. L'articolo 132 ha stabilito che si può, con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di 1 milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali.

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Regioni e ricorsi giurisdizionali Pag. 1 Regioni e ricorsi giurisdizionali Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Regioni e ricorsi giurisdizionali Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Regioni e ricorsi giurisdizionali Pag. 11
1 su 13
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gaiacar0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Grimaudo Pierangelo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community