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Rapporto tra le fonti del diritto

Gerarchica

Esiste una fonte condizionante, che stabilisce le condizioni di validità della fonte condizionata. Abbiamo una fonte sovraordinata e una fonte sottordinata.

Gerarchia delle fonti italiana

Le fonti del diritto con le quali dobbiamo confrontarci non sono solo quelle statali italiane, differenti, ad esempio, dalle fonti europee, dalle fonti regionali, ma, per comodità espositiva ci si limita a considerare la gerarchia delle fonti dello Stato italiano.

  1. Costituzione.
  2. Leggi costituzionali.
  3. Leggi ordinarie e gli atti con forza di legge del Governo, nonché i regolamenti parlamentari.
  4. Regolamenti governativi.
  5. Regolamenti ministeriali.
  6. Usi previsti dall’art. 8 delle disposizioni preliminari del Codice civile (consuetudini, che possono essere di diversi tipi; le consuetudini costituzionali sono cosa diversa).

La Costituzione è modificabile tramite leggi costituzionali: l’art. 138 disciplina il procedimento di revisione. Se si può modificare il testo della Costituzione perché la Costituzione è al primo posto mentre le leggi costituzionali al secondo?

Non tutta la Costituzione è revisionabile, c’è una parte della Costituzione che è sottratta alla revisione: Super Costituzione o Costituzione nucleare. Essa non è revisionabile e derogabile. La Costituzione nucleare non è intaccabile neanche dalle fonti europee. Esistono quindi limiti alla revisione costituzionale.

Parlando di limiti alla revisione costituzionale si può fare una distinzione: limiti espliciti e limiti impliciti.

Espliciti

  1. Quello previsto dall’art. 139 della Costituzione: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. È un limite che va fatto risalire ad una fase precedente a quella dell’approvazione della Costituzione: 2 giugno 1946 -> referendum istituzionale con il quale il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi a favore della monarchia o della repubblica; prevarranno i favorevoli alla repubblica.

L’espressione “referendum istituzionale” è riferita a quello del 2 giugno 1946, da non confondere con altri tipi di referendum; si parla sempre di consultazione popolare però non vanno confusi. Quello del 2 giugno 1946 rappresenta un unicum; i referendum previsti dalla Costituzione sono altri, come ad esempio quello abrogativo previsto dall’art. 75 (leggi tributarie sottratte a referendum abrogativo), quello costituzionale previsto dall’art. 138 (come quello sulla riduzione dei parlamentari).

In corso una revisione costituzionale: si è concluso l’iter parlamentare ma potrebbe essere richiesto un referendum costituzionale (entrata poi in vigore) che abbassa l’età per poter eleggere.

Rapporto tra le fonti del diritto

Gerarchica

Esiste una fonte condizionante, che stabilisce le condizioni di validità della fonte condizionata. Abbiamo una fonte sovraordinata e una fonte sottordinata.

Gerarchia delle fonti italiana

Le fonti del diritto con le quali dobbiamo confrontarci non sono solo quelle statali italiane, differenti, ad esempio, dalle fonti europee, dalle fonti regionali, ma, per comodità espositiva ci si limita a considerare la gerarchia delle fonti dello Stato italiano.

  1. Costituzione.
  2. Leggi costituzionali.
  3. Leggi ordinarie e gli atti con forza di legge del Governo, nonché i regolamenti parlamentari.
  4. Regolamenti governativi.
  5. Regolamenti ministeriali.
  6. Usi previsti dall’art. 8 delle disposizioni preliminari del Codice civile (consuetudini, che possono essere di diversi tipi; le consuetudini costituzionali sono cosa diversa).

La Costituzione è modificabile tramite leggi costituzionali: art. 138 disciplina il procedimento di revisione. Se si può modificare il testo della Costituzione perché la Costituzione è al primo posto mentre le leggi costituzionali al secondo?

Non tutta la Costituzione è revisionabile, c’è una parte della Costituzione che è sottratta alla revisione: Super Costituzione o Costituzione nucleare. Essa non è revisionabile e derogabile. La Costituzione nucleare non è intaccabile neanche dalle fonti europee. Esistono quindi limiti alla revisione costituzionale.

Parlando di limiti alla revisione costituzionale si può fare una distinzione: limiti espliciti e limiti impliciti.

Espliciti

  1. Quello previsto dall’art. 139 della Costituzione: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. È un limite che va fatto risalire ad una fase precedente a quella dell’approvazione della Costituzione: 2 giugno 1946 → referendum istituzionale con il quale il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi a favore della monarchia o della repubblica; prevarranno i favorevoli alla repubblica.
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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