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Concetti Chiave

  • Esistono tre procedure legislative distinte: referente, redigente e legislativa, ognuna con modalità specifiche di approvazione dei testi di legge.
  • La procedura referente consente alla commissione di elaborare un testo che sarà poi votato dall'assemblea senza modifiche.
  • Nella procedura redigente, la commissione discute anche emendamenti, ma l'assemblea vota solo l'intero testo proposto.
  • La procedura legislativa permette alla commissione di gestire l'intero iter legislativo senza il coinvolgimento diretto dell'assemblea, salvo richieste specifiche.
  • La scelta della procedura da seguire è vincolata da normative specifiche, ma il parlamento ha flessibilità nel modificarla durante l'iter legislativo.

Procedure legislative alternative

I rapporti tra la commissione che svolge l’istruttoria e l’assemblea che discute e vota il testo di legge non sono sempre definiti tramite la consueta procedura legislativa appena esaminata. Come stabilito dall’articolo 72, infatti, esistono ulteriori procedure che regolamentano l’iter legislativo, definite «procedimenti abbreviati». Sulla base di tale considerazione è possibile distinguere tre diverse procedure legislative:

Tre diverse procedure legislative

1. Procedura in cui la commissione è in sede referente: si tratta della consueta procedura relativa all’iter legislativo, nella quale la commissione provvede all’istruttoria e propone un testo all’assemblea, che ha il compito di valutarne l’approvazione;

2. Procedimento in cui la commissione è in sede redigente: oltre a provvedere all’istruttoria, la commissione svolge anche la discussione degli emendamenti e degli articoli. In questo caso, dunque, all’assemblea è riservata un’unica votazione relativa all’intero testo redatto in commissione, tramite cui essa può limitarsi ad approvarlo o respingerlo, senza potervi apportare modifiche;

3. Procedimento in cui la commissione è in sede legislativa: in questo caso, l’iter legislativo ha interamente luogo in commissione, la quale svolge l’istruttoria, redige il testo base e si assume l’onere di approvare o respingere la proposta di legge. Questa modalità, dunque, è la più incisiva, poiché compatta l’intero procedimento in seno alla commissione, escludendo l’assemblea dall’iter legislativo, a meno che il suo coinvolgimento in fase deliberativa non sia espressamente richiesto dal governo, da un decimo dei componenti di una camera o da un quinto della commissione.

Vincoli e flessibilità procedurale

La scelta relativa alla procedura legislativa da seguire prevede dei vincoli. L’ultimo comma dell’articolo 72 stabilisce che esistono specifici disegni di legge (relativi alla ratifica, alla materia costituzionale, elettorale e legislativa) per cui è obbligatoriamente prevista la procedura normale di approvazione, cioè quella con la commissione in sede referente. In tutti gli altri casi, il parlamento può decidere se l’iter legislativo avverrà con la commissione in sede referente, in sede redigente o in sede legislativa.

Infine, bisogna sottolineare che, il fatto che un ramo del parlamento abbia scelto una specifica modalità non impone al secondo ramo di adottare il medesimo procedimento. Le procedure adottate dalle camere, inoltre, non sono mai reversibili: esse, infatti, possono scegliere di adottare una procedura diversa in qualsiasi momento dell’iter legislativo.

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono le tre diverse procedure legislative previste per l'iter legislativo?
  2. Le tre procedure legislative sono: 1) la procedura in sede referente, dove la commissione propone un testo all'assemblea; 2) la procedura in sede redigente, in cui la commissione discute emendamenti e articoli, con l'assemblea che vota solo l'intero testo; 3) la procedura in sede legislativa, dove l'intero iter avviene in commissione, escludendo l'assemblea, salvo specifiche richieste (articolo 72).

  3. Quali vincoli esistono nella scelta della procedura legislativa?
  4. L'articolo 72 stabilisce che per specifici disegni di legge, come quelli relativi alla ratifica e alla materia costituzionale, è obbligatoria la procedura normale di approvazione con la commissione in sede referente. In altri casi, il parlamento può scegliere tra le diverse procedure.

  5. È possibile per i rami del parlamento adottare procedure diverse durante l'iter legislativo?
  6. Sì, un ramo del parlamento può scegliere una procedura diversa da quella adottata dall'altro ramo, e le procedure non sono mai reversibili, consentendo cambiamenti in qualsiasi momento dell'iter legislativo.

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