Diritto Costituzionale Prof.ssa Giuditta Brunelli
I principi fondamentali della Costituzione italiana - Lez. 7
I principi fondamentali sono contenuti nei primi dodici articoli della Costituzione e sono orientativi di tutta l’interpretazione del testo costituzionale. I primi tre articoli, in particolare, esprimono i principi caratteristici dello Stato di diritto; per questo motivo è appurato che con la Costituzione repubblicana lo Stato di diritto viene mantenuto ed approfondito.
Principio democratico
Il principio democratico è sancito nell’art. 1, che al primo comma recita: “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Uno degli aspetti fondamentali di questo articolo è il carattere democratico qualificante della Repubblica e che ha a che fare con il tema dei limiti alla revisione costituzionale, in quanto si riferisce all’ordinamento. Il fatto che la Repubblica Italiana sia fondata sul lavoro è il risultato delle dottrine di sinistra e del cristianesimo, il lavoro viene infatti posto in contrasto alla rendita come sinonimo del privilegio e della disuguaglianza: l’Italia non è fondata sul privilegio e sulla disuguaglianza, ma sul lavoro e, quindi, sull’eguaglianza dei cittadini.
Il secondo comma dell’art. 1, poi, sancisce che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Inizialmente al posto del verbo “appartiene” si era deciso di utilizzare il termine “emana”, che però assume un significato del tutto diverso: infatti, se nel primo caso il popolo rimane in qualsiasi momento l’effettivo titolare della sovranità, nel secondo l’emanazione del potere ne avrebbe provocato il trasferimento ad altri. Fu proprio per evitare questa delega in bianco del potere nelle mani di altri soggetti che alla fine si decise che la sovranità appartiene al popolo e da esso non deve essere trasferito. Il potere deve rimanere, quindi, sempre al popolo, che lo deve esercitare votando i rappresentanti, votando nei referendum, associandosi in partiti politici e concorrendo a determinare la politica nazionale (art. 49). In Parlamento infatti, si deve tenere conto di più posizioni in merito ad un argomento per poter decidere, mettendo in primo piano il confronto all’efficienza. Il fatto che il potere ha sede sempre e comunque nel popolo significa che in qualsiasi momento il popolo può esercitarlo, perché esso non si trasferisce nel Parlamento; naturalmente anche il popolo deve rispettare i limiti costituzionali alla sovranità.
Principio dell’inviolabilità dei diritti, solidarista e personalista
Il principio dell’inviolabilità dei diritti è espresso nel primo comma dell’art. 2, che recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
Principi fondamentali della Costituzione 1
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formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Tra i primi diritti che l’Assemblea vuole garantire ci sono quelli civili, in questo senso assumono grande importanza la libertà personale (art.13), religiosa (art.19), di riunione (art.17) e di associazione (artt.18,49). I diritti inseriti nella Costituzione sono gli stessi che sono indicati nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, ma non solo: rientrano anche i diritti sociali e delle comunità attraverso le quali la persona si espande. Un fatto di fondamentale importanza è che i diritti inviolabili sono riconosciuti e garantiti sia all’individuo come singolo sia all’individuo in quanto appartenente a organizzazioni sociali, come la famiglia o un partito.
La formazione sociale, infatti, è un corpo intermedio tra lo Stato e i cittadini, formazioni come le associazioni, che nello Stato liberale erano mal viste - tanto da non essere prese in considerazione nello Statuto - permettono l’espressione della personalità umana. Il ruolo primario che viene dato alla persona ed ai corpi medi è dovuto all’influenza del pensiero cristiano che faceva leva proprio su questi elementi: il principale è la famiglia (art.29), ma si possono annoverare tra essi anche le associazioni religiose (art.19), quelle politiche (art.49) e sindacali (art.39), l’Università (art.33) e le formazioni religiose diverse dalla Cattolica (art.8).
La seconda parte dell’articolo invece, “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” e fa derivare proprio da questa disposizione altri principi importanti come l’inderogabilità dei doveri, il principio solidarista ed il principio personalista, che considera la persona umana come elemento centrale, in contrapposizione al regime totalitarista che la subordinava allo Stato.
Principio di eguaglianza
L’art. 3 riguarda il principio di eguaglianza, infatti recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Nel primo comma dell’articolo viene espresso il concetto di “pari dignità sociale” dei cittadini rispetto agli altri membri della collettività, l’aspetto della dignità umana viene ripreso successivamente nel testo costituzionale come limite all’iniziativa economica privata (art.41), ai trattamenti sanitari (art.32) ed alle pene contrarie al senso di umanità (art.27). Subito dopo il concetto di dignità umana viene espresso il principio di eguaglianza formale, cioè dei cittadini di fronte alla legge, che non può essere discriminatoria. In realtà, il riconoscimento dell'eguaglianza formale è eredità di molte costituzioni del Settecento e dello stesso Statuto Albertino, tuttavia nell’art. 3 il concetto viene approfondito maggiormente: vengono infatti el
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