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Domande aperte diritto processuale penale

1. La Costituzione e il processo penale

I principi e le garanzie riconosciute nella Costituzione delineano i valori che devono trovare applicazione nell'accertamento del fatto di reato e della responsabilità penale di un soggetto: scopo primo del processo penale. L'art. 2 Cost. è posto a garanzia dei «diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

L'art. 3 proclama il principio di uguaglianza sostanziale e formale. L'art. 10 comma 1 Cost. stabilisce che «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

L'art. 11 Cost. stabilisce che l'Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni».

All'art. 13 Cost., che afferma che «la libertà personale è inviolabile», precisando, peraltro, che «non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

Fondamentale disposizione è quella di cui all'art. 15 Cost., posta a usbergo della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. L'art. 24 Cost. riveste assoluta importanza in seno al processo penale. Esso, al suo secondo comma ribadisce che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» poi, la legge ha il compito di determinare «le condizioni e i modi di riparazione degli errori giudiziari».

L'art. 25 Cost. dispone il giudice chiamato a giudicare su un determinato fatto deve essere naturalmente competente e predeterminato dalla legge. L'art. 27 Cost. stabilisce il principio di personalità della responsabilità penale e la “presunzione di non colpevolezza”. Rilevanti sono altresì gli articoli Cost. che vanno da 101 a 112.

2. L'art. 111 Costituzione

L'art. 111 si ispira all'art. 6 Conv. eur. e, ancora prima, alla clausola del due process of law, introdotta dal XIV Emendamento (1868) alla Costituzione nordamericana del 1787. L'art. 111, comma 1, Cost. stabilisce, in via generale, che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»: disposizione che si applica a qualsiasi giurisdizione, civile, penale o amministrativa.

L'art. 111, comma 2, Cost. stabilisce una serie di principi anch'essa applicabile a qualsiasi tipo di giudizio: «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». La disposizione prosegue, infatti, affermando che «nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico».

Si prevede, altresì, che la persona nei cui confronti sono rivolte le accuse «disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo».

Il quarto comma dell'art. 111 Cost. inserisce nella Costituzione il diritto al contraddittorio nel momento di formazione della prova, prevedendo che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore».

Per quanto attinente al processo penale, l'art. 111 Cost. ribadisce inoltre che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati» e che «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge», potendosi derogare a tale ultima norma «soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra».

3. Le fonti sovranazionali

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (essa ha lo stesso valore giuridico del c.d. Trattato di Lisbona, essa vieta la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4), la schiavitù e il lavoro forzato (art. 5) e garantisce, tra le altre, la libertà e la sicurezza (art. 6), il rispetto della vita privata e familiare (art. 7), la protezione dei dati di carattere personale (art. 8). L'art. 20 garantisce l'uguaglianza davanti alla legge, l'art. 21 la non discriminazione e l'art. 23 la parità tra uomo e donna.

Inoltre, in materia di giustizia è riconosciuto il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (art. 47), la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (art. 48), i principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene (art. 49), il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (art. 50); La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (La Convenzione ha predisposto un sistema di tutela internazionale dei diritti dell'uomo, offrendo a singoli individui la possibilità di invocare il controllo giudiziario sul rispetto dei loro diritti.

Il controllo in questione è operato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che verifica la violazione, da parte dei vari ordinamenti); Il Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP ha una portata più ampia perché non vincola solo gli Stati europei ma tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite.); Il diritto dell'Unione europea (decisioni quadro e direttive: in data 30 novembre 2009, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una Risoluzione relativa all'introduzione di una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali: una risoluzione che ha segnato una tappa epocale, a livello europeo, nell'affermazione delle esigenze di tutela dei diritti di soggetti sottoposti ad indagine o già a processo penale).

4. I modelli processuali: sistema accusatorio, sistema inquisitorio e sistema misto

Il sistema inquisitorio è quello nel quale il giudice, anziché il pubblico ministero, inizia il processo e svolge le indagini, raccogliendo le prove: egli, dunque, è insieme giudice ed accusatore. Il processo inquisitorio si caratterizza per la segretezza e per il ricorso all'assunzione della prova nella forma scritta. Non sussistono limitazioni circa l'ammissibilità delle prove e la tortura è ammessa.

La regola fondamentale è rappresentata dalla presunzione di colpevolezza sulla cui base si fa ricorso alla carcerazione preventiva dell'imputato; a quest'ultimo è concessa esclusivamente la possibilità di impugnare. Il sistema accusatorio, invece, si distingue da quello inquisitorio perché l'iniziativa del processo è affidata alla parte, ovvero al pubblico ministero, e alle parti stesse spetta anche l'iniziativa probatoria.

L'organo d'accusa, dunque, una volta ricevuta la notitia criminis, compie le indagini preliminari ed esercita l'azione penale innanzi un giudice chiamato a decidere; Vigono dei limiti per l'ammissibilità della prova ed opera la regola della presunzione di innocenza, sicché sussistono dei limiti anche al ricorso alla custodia cautelare. In ragione delle garanzie riconosciute, le impugnazioni subiscono delle limitazioni.

L'Italia ha conosciuto, storicamente, due diversi modelli processuali: dapprima quello “inquisitorio” (il codice del 1930); quindi quello “tendenzialmente accusatorio” (il codice del 1988, attualmente in vigore). Il sistema “tendenzialmente accusatorio” (anche detto “misto”) accoglie sia elementi di quello inquisitorio che elementi di quello accusatorio; esso, però, è marcatamente ispirato al processo accusatorio, posto che è dominato dall'oralità della prova ed è diretto da un giudice diverso dall'accusatore e dalle parti, che non compie indagini e che non interviene nella raccolta e, prima ancora, nella ricerca delle prove.

5. Cognizione del giudice

Con riferimento ai singoli giudici ordinari, l'ordinamento giudiziario stabilisce che il tribunale, definito «giudice unico di primo grado», nella sua circoscrizione giudiziaria, denominata circondario, giudica i reati più gravi. Giudica in primo grado anche il giudice di pace (un giudice non professionale, «non togato», con nomina a tempo determinato), che ha competenza, però, limitata a reati di minima gravità. Gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace sono decisi dal tribunale in composizione monocratica.

Il giudice d'appello avverso le sentenze del tribunale (sia monocratico che collegiale) è, invece, la Corte d'appello, che, nell'ambito del distretto, giudica sempre in composizione collegiale (tre magistrati). Per i reati più gravi è competente, in primo grado, la Corte d'assise; in grado d'appello, la Corte di assise d'appello. La Corte di cassazione è, invece, giudice di legittimità. Le Sezioni Unite, composte da nove giudici, risolvono i contrasti giurisprudenziali o le questioni di particolare importanza quando il Primo Presidente della Corte lo ritenga opportuno.

Si distinguono, dunque, dai giudici ordinari i giudici speciali, i quali, però in base al disposto dell'art. 102 co. 2 Cost. (che prevede l'istituzione presso i giudici ordinari di «sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura»), non sono previsti dall'ordinamento giudiziario ma da normative speciali.

6. Giurisdizione penale

Con riferimento alla giurisdizione penale, punto di riferimento è l'art. 1 c.p.p. il quale stabilisce che «la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice».

Sono giudici penali previsti dall'Ordinamento giudiziario:

  • Per il giudizio di primo grado: il giudice di pace, il tribunale monocratico o il tribunale collegiale, la Corte d'assise;
  • Per il giudizio d'appello: la Corte d'appello e la Corte d'assise d'appello;
  • Per il giudizio di legittimità: la Corte di cassazione.

Esistono, poi, sezioni specializzate come il tribunale per i minorenni e il tribunale di sorveglianza.

7. Questioni pregiudiziali

La questione pregiudiziale è quella la cui definizione costituisce una tappa necessaria nell'iter logico che conduce alla decisione della causa. Più precisamente, la questione pregiudiziale sorge quando il convenuto eccepisce un fatto o una situazione giuridica diversi ed indipendenti dal fatto costitutivo affermato dall'attore a fondamento della propria domanda ma presupposti di esso, in quanto la loro accertata sussistenza esclude che tale fatto possa produrre conseguenze giuridiche (es.: il convenuto in una causa relativa a prestazioni alimentari eccepisce pregiudizialmente l'inesistenza del rapporto di parentela).

Vi rientrano innanzitutto le questioni di rito, cioè quelle che attengono alla validità e regolarità della domanda, le questioni di giurisdizione e di competenza e quelle attinenti alla capacità e legittimazione processuale. Vi rientrano, poi, anche le questioni di merito, introdotte da eccezioni, il cui accoglimento renderebbe superfluo il giudizio sul merito del fatto costitutivo del diritto (c.d. questioni preliminari di merito).

8. Competenza del tribunale

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

9. Regole per la determinazione della competenza

Le regole sulla competenza hanno la funzione di consentire la predeterminazione del giudice, assicurando la corretta assegnazione dei processi ai rispettivi giudici “competenti”. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

L'insieme delle norme relative alla competenza hanno la funzione di suddividere il lavoro giudiziario tra i vari organi. Assicurano inoltre il rispetto del principio costituzionale della precostituzione per legge del giudice naturale così come previsto dall'art. 25 Cost. La competenza si articola in:

  • Competenza per materia, relativa alla gravità del reato (artt. 5-7);
  • Competenza per territorio, relativa al luogo in cui il reato è stato consumato (artt. 8-11-bis);
  • Competenza per connessione, che disciplina la competenza tra diversi giudici nelle ipotesi in cui sussista connessione tra procedimenti.

10. Regole generali per la determinazione della competenza

La determinazione della competenza avviene con riferimento alla cosiddetta pena edittale che individua un minimo ed un massimo di pena o, talvolta, solo un massimo (in generale la legge stabilisce minimi e massimi: ad esempio, nel caso della reclusione, il minimo è individuato in 15 giorni ed il massimo ventiquattro anni: cfr. art. 23 c.p.).

È l’art. 4 c.p.p. a prescrivere le regole di calcolo della pena al fine di determinare la competenza, stabilendo che «per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale».

Come si può notare, dunque, al fine di determinare la competenza vengono seguite delle regole differenti da quelle utilizzate al fine della determinazione della pena da infliggere, posto che alcuni elementi vengono tenuti in considerazione mentre altri non rientrano nel computo. Secondo l’art. 8 c.p.p. la regola generale per il radicamento della competenza per territorio impone di avere riguardo al luogo in cui il reato si è consumato. Non assume rilevanza, dunque, la commissione del fatto di reato ma la sua consumazione.

Nell’ipotesi in cui, però, dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, l’art. 8, comma 2, c.p.p. introduce una deroga secondo la quale la competenza deve essere attribuita al giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione: nel caso dell’omicidio colposo legato alla circolazione stradale, dunque, non rileva dove si è consumato il reato, ovverosia dove è deceduta la vittima, ma dove è avvenuto l’incidente mortale.

11. Regole suppletive per la determinazione della competenza

Le regole suppletive sono indicate, invece, dall’art. 9 c.p.p., che individua la competenza, nell’ordine, in capo:

  • Al giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione, ovvero, se non conosciuto;
  • Al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato, o in mancanza;
  • Al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel relativo registro.

Si tratta della determinazione della competenza territoriale sulla base di criteri suppletivi a quelli previsti dall'art. 8 c.p.p. e pertanto, ove non si potrà determinare la competenza a norma del predetto articolo, troveranno applicazione tali regole. In tema di applicazione delle regole suppletive per la determinazione della competenza territoriale, nel concetto di "dimora" dell'imputato, cui si riferisce l'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., va compreso anche il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, in quanto ad integrare la dimora è sufficiente una presenza pur transitoria, ma dotata di un minimo di stabilità, dell'interessato in un dato luogo.

12. Competenza per reati commessi all'estero

Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma. In tutti gli altri casi, si applicano le regole ordinarie di competenza.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Bozheku Ersi.
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