lOMoARcPSD|74557521 - Regolamento di competenza
La competenza è la giurisdizione che spetta a ciascun magistrato all’interno del plesso giurisdizionale a cui appartiene. Ci sono tre criteri per la competenza che sono materia, valore e territorio, che servono per distribuire le liti tra giudici di diverso tipo o tra giudici di diverso tipo ma dislocati in parti diverse dello Stato.
Il criterio di competenza del territorio serve a distribuire tra giudici dello stesso tipo che si trovano in parti diverse del territorio statale (art. dal 18 al 30 bis). Il foro generale delle persone fisiche e giuridiche corrisponde al luogo in cui il convenuto ha residenza, domicilio o dimora o sede legale. Fori speciali che possono essere facoltativi che si affiancano al foro generale, sicché l’attore potrà scegliere se evocare il convenuto innanzi al foro speciale o a quello generale; foro esclusivo per il quale il giudice indicato è l’unico competente per quella categoria di materie; foro che riguarda la competenza per le esecuzioni forzate.
La regola generale è che la competenza per territorio sia derogabile con accordo tra le parti, tranne in alcuni casi ex art. 28 in cui la competenza territoriale non può essere derogata, questo è detto foro convenzionale disciplinato dall’art. 29.
L’eccezione di competenza può essere fatta valere solo dal convenuto, che può eccepire l’incompetenza del giudice adito ex art. 38, l’eccezione deve essere fatta valere a pena di decadenza nella comparsa di risposta e costituzione tempestivamente depositata. Se si tratta di competenza per territorio semplice o derogabile, l’eccezione sarà valida solo se il convenuto abbia contestato la competenza del giudice adito sotto ogni profilo e abbia individuato il giudice che ritiene competente.
Anche il giudice adito può far rilevare l’eccezione di competenza (ex officio) però solo prima dell’udienza di comparizione e trattazione e solo nei casi più gravi, cioè nei casi di competenza inderogabile che sono materia, valore e di territorio nei casi previsti dall’art. 28.
La riassunzione del processo
Si ha il regolamento di competenza in tutti i casi in cui venga impugnata una pronuncia sulla competenza o sorga un conflitto tra due o più giudici in ordine alla competenza a trattare una determinata lite. La decisione del regolamento di competenza è rimessa alla Corte di Cassazione, che decide con ordinanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375.
La competenza deve essere, in primo luogo, accertata dal giudice chiamato a pronunciarsi sulla lite: la relativa questione può essere sollevata d’ufficio o a istanza di parte:
- Se il giudice si ritiene competente pronuncia un’ordinanza dichiarando esplicitamente la propria competenza, ovvero pronuncia direttamente sul merito, affermando la sua competenza implicitamente;
- Se invece il giudice si ritiene incompetente, dichiara la propria incompetenza con ordinanza e rimette le parti davanti al giudice competente.
Il regolamento di competenza può essere proposto su istanza di parte, il che presuppone che sia intervenuta una sentenza o un’ordinanza di un qualunque giudice che abbia pronunciato sulla competenza, affermandola o negandola. Esso ha natura di mezzo di impugnazione che viene proposto dalla parte che ritiene di essere stata lesa dalla pronuncia. Il regolamento di competenza può inoltre essere necessario o facoltativo. È necessario quando l’ordinanza o la sentenza abbia pronunciato solo sulla competenza, mentre è facoltativo quando l’ordinanza o la sentenza abbia pronunciato sia sulla competenza che sul merito. Nel caso in cui sia facoltativa, la parte può impugnare la statuizione sulla competenza col regolamento, oppure impugnare la sentenza con le forme ordinarie, sia nel merito che nella competenza.
Il regolamento di competenza può essere proposto d’ufficio o per disposizione del giudice, che presuppone un vero e proprio conflitto tra due o più giudici. Ciò si verifica se un giudice si dichiari incompetente; infatti, il giudice successivamente adito, che si ritenga anch’esso incompetente, non può dichiararsi a sua volta incompetente, ma deve chiedere d’ufficio il regolamento solo nei casi di materia e territorio inderogabile ex art. 28.
L’istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che abbia pronunciato sulla competenza. La parte che propone l’istanza, nei 5 giorni successivi all’ultima notificazione deve chiedere ai cancellieri degli uffici innanzi ai quali pendono i processi che i relativi processi siano trasmessi alla cancelleria della Corte di Cassazione. Il regolamento d’ufficio è invece richiesto con ordinanza del giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione.
Il regolamento della competenza determina la sospensione dei procedimenti relativamente ai quali esso è richiesto.
La decisione viene presa con ordinanza della Corte di Cassazione riunita in camera di consiglio. La riassunzione del processo dinanzi al giudice competente deve avvenire entro il termine indicato dal giudice, ovvero entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento, in caso contrario il processo si estingue.
Procedimento di tutela possessoria
Il possesso viene tutelato dall’ordinamento come situazione di fatto, che differisce per questo dalla proprietà che è una situazione di diritto. Per questo motivo si ha l’esigenza di avere un procedimento che sia rapido ed idoneo ad ottenere in tempi brevi un provvedimento di condanna al ripristino della situazione precedente.
Le azioni per la tutela possessoria sono due, l’azione di reintegrazione o di spoglio e l’azione di manutenzione. La prima è l’azione con cui il possessore, che sia stato spogliato in modo violento o clandestino del suo possesso, chiede di essere reintegrato in esso; l’azione può essere esercitata entro un anno dallo spoglio o dalla scoperta dello stesso se clandestino. La tardività della proposizione non può essere eccepita d’ufficio ma solo su istanza di parte.
L’azione di manutenzione è invece diretta a tutelare chi possiede beni immobili o universalità di mobili da almeno un anno contro una molestia di fatto o di diritto. Anche questa azione come la precedente può essere eccepita entro un anno dalla molestia.
Legittimati attivi sono il possessore o, nel caso dell’azione di reintegrazione, il detentore, mentre i legittimati passivi sono l’autore materiale o morale dello spoglio o della molestia.
Per quanto riguarda il procedimento, la l. 353/90 ha abrogato i commi 2° e 3° dell’art. 703, introducendo il rinvio alla disciplina dei procedimenti cautelari in generale. Le norme sul procedimento cautelare uniforme si applicano quindi alla tutela possessoria in quanto compatibili. Se una delle parti ne fa richiesta entro i 60 giorni successivi al provvedimento che ha deciso sul reclamo, il giudice fissa dinnanzi a sé la prosecuzione del giudizio di merito. La competenza è del tribunale del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.
Il precetto
Gli atti prodromici dell’esecuzione forzata, ovvero la notifica del titolo esecutivo e del precetto. Una volta in possesso del titolo esecutivo, il creditore che intenda agire in esecuzione dovrà redigere il precetto e procedere alla sua notifica al debitore, unitamente al titolo esecutivo. Questi adempimenti sono attività necessarie in vista dell’instaurazione del processo esecutivo ma non già atti del medesimo. Da quanto emerge dall’ipotesi di espropriazione forzata dall’art. 491 rubricato “inizio dell’espropriazione” il quale prevede che l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento, che è un atto da compiersi in un momento successivo all’attività in corso. Analoga regola è espressa dall’art. 612 per l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna, per violazione di un obbligo di fare o non fare dopo la notificazione del precetto, deve chiedere ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità stesse dell’esecuzione.
Il precetto è un atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere alla propria obbligazione così come risultante dal titolo esecutivo, entro un termine che non potrà essere inferiore a 10 giorni, con l’avviso che decorso inutilmente il termine si procederà con l’esecuzione forzata, ex 480.
Materialmente il precetto può essere redatto sia separatamente che di seguito al titolo esecutivo ed insieme ad esso essere notificato sempre a cura del creditore alla parte personalmente.
Esiste un caso peculiare in cui la legge impone al creditore di notificare prima il titolo esecutivo e solo dopo dieci giorni il precetto, questo quando richiesti all’adempimento siano gli eredi del debitore. Decorso inutilmente il termine assegnato dal precetto, il creditore potrà procedere con l’esecuzione forzata. In ogni caso la mancata instaurazione del procedimento esecutivo nel termine di 90 giorni dalla notifica del precetto, farà sì che questo diventi inefficace. Questo avviene a meno che non venga proposta opposizione al precetto, in questo caso si prevede che il termine di 90 giorni rimanga sospeso e riprenda a decorrere a norma del 627 che dispone la riassunzione debba intervenire entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che decide sull’opposizione e, se appellata, entro 6 mesi dalla comunicazione della sentenza di appello.
Proprio perché la redazione e la notificazione del precetto e del titolo esecutivo sono prodromiche all’esecuzione forzata, il loro semplice compimento non è sufficiente per far iniziare l’esecuzione, ma sarà necessario l’intervento del creditore per portare a soddisfazione la pretesa con una determinata tipologia di esecuzione, resa in base all’oggetto.
Il precetto consiste nella formale intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine che non può essere inferiore ai 10 giorni, contenente l’avvertimento che, qualora manchi l’adempimento intimato, si procederà ad esecuzione forzata. Tale avvertimento è generico se si limita a preannunciare l’espropriazione, mentre è specifico, se preannuncia l’esecuzione in forma specifica. Il precetto è un atto recettizio perché non produce alcun effetto se non è portato a conoscenza del suo destinatario.
A pena di nullità il precetto deve contenere: l’indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo (se è fatta separatamente), la trascrizione integrale del titolo, se è richiesta dalla legge, l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Il precetto deve essere notificato alla parte personalmente a norma degli art. 137 e ss., successivamente o contestualmente alla notificazione del titolo esecutivo. Il precetto diviene inefficace se l’esecuzione non è iniziata entro 45 giorni dalla sua notificazione. L’esecuzione forzata non può comunque iniziare prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in qualsiasi caso non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione di esso, ma il Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza.
Art. 183, prima comparizione delle parti e trattazione della causa
Il primo comma dell’art. 183 stabilisce che all’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e quando occorra pronuncia i provvedimenti previsti dall’art. 102 secondo comma (la chiamata in causa del litisconsorte necessario), dall’art. 164 secondo, terzo e quinto comma (ordine di rinnovazione o integrazione della citazione viziata), dall’art. 167 secondo e terzo comma (ordine di integrazione della domanda riconvenzionale viziata del convenuto) dall’art. 182 (difetto di rappresentanza o autorizzazione) e dall’art. 291 primo comma (contumacia del convenuto). Quindi in tutti questi casi il giudice deve innanzitutto verificare la regolarità del contraddittorio e qualora occorra pronunciare i provvedimenti elencati.
I commi 2 e 3 dell’art. 183 disciplinano i casi di sdoppiamento della prima udienza, in pratica l’idea del legislatore era quella di accorpare la trattazione in un’unica udienza per cui la stessa udienza si sdoppia in due o più udienze nei casi espressamente previsti dai suddetti commi.
Il comma 2 stabilisce che quando il giudice pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, questo fissa una nuova udienza di trattazione.
Il 183 comma 3 stabilisce che il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedere a norma dell’art. 185, ovvero se vi sia un tentativo di conciliazione. L’art. 185 comma 1 stabilisce che il giudice istruttore in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì la facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione a norma dell’art. 117. Quando è disposta la comparizione, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale dev’essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Praticamente la comparizione delle parti non è tendenzialmente obbligatoria anche se è possibile che i difensori la possano ritenere utile.
Così se all’udienza ex 183 tutte le parti concordano sull’utilità di una comparizione personale delle parti, il giudice deve fissare un’ulteriore udienza con invito alle parti a comparire personalmente; se invece a volere tale comparizione personale è solo uno degli avvocati oppure qualora non lo voglia nessuno ma lo ritenga opportuno il giudice, quest’ultimo fissa comunque una nuova udienza a norma del 117 che sotto la rubrica “interrogatorio non formale delle parti” stabilisce che il giudice in qualunque stato e grado del processo ma non oltre l’udienza di precisazione delle conclusioni ha la facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti in causa.
Questo interrogatorio libero delle parti costituisce un vero e proprio potere del giudice istruttore. Questo rimedio non si può definire un vero e proprio interrogatorio e non è neppure un mezzo di prova in senso stretto, in quanto costituisce per lo più un semplice dialogo tra il giudice e le parti, ovvero una serie di domande non prefissate, non precostituite che il giudice stesso pone a ciascuna delle parti. In questo dialogo il giudice chiede chiarimenti sulle allegazioni dei fatti contenute negli atti introduttivi, ove questi non siano chiari. Quindi dall’interrogatorio non possono nascere prove confessorie ma potrà aversi un’ammissione, sempre da considerare però che il fatto ammesso non è il fatto confessato. Infatti, il fatto confessato è un fatto che il giudice deve ritenere provato conformemente alle regole di prova legale, mentre il fatto ammesso non si intende ancora giudizialmente confessato, poiché non è oggetto di quella specifica prova legale che è la confessione. La confessione giudiziale è invece l’affermazione, non in sede di interrogatorio libero ma in sede interrogatorio formale, di un fatto a sé sfavorevole con l’animus confidendi ovvero con la consapevolezza di affermare un fatto a sé sfavorevole e quindi di offrire una prova legale.
Nell’udienza fissata l’interrogatorio libero si ha un tentativo di conciliazione che se va in porto si redige un processo verbale di riuscita conciliazione, che costituisce un titolo esecutivo per le somme che risultano accertate come dovute.
Infine un altro caso di sdoppiamento della prima udienza si ha quando il convenuto si costituisce direttamente in udienza, in tale ipotesi infatti il giudice deve consentire all’attore di conoscere le difese del convenuto.
Se invece non si raggiunge la conciliazione si ha la stessa situazione che si sarebbe creata se non fosse mai stata disposta la comparizione personale delle parti, gli avvocati infatti devono trattare la causa oralmente davanti al giudice, illustrando i loro argomenti, oppure, se non se la sentono di affidarsi solo ad una siffatta trattazione, possono chiedere al giudice l’autorizzazione a depositare delle memorie (disciplinate dal comma 6 del 183). Dopo lo scambio di queste memorie il giudice va in riserva, studia il fascicolo e redige l’ordinanza ex 183 comma 7, con la quale potrà ammettere le prove che ritiene ammissibili e rilevanti, salva l’applicazione dell’art. 187, ovvero rimessione anticipata della causa, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’art. 184, per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Alcuni quesiti d'esame di diritto processuale civile
-
Python, quesiti
-
Quesiti appelli Fisica
-
Programmazione 1 - Quesiti vari