Gli atti e le attività
Definizione
Condotta umana volontaria cui l’ordinamento riconosce efficacia giuridica.
Forma degli atti
Generalità: sono principalmente orali nella fase del processo mentre sono di tipo scritto nella fase del procedimento e quindi delle indagini.
Lingua: tutti in lingua italiana, ammettendo una deroga nel caso in cui il procedimento si svolga davanti ad un ufficio giudiziario ove si sia insediata una minoranza straniera. L’imputato, in base al diritto di difesa, ha diritto all’assistenza di un interprete.
Sottoscrizione: effettuata dal soggetto; se analfabeta o non in grado di scrivere, il pubblico ufficiale deve procedere all’identificazione specificando le ragioni per le quali non c’è la sottoscrizione.
Data: va inserito il giorno, il mese e l’anno in cui è stato redatto, a pena di nullità dello stesso.
Segretezza e pubblicità degli atti
Atto segreto: quello che l’indagato o imputato non conosce né ha diritto di conoscere.
Il divieto di pubblicità serve per mantenere i valori quali la speditezza ed efficienza delle indagini, la presunzione di non colpevolezza, la corretta formazione del convincimento del giudice.
Art. 114 CPP: tutela della segretezza
1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di quelli del fascicolo del PM se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.
4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’articolo 472, commi 1 e 2. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell’autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato.
Su richiesta dell’interessato il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all’assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell’imputazione. Quando l’interessato è assente o estraneo al processo il giudice provvede di ufficio. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato o è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del punto 4.
6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni può consentire la pubblicazione.
7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
Infine, è vietata la pubblicazione di immagini di persone sottoposte all’uso di manette o altri mezzi di coercizione fisica.
Documentazione degli atti
Le attività del procedimento devono essere documentate, quindi si redige il verbale attraverso una stenotipista o altro mezzo meccanico, riproduzione fotografica o audiovisiva.
Elementi essenziali del verbale
- Il luogo e la data di compimento dell’atto.
- Le persone che vi partecipano.
- Di quanto fatto, constatato o avvenuto in presenza dell’ausiliario, nonché le dichiarazioni eventualmente rese.
- Sottoscrizione in tutti i fogli delle persone che vi hanno partecipato.
L’interrogatorio dei detenuti deve essere riprodotto attraverso un documento integrale mediante riproduzione fonografica o audiovisiva, a pena di inutilizzabilità.
Il verbale dell’interrogatorio deve essere in forma riassuntiva.
Le notificazioni
Definizione
Attività dirette a rendere noto al suo destinatario un atto processuale.
Tipologia di atti notificatori
Atto documentale: documento materiale che contiene una manifestazione di volontà, di giudizio o altra elaborazione psichica di un soggetto processuale; il destinatario attraverso la sola lettura acquisisce la piena conoscenza dell’atto o fatto processuale che lo riguarda.
Avviso: fornisce una conoscenza incompleta e parziale e informa di un’attività già compiuta o di un’attività futura ancora da compiere.
Organi notificatori
Tipologie
- Funzione di notifica: attività con la quale viene messo a conoscenza il destinatario di un certo atto.
- Organi notificatori: organi predisposti all’attività di notifica.
- Ufficiali giudiziari.
- PG eccezionalmente.
- Il PM, il giudice e la PG. L’ufficiale giudiziario eccezionalmente usa la S.