Concetti Chiave

  • Il giudice che dichiara la propria incompetenza deve indicare il giudice competente e stabilire un termine per la riassunzione del processo.
  • Se la riassunzione avviene entro il termine fissato, il processo continua presso il nuovo giudice; altrimenti si estingue per mancanza di impulso di parte.
  • Le decisioni sulla competenza possono essere impugnate tramite appello o ricorso in Cassazione, che verifica sia l'individuazione del giudice competente sia le modalità processuali.
  • La litispendenza si verifica quando la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, con il giudice successivamente adito che dichiara la litispendenza e cancella la causa dal ruolo.
  • In caso di continenza di cause, il giudice deve stabilire se è competente anche per la causa successivamente proposta e fissare un termine per la riassunzione davanti al primo giudice.

Ordinanza e competenza giudiziaria

Il giudice che pronuncia ordinanza negativa circa la propria competenza indica anche quale altro organo giudiziario è competente e assegna alle parti un termine per riassumere il processo dinanzi a tale nuovo giudice.
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice mediante l’ordinanza (in mancanza in quello di 3 mesi dalla comunicazione dell’ordinanza stessa) il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se, invece, la riassunzione non avviene nei termini, il processo si estingue per mancanza del necessario impulso di parte (art. 50 c.p.c.)

Art. 50 C.P.C. → riassunzione della causa

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

Impugnazione e controllo della Cassazione

La decisione del giudice sulla competenza è impugnabile per appello e ricorso in Cassazione ovvero con l’apposito mezzo di impugnazione ordinario del regolamento di competenza.

La Cassazione esercita un controllo sull’esatta o meno individuazione del giudice competente ma anche un controllo sulla correttezza delle modalità processuali con cui la questione è stata sollevata.

Litispendenza e continenza di cause

La questione di litispendenza/continenza/connessione è distinta ma collegata alla questione di competenza: il giudice deve stabilire se una data causa sarà trattata davanti a lui o a altro giudice.

Art. 39 C.P.C. → litispendenza e continenza di cause

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.

LITISPENDENZA

-Art. 39 comma 1 c.p.c.

-Si tratta di una stessa causa: parti, oggetto e ragione del chiedere identici.

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Domande da interrogazione

  1. Cosa succede se un giudice si dichiara incompetente?
  2. Se un giudice pronuncia un'ordinanza negativa sulla propria competenza, deve indicare quale altro organo giudiziario è competente e assegnare un termine per la riassunzione del processo davanti a quel nuovo giudice. Se la riassunzione avviene nei termini, il processo continua; altrimenti, si estingue per mancanza di impulso di parte (art. 50 c.p.c.).

  3. Quali sono i mezzi di impugnazione contro la decisione di competenza di un giudice?
  4. La decisione del giudice sulla competenza è impugnabile tramite appello, ricorso in Cassazione o con il regolamento di competenza. La Cassazione controlla sia l'individuazione del giudice competente che la correttezza delle modalità processuali (art. 50 c.p.c.).

  5. Come si gestisce la litispendenza e la continenza di cause?
  6. Se una causa è proposta davanti a giudici diversi, il giudice successivamente adito dichiara la litispendenza e cancella la causa dal ruolo. In caso di continenza, se il primo giudice è competente, fissa un termine per la riassunzione; se non lo è, pronuncia la dichiarazione di continenza (art. 39 c.p.c.).

Domande e risposte

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