Concetti Chiave
- Il doping è definito come l'assunzione di sostanze che migliorano le prestazioni atletiche, generando allarmi sociali e normative specifiche.
- La legge italiana sul doping, ratificata nel 1995, adotta un approccio multidisciplinare per la prevenzione e il contrasto di questo fenomeno.
- Le condotte di doping includono sia l'etero-doping, dove altri forniscono sostanze, sia l'auto-doping, con l'assunzione autonoma da parte dell'atleta.
- Il reato di doping è considerato plurioffensivo, tutelando sia la salute degli atleti che l'integrità delle competizioni sportive.
- Secondo la giurisprudenza, il reato di doping si perfeziona nel momento in cui la sostanza viene assunta, qualificandolo come un reato istantaneo.
Rati in materia di doping
Doping: assunzione di sostante in grado di migliorare le prestazioni atletiche. È un fenomeno che genera un allarme sociale. L’idea del contrastare questo fenomeno nasce a livello internazionale a Strasburgo nel 1969, ratificata in Italia con la l. 29 novembre 1995 n. 522. L’approccio scelto dal nostro legislatore con la legge di attuazione interna è stata una scelta caratterizzata da un approccio multidisciplinare, attraverso le esigenze di prevenzione con quelle di …Art. 1 co. 2 legge 366 del 2000, che ha definito la somministrazione di sostante e l’adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patto logiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
D. Lgs. n. / I reati in materia di doping vengono ricondotti all’art 586 bis c.p.
Primo comma art. 586 bis: integra la condotta di doping alle condotte di etero-doping (altri che procacciano sostanze all’atleta) ma anche le condotte di auto-doping (assunzione autonoma e volontaria da parte dell’atleta).
Secondo comma: la rilevanza penale si prevede anche per le pratiche mediche, sia per chi somministra sia per chi si sottopone. Queste norme sono strutturate come la norma penale in bianco: detta la regola generale ma rinvia a norme subordinate per alcuni aspetti del precetto. La ratio della disciplina è quella di promuovere la salute psicofisica degli atleti e al contempo assicurare il corretto svolgimento delle competizioni. Quindi da un lato la salute dall’altro un bene oggettivo attinente alla regolarità della competizione. Per questo il reato del doping è considerato un reato plurioffensivo.
In particolare si riteneva in dottrina, che pur essendo presenti entrambi, fosse prevalente la lealtà della competizione e solo in via collaterale la tutela dell’individuo. Ad es. il Coni è legittimato a costituirsi parte civile nei reati di somministrazione di farmaci doping. Un ulteriore scopo, implicito, è quello della tutela patrimoniale degli atleti: questo perché un soggetto dopato che si qualifica in una certa posizione ha dei ritorni economici, anche in termini di immagine e visibilità. Innescando il pericolo di una allocazione delle risorse.
Condotte dell'articolo 586 BIS
La condotta di somministrazione sembra coincidere con la condotta di cui all’art. 453 rubricato “commercio somministrazione di medicinali guasti”; mentre il procurare sembrerebbe includere oltre il semplice acquisto, anche qualsiasi attività di messa a disposizione del prodotto; “favorire dunque” nonostante l’espressione generica, la dottrina preferisce schiudere all’interno della condotta l’osservanza di quei contributi che si risolvono in un apporto psicologico, come rassicurazione di assunzione di un certo farmaco. Sia nell’etero-doping che auto-doping, si richiede che le sostanze modifichino le prestazioni: si richiede la dimostrazione dell’idoneità lesiva cioè, dell’idoneità dopante. Questa è la lettura più conforme al principio di offensività: non c’è reato se non c’è offesa al bene giuridico tutelato.Ai fini dell’esatto momento consumativo del reato è sorto un dubbio, se si dovesse far riferimento al momento in cui la sostanza entra nell’organismo o quando fa effetto. Secondo la giurisprudenza, il reato avrebbe natura istantanea; quindi, il reato si perfezione nel momento dell’assunzione. Sent. Cass. 39482/2019. La competenza cambia; è competente il giudice territoriale del luogo dove è avvenuta l’assunzione.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di doping secondo la legislazione italiana?
- Qual è la definizione di doping secondo la legislazione italiana?
- Qual è l'approccio legislativo italiano nei confronti del doping?
- Quali sono le condotte di doping previste dall'articolo 586 bis del codice penale?
- Cosa prevede l'articolo 586 bis del codice penale riguardo al doping?
- Qual è l'obiettivo principale della disciplina sul doping?
- Qual è la ratio della disciplina sul doping?
- Come si configura la condotta di somministrazione di sostanze dopanti?
- Come viene determinato il momento consumativo del reato di doping?
- Quando si perfeziona il reato di doping secondo la giurisprudenza?
Il doping è definito come l'assunzione di sostanze in grado di migliorare le prestazioni atletiche, un fenomeno che genera allarme sociale e che è stato contrastato a livello internazionale e nazionale, come evidenziato dalla legge 29 novembre 1995 n. 522.
Il doping è definito come l'assunzione di sostanze in grado di migliorare le prestazioni atletiche, un fenomeno che genera allarme sociale e che è stato contrastato a livello internazionale e nazionale, come evidenziato dalla legge 29 novembre 1995 n. 522.
L'approccio legislativo italiano è caratterizzato da un approccio multidisciplinare, che unisce le esigenze di prevenzione a quelle di tutela della salute psicofisica degli atleti e della regolarità delle competizioni, come stabilito dall'art. 1 co. 2 della legge 366 del 2000.
L'articolo 586 bis del codice penale include sia le condotte di etero-doping (somministrazione di sostanze da parte di terzi) che di auto-doping (assunzione autonoma da parte dell'atleta), con rilevanza penale per entrambe le pratiche.
L'articolo 586 bis del codice penale integra sia le condotte di etero-doping (somministrazione da parte di terzi) che di auto-doping (assunzione autonoma da parte dell'atleta), prevedendo rilevanza penale per entrambe le pratiche e per chi somministra e chi si sottopone a tali pratiche.
La disciplina sul doping ha come obiettivo principale la promozione della salute psicofisica degli atleti e il corretto svolgimento delle competizioni, considerandola un reato plurioffensivo che tutela sia l'individuo che la lealtà della competizione.
La ratio della disciplina sul doping è quella di promuovere la salute psicofisica degli atleti e garantire il corretto svolgimento delle competizioni, rendendo il reato di doping plurioffensivo, in quanto tutela sia l'individuo che la lealtà della competizione.
La condotta di somministrazione coincide con il commercio di medicinali guasti e include qualsiasi attività di messa a disposizione del prodotto, richiedendo che le sostanze modifichino le prestazioni e dimostrino un'idoneità lesiva.
Secondo la giurisprudenza, il reato di doping si perfeziona nel momento dell'assunzione della sostanza, rendendo competente il giudice territoriale del luogo in cui è avvenuta l'assunzione, come stabilito dalla Sent. Cass. 39482/2019.
Secondo la giurisprudenza, il reato di doping si perfeziona nel momento dell'assunzione della sostanza, rendendolo un reato di natura istantanea, come stabilito dalla Sentenza Cass. 39482/2019.