Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 24/09/2019) 24-10-2019, n. 7212
Giustizia amministrativa
Giustizia amministrativa, in genere
Processo amministrativo - In genere
Le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 del D.Lgs. n.104/2010 hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive con la conseguenza che in esse non vi rientra la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente, ma il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado.
Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 04/05/2017) 24-05-2017, n. 2439
Provincia di Avellino c. Istituto Superiore d'Istruzione Secondaria
Istituto Tecnico Agrario e per Geometri F. De Sanctis O. D'Agostino e altri
Giustizia amministrativa
Competenza
Competenza e giurisdizione - Giudice competente
Ai sensi dell'art. 15, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), se il Giudice inizialmente adito declina con ordinanza la propria competenza territoriale in favore di altro Giudice, la causa continua dinanzi al Giudice indicato come competente se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al Giudice dichiarato competente (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, n. 1595/2016).
Consiglio di Stato sez. V - 08/05/2002, n. 2468
Giustizia amministrativa
Ricorso giurisdizionale incidentale
Non vi sono dirette ed esaurienti indicazioni circa i soggetti legittimati, l'oggetto ed il contenuto del ricorso incidentale, la sua funzione, i suoi riflessi nel giudizio e la formazione della decisione finale.
Cons. Stato (Ad. Plen.), Sent., (ud. 20/11/2013) 25-02-2014, n. 9
Opere pubbliche
Contratto di appalto, in genere
In materia di procedure di gare d'appalto, il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 46, co. 1-bis, codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), si applica unicamente alle procedure di gara disciplinate dal medesimo codice (formula un principio di diritto e restituisce gli atti alla Sezione su T.A.R. Napoli, Sez. VII, 23 aprile 2012 n. 1888).
Cons. Stato (Ad. Plen.), 10/11/2008, n. 11
Giustizia amministrativa
Ricorso giurisdizionale in genere
Opere pubbliche
Contratto di appalto, in genere
In ossequio ai principi di parità delle parti ed imparzialità del giudice, quando le due uniche imprese ammesse ad una gara di appalto abbiano ciascuna impugnato - rispettivamente con ricorso principale e incidentale - l'atto di ammissione dell'altra, rientra nella discrezionalità del giudice amministrativo determinare l'ordine nel quale esaminare i ricorsi. In base al principio di parità delle parti, il giudice non può sancire una soccombenza anche parziale in conseguenza dei criteri logici che ha seguito nell'ordine di trattazione delle questioni e deve tener conto, in ogni caso, dell'interesse strumentale di ciascuna impresa - anche della impresa aggiudicataria ricorrente incidentale - all'annullamento di tutti gli atti della gara e alla ripetizione di questa.
Giurisprudenza comunitaria
- CORTE (Decima Sezione) Fastweb SpA contro Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che, se, in un procedimento di ricorso, l’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto e proposto ricorso incidentale solleva un’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla conformità con le suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il ricorso principale.
- CORTE (Decima Sezione) 5 settembre 2019 * Lombardi Srl contro Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl
L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi.
- CORTE (Grande Sezione) 5 aprile 2016 Puligienica Facility Esco SpA (PFE) contro Airgest SpA
- L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.
- L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.
- L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione.
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 18/11/2014) 06-02-2015, n. 2242
Giustizia amministrativa
Decisione amministrativa, in genere
Unione europea
Fonti - In genere
In sede di controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione, che l'art. 111 Cost. affida alla Corte di cassazione, non spetta a quest'ultima una funzione di verifica finale della conformità delle sentenze del Giudice amministrativo al diritto dell'Unione europea, neppure sotto il profilo dell'osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, 3º comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Fa eccezione il caso in cui ricorra uno di quei "casi estremi" in cui l'eccesso giurisdizionale va individuato nell'errore del GA tradottosi in un radicale stravolgimento delle norme europee di riferimento, così come interpretate dalla Corte di giustizia. Pertanto, va cassata con rinvio la sentenza del Consiglio di Stato che abbia dichiarato inammissibile il ricorso sulla base di un'interpretazione in palese contrasto con il diritto europeo, affinché la questione venga riesaminata alla luce di quest'ultimo.
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 10/10/2017) 29-12-2017, n. 31226
Cassazione civile
Ricorso (procedimento) in genere
Impugnazioni civili
Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di stato
"errores in iudicando" o "in procedendo" nell'applicazione del diritto eurounitario - Diniego di giurisdizione da parte del consiglio di stato - configurabilità - Limiti Non costituiscono diniego di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato (o della Corte dei conti), gli errori "in procedendo" o "in iudicando", ancorché riguardanti il diritto dell'Unione europea salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento (nazionali o dell'Unione) tali da ridondare in denegata giustizia, ed in particolare, salvo il caso, tra questi, di errore "in procedendo" costituito dall'applicazione di regola processuale interna incidente nel senso di negare alla parte l'accesso alla tutela giurisdizionale nell'ampiezza riconosciuta da pertinenti disposizioni normative dell'Unione europea, direttamente applicabili, secondo l'interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia. (Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 22/12/2014)
Terza lezione:
T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., (ud. 25/09/2019) 21-10-2019, n. 1801
Giustizia amministrativa
Giustizia amministrativa, in genere
Processo amministrativo - In genere
Il ricorso in sede amministrativa può, di regola, avere ad oggetto un solo provvedimento a meno che non si ravvisi una connessione procedimentale ovvero funzionale, da accertarsi maniera rigorosa, onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato, tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo.
T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., (ud. 23/10/2019) 08-11-2019, n. 262
Giustizia amministrativa
Ricorso giurisdizionale collettivo e cumulativo
Ricorsi in via amministrativa - Collettivo
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti, è ammissibile a condizione che sussista l'identità delle posizioni sostanziali fatte valere e non sia ipotizzabile un conflitto di interessi tra i ricorrenti, di modo che l'eventuale accoglimento del gravame avanti al giudice amministrativo possa tornare a vantaggio di tutti. In particolare, l'identità delle situazioni sostanziali fatte valere dai ricorrenti si deve correlare alla comune lesione che gli stessi assumono di aver subito nelle facoltà partecipative di cui sono titolari, restando sullo sfondo la diversità delle situazioni di fatto in cui si trovano.
T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., (ud. 05/12/2018) 11-12-2018, n. 341
Giustizia amministrativa
Procedimento in genere
Processo amministrativo - In genere
Nel processo amministrativo, la connessione apprezzabile al fine di consentire la proposizione dei motivi aggiunti in luogo dell'autonomo ricorso va interpretata in senso lato, dovendosi valutare i profili di connessione alla luce dell'oggetto del processo e che, pertanto, i motivi aggiunti sono ammissibili non soltanto se riguardanti atti connessi agli atti precedentemente impugnati, ma anche se concernenti atti connessi all'oggetto del giudizio già instaurato.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 16/04/2019) 25-07-2019, n. 9972
Giustizia amministrativa
Silenzio-accoglimento, silenzio-rifiuto e silenzio-rigetto della pubblica Amministrazione
Ricorsi in via amministrativa - Silenzio-rigetto
Il rito speciale del silenzio prevede che nel caso di provvedimento sopravvenuto nel corso del giudizio e ritenuto illegittimo dal soggetto interessato, sussiste quale tutela per quest'ultimo la possibilità di avanzare contro di esso specifica impugnazione, anche ex art. 117, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010, con motivi aggiunti.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 04/06/2019) 09-10-2019, n. 11677
Giustizia amministrativa
Ricorso giurisdizionale in genere
Processo amministrativo - Ricorso
Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso in astratto, ha comunque carattere eccezionale, e si giustifica laddove ricorra una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa.
Forze armate
Forze armate, in genere
Forze armate - In genere
Il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio presuppone l'accertamento, da parte del Comitato di Verifica per le cause di servizio, dell'effettiva e comprovata riconducibilità ad un'attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.
T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., (ud. 03/07/2019) 15-11-2019, n. 13147
Giustizia amministrativa
Ricorso giurisdizionale in genere
Ricorsi in via amministrativa - Collettivo
Il ricorso collettivo è proponibile soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti. In particolare, la situazione di soggetti, non utilmente collocati in una graduatoria di merito, è potenzialmente conflittuale per l'impossibilità di configurare in modo univoco la cosiddetta prova di resistenza, tenuto conto delle diverse posizioni occupate in graduatoria.
T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., (ud. 11/07/2018) 19-07-2018, n. 207
Stranieri
Stranieri - Permesso di soggiorno
Il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, il requisito dell'identità di situazioni sostanziali e processuali ossia la situazione secondo cui le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi oltre che il requisito dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti. Su tali presupposti è inammissibile il ricorso collettivo proposto da più stranieri contro il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno difettando il requisito dell'assenza di conflitto di interesse tra i ricorrenti atteso che ambiscono tutti al medesimo bene della vita in concorrenza fra loro (in ragione del numero chiuso dei permessi conseguibili per attribuzione di quota).
Quarta lezione:
T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., (ud. 20/02/2019) 06-05-2019, n. 721
Motivi della decisione
1. In rito, il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse, in capo al ricorrente, a coltivare i secondi motivi aggiunti avverso la nota del Responsabile dell'Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Comune di Roccapiemonte prot. n. (...) del 22 settembre 2017. Ed invero, per effetto del 'remand' cautelare disposto con ord. n. 673/2017, l'amministrazione comunale resistente, determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 182 del 23 luglio 2018, ha esitato - sia pure sfavorevolmente - l'istanza del 13 luglio 2017 (prot. n. (...)), volta all'indizione di una conferenza di servizi per il rilascio del richiesto permesso di costruire, così superando l'arresto procedimentale determinato dalla cennata nota comunale del 22 settembre 2017, prot. n. (...), ed avversato dal M. con i secondi motivi aggiunti.
2. Venendo, ora, a scrutinare il ricorso introduttivo esso si rivela infondato nel merito per le ragioni illustrate in appresso.
3. Innanzitutto, in disparte il rilievo che il nucleo motivazionale del gravato Provv. del 23 dicembre 2016, prot. n. (...), incentrato sulla riscontrata esistenza di un manufatto edilizio non rappresentato nello stato di fatto né descritto nella consistenza del titolo di proprietà in sede di presentazione del progetto, sarebbe, di per sé, suscettibile di sorreggere detto provvedimento, in quanto non specificamente censurato da parte ricorrente, privo di pregio si rivela l'ordine di doglianze secondo cui l'assenza di uno strumento urbanistico esecutivo, dovuta all'inerzia amministrativa dell'ente locale, non avrebbe potuto riversarsi a discapito del privato proprietario interessato all'edificazione.
In argomento, giova rammentare che, a mente dell'art. 9 del D.P.R. n. 380 del 2001, costituisce regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, il rispetto delle previsioni del PRG che impongono, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio e che sono vincolanti e idonee ad inibire l'intervento diretto costruttivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625).
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