La proprietà
Diritto reale più importante: diritto di un soggetto (proprietario) di godere e disporre liberamente di un certo bene in modo pieno ed esclusivo.
Al proprietario competono due principali facoltà:
- Godimento, cioè di utilizzare e sfruttare il bene;
- Disposizione, cioè di vendere, donare, concedere a terzi, trasformare il bene stesso.
Il diritto di proprietà
Il diritto di proprietà è un diritto assoluto. Si stabilisce un rapporto giuridico tra il proprietario e gli altri soggetti. Questi devono astenersi dal compiere qualsiasi atto che ostacoli le facoltà che spettano al proprietario.
“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge” (art. 42 Costituzione), quindi non può essere eliminata da una legge ordinaria.
La legge deve anche determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Questa indica che la Costituzione non ammette la proprietà per un puro interesse egoistico.
Espropriazione
Espropriazione: fenomeno per cui la pubblica amministrazione impone coattivamente (cioè anche contro il volere del proprietario) il trasferimento della proprietà da un soggetto a un altro.
Perché questa avvenga ci devono essere 3 presupposti:
- Deve sussistere un pubblico interesse;
- Può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge;
- Il soggetto espropriato deve essere indennizzato tramite pagamento di una somma di denaro.
La proprietà
Diritto di un soggetto (proprietario) di godere e disporre liberamente di un certo bene in modo pieno ed esclusivo. È il diritto reale più importante.
Al proprietario competono due principali facoltà:
- Godimento, cioè di utilizzare e sfruttare il bene;
- Disposizione, cioè di vendere, donare, concedere a terzi, trasformare il bene stesso.
Il diritto di proprietà è un diritto assoluto: si stabilisce un rapporto giuridico tra il proprietario e gli altri soggetti. Questi devono astenersi dal compiere qualsiasi atto che ostacoli le facoltà che spettano al proprietario.
“La proprietà privata riconosciuta e garantita dalla legge” (art. 42 Costituzione), quindi non può essere eliminata da una legge ordinaria. La legge deve anche determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La funzione sociale indica che la Costituzione non ammette la proprietà per un puro interesse egoistico.
L'espropriazione è il fenomeno per cui la pubblica amministrazione impone coattivamente (cioè anche contro il volere del proprietario) il trasferimento della proprietà da un soggetto a un altro. Perché questa avvenga ci devono essere 3 presupposti:
- Deve sussistere un pubblico interesse;
- Può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge;
- Il soggetto espropriato deve essere indennizzato tramite pagamento di una somma di denaro.
Il codice civile distingue due modi di acquisto della proprietà:
- A titolo derivativo: la proprietà passa al nuovo proprietario direttamente dal precedente. Si ha principalmente quando avviene per effetto di un contratto;
- A titolo originario: chi ottiene la proprietà non ha alcun rapporto con il precedente proprietario, cioè non ottiene il diritto né tramite successione né contratto.
Il proprietario che vede in qualche modo leso o minacciato il suo diritto di proprietà può ricorrere al giudice proponendo uno di 4 tipi di azioni:
- Azione di rivendicazione: il proprietario può agire contro chi abusivamente possiede o detiene la cosa oggetto del diritto per ottenere la disponibilità. È la più importante;
- Azione negatoria: viene esercitata dal proprietario per negare l’esistenza di un diritto reale sulla cosa oggetto di proprietà, affermata da un altro soggetto;
- Azione di regolamento di confini;
- Azione per apposizione di termini.