Parte statica
Documenti e atti
La definizione di documento è riportata dall’art. 234, 1 comma, in base al quale è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Emerge quindi una nozione di documento più lata di quella che siamo soliti considerare nel linguaggio parlato, ma questa nozione va tenuta distinta da quella di atto, perché molte norme del codice ricorrono a questo binomio (atti e documenti) facendo capire che non si tratti della stessa cosa. Quindi va capita bene la differenza fra questi due sostantivi; un esempio di disposizione che prende in considerazione questa distinzione è l’art. 419, 2 comma, dedicato agli atti introduttivi dell’udienza preliminare (ricordiamo che i segmenti del processo penale ordinario di 1 grado sono: indagini preliminari, udienza preliminare, atti preliminari al dibattimento, dibattimento).
L’atto è un documento caratterizzato dal fatto che si forma in sede processuale, e anche se viene svolto fuori dal processo è pur sempre finalizzato al processo. Quindi atto è quel documento formato dai protagonisti del processo in sede processuale - come un verbale, documento in cui l’ausiliario del giudice raccoglie per esempio le dichiarazioni che la persona informata sui fatti riferisce al p.m.; questo documento è redatto all'interno del processo penale ed è sicuramente un atto, come atto è anche la sentenza che pronuncia il giudice, o il decreto emesso per fissare la data del dibattimento. Questi sono documenti che si formano dentro il processo per la vita del processo stesso; ma appunto può essere atto anche quel documento che si forma fuori dal processo ma pur sempre finalizzato ad esso. P.m e giudice per esempio possono rivolgersi ad un consulente o ad un perito in caso di particolari questioni tecniche: in tal caso il perito produce una relazione scritta che è un atto processuale in quanto, pur formato fuori dal processo, è funzionale ad esso.
I documenti (in senso stretto) sono invece elaborati scritti che vivono la loro vita a prescindere dall’esistenza di un processo. Un estratto conto è un servizio che la banca fornisce ai clienti, quindi è un rapporto interno fra questi due soggetti; nel momento in cui l’autorità giudiziaria ordina il sequestro di questo EC per verificare determinate operazioni illecite, ecco che tramite il sequestro il documento entra in ambito processuale ma non è definibile come atto, perché è un documento nato all’esterno per vivere autonomamente; lo stesso discorso vale per le videocamere di sicurezza, che non sono finalizzate ad indagini giudiziarie, pur potendo essere utilizzate in questa sede. Pertanto sono documenti e non atti.
L’elemento distintivo fra atto e documento è quindi il luogo di formazione: l’atto si forma nel processo o comunque in funzione di esso mentre il documento si forma fuori dal processo e ha una vita autonoma.
Questa impostazione è confermata dall’art. 238 → verbali di prove di altri procedimenti. Recita il 1 comma che è ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento. Questo articolo permette l’acquisizione in un processo di un documento formatosi in un altro processo – come una perizia psichiatrica - ed è collocato è nel capo VII (intitolato “documenti”); quindi noi importiamo da un altro processo un atto processuale, ma quell’atto era finalizzato ad un altro processo, quindi quell’atto che noi importiamo viene giustamente classificato come un documento perché è un qualcosa di esterno, che aveva vita autonoma nell’altro processo, a prescindere da quello che si sta celebrando e in cui viene importato.
Anche l’art. 431 (relativo al fascicolo per il dibattimento e al suo contenuto) distingue fra atti e documenti. Si tratta quindi di due concetti diversi che hanno anche regolamentazioni diverse. Il termine documenti a sua volta non va confuso con la documentazione, che è la cristallizzazione di un atto processuale in un documento. Se il p.m sente una persona informata sui fatti e l’ausiliario redige il verbale, questo verbale è una documentazione di un atto. Altra distinzione consiste nel fatto che gli atti compongono l’impalcatura che tiene in piedi il processo, mentre il documento ha una natura giuridica diversa: è un mezzo di prova, quindi appartiene a una classe più ampia; infatti i documenti sono disciplinati nel libro dedicato ai mezzi di prova e vanno distinti dai mezzi di ricerca della prova.
Patologie del documento
Premessa la distinzione fra atto e documento, bisogna vedere le patologie dell’uno o dell’altro. Le patologie del documento sono molto più semplici da memorizzare rispetto alle patologie dell’atto. Una prima patologia del documento la troviamo nel 3 comma dell’art. 234, in base al quale è vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti. Nel caso in cui il giudice ammetta comunque tale prova documentale, scatta l’inutilizzabilità, vizio degli atti (come è l’ammissione di una prova) disciplinato dall’art. 191 → le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Quindi anche se il documento è stato acquisito il giudice in sentenza dovrà evitare di farlo entrare in motivazione; la sentenza dovrà prescindere dal documento in quanto acquisito in violazione di un dovere sancito dalla legge.
Un’altra patologia del documento la troviamo all’art. 240: i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. Ma attenzione: se la procura indaga su un omicidio, e se nella posta viene ritrovata una foto che ritrae la vittima sotto il tiro di una pistola impugnata da una persona di cui non si vedono le fattezze (ma lavorandoci sopra si potrebbe risalire ad essa) e questa foto non reca alcun segno grafico, essa è comunque utilizzabile. Il 240 parla di documenti che contengono dichiarazioni anonime, e la foto non è una dichiarazione anonima.
Il primo vizio che può riguardare il documento, quindi, è la sua inutilizzabilità; l’ipotesi più frequente tuttavia è quella dell’eventuale falsità del documento, vizio che può manifestarsi anche in merito alle dichiarazioni del testimone. Per quanto riguarda la falsità del documento, si possono verificare due situazioni, a seconda che il documento sia parte integrante dell’imputazione o meno. Pensiamo a un soggetto che venga sorpreso a guidare con una patente di guida relativamente alla quale sono fondati i sospetti che si tratti di un documento contraffatto. La polizia giudiziaria lo sequestrerà e il soggetto sarà chiamato a rispondere di quell’imputazione, e in questo caso la patente che si ritiene falsa è corpo del reato, perché riguarda appunto l’imputazione. Di questa eventualità si occupa l’art. 537 → Pronuncia sulla falsità di documenti. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo. Quindi se alla fine di un processo, nel quale la falsità del documento rientrava nell'oggetto dell’imputazione, il giudice ritiene che il documento sia falso, egli lo deve dichiarare espressamente. La dichiarazione è importante perché bisogna porre fuori dalla circolazione quel documento facendo presente che si tratta di un documento falso (e questo discorso vale sia per la patente ma anche ad esempio per un documento dell’anagrafe civile).
Poniamo invece il caso di un imputato che spende come alibi il lavoro in azienda, facendo pervenire i cartellini segnatempo da cui risulta che effettivamente nell’ora di commissione del delitto l’imputato era sul luogo di lavoro. Se si accerta la falsità di questo cartellino, per accreditare l’alibi del condannato, siamo in una situazione diversa da quella di prima: di questa situazione si occupa l’art. 241, il quale afferma che fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento; il giudice in questo secondo caso compie un accertamento incidentale, ossia accerta che quella prova sia falsa e segnala al p.m tale falsità in modo che egli eserciti l’azione penale nei confronti di chi lo ha falsificato. Se il giudice non si rende conto della falsità, assolve l’imputato e la sentenza passa in giudicato, la sentenza resta così com’è; in caso di condanna, invece, una volta scoperta la falsità si può chiedere la revisione ai sensi dell’art. 630, 1 comma, lett. d) → Casi di revisione: la revisione può essere richiesta se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Patologie dell’atto
Più articolato è il discorso sulle patologie dell’atto. Innanzitutto bisogna tenere a mente la differenza fra atto e documento e poi capire quale sia il primo atto del procedimento. La notizia di reato, ad esempio, non è atto del procedimento. Il primo atto del procedimento si ha quando il p.m ordina di iscrivere la notizia di reato nel registro generale delle notizie di reato → art. 335: il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
Questo discorso vale se la notizia perviene direttamente al p.m; se invece la notizia arriva prima alla p.g che accerta la commissione di un reato (incominciando così a raccogliere gli elementi di prova che servono ad accertare il reato e a individuarne i colpevoli) in tal caso il primo atto del procedimento è quello compiuto dalla p.g per la repressione di quel reato di cui ha preso notizia. Pertanto se la p.g, dopo aver raggiunto dei soggetti che hanno commesso un reato, chiede i documenti oppure effettua una perquisizione oppure esegue un arresto, questi saranno i primi atti del procedimento.
Sempre in relazione all’atto, l’art. 109, 1 comma, richiede l’uso della lingua italiana per gli atti processuali a pena di nullità. Se una denuncia perviene in lingua straniera, però, non essendo questa un atto del procedimento, l’atto sfugge all’applicazione dell’art. 109. Questo dimostra che la distinzione fra atti del procedimento o meno non è puramente teorica. Ancora, l’art. 175, permette la restituzione in termini quando si tratti di termini processuali; se i termini sono pre-processuali, come quelli relativi a una querela, non si può invocare l’art. 175.
Le singole patologie dell’atto (più complesse di quelle del documento) sono: irregolarità, inesistenza, nullità, inammissibilità, abnormità e inutilizzabilità.
L’irregolarità è disciplinata dall’art. 124: i magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. Se la motivazione è depositata in ritardo, ovviamente, non c’è nullità: questo è un caso di irregolarità conseguente al mancato rispetto di un termine non perentorio ma ordinatorio. L’irregolarità è quindi una violazione di una norma processuale che non ha ricadute sulla dinamica processuale – ma al massimo sul profilo disciplinare del giudice.
Agli antipodi dell’irregolarità c’è invece l’inesistenza, che è il vizio più grave, pur non essendo disciplinata dal codice. È una categoria che si desume dalla giurisprudenza, la quale ha individuato alcuni casi di inesistenza, vizio più grave anche della più grave delle nullità (ossia la assoluta, che può essere sanata col giudicato). Ebbene, l’inesistenza è più grave perché non è sanabile nemmeno col giudicato: l’inesistenza può essere eccepita dopo che si è formato il giudicato. Esempio classico di inesistenza è il giudice andato in pensione, che per distrazione o altro firma una sentenza che è quindi emessa da un soggetto non (più) giudice. Il vizio quindi è molto grave perché la sentenza è come se fosse emessa da uno qualunque, quindi non esiste; pertanto ci si rivolge al giudice dell’esecuzione di dichiarare la inesistenza di quella sentenza, nonostante l’apparente passato in giudicato, che in realtà però non si è verificato perché la sentenza ha un vizio di inesistenza.
Il vizio dell’atto che pone maggiori difficoltà è la nullità, o meglio, le nullità. Il principio cardine in tema di nullità è quello della tassatività: → art. 177, l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge. Esistono due categorie di nullità, che si differenziano per il modo in cui il legislatore disciplina questa sanzione processuale. Può accadere che una nullità sia prevista direttamente dalla singola norma, come nel caso dell’art. 125, 3 comma: le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. Questo è un caso di nullità speciale: se esistessero solo queste nullità sarebbe tutto molto semplice, perché da un lato ci sarebbe il principio di tassatività, dall’altro ci sarebbero norme che prevedono le nullità in modo specifico. Tuttavia il panorama è più complesso, perché a fianco alle nullità speciali ci sono anche le nullità di ordine generale di cui all’art. 178, il quale delinea tre categorie di portata generale che quando ricorrono comportano appunto nullità.
- A) Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
- B) L'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
- C) L'intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.
Prendiamo un esempio: con l’informazione di garanzia si dà avviso all’indagato che è in corso un procedimento penale a suo carico; in questo caso l’art. 369 non prevede alcuna nullità (speciale); ma se andiamo a vedere le tre categorie di nullità generali previste dall’art. 178 e combiniamo questa norma con l’art. 369 si evince che se non viene inviata l’informazione di garanzia sorge un vizio è riconducibile alla nullità generale di cui all’art. 178, lett. c), perché l’informazione serve per esercitare la difesa e conoscere la contestazione. Quindi la prima grande distinzione è questa, e riguarda il modo in cui le nullità sono previste: in via generale o in via speciale.
Ma c’è poi una seconda grande distinzione che riguarda l’intensità della nullità, e da questo punto di vista distinguiamo le nullità in tre categorie: assolute, come le chiama il codice, (art. 179), intermedie, come le chiama la dottrina (art. 180) e relative (art. 181). Le conseguenze pratiche di una nullità discendono da questa distinzione, quindi quando si identifica una nullità la prima cosa da dire è quali sono le sue conseguenze. L’art. 178, che contiene le nullità di carattere generale, annovera al suo interno sia nullità assolute, che sono quelle tassativamente indicate nel 179, sia le nullità intermedie, che sono quelle che si ottengono per sottrazione prendendo le categorie del 178 e sottraendo le nullità assolute: le nullità generali indicate dall’art. 178 e non richiamate come assolute dal 179 sono intermedie. L’art. 178, lett. b), ad esempio, riguarda l’iniziativa e la partecipazione al procedimento da parte del p.m, mentre il 179, 1 comma, definisce come assolute solo le nullità relative all’iniziativa: resta fuori l’omessa partecipazione, che è di carattere generale ma non qualificata come assoluta quindi è intermedia. Le nullità assolute di cui al 1 comma dell’art. 179 sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Inoltre, in base all’art. 179, 2 comma, sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge. Ci sono quindi nullità assolute di carattere generale, e nullità assolute di carattere speciale. Come detto sono intermedie le nullità generali (di cui all’art. 178) non richiamate come assol...
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