Estratto del documento

Indirizzo metodologico e dimensione valoriale del processo penale

Dal dopoguerra si è affermato un indirizzo metodologico, non più di tipo semplicistico, per la procedura penale e quindi il processo penale viene considerato oggetto di semplice analisi tecnica.

A questo indirizzo di tipo tecnicistico è subentrato un indirizzo di tipo sociologico rispetto al quale la procedura penale deve tener conto della dimensione valoriale del processo penale che comporta la necessità di affrontare anche le limitazioni culturali che sono al fondo del complesso normativo, perché la norma non è solo un dato tecnico ma proprio perché alla norma spetta una dimensione valoriale questa demanda ai presupposti culturali in senso ampio, quindi quello storico, politico e sociologico che fanno da base per l’elaborazione normativa.

Questo significa anche un’altra cosa per quanto riguarda il concetto di processo perché, in un’ottica tecnico-giuridica, il processo viene considerato come strumento d’attuazione della fattispecie sostanziale, rispetto al quale la dimensione valoriale non ha significato.

Viceversa, se il processo viene collocato nella dimensione valoriale, certamente viene meno anche la concezione strumentale del processo, cioè come strumento di attuazione della fattispecie sostanziale.

Nel senso che il processo assume dei fini propri correlati con i valori che sono a fondamento della elaborazione normativa in tema processuale.

Si potrebbe parlare di un’inversione del rapporto tra diritto sostanziale e diritto processuale, nel senso che il diritto sostanziale diventa operativo attraverso il processo, quindi è il diritto sostanziale in questa nuova ottica valoriale del processo che serve all’esercizio della giurisdizione.

Se questo è il presupposto concettuale dell’idea di processo, è chiaro che l’atto interpretativo sia quello del giudice che quello dello studioso rispetto alle norme della procedura penale, è un atto interpretativo non più solo di tipo descrittivo ma fonda un approccio problematico alla norma che si legittima proprio per la dimensione valoriale e al fondamento del processo si legittima il rapporto di naturalità di fonti che sono rese necessarie proprio dalla necessità di mediare a più livelli la restante culturale che sono alla base della elaborazione normativa.

In effetti pensare alla costituzione e alle fonti internazionali come fonti primarie per la procedura penale sta a significare proprio questo, che esiste non solo l’articolato normativo codicistico che preso in sé, potrebbe anche apparire come un apparato di norme da considerare solo in una prospettiva tecnico-giuridica.

Ma proprio perché questo apparato si collega a delle fonti sovraordinate, gerarchicamente superiori, a queste norme dobbiamo fare riferimento per capire il fenomeno processuale.

L’atto interpretativo diventa anche un atto politico, intendendo per politica non la partitica ma il riferimento continuo ai valori sociali che sono sottostanti alla elaborazione normativa.

Anzi, proprio attraverso il controllo costituzionale anche delle leggi ordinarie, è chiaro che la Corte costituzionale legittima questa politicità dell’atto interpretativo.

Controllo di legittimità e ragionevolezza delle norme

Con il potere di legittimità che si collega all’art. 3 della Costituzione, cioè la valutazione di ragionevolezza delle norme, sembra che la Corte costituzionale assuma una funzione legislativa, simile a quella del legislatore perché in rapporto a questa valutazione di ragionevolezza si arriva ad operare una produzione normativa.

La Corte costituzionale opera in nome di una carenza complessiva del sistema.

Per fare un esempio dell’approccio problematico alle norme codicistiche che scaturisce dalla pluralità della fonti; vediamo per esempio in tema di difesa, l’incidenza di un principio costituzionalizzato come il diritto di difesa di cui all’art. 24 comma 2 sull’interpretazione di sistemi processuali.

In particolare l’art. 24 comma 2 è una norma che non dice se la difesa nel processo penale deve essere tecnica o anche materiale, cioè portata avanti direttamente dall’imputato.

A livello codicistico troviamo delle discussioni sull’autodifesa, cioè diritto all’autodifendersi dell’imputato, per esempio nell’art. 99 comma 2 c.p.p. è scritto: “L’imputato può togliere effetto all’atto compiuto dal difensore”.

Ci sono anche altri istituti che si uniformano al principio dell’autodifesa, ad esempio l’interrogatorio, cioè il rendere dichiarazioni da parte dell’imputato direttamente all’autorità giudiziaria, sta a significare che l’imputato esercita direttamente una sua difesa nel processo penale.

Se noi troviamo la difesa materiale a livello codicistico dobbiamo ritenere che esista una legittimazione valoriale della difesa materiale anche a livello costituzionale.

L’art. 24 comma 2 non ci dice se la difesa deve essere solo di tipo materiale, tuttavia, se colleghiamo il 24 comma 2 con l’art. 2 della Costituzione, circa le libertà fondamentali dell’individuo, e con l’art. 21, libertà di espressione dell’individuo in qualsiasi sfera del sociale e quindi anche nel processo penale, ecco che emerge anche a livello costituzionale il valore della difesa materiale che si affianca necessariamente alla difesa tecnica.

Quindi, l’approccio problematico alle norme del codice dipende da una complessità di fonti, fonti superiori e sottoordinate che si integrano e che devono essere interpretate nella dimensione sistematica del corpo normativo da cui si attinge.

Ecco perché, a livello costituzionale, l’interpretazione non deve essere limitata alle singole norme costituzionali, ma deve consentire di collocare la singola norma nel complesso di norme del sistema costituzionale, nel quale appare con chiarezza la dimensione valoriale da tener conto in rapporto ad uno specifico istituto del codice.

Presunzione di non colpevolezza

In rapporto ad un altro valore come la presunzione di non colpevolezza, non è sufficiente l’impedimento alla fonte sovraordinata rappresentata dalla Costituzione, art. 27 comma 2, si parla di presunzione di non colpevolezza e non di presunzione di innocenza, quindi, sul piano interpretativo si ritiene che la presunzione di non colpevolezza si sfaccetta in 2 regole:

  • Una regola che vale per le misure cautelari, nel senso che l’imputato deve essere presunto non colpevole fino alla sentenza definitiva, deve essere trattato durante tutto il processo come un soggetto non colpevole, quindi, non si potrà applicare nessuna misura restrittiva nel corso del processo penale se non per fini che sono certi dallo scopo ultimo sanzionatorio della pena.

Altrimenti, si contravverrebbe alla presunzione di non colpevolezza, rispetto a questo principio, che serve a regolare il trattamento dell’imputato nel corso del processo, si capisce perché le misure coercitive prima della pena conclusiva.

  • Si dà questa interpretazione del 27 comma 2 come principio di non colpevolezza anche rispetto all’accertamento di responsabilità, cioè rispetto al significato che hanno le prove nel processo penale nel condannare l’imputato.

Rispetto a questa seconda dimensione, la presunzione di non colpevolezza che troviamo in Costituzione non ci dice se il superamento della presunzione può avvenire attraverso accertamenti probatori che si fondano su una raccolta di dati esterni al processo.

Non ci dice se si deve fondare su mezzi di prova che devono essere introdotti nel processo dall’esterno, siano esse prove dichiarative, prove reali ecc. ecc.

Non ci dice se è necessaria solamente un’attività semplicemente verbale rispetto a qualche mero dato vincolato nel processo dallo stesso soggetto della discussione, cioè dal P.M. o dall’imputato.

Nella Convenzione dei Diritti dell’Uomo, art. 6, troviamo scritto che la presunzione di innocenza si supera attraverso accertamenti obiettivi, e quindi cambiando la fonte Comunitaria con quella Costituzionale, capiamo che non può esserci un giudizio penale che non sia fondato anche su dati obiettivi, quindi, non su una mera accusa di tipo verbale, questo per quanto riguarda l’aspetto metodologico.

Il sistema accusatorio e il sistema inquisitorio

Prima di andare a presentare il modello del 1988, cerchiamo di capire qual è l’idea di giurisdizione che si è affermata nella nostra Costituzione, in rapporto a uno dei due grandi filoni culturali e ideologici cui si deve riannodare ogni sistema giurisdizionale.

Questi due filoni sono quello inquisitorio e quello accusatorio.

Il filone accusatorio, tradizionalmente lo si riconduce a 4 regole d’oro, ci riferiamo a un sistema puro, ideale, poi vedremo che nel nostro sistema questa purezza si perde nella elaborazione concreta del sistema, all’interno dei singoli ordinamenti.

Nella prospettiva di un sistema accusatorio puro, le 4 regole auree sono:

Differenza tra giudice e accusatore

Al fine che il giudice non abbia pregiudizi nel momento del decidere, affinché sia imparziale e terzo dal punto di vista operativo, cioè non eserciti poteri a favore di una parte o dell’altra parte.

Quindi, è necessario che l’accusatore sia un soggetto diverso dal giudice.

Il vecchio principio “de procedat iudex ex officio” è una chiara regola aurea del sistema accusatorio.

Dominio delle parti sulla prova

Nel sistema accusatorio vige il principio espositivo in tema di prova, cioè dal punto di vista dei poteri che può esercitare il giudice, si ritiene che deve rimanere inerte nella parte dell’accertamento probatorio.

Se non restasse inerte sarebbe parziale, nel momento in cui segue una pista d’accertamento, piuttosto che un’altra, in questo modo non sarebbe terzo rispetto alle parti.

Deve limitarsi a giudicare quelle che sono le attività probatorie delle parti.

Quindi, l’iniziativa probatoria deve restare alle parti mentre il giudice deve restare estraneo alla concreta acquisizione dei dati dal mondo esterno.

Il principio di disponibilità della prova viene temperato da alcuni poteri di ingerenza che ha il giudice nel fenomeno accertativo.

Vedremo come conciliare questi poteri del giudice con la propensione accusatoria del processo penale.

Intangibilità della libertà personale

Collegata alla presunzione di non colpevolezza, è chiaro che, se il giudice si deve mantenere terzo fino alla sentenza, deve astenersi da una valutazione anticipata della responsabilità.

Certo un’ipotesi precedente la deve comunque fare, altrimenti non può giudicare.

Il trattamento dell’imputato, dal punto di vista della misure eventualmente afflittive, che si dovessero assumere prima del giudizio conclusivo, devono essere uniformate a questo principio di intangibilità della libertà personale.

Tale libertà si limita solo alla fine del processo, quindi, con la sentenza definitiva.

Rispetto all’art. 27 comma 2 la vicenda cautelare si giustifica per rendere possibile l’attuazione della sanzione alla fine del processo.

Quindi, solo sul piano delle finalità si giustifica l’applicazione di una limitazione della libertà personale nel corso del processo.

Non in funzione di un’anticipazione del giudizio conclusivo. In funzione di una strumentalità di una limitazione personale fatta nel corso del processo.

Strumentalità rispetto alla possibilità di eseguire la sentenza di condanna.

Pubblicità del processo

In una dimensione accusatoria è una regola che esula dal rapporto giudice-parti, è una regola che rende possibile un controllo dall’esterno della vicenda giudiziaria sull’operato del giudice; controllo che deve venire dall’opinione pubblica, garanzia di democraticità del giudizio che è articolato in nome del popolo, proprio perché il popolo deve poter controllare l’operato del giudice.

In uno Stato teocratico la pubblicità, potrebbe non avere il senso che ha qui, il giudice riceve direttamente il suo potere da Dio.

Viceversa, il diritto naturale deve essere positivizzato attraverso uno schema processuale in cui il popolo controlla l’operato del giudice.

Si potrebbe anche pensare ad un sistema non democratico, cioè senza il controllo del popolo sui giudici.

Anche nei sistemi accusatori ci sono delle interpretazioni a questa regola della pubblicità del processo, in nome dell’efficienza del sistema e dell’esigenza di economia processuale, esempio nei procedimenti speciali per maggiore efficienza si dà maggiore snellezza alle forme del processo rinunciando alla pubblicità.

Caratteristiche del sistema inquisitorio

Al contrario, il sistema inquisitorio prevede snellezza, non pubblicità, commistioni di funzioni dell’accusatore e del giudice, nel senso che lo stesso soggetto è accusatore e giudice, pensate ai sistemi inquisitori medioevali.

Non esisteva il principio di disponibilità della prova, colui che accusava era giudice e andava a ricercare anche le prove, quindi il giudice non era terzo ma protagonista dell’attività probatoria.

Anche la regola dell’intangibilità della libertà personale non vale, perché il giudice se è protagonista nel momento della prova deve avere tutti gli strumenti prima del suo giudizio conclusivo, per accertare la verità.

La regola nel sistema inquisitorio è la ricerca della verità a tutti i costi, invece, nel sistema accusatorio c’è la ricerca della verità nel miglior modo possibile, nel rispetto della dialettica paritaria e del rapporto tra giudice e parti.

Nel sistema inquisitorio non c’è il rispetto delle funzioni e dei ruoli, anche la previsione della libertà personale può essere uno strumento di accertamento della verità, così si legittimava la tortura nel corso del processo.

Il sistema inquisitorio ha cercato la sua legittimazione in nome della ricerca morale della verità fatta a tutti i costi, eliminando la dialettica del processo e il contraddittorio tra giudice terzo e parti.

Common Law e Civil Law

Storicamente, il sistema accusatorio si è sempre associato agli ordinamenti di Common Law, invece il sistema inquisitorio si è associato agli ordinamenti di Civil Law.

Oggi, il rapporto tra questi sistemi è cambiato, infatti anche il nostro ordinamento di Civil Law si basa sul sistema accusatorio, soprattutto alla finalizzazione del processo penale, al rispetto dell’individuo e alla garanzia della persona.

Non è vero che solo nei sistemi di Common Law, dove non c’è la regola scritta, cioè di Common Law, si afferma l’accusatorietà.

Anche nei sistemi di Civil Law, con la regola scritta, se la dimensione valoriale permette, il punto di riferimento sarà l’art. 2 della Costituzione, con la necessità di rispettare anche nel processo penale le garanzie dell’individuo.

Si può affermare così il sistema accusatorio anche nei paesi di Civil Law.

Funzione giurisdizionale, diritto sostanziale e diritto processuale

Prima di passare al modello processuale dell’88 occorre fare una annotazione su quella che è la funzione giurisdizionale nel rapporto tra diritto sostanziale e diritto processuale.

Sia l’uno che l’altro in un sistema di Civil Law, si reggono sul principio di legalità, per quanto riguarda il rapporto tra giudice e norma di tipo arbitrale, è vincolato dalla tipicità e dal divieto di analogia.

Il principio di legalità è nato per frenare l’arbitrio dei giudici è stato costituzionalizzato, art. 25 comma 2, nell’applicazione della norma sostanziale.

Sul versante processuale, il giudice ha due compiti:

  • Rapporto tra fatto e fattispecie, una volta interpretata la fattispecie finale sostanziale nell’ottica del principio di legalità, cioè senza arbitri, a questa fattispecie deve essere rapportato il fatto. Per fare ciò si deve prima accertare il fatto, quindi, la legislazione processuale dal punto di vista della fisiologia dell’ordinamento processuale penale, si giustifica per la densità di regolare il metodo di accertamento delle prove.
  • La ricerca della verità attraverso le regole del processo.

Il processo, lo possiamo concepire dal punto di vista naturalistico, come una serie di eventi naturalistici, lo possiamo concepire dal punto di vista politico in un’ottica tecnico-giuridica come il conseguirsi di una serie di atti giuridici concatenati tra di loro che si concludono nel provvedimento finale.

La terza prospettiva che è quella dal punto di vista valoriale ed è la più importante è quella della dimensione delle garanzie.

La legislazione processuale penale va interpretata in rapporto al tasso di garanzie che il legislatore è in grado di assicurare nell’ambito del processo.

Il processo sarà più accusatorio o più inquisitorio a seconda che dal punto di vista ideologico si allinei di più a quelle regole di garanzie di cui abbiamo parlato.

Sono regole di garanzie del sistema accusatorio anche perché la dimensione inquisitoria in questa fase storica non ci appartiene più.

La sentenza sarà il risultato di queste due attività del giudice:

  • Il rapporto tra fatto e fattispecie penale, nella dimensione del principio di legalità sostanziale.
  • La ricerca della verità attraverso le regole del processo.

Il modello processuale del 1988

Per recepire il modello del 1988 occorre fare un’analisi comparativa con il modello vecchio del 1930.

Questo modello si muoveva in una logica prettamente inquisitoria anche se si basava su un sistema in cui una prima parte si uniformava al principio inquisitorio.

La seconda parte, quella dibattimentale si uniformava all’ideologia accusatoria poiché sostanzialmente dopo una prima parte in cui un solo soggetto che cumulava tre funzioni, difensore, giudice e accusatore, poteva essere o il P.M. o il giudice istruttore.

Si passava al dibattimento.

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 163
Procedura penale - Riassunto esame, prof. Menna Pag. 1 Procedura penale - Riassunto esame, prof. Menna Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale - Riassunto esame, prof. Menna Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale - Riassunto esame, prof. Menna Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale - Riassunto esame, prof. Menna Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale - Riassunto esame, prof. Menna Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale - Riassunto esame, prof. Menna Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale - Riassunto esame, prof. Menna Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale - Riassunto esame, prof. Menna Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale - Riassunto esame, prof. Menna Pag. 41
1 su 163
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edlin57 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Menna Mariano.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community