Concetti Chiave
- Il termine "pena" deriva dal greco "poinè" e originariamente significava "dare in cambio", sia come ricompensa che come castigo, legandosi all'idea di sofferenza.
- Nel corso della storia, la giustizia e la vendetta si sono sovrapposte, ma oggi la pena è separata dalla vendetta e legittimata dalle sue finalità.
- L'utilitarismo ha distinto tra pena in astratto, legata alla prevenzione generale, e pena in concreto, che deve essere giusta e proporzionata nel suo inflitto.
- La concezione polifunzionale della pena include prevenzione generale e speciale, con obiettivi di dissuasione, neutralizzazione e rieducazione del reo.
- La Costituzione italiana sottolinea la funzione rieducativa della pena, orientando il legislatore a considerare la rieducazione del condannato come finalità fondamentale.
Origine e significato della pena
il sostantivo pena (poinè in greco) originariamente significava «dare in cambio», sia con un’accezione positiva (dare una ricompensa), sia con un’interpretazione negativa (dare un castigo in risposta a un comportamento illecito). Con il tempo i due aspetti (ricompensa e dolore) si fondono nell’idea per cui la pena è indissolubilmente legata all’inflizione di una sofferenza.
Evoluzione storica della pena
L’idea di ricambiare il dolore del reato con il dolore della pena trovava la sua legittimazione in un contesto storico in cui giustizia e vendetta erano sovrapposte. Oggi vendetta e pena sono concettualmente e giuridicamente separate: la legittimazione dei castighi legali ora risiede nelle finalità che la pena può perseguire.
Utilitarismo e finalità della pena
L’utilitarismo, corrente filosofica fondata da Bentham, indusse molti pensatori e giuristi a chiedersi quale debba essere il fine della pena. Ciò determinò la nascita di due concetti distinti: pena in astratto e pena in concreto:
- la legittimazione della pena in astratto inerisce all’autorità del principe, colui che ha diritto di punire al fine di evitare che i consociati commettano reati (prevenzione generale);
- la legittimazione della pena in concreto disciplina invece le modalità tramite cui una pena deve essere inflitta : essa deve essere giusta e proporzionata e fine a se stessa (retribuzione).
Dunque, prevenzione generale in astratto e retribuzione in concreto.
Successivamente, la valenza retributiva viene sostituita dalla cosiddetta «prevenzione speciale», la quale si propone di correggere il reo per riportarlo in linea con i valori della società.
Concezione polifunzionale della pena
Oggi prevale una concezione polifunzionale della pena: essa presenta diverse funzioni:
- prevenzione generale negativa: consiste nel dissuadere i consociati dal commettere reati;
- prevenzione generale positiva: consiste nell’indurre i consociati ad accogliere i valori su cui si fonda l’ordinamento;
- prevenzione speciale negativa: si propone di neutralizzare, tenere segregato o finanche eliminare il reo;
- prevenzione speciale positiva: mira alla rieducazione del reo.
Costituzione italiana e rieducazione
La Costituzione italiana abbraccia espressamente la funzione di prevenzione speciale positiva: art. 27, terzo comma, “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”. La finalità rieducativa deve orientare le scelte del legislatore in ordine al se, quanto e come punire.
Domande da interrogazione
- Qual è l'origine del concetto di pena e come si è evoluto nel tempo?
- Quali sono le principali finalità della pena secondo l'utilitarismo?
- Come si riflette la funzione di rieducazione nella Costituzione italiana?
Il termine pena, derivante dal greco "poinè", inizialmente significava "dare in cambio", includendo sia ricompense che punizioni. Con il tempo, la pena è diventata associata all'inflizione di sofferenza, separando concettualmente giustizia e vendetta, come evidenziato nel testo.
L'utilitarismo ha portato alla distinzione tra pena in astratto, legata all'autorità del principe per prevenire reati, e pena in concreto, che deve essere giusta e proporzionata. Oggi, si parla anche di prevenzione speciale, mirata a correggere il reo, come descritto nel testo.
La Costituzione italiana, all'articolo 27, terzo comma, afferma che "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato", sottolineando l'importanza della finalità rieducativa nelle decisioni legislative riguardanti la pena, come indicato nel testo.