Procedura penale europea
Prologo
La democrazia è in bilico, e non è un buon periodo per l’Europa. Ma di quale Europa stiamo parlando? Bisogna tracciare la linea dell’orizzonte e dare risposta anche ad altre domande di base per cogliere il diritto vivente: non soddisfa, infatti, lo studio del diritto e delle varie problematiche dai manuali, dal momento che si coglie il diritto vivente in maniera effettiva attraverso lo studio dell’europeismo giudiziario. Questo accade per via di una caratteristica forte: il diritto europeo è un diritto caratterizzato da provvedimenti della magistratura, dalle sentenze dei giudici nazionali, e della Corte di Strasburgo e di Lussemburgo, cioè la Corte di Giustizia dell’UE. Dare risposta a domande di base, quindi, serve a capire diritto vivente e a individuare, scegliere alcuni temi da approfondire.
Il processo penale e i suoi modelli
Dobbiamo impostare le questioni utilizzando la capacità negativa, ossia la capacità di adattarsi a un contesto che cambia, e occorre altresì definire le questioni inerenti al linguaggio: più che di definizioni, infatti, dovremmo parlare di ridefinizioni, dal momento che non abbiamo la necessità di inventare nulla, ma che bisogna, invece, stabilire che una certa parola viene impiegata in un determinato modo, attraverso una convenzione necessaria a fornire una risposta a domande di base.
Occorre, quindi, dare al processo penale una definizione minima, utile per i nostri ragionamenti: questo, in base alla teoria di Franco Cordero, è un fatto culturale, elemento per noi importante per poter risolvere anche tutto il problema collegato all’aggettivo europeo. Di solito, infatti, si tratta di un fatto culturale sempre delimitato nel tempo e nello spazio, per cui è quasi sbagliato parlare di processo, ma bisogna parlare di processi, non esistendo un unico modello, uno standard di processo valido sempre e comunque, in tutti i luoghi e in tutte le epoche. Pertanto, a tempi diversi corrispondono processi penali differenti, discorso valido anche con riferimento allo spazio, luoghi differenti, stati, nazioni differenti.
L'espressione fatto culturale fa capire una caratteristica importantissima, specie quando si vogliono studiare le vicende processuali e penali, legate al nostro continente: un fatto culturale delimitato nel tempo e nello spazio significa anche che si comprende il processo stesso uscendo dalle ristrettezze di un codice di procedura, e andando a esaminare i mille intrecci con la religione, con la filosofia, l’architettura, la politica e la storia. Ad esempio, per quanto concerne la religione, non si comprende l’inquisizione senza tener conto degli aspetti religiosi, così come non si comprende il processo senza tener presente quelle che sono, e sono state, le scelte filosofiche di un certo periodo. Tuttavia, anche l’architettura conta, pur essendo meno comprensibile rispetto alla storia e alla religione: infatti, per poter comprendere in che modo, e per quale ragione, un carcere sia stato costruito in un determinato modo, bisogna studiare sì le scelte di politica criminale, ma le si devono abbinare all’architettura, dal momento che non tutti i penitenziari sono, da un punto di vista architettonico, costruiti nello stesso modo. Questo rende evidente il fatto che vi sono tante modalità diverse che corrispondono a delle scelte di politica di un determinato momento storico: ad esempio, se vi sono ampi spazi dedicati alla vita comune, si sottende la scelta di tentare di rieducare la persona detenuta, mentre vi possono essere anche scelte differenti. Infatti, la Corte Europea ha condannato molteplici volte lo Stato turco per la costruzione, e l’esistenza, delle cosiddette prigioni di tipo F, le cui celle assomigliano a delle bare, strettissime, con uno spazio minimo, per cui la persona si ritrova detenuta, da sola in uno spazio angusto senza compagni e relazioni di alcun tipo. Adducendo un ulteriore esempio, il penitenziario di San Vittore è costruito a stella secondo lo schema del panopticon, per cui la persona detenuta viene controllata in ogni suo movimento, conscia di ciò, ma impossibilitata a vedere il soggetto che la controlla.
Quindi, il processo penale è un fatto culturale, con tanti intrecci con altri settori, con altre materie, e non esiste un unico processo penale, ma una molteplicità degli stessi.
Quale modello adottare? Inquisitorio vs accusatorio
Allora, quale modello dobbiamo -non semplicemente possiamo- adottare in ambito europeo? Non basta fermarsi alla sola definizione di processo penale, anche se fondamentale: il discorso va approfondito e, soprattutto, bisogna comprendere quale modello di processo penale serva per la costruzione del sistema europeo.
Il modello di processo è un progetto culturale, qualcosa che viene costruito dall’interprete, e un modello può avere anche tante dimensioni: possiamo far riferimento al solo processo di primo grado, alla sfera probatoria, alla vicenda cautelare e a tutti i problemi legati alla libertà personale: non necessariamente devo richiamare processo nella sua interezza.
Di solito, la grande distinzione, che è storica ma non solo, è tra inquisitio e accusatio.
- Sistema inquisitorio
La caratteristica che denota tutto il sistema inquisitorio, forse, emerge bene da una definizione di inquisizione che si può ritrovare nei manuali relativi a secoli fa: “inquisitio est indagatio veritatis per tormenta et corporis dolorem”. Ciò richiama subito alla mente il trattamento della persona considerata rea, la confessione ricercata, strappata ex ore rei con tutti i mezzi e senza rispetto della dignità persona, anche con la tortura. L’inquisizione è la ricerca della verità, di una Verità assoluta, non relativa, che è unica, un dogma, attraverso i tormenti e il dolore del corpo, la tortura. Si ha, pertanto, il trattamento della persona imputata che è considerata rea, colpevole fin da subito unitamente alla tortura, alla presunzione di colpevolezza e alla ricerca di una verità assoluta tramite supposizione, per cui si va a ricercare quello che, di fatto, si ha già in mente, con reificazione dell’individuo. - Sistema accusatorio
Spesso si esalta questo sistema, per via della pubblicità che lo caratterizza, per il diverso modo di intendere le prove, non più basate sulla confessione del reo, e per la presunzione di innocenza. Se dovessimo fermarci a questi elementi, probabilmente il sistema migliore dovrebbe essere questo, non portando con sé quel disprezzo nei confronti della persona tipico del sistema inquisitorio.
Tuttavia, non vi sono solo questi due modelli, ma ne va introdotto anche un terzo, che non è il sistema misto, ma un altro.
Non sono, infatti, così manifeste le pecche del sistema accusatorio, che pure ci sono, basti pensare a quelle del sistema di common law nord americano: in questo contesto, infatti, i processi che si svolgono con rito accusatorio sono la minima parte, circa il 3/4% rispetto alla totalità dei processi che, invece, accusatori non sono, per cui siamo di fronte alla cosiddetta giustizia a catena di montaggio, o giustizia patteggiata. Quindi, i processi accusatori con trial, dibattimento e giuria, anche all’interno dei meccanismi nord americani, che sulla carta sono accusatori, sono davvero la minima parte, e il resto è completamente diverso. È da tenere presente, poi, il ricorso alla pena di morte, agli alti tassi di carcerazione e alla giustizia a catena di montaggio, veloce, ma non sempre implicante buona giustizia.
Quindi, forse, sia il sistema inquisitorio sia quello accusatorio vanno scartati, o meglio, vanno studiati e tenuti presenti perché dotati di un significato preciso in termini dogmatici e storici, ma a noi interessa un altro modello: l’equo processo.
L'equo processo
Una volta capito cosa si intende per modello, dobbiamo scegliere il modello più efficace, consono e adeguato, il migliore possibile a livello europeo e continentale.
Occorre mantenere il binomio inquisitorio/accusatorio su un versante dogmatico e di principi, e anche su un versante storico, perché sono aggettivi che servono per qualificare determinate esperienze che si sono avute in determinati momenti storici e in determinati Stati, in certi luoghi e periodi, ma dobbiamo mettere in luce il paradosso, la contraddizione che riguarda soprattutto il sistema accusatorio, che sulla carta potrebbe sembrare il migliore, specie se contrapposto all’inquisitorio.
Meno evidenti sono gli elementi negativi del sistema accusatorio, e tuttavia i grandi paesi anglosassoni, soprattutto gli Stati Uniti, che sulla carta risultano far ricorso all’accusatorio, nella pratica impiegano lo stile accusatorio in pochissimi casi, e il resto della giustizia è patteggiata, a catena di montaggio, molto rapida e veloce, con il rischio però di uno scarso approfondimento. Detto continente, poi, si fa ricorso alla pena di morte, e si ha un sistema penitenziario caratterizzato da altissimi tassi di incarcerazione e da uno scarso profilo rieducativo.
Quindi, vanno scartati entrambi i modelli a favore di un terzo, che non è quello misto, ma è il modello che nasce dall’intersezione di alcuni articoli importantissimi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il modello di riferimento, in questo senso, viene individuato mettendo insieme gli articoli 5, 6, 8, 13, 3, 10 della Convenzione, per dar vita a un modello di processo equo che dovrebbe caratterizzare una società democratica, non una democrazia qualsiasi.
Questi articoli contengono di importante alcuni elementi:
- Art 6: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata a suo carico. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.” L’articolo è dedicato al diritto a un equo processo, e tratteggia i caratteri fondamentali di quello che deve essere il processo penale. Occorre, però, prestare attenzione nella lettura dell’articolo, perché il primo comma contiene principi importanti (pubblicità, ragionevolezza del termine, tribunale indipendente e imparziale), ma sono principi che riguardano sia il rito penale sia il rito civile, mentre i successivi commi sanciscono garanzie e diritti esclusivamente per l’area penale, e, quindi, il contenuto di questi paragrafi è ancora più importante, perché riguarda “ogni persona accusata” (comma 2 e comma 3), e l’intero paragrafo è rivolto a ogni accusato, con una serie di diritti e garanzie. Quindi, il centro di costruzione di questo modello di equo processo è proprio questo articolo.
- Art 5: “Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge[…]” tratta il diritto alla libertà e alla sicurezza, e ha un avvio per certi versi simile all’art 13 della nostra Costituzione;
- Art 8: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Questo articolo può risultare per certi versi più vago, perché parla del diritto al rispetto della vita privata e familiare, e quindi non si comprende subito il collegamento tra l’articolo e i problemi specifici della giustizia e del processo penale: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”. Tuttavia, tanti problemi vengono risolti alla luce dell’art 8, come quello relativo alle intercettazioni, o alla tutela del teste minacciato in base alla quale se la minaccia prevale sul diritto di difesa si può ricorrere a testimonianza anonima, e lo si può fare invocando art 8. Quindi, anche questo articolo serve, e va affiancato ad artt 5 e 6 per costruire il nostro modello.
- Art 13: “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.” Si fa qui riferimento a un ricorso effettivo. Effettività è un termine rilevante e ci si accorge di quanto sia importante soprattutto dopo aver letto le sentenze della Corte Europea, ma anche i provvedimenti della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Effettività, infatti, significa concretezza, non illusorietà, non semplice teorizzazione, e in molte sentenze la Corte di Strasburgo, a partire da casi italiani, utilizza questa affermazione: “interessano i diritti non illusori, e bisogna che i diritti siano effettivi, cioè non teorici e illusori ma assolutamente pratici e concreti”. Questo viene asserito perché deve esserci tutela effettiva, non basta che il diritto e la garanzia vengano dichiarati nei testi di legge e nella Convenzione, ma è necessaria una tutela concreta da parte di un organo giurisdizionale, significando quindi soprattutto tutela giurisdizionale, non semplice dichiarazione di un diritto.
- Art 10: “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario”. È dedicato alla libertà di espressione, e risulta molto utile per l’equo processo e la libertà di stampa, il diritto di informazione e le garanzie dei giornalisti.
- Art 3: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”: sancisce il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, e campeggia su tutti gli articoli della Convenzione, con il suo carattere di inderogabilità. Che l’articolo 3 tratti di qualcosa di completamente diverso rispetto agli altri articoli lo si capisce andando a leggere l’art 15 della Convenzione, dedicato alle possibili deroghe in stato di urgenza: infatti, quando ricorrono determinate situazioni, definite stati di urgenza, legate a guerra o ad altro pericolo pubblico (criminale, terroristico, calamità di ogni tipo), è possibile sospendere, con una procedura indicata nell’articolo, i diritti garantiti dalla Convenzione stessa, ed è possibile farlo sempre nei limiti e sotto il controllo della Corte di Strasburgo e dopo aver avvertito anche altri Paesi appartenenti al Consiglio di Europa. Si tratta di una procedura delicata, precisa (ad esempio la Francia, dopo gli attentati terroristici ha chiesto lo stato d’urgenza ad altri paesi del Consiglio d’Europa, o meglio, ha notificato il suo ricorso allo stato.
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