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Associazione per delinquere, art 416 CP

Fattispecie base che prima della riforma dell'82 veniva impiegata con vicende alterne anche per reprimere il fenomeno della mafia, con la riforma poi è stato introdotto il 416 bis. Nell'analisi di tutte le fattispecie che prenderemo in considerazione durante il corso, seguiamo la struttura più efficace, ossia analizzare in un ordine costante i vari aspetti della singola fattispecie, partendo dal bene giuridico, elemento soggettivo e oggettivo del reato, circostanze e poi le forme di manifestazione del reato riguardanti la configurabilità o meno del tentativo, e il trattamento sanzionatorio.

Bene giuridico

Qual è il tutelato dal 416 CP che punisce il delitto di associazione per delinquere? La risposta sarebbe semplice anche considerando la predisposizione del codice titolo 5 dedicato ai delitti contro l'ordine pubblico. Ma è difficile rispondere a cosa si intende e che cos'è l'ordine pubblico, sul tema si fronteggiano due nozioni:

  • Conforme a costituzione, semplice da cogliere inteso in senso materiale, inteso come la condizione di pacifica convivenza immune da disordine e violenza. Definizione di ordine pubblico che non lo rende sfuggente ma che gli dà una concretezza perché si concentra sull'importanza di una situazione di convivenza pacifica.
  • Una nozione più ampia astratta ideale di ordine pubblico, intesa come complesso dei principi e istituzioni fondamentale per lo stato, da questa continuità dipende la sopravvivenza dell'ordinamento. Concezione più astratta e difficilmente delimitabile. Mentre l'idea di ordine pubblico in senso materiale ha una maggiore concretezza ed è questa l'oggettività giuridica dei reati che andremo a trattare.

Soggetto attivo

La condotta può essere posta in essere da chiunque. Passiamo alla:

Primo comma

"Quando 3 o più persone si associano coloro che promuovono, costruiscono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 3 a 7 anni."

Primo presupposto l'associazione deve avere un minimo di 3 persone, premesso ciò vi sono varie figure che hanno un'importanza maggiore. Promotori, costitutori, organizzatori.

  • Promotori: I promotori tengono la condotta di prendere l'iniziativa per creare l'associazione, proponendo ad altri di farne parte e sottoponendo un programma associativo.
  • Costitutore: Dà vita all'associazione, reperendo mezzi e reclutando personale, cioè gli associati.
  • Organizzatore: Colui che fornisce una struttura operativa al sodalizio con un autonomo potere decisionale.

Tra le figure più importanti nel 3o comma viene preso in considerazione il capo: colui che guida e gestisce l'associazione, stabilisce le regole di comportamento, pone sorta di tempistica per il conseguimento degli obiettivi. Se un individuo promuove, organizza e costruisce non viene punito 3 volte, normalmente queste associazioni a ogni compito attribuiscono una persona.

Secondo comma

Il secondo comma prende in considerazione coloro che partecipano, gli associati.

  • Associati: Coloro che si trovano a un gradino più in basso nella gerarchia dell'associazione. Sono quelli che realizzano attività materiali di ordine esecutivo, che servono alla sopravvivenza dell'associazione o al conseguimento degli obiettivi. Possono anche svolgere una mera attività logistica di sostegno per conservare in vita l'associazione. Per questo naturalmente sono puniti con una pena minore (da 1 a 5 anni) rispetto a chi ha un ruolo centrale di capo, organizzatore, costruttore e promotore.

Caratteristiche dell'associazione

Dobbiamo ora interrogarci sulle:

  • Il numero di persone, almeno 3, e nel computo rientrano anche i soggetti incapaci di intendere e di volere, ad esempio i minori o affetti da vizio totale di mente.
  • Richiede una struttura organizzativa adeguata.

Elemento oggettivo

Reato di pericolo, viene messo in pericolo l'ordine pubblico, ma per metterlo in pericolo occorre che l'associazione abbia una struttura adeguata a tale potenzialità pericolosa. Però dobbiamo distinguere tra l'associazione per delinquere e le ipotesi di concorso di persone nel reato. La prima è un reato a concorso necessario, ma poniamo che 3 soggetti si mettano d'accordo per commettere alcuni reati potremmo parlare di associazione per delinquere? L'associazione per delinquere è caratterizzata da un vincolo associativo tendenzialmente stabile, ciò non si verifica nel concorso di persone nel reato, perché quello è un vincolo occasionale legato alla commissione di determinati reati, e una volta commessi stop. Un'altra differenza sostanziale è il fatto che l'associazione per delinquere è caratterizzata da un programma indeterminato, i soggetti si associano per commettere una serie indeterminata di reati. Mentre nel concorso di reati i soggetti si mettono d'accordo per commettere un numero determinato di reati. Ad esempio due furti e finisce e se è così non c'è la messa in pericolo dell'ordine pubblico. Questi sono i caratteri differenziali.

Elemento soggettivo

Dolo specifico perché questi soggetti si associano al fine di commettere una serie indeterminata di delitti. Adesso andiamo ad analizzare le forme di manifestazione del reato chiedendoci prima di tutto se l'associazione per delinquere ammette il tentativo? Abbiamo detto che è un reato di pericolo, e il pericolo di un pericolo non è ammissibile e per questo non si ammette il tentativo. Altra caratteristica è la permanenza, reato permanente che si protrae nel tempo in cui l'associazione rimane in vita, dalla costituzione alla cessazione la condotta viene portata avanti nel tempo e quindi è un reato di carattere permanente. Per quanto riguarda poi il tentativo per il prof non è considerabile anche se la giurisprudenza in alcuni casi ritiene che qualora l'associazione sia già esistente e qualcuno cerca di entrare si possa configurare il tentativo ma il prof non lo ammette.

Circostanze aggravanti speciali previste nell'art 416 CP

Vi erano le circostanze aggravanti già previste nella struttura originale del codice del 1931, come l'aggravante prevista dal 4o comma. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie è prevista la reclusione che è giunta alla cornice edittale che va da 5 a 15 anni. Condotte che una volta si compivano, scorreria passaggio di zone armati e scegliendo e mietendo vittime. Il 5o comma è un'altra aggravante che fa parte dell'impianto originario, pena aumentata sino a 1/3. Questa aggravante a effetto comune riguarda il numero degli associati se sono 10 o più la pena è aumentata, perché il pericolo per l'ordine pubblico è maggiore. Poi abbiamo gli ultimi 2 commi caratterizzati da una scelta operata nel corso degli anni volto a reprimere il crimine organizzato che abbia di mira la commissione di certi reati di particolare allarme sociale. Il 6o comma è un'aggravante qualora l'associazione sia diretta a commettere delitti di riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi o il trasporto di straniero nel territorio dello stato. Nuovi mercanti di schiavi che non ricorrono più all'orrore delle navi di schiavitù ma trasportano coloro che vogliono venire in Europa prendendo soldi. Associazioni per delinquere particolarmente pericolosa perché alimentano una nuova forma di schiavismo, che poi o arrivano nelle campagne o fanno parte della manovalanza che spacciano droga in tutta Italia, così ben si comprende l'aggravamento di pena. Il 7o comma è diretto a punire violenza sessuale minorile, prostituzione minorile, corruzione di minorenni, adescamenti di minori, associazioni per delinquere volte a commettere tali reati meritano un aggravamento di pena.

Associazione di tipo mafioso, art 416 bis

L'art 416 CP non sempre veniva applicato ai sodalizi mafiosi, ai gruppi camorristici perché le caratteristiche di queste associazioni criminali non sempre rientravano nella fattispecie del 416, alcune facevano estorsione ma non risultavano costituite solo a quel fine. Poiché era chiara la dimensione criminale di questi sodalizi che controllavano un territorio, intimidivano le persone evolvendosi e quindi superando la dimensione della mafia rurale per espandersi ad attività più lucrative inserendosi nel gioco degli appalti, inquinando la politica. Da un'analisi criminologica di questo fenomeno sempre più in espansione si è delineata la fattispecie di cui all'art 416 bis, introdotto dalla legge 13 settembre 1982 n. 646, colmando la lacuna. Questo articolo ha subito una serie di modifiche con incrementi di pene. Associazione di tipo mafioso anche straniere. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da 3 o più persone è punito con la reclusione da 10 a 15 anni. (Semplici associati). Coloro che promuovono dirigono l'associazione sono puniti con la reclusione da 12 a 18 anni. Ma praticamente non ci sarebbe una grande differenza rispetto all'art 416 se non per la nozione di associazione di tipo mafioso. 3o comma definizione associazione di tipo mafioso, alla quale a livello giurisprudenziale si ci dovrebbe attenere.

Analizziamo la struttura di questo reato

Bene giuridico tutelato è sicuramente l'ordine pubblico ma di fronte alla descrizione letta contenuta nel 3o comma art 416 bis, si è ritenuto il delitto di associazione mafiosa, plurioffensivo, ordine pubblico, e anche del libero esercizio del diritto di voto e libertà di mercato e iniziativa economica.

Soggetto attivo

Per quanto riguarda il soggetto attivo, siamo in presenza di un reato comune, qualsiasi soggetto può affiliarsi a queste organizzazioni. Allora per quanto riguarda la condotta, abbiamo visto come la struttura della condotta è identica a quella prevista dal 416 CP. Il punto di discrimine deriva dalla definizione contenuta nel 3o comma art 416 bis, articolata sui mezzi impiegati e sui fini. La mafia e la camorra si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo. Il discorso è semplice: se in un certo luogo sanno che quello è mafioso e questo va a chiedere qualcosa in maniera pressante non necessariamente ricorre a atti di intimidazione puntando la pistola, basta la sua fama per ottenere qualcosa che non gli spetta, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo. Da questo deriva la condizione di assoggettamento della popolazione. La gente intimidita, non è libera perché c'è un'associazione che influenza la vita degli altri con la prepotenza. Assoggettamento, succubanza psicologica, sottomissione delle potenziali vittime. Omertà, rifiuto generalizzato a collaborare con la giustizia, derivante dalla paura di essere colpito dall'organizzazione criminale.

Scopi

A differenza dell'associazione per delinquere semplici, non sono limitati alla commissione di delitti, ma sono più ampi e se non ci fossero sarebbero scopi non illegali. Attività che appartengono sia al settore pubblico che privato, che vanno a incidere sull'economia del territorio. Altro scopo è quello di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Con questa formula si è fatto riferimento a una formula di chiusura per non lasciare lacune. Poi si è ampliato il numero di scopi. Impedire ostacolare il libero esercizio di voto. L'associazione che abbia anche solo questo scopo è un'associazione di tipo mafioso. Ed è sufficiente che utilizzino forme di intimidazione in politica. Gravissimo vulnus perché in quelle zone non sono liberi di esprimere il loro pensiero elettorale. L'evoluzione, l'aumento della pericolosità delle associazioni per delinquere dimostra come siano sempre più agguerrite su questo versante economico ed elettorale. Il problema di fondo è che poi bisogna stare attenti ad applicare lo strumento come quello del 416 bis. Anche organizzazioni che non abbiano questo tipo di caratteristiche saranno considerate associazioni per delinquere ma non associazioni di tipo mafioso.

Ultimo comma art 416 bis perché ha operato un'estensione progressivamente del concetto che lasciavamo legato alla mafia o alla camorra. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, 'Ndrangheta e altre associazioni localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice dell'associazione perseguono scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso.

Elemento soggettivo

Anche qui ci si trova di fronte a un delitto punito a titolo di dolo specifico. È importantissimo quando si va a valutare l'ammissibilità del concorso esterno in associazione per delinquere.

Circostanze aggravanti speciali

Il 4o comma prevede e punisce l'associazione armata. Cosa si intende per associazione armata, ce lo dice il 5o comma. Pena da 12 a 20 anni per il primo comma, e da 15 a 26 per il secondo comma. L'associazione si dice armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi e materie esplosive per il compimento delle finalità. Spesso e volentieri ci sono degli arsenali nascosti a disposizione dell'associazione. Comma 6, se le attività economiche in cui gli associati intendono assumere o tenere il controllo, sono finanziate con soldi derivanti dai delitti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà. Vediamo come il trattamento sanzionatorio nel corso degli anni è divenuto durissimo. Associati, manovalanza, semplici partecipanti all'associazione, reclusione da 10 a 15 anni, se armata da 12 a 20 anni. Capi, organizzatori, promotori, reclusione da 12 a 18 anni, se l'associazione è armata da 15 a 26 anni. Poi per l'aggravante indicata dal 6o comma vi è un aumento da un terzo alla metà. Comma 7 è prevista la pena accessoria della confisca obbligatoria delle cose destinate a commettere il reato, oppure delle cose che sono profitti e proventi. Ma la maggior parte delle volte i beni derivanti dalla confisca spesso e volentieri rimangono inutilizzati e qualora vengono utilizzati da associazioni benevoli si ha talora notizia di attentati incendiari nei confronti di queste associazioni. Allora capiamo perché questi beni non vengono più utilizzati per paura di queste remore che purtroppo ci sono.

È del tutto evidente che gli associati per delinquere quando commettono i reati-scopi, quelli per i quali l'associazione è sorta rispondono anche di quelli, non vi è un'assorbimento, vi è un concorso di reati. I soggetti rispondono anche dei reati-scopo. E allora ci rendiamo conto di come sia estremamente forte l'intervento dello stato, e lo è in primo luogo sul piano penitenziario. Se i soggetti non collaborano non possono fruire di determinati strumenti, liberazione condizionale... Adesso il parlamento deve affrontare il problema dell'ergastolo ostativo art 4 bis ordinamento penitenziario, per coloro che non abbiano collaborato non si aprirebbero le porte del carcere. Il parlamento dovrebbe, per evitare un'altra sentenza della corte costituzionale, pronunciarsi in merito ai soggetti che non hanno più contatti con l'organizzazione mafiosa di rimanere in carcere a vita.

Reati-scopo

Commessi dagli associati per delinquere di tipo mafioso sono reati cui i soggetti sono sottoposti. Tra l'art 416 bis e 416 ter. Che numerazione si è escogitata per poter introdurre questo articolo in questa posizione? Si è previsto il 416 bis.1. Significativamente intitolato circostanze aggravanti e attenuanti di reati connessi ad attività mafiose. Pensiamo a un favoreggiamento personale aggravato dal fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso per il reato commesso oltre alla pena per il reato associativo di per sé. Il secondo comma prende in considerazione anche situazioni con attenuanti. Le circostanze attenuanti diverse da quelle del 98 e 114… non possono essere ritenute…

Poi attenzione al 3o comma che riguarda il diritto premiale, premio per i collaboratori di giustizia. Per i delitti di cui al 416 bis e commessi al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'associazione arrivi a porre in atto ulteriori conseguenze anche aiutando le autorità investigative le pene sono diminuite da 1/3 alla metà.

Scambio elettorale politico mafioso, art 416 ter

Mafia nel corso degli anni si è inserita brutalmente nelle dinamiche elettorali. Nel 2014 con la legge 62 è stata modificata e nel 2019 è stata ulteriormente modificata. Art 416 ter recita chiunque accetta direttamente o a mezzo di intermediario la promessa di procurare voti o mediante le modalità di cui al 3o comma 416 bis, in cambio dell'erogazione o promessa di erogazione di denaro o in cambio della possibilità di soddisfare interessi dell'associazione mafiosa è punito con la reclusione da 10 a 15 anni. Secondo comma la stessa pena si applica a chi promette di procurare voti. In caso di condanna per reati di cui al seguente articolo consegue sempre interdizione dai pubblici uffici.

I criminali mafiosi hanno ritenuto che un modo per alimentare il proprio potere è proprio quello di intrallazzare con i politici, o facendo uno scambio e cercando di fornire voti dietro pagamento o favori una volta che il candidato sia stato eletto oppure facendo in modo che venga eletto un esponente dell'associazione stessa.

Bene giuridico

In questo caso il bene giuridico è la libertà di voto, corretto svolgimento...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaZan1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Ferrante Massimo.
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