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Diritto processuale civile II - Connessione di domande proposte tra parti diverse

Ci possono essere processi a due parti, ma di cui una parte è composta da più soggetti o più parti composte da un solo soggetto. Il processo a più parti (c.d. processo litis consortile) pone una serie di problematiche rilevanti: la questione principale è quella relativa al se l’unità formale del processo, cioè la circostanza formale che siano presenti più parti, vada ad incidere sui poteri processuali di cui ciascuna parte è titolare.

Problematiche del processo litis consortile

Si tratta di stabilire se ogni parte mantiene gli stessi poteri che avrebbe avuto in un processo a due parti semplice e quindi se:

  • Ha un oggetto unitario o più oggetti
  • Sono cumulate più cause, più rapporti giuridici tra le parti
  • L’attività del giudice (d’accertamento dei rapporti giuridici) deve necessariamente essere svolta dal giudice in maniera uguale nei confronti di tutti coloro che sono parti del processo

Nell’ambito di tali problematiche, i valori che entrano in gioco sono:

  • Economia processuale: un processo formalmente unitario vi sono atti che vengono compiuti una sola volta (nomina del giudice/iscrizione al ruolo) e se le controversie presentano elementi comuni essi verranno dal giudice accertati una sola volta, evitando che sia aperto un secondo processo.
  • Coordinamento delle decisioni: talvolta si necessita di una decisione unica che produca i suoi effetti nei confronti di tutti.

Regole di svolgimento

Per le regole di svolgimento vale la regola secondo cui tale processo si forma secondo modalità diverse (alcuni si formano ab origine, altri in corso di causa, altri attraverso l’intervento del terzo), ma l’unico profilo che ha rilevanza per le regole di svolgimento è la struttura dei rapporti che sono dedotti in lite (ovvero il tipo di connessione che lega le liti).

A seconda che il nesso di relazione sia meno intenso o meno, potrà prevalere una delle due regole fondamentali:

  • Autonomia delle parti nei nessi più blandi: le parti conservano posizioni processuali autonome, per cui hanno la titolarità degli stessi poteri che avrebbero avuto in un processo semplice a due parti (poteri volti a suscitare un controllo sulla regolare instaurazione e svolgimento, i poteri sul merito, ecc.).
  • Nei nessi intensi si pone la necessità che il processo si concluda con una sentenza unitaria che sia unica e quindi imporre il coordinamento delle attività svolte dalle parti, limitando l’autonomia delle singole parti perché il giudice deve prendere una decisione che è unica per tutti (un esempio di deroga alle ordinarie regole: la confessione di uno solo dei litisconsorti è soggetta al libero apprezzamento del giudice e non ha efficacia di prova legale).

Modalità di formazione del processo litis consortile

Il processo litis consortile si può formalizzare in due modi: ab origine o in corso di causa.

Litis consortile iniziale: c.d. litis consortio facoltativo iniziale è una possibilità in cui il legislatore lascia alle parti la facoltà di decidere se cumulare più cause, come previsto all’art. 103 cpc: “Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.”

Il giudice può disporre, nel corso dell’istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.

Art. 274 – riunione di procedimenti di cause connesse

Art. 40 – riunione delle cause separatamente proposte di fronte a giudici diversi (giudice di pace e tribunale)

In tema di deroga ai criteri di competenza per motivi di connessione vi sono anche disposizioni che riguardano liti tra più parti ex art. 32 e 33.

Interventi strumentali alla formazione del processo

Vi sono tre istituti strumentali alla formazione di tale processo e sono gli interventi:

Art. 105 – intervento volontario, è il terzo che entra nel processo altrui comma 1 “Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.”

Vi sono tre forme in cui il terzo propone una domanda e determina quindi un ampliamento soggettivo e oggettivo. Comma 2 “Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”, è un caso più semplice in cui il terzo interviene senza dedurre in giudizio il rapporto giudizio di cui è titolare, c.d. intervento adesivo dipendente (titolarità di un rapporto giuridicamente dipendente).

Art. 106 – intervento su istanza di parte “Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”, sia l’attore (in sede di replica in prima udienza) che il convenuto (a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata 20 giorni prima dell’udienza) possono chiamare un terzo.

Si ritiene che la comunanza di causa indichi tutte le forme di connessione indicate all’art. 105.2, l’ultima parte dell’art. parla della c.d. chiamata in garanzia, che è una forma di pregiudizialità dipendenza.

Art. 107 – intervento per ordine del giudice “Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento”, è un potere totalmente discrezionale del giudice di primo grado, è un potere che lui esercita quando ritiene opportuno che il processo si svolga di fronte ad un terzo e anche qui si fa riferimento alla comunanza di causa.

Art. 279 comma 2 5) “quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.” permette di separare le cause fino a quel momento riunite e pronunciarsi con sentenza definitiva per una di esse.

Art. 331-332 c.d. litis consortile in fase di gravame, cioè volte a disciplinare il passaggio dal grado precedente al successivo e dividono le fattispecie in cause inscindibili e dipendenti (il processo deve proseguire fra le stesse parti anche di fronte al giudice d’impugnazione, litis consortio necessario processuale) e dall’altra quelle scindibili (è possibile una semplificazione del processo che quindi prosegue solo tra alcune delle precedenti parti).

Art. 102 – litis consortio necessario “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”, si tratta di ipotesi in cui la domanda dev’essere proposta da e contro più parti, se una manca il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (termine entro cui le parti devono integrare il contraddittorio contro il litis consortio premesso) ciò ha efficacia retroattiva, mentre se mancano di far ciò il processo si estingue.

La disciplina di questo istituto nelle fasi di impugnazione è particolarmente rigida poiché se l’assenza è rilevata in tale fase il giudice dell’impugnazione deve annullare le precedenti sentenze e rinviare le parti di fronte al giudice di primo grado. Se non viene rilevato immediatamente ma si arriva ad una sentenza che passa in giudicato, se salta fuori l’esistenza di un litis consorte pretermesso la giurisprudenza e dottrina maggioritaria ritengono che la sentenza sia inutiliter data (che non produce effetti né confronti del terzo né tra le parti).

Forme di connessione blande

Connessione per identità delle questioni di fatto o diritto

Si parla di litis consortio facoltativo improprio (art. 103), alle parti è riconosciuta una completa autonomia, il processo è formalmente unitario, ma data la connessione blanda ciascuna avrà gli stessi poteri processuali di cui avrebbe goduto se il processo si fosse svolto in maniera semplice.

Si presenta spesso nelle cause di rapporti di lavoro dove i rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro sono di regola rapporti di serie, disciplinati in modo analogo.

Es. più lavoratori dello stesso datore propongono la domanda per il riconoscimento a percepire una determinata voce della retribuzione/indennità che dipende da una clausola del contratto di lavoro che è comune a tutti i contratti. Le domande hanno ad oggetto rapporti giudizi autonomi che fanno capo a soggetti parzialmente diversi (perché il datore è uno solo), fondato su una causa petendi diversa (ciascuno farà valere il proprio contratto), petitum diverso (diverso diritto), ma presentano un’identità nella clausola comune a tutti i contratti e che è fatta valere di fronte al medesimo datore.

Es. più datori/fornitori agiscono con contratti in serie stipulati per moduli o formulari facendo valere l’esistenza di situazioni giuridiche autonome, le cause dipendono tutte dalla soluzione della medesima questione di diritto (un’interpretazione di una clausola).

In tutte queste ipotesi il processo litis consortile potrà instaurarsi ab origine; alle parti è riconosciuta una piena autonomia processuale e anche la trattazione e decisione dev’essere svolta sulla base di tale autonomia nel senso che le cause potrebbero avere esito diverso e proprio per questo il giudice potrà in ogni momento disporre la separazione sia in fase di trattazione (ex art. 103.2) sia in fase decisoria (decidendo su una causa/e e rimettere l’altra/e in fase istruttoria se non sono ancora mature per la decisione).

Pone esigenze di economia processuale (evitare che vengano proposti più processi) e permette che alcuni atti vengano compiuti una sola volta, ma non pone in gioco un’esigenza di garantire il coordinamento tra decisioni.

Sono da segnalare due norme che riguardano il processo del lavoro:

Art. 151 disp. att. cpc – riunione di procedimenti “La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello. Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.”

Art. 420 bis – accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi “Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.”

Connessione per il titolo o identità di causa petendi

Si tratta nel caso di connessione per identità di fatto costitutivo che si caratterizza per l'esistenza di più rapporti giuridici distinti coerenti tra soggetti diversi che hanno la loro fonte nel medesimo fatto costitutivo.

Es. immaginiamo un incidente in cui rimangono danneggiate più persone, i più danneggiati sono titolari di un diritto al risarcimento del danno che rinviene il proprio titolo nello stesso fatto illecito, quindi sul lato attivo abbiamo più danneggiati e su quello passivo l’unico autore del fatto illecito, che hanno un petitum diverso (ognuno farà valere il risarcimento del proprio danno) ma una causa petendi comune (fatto illecito).

Art. 1314 cc – obbligazioni parziarie, particolare tipo di obbligazioni soggettivamente complesse (a cui si aggiungono quelle solidali o indivisibili); sono obbligazioni che esibiscono tale forma di connessione per identità parziale della causa petendi del titolo in cui ciascun debitore è tenuto al pagamento di una quota dell’obbligazione (ne è un esempio l’obbligazione dei coeredi).

Non è la forma più importante di obbligazione soggettivamente complessa poiché il nostro codice ha accolto il principio di presunzione di solidarietà passiva, per cui in caso in cui più persone contraggano la stessa obbligazione questa viene contratta in forma solidale in assenza di un’espressa previsione in senso contrario (il creditore è legittimato a richiedere il pagamento per l’intero e il debitore avrà diritto di regresso nei confronti degli altri).

Nelle obbligazioni parziarie invece ognuno si obbliga al pagamento solo della propria quota.

In queste ipotesi è possibile che i più titolari agiscano in giudizio contestualmente (litis consortio facoltativo proprio perché legittimato per legge), si determina così il fenomeno della connessione per mera identità o parziale di causa petendi tra domande proposte tra parti diverse punto.

Il legislatore ha voluto favorire il processo cumulativo (favor verso il simultaneus processus) poiché ha previsto nell’art. 33 che il cumulo avvenga anche in deroga ai criteri originari di competenza per territorio – cumulo soggettivo “Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”, c’è una diretto richiamo alla connessione per mera identità di causa petendi; attua il cumulo soggettivo anche in deroga agli art. 18-19 cpc e cioè ai fori generali delle persone fisiche e giuridiche (NON consente la deroga ai fori esclusivi).

Il processo litis consortile si può formare non soltanto ab origine ma anche in corso di causa attraverso la riunione in processi separatamente proposti, applicando l’art. 274 (se proposte di fronte allo stesso ufficio giudiziario) o l’art. 40 (se proposte di fronte ad uffici giudiziari diversi con il limite del comma 2).

Anche in questa ipotesi ciascuna parte conserva la propria autonomia processuale e cioè il libero esercizio di tutti i poteri processuali; anche qui ciascuna lite potrà avere esito diverso e quindi potrà essere disposta la separazione in ogni momento.

Così come è possibile la separazione delle cause, qualora vi sia l'esigenza di non ritardare o rendere meno gravosa la trattazione e la decisione di una delle cause cumulate.

Forme di connessione più intense

  • Identità del petitum
  • Identità della causa petendi

Quando si parla di rapporti plurisoggettivi (identità di petitum o causa petendi) si fa riferimento a rapporti giuridici che esibiscono una struttura diversa e soggetti ad una disciplina processuale (e sostanziale) diversa.

A livello sostanziale è ammessa l’esistenza di un rapporto unitario ma che appartengano a più soggetti, come per la comproprietà (art. 1100 cc), che è un diritto reale che spetta a più persone. La disciplina sostanziale della comproprietà vede come regola generale che ciascuno di questi soggetti è legittimato a godere della proprietà ma anche ad agire in giudizio a tutela della proprietà comune.

Vi sono rapporti unici ma appartenenti a più soggetti; ma anche rapporti con una struttura pluralistica come le obbligazioni solidali (in cui vi sono coobbligati solidali), la tesi preferibile è quella per cui in essa non esiste un rapporto unico di cui siano titolari da un lato il creditore e dall’altro i debitori, ma vi è un fascio di rapporti che esibiscono una forma di connessione forte. La struttura di questo rapporto è diversa da quella della comproprietà.

Non bisogna dare per scontato che essendo di fronte alla stessa forma di connessione la disciplina processuale sia la stessa: con la comproprietà vi sono una serie di ipotesi in cui si applica l’art. 102 (litis consortio necessario) o all’opposto vi sono ipotesi in cui le obbligazioni solidali danno luogo ad un processo sottoposto alla disciplina del litis consortio facoltativo. Il carattere eterogeneo si coglie anzitutto a livello sostanziale e poi processuale.

Vi è un ulteriore gruppo di ipotesi che sono soggette ad una disciplina diversa e sono i casi dell’impugnazione delle delibere assembleari (del condominio così come in una società).

Agli art. 2377-2378 cc il codice attribuisce la legittimazione ad impugnare ai soci assenti e dissenzienti laddove ritengano la delibera illegittima, astrattamente siamo di fronte ad un’ipotesi di litis consortio facoltativo, poiché ciascuno può decidere se proporla o meno autonomamente senza la necessaria partecipazione di tutti gli altri soci legittimati ad agire.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartinaCavaliere560 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gambineri Beatrice.
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