Concetti Chiave
- Le parti possono modificare il regime di comunione legale tramite una convenzione matrimoniale, ampliando o restringendo l'oggetto della comunione.
- È possibile includere beni posseduti prima del matrimonio e modificare la portata della comunione, creando un modello atipico.
- I beni di uso personale e risarcimenti per danno non possono essere inclusi nella comunione, rendendo inammissibile una comunione universale.
- La separazione dei beni, regime alternativo alla comunione, conferisce maggiore autonomia individuale ai coniugi.
- Con la separazione dei beni, ciascun coniuge è titolare esclusivo dei beni acquisiti durante il matrimonio, con piena libertà di gestione.
Modifiche al regime matrimoniale
Ai sensi dell’articolo 210, le parti, con una convenzione matrimoniale, possono modificare il regime della comunione legale. Particolarmente discussa è la questione riguardante la comunione convenzionale e se essa costituisca un regime autonomo o una comunione legale modificata. Si tende a ritenere che gli interessati possono limitarsi ad apportare modifiche al regime legale, fino a dar vita ad un modello atipico di comunione. Come viene affermato dall’articolo 210, le parti hanno la possibilità di ampliare l’oggetto della comunione, allargandola a beni che non vi rientrerebbero (beni posseduti prima del matrimonio, comunione immediata di frutti e redditi professionali), ma anche di restringere la relativa portata (con riferimento ad alcune categorie di beni).
Comunione convenzionale e beni esclusi
Tuttavia sono insuscettibili di essere compresi nella comunione (risultando così in ammissibile una comunione universale) i beni di uso strettamente personale che servono all’esercizio della professione e o che sono stati ottenuti a titolo di risarcimento del danno. b) Un’opzione, particolarmente diffusa degli sposi, è quella della separazione dei beni. Esso costituiva regime legale fino alla riforma e, attualmente, unico regime patrimoniale generale alternativo a quello della comunione.
La separazione dei beni attribuisce una maggiore autonomia individuale ai coniugi, restando ciascuno titolare esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio (215) e potendo Godere e amministrare tali beni liberamente (217).
Domande da interrogazione
- Quali modifiche possono essere apportate al regime della comunione legale tramite convenzione matrimoniale?
- Quali beni non possono essere inclusi nella comunione convenzionale?
- Quali sono i vantaggi del regime di separazione dei beni?
Le parti possono modificare il regime della comunione legale, ampliando l'oggetto della comunione a beni non inclusi originariamente, come beni posseduti prima del matrimonio, o restringendo la portata della comunione stessa (articolo 210).
Non possono essere inclusi nella comunione i beni di uso strettamente personale, quelli necessari per l'esercizio della professione e i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, rendendo quindi inammissibile una comunione universale.
La separazione dei beni offre maggiore autonomia individuale ai coniugi, poiché ciascuno rimane titolare esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio e può godere e amministrare tali beni liberamente (articolo 215 e 217).