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Concetti Chiave

  • In alcuni paesi, il web è stato riconosciuto come un diritto sociale di nuova generazione, imponendo ai pubblici poteri di garantire l'accesso a Internet.
  • Nell'ordinamento italiano, il diritto di accesso a Internet non è tutelato costituzionalmente, ma è visto come una finalità di interesse generale legata alla promozione della cultura informatica.
  • Il dibattito sul diritto di accesso a Internet è considerato aperto, suggerendo la necessità di un intervento legislativo più efficace da parte dell'Europa e dell'Italia.
  • La libertà di religione è riconosciuta come fondamentale nelle società democratiche, essendo protetta da vari documenti internazionali sui diritti umani.
  • Il referendum popolare per l'abrogazione di leggi è considerato un esercizio di potestà normativa, essendo un modo per "disporre diversamente" delle leggi esistenti.

Il diritto di accesso a Internet

L’importanza assunta dal web ha portato, in alcuni paesi, al riconoscimento anche con norme costituzionali di un «diritto di accesso a Internet». Da ciò discenderebbe l’obbligo, gravante sui pubblici poteri, di assicurare la connessione alla rete in forza di un vero e proprio diritto sociale di nuova generazione. Nell’ordinamento italiano, in assenza di un intervento legislativo che definisca le coordinate tipiche del diritto sociale (la copertura di spesa, l’individuazione dell’ente erogante e dei soggetti destinatari della prestazione), non pare possa configurarsi oggi un diritto ad accedere alla rete costituzionalmente tutelato. Come ha chiarito la Corte costituzionale, infatti, non siamo in presenza di un diritto soggettivo, ma di una «finalità di interesse generale» riconducibile all’art. 9 Cost., che dovrebbe essere perseguita nell’ambito delle politiche di promozione della cultura informatica (sent. 307/2004).

Interpretazioni e prospettive future

Si tratta di un’interpretazione del fenomeno riduttiva, e forse transitoria. Ma il discorso non è chiuso: può considerarsi aperto, anzi, un nuovo capitolo del diritto costituzionale. Tanto più che, per quanto detto sopra, si discute dell’opportunità che il legislatore europeo e nazionale individui strumenti più adeguati per controllare le sorgenti di informazioni e messaggi lanciati in rete.

Libertà di pensiero e religione

Nell’alveo della libertà di pensiero si collocano anche la libertà di religione e la libertà di coscienza: tanto la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 18) quanto la Cedu (art. 9) e la Cdfue (art. 10), infatti, le proclamano in un unico articolo. Nella decisione Kokkinakis c. Grecia del 25 maggio 1993 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ribadito che la libertà di religione è uno dei fondamenti delle società democratiche, bene prezioso anche per gli atei, gli agnostici e gli indifferenti.

Referendum e abrogazione delle leggi

L’art. 75 Cost. prevede il referendum popolare per l’abrogazione, totale o parziale, di leggi e di atti aventi forza di legge. La dottrina prevalente include l’atto abrogativo referendario fra le fonti del diritto in quanto l’abrogare puramente e semplicemente non è mai un «non disporre», ma più precisamente un «disporre diversamente», e come tale costituisce «esercizio di potestà normativa» (come scrisse uno dei grandi giuspubblicisti italiani del Novecento, Vezio Crisafulli).

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Domande da interrogazione

  1. Qual è il significato del diritto di accesso a Internet nel contesto italiano?
  2. In Italia, il diritto di accesso a Internet non è attualmente riconosciuto come un diritto costituzionalmente tutelato, ma è considerato una "finalità di interesse generale" da perseguire attraverso politiche di promozione della cultura informatica, come chiarito dalla Corte costituzionale (sent. 307/2004).

  3. Come si collocano la libertà di pensiero e la libertà di religione nel contesto dei diritti umani?
  4. La libertà di pensiero include la libertà di religione e di coscienza, riconosciuta dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da altre convenzioni internazionali, come un fondamento delle società democratiche, essenziale anche per coloro che non professano alcuna religione.

  5. Qual è il ruolo del referendum nell'abrogazione delle leggi secondo la Costituzione italiana?
  6. L'art. 75 della Costituzione prevede il referendum popolare per l'abrogazione di leggi, considerato un esercizio di potestà normativa, in quanto abrogare significa "disporre diversamente" e non semplicemente "non disporre", come affermato da Vezio Crisafulli.

Domande e risposte

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