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1/10/18 Limitazioni di sovranità, art. 11

Patto società delle nazioni (prime organizzazioni 1919).

Pace di Westfalia.

Da comunità a sistema orizzontale si passa ad un sistema verticale.

Organizzazioni internazionali pubbliche o intergovernative (tra stati, tra governi). Per governi o governativi si intende nella dottrina europea gli esponenti del potere esecutivo, i rappresentanti dei governi.

Unione parlamentare internazionale.

  • Organizzazioni internazionali non governative (o private): sono delle società private, composte da soggetti privati e costituite attraverso l’atto costitutivo dell’associazione seguendo la legge del luogo in cui si costituisce. Rilevano nel diritto internazionale perché pur non essendo considerati tecnicamente soggetti ma “attori” nel diritto internazionale con funzioni trans-nazionali promotori di valori diventati universali. Hanno lo status di osservatori in molte organizzazioni internazionali. La più importante e storica è la Croce rossa internazionale riconosciuta nelle 4 conv. di Ginevra. Non hanno una sovranità piena e la membership è volontaria i principi sono di attribuzione, di specialità e principio di poteri impliciti.

Scheermers e Blokker intitolano “the proliferation of international organizations”.

Le origini prima del 1919

Le origini (prima 1919): forme di cooperazione si rinvengono sin dall’antica Grecia (con le città stato) e con il diritto romano (col dividere i cives dai non cives) ecc. Con la pace di Westfalia lo stato diviene indipendente nei confronti della chiesa divenendo soggetto autonomo.

I primi modelli di organizzazione sono di “soft organization”. Con le conferenze gli stati risolvono i problemi di politica estera la prima congresso di Vienna 1815. Da qui si svilupperanno G7 e G8 negli anni ’70.

Le commissioni fluviali che si pongono come gestire le vie di comunicazione e l’unico modo era cooperare ed i primi modelli sono “la commissione centrale per la navigazione del Reno” e “la commissione europea del Danubio” che nascono per esigenze commerciali e per regolare i traffici fluviali.

Il sistema del 1815 è una cooperazione semplice e debole legate per lo più alla politica estera. Nel 1856 creano un modello di cooperazione permanente. Il passaggio successivo sono le unioni pubbliche e amministrative internazionali dove si guarda alle vie di comunicazioni postali e telegrafiche, “unione postale universale”.

Si parla di unioni e non ancora di organizzazioni perché finalizzate a specifiche esigenze e quindi dette monofunzionali. Con il patto della società delle nazioni è all’interno del trattato di pace di Versailles dopo la 1ª guerra mondiale, dunque da unioni di stati si passa alle società delle nazioni.

Patto società delle nazioni

Patto società delle nazioni: la finalità principale non viene raggiunta, dato lo scoppio della 2ª guerra mondiale. Nel ’45 nasce la carta delle nazioni unite. La società delle nazioni inaugura un modello organizzativo permanente, forte che si basa su un trattato istitutivo e non è monofunzionale, ma la sua finalità è generale, politica, che si caratterizza per l’esercizio di legislazione, amministrazione e giurisdizione internazionale.

Nasce la corte permanente internazionale. Nella conferenza delle nazioni unite di San Francisco si parla per la prima volta si sente il termine organizzazione internazionale.

Verticalizzazione e istituzionalizzazione

Verticalizzazione e istituzionalizzazione: la prima perché le o.i. hanno permesso di creare una sovrastruttura, e quindi una dimensione verticale ossia la possibilità di esercitare le funzioni che di solito appartengono allo stato ad organizzazioni sovrastatali. La seconda perché istituiscono se stesse e quindi creano nuove istituzioni, oltre a quelle dello stato.

Approccio allo studio delle o.i.

Approccio allo studio delle o.i: per lungo periodo sono state oggetto di uno studio politologico e non giuridico che ovviamente si sono sovrapposte come ragioni perché su quello si fondano.

Jan Klabbers che distingue due periodi, il primo dove le o.i. e il loro diritto sono percepite come un nuovo fenomeno giuridico dal 19 al 45. Dopo il 45 al 70 vengono valutate come fenomeno giuridico positivo perché concorrono nella risoluzione di problemi giuridici universali. Una terza fase si spinge fino ai giorni nostri dove le o.i. vengono messe in questione e criticate.

Ci sono altre due teorie: una che cerca di capire le o.i. “the concept of international organization” e si pone come problema, sono assorbite dal diritto internazionale o sono autonome? E distingue tra macroanalisi e microanalisi, con la prima teoria le o.i vengono assorbite dal diritto internazionale, quindi considerati sottosistemi; con la seconda teoria le o.i vanno studiate indipendentemente dal diritto internazionale.

Un altro autore francese ha elaborato la teoria la nozione di funzione nella teoria delle organizzazioni internazionali, ossia mentre lo stato viene creato per gli elementi costitutivi, le o.i. nascono dalla volontà degli stati e strumentali al raggiungimento di determinate funzioni, la loro nascita è spiegata dalla nozione della loro funzione specifica. Nelle o.i. ci sono delle materie che sono riservate esclusivamente allo stato, come l’ordine pubblico.

L’art. 2 par. 2 carta nazioni unite è un articolo che pone l’obbligo degli stati partecipanti a cooperare. teoria della funzione e rispetto in buona fede degli obblighi che nascono dall’organizzazione.

Non esiste una teoria generale ma ci sono degli elementi comuni alle o.i.: tendono a condividere caratteristiche comuni che consentono una generalizzazione; Alvàrez scrive “le organizzazioni internazionali come legislatori”, secondo altri le o.i. hanno creato un diritto speciale, ad hoc, all’interno del diritto internazionale; “international istitutional law” di Blokker e Schermers con il sottotitolo uniti nella diversità, e studiano come se fosse un ordinamento statale, soggetti fonti ecc, estrapolando gli elementi comuni dalle varie o.i. usando quindi la prassi giuridica.

Ogni o.i. è titolare di un proprio ordinamento giuridico però con i vari problemi relativi al funzionamento sono simili e ritengono si possa individuare elementi comuni applicabili a tutte le o.i. una sentenza della world bank dell’81 del tribunale amministrativo dice che ci sono delle caratteristiche comuni delle o.i. che rinvengono dai loro problemi comuni.

Definizione normativa

Definizione normativa(?): The International Law Commission (ILC), which is a body of experts subordinate to the General Assembly, created for the purpose of codifying and developing international law, long preferred the term “intergovernmental organization” and decided non to elaborate a precise definition; “international organization” means an intergovernmental organization.

3/10/18 Le organizzazioni internazionali

Le o.i. hanno molto in comune: influenzate dagli stessi fattori politici delle relazioni internazionali; i membri sono quasi sempre gli stati con interessi e finalità comuni senza perdere la propria indipendenza; hanno regole e principi comuni condividendo gli stessi problemi, per la struttura interna, la membership, le forme di finanziamento (a parte l’UE che ha un “bilancio proprio” con il sistema delle sanzioni).

La situazione è differente per il diritto sostanziale (i compiti e campi diversi in cui operano ogni o.i.). Anche la World Bank mette in rilievo questi principi e regole comuni e il tribunale amministrativo ha statuito che pur se esistono delle differenze modelli di o.i. sono stati copiati e si è avuta una tendenza emulativa, è successo anche che giudizi di un tribunale ha preso in considerazione giurisprudenze di altri.

La definizione normativa: semplicemente il termine o.i. significa un’organizzazione intergovernativa. Art. 2 conv Vienna 69 troviamo tale definizione come la si trova anche nella conv Vienna 86 all’art. 2; una differenza si trova all’interno della conv Vienna 86 nel commentario dell’art 2 che va ad interpretare tale articolo è stato usata tale definizione normativa per chiarire il fatto che nelle o.i. non devono rientrare le organizzazioni non governative (essendo tra l’altro disciplinate dal diritto nazionale).

Responsabilità ed elementi costitutivi

Per quanto riguarda la responsabilità la ILC nel draft articles on the responsability of OI: la o.i è stabilita da un trattato o altro strumento, disciplinato dal diritto internazionale, con una propria personalità internazionale e può includere in aggiunta agli stati membri altre entità, ma a livello di ?responsabilità?: questa in caso di illecito internazionale ad esempio dipende a chi è imputabile l’atto, se all’o.i. o a uno o più singoli stati che la compongono.

Elementi costitutivi: accordo o trattato istitutivo – personalità giuridica internazionale che esprima tramite una struttura organizzativa una volontà distinta dagli stati che la compongono (ad esempio anche la corte penale internazionale è considerata come un’organizzazione internazionale dimostrando una volontà indipendente) - tutto disciplinato dal diritto internazionale.

Trattato: sugella la volontà degli stati ad obbligarsi. È un trattato costitutivo, che costituisce un ente (anche se c’è l’esempio del GATT che si è tramutato nel ‘94 nell’OMC).

Struttura organizzativa: è variabile, ne basterebbe anche uno di organo che produca sempre una volontà diversa da quella degli stati in se per se; abbia proprie competenze (princ. Attribuzione delle competenze).

Governate dal diritto internazionale con personalità giuridica internazionale.

Classificazioni delle o.i.

  • Org.int. pubbliche e private (intergovernative e non governative) (questa è la divisione principale che si fa, le pubbliche si dividono in:).
  • O.I. universali (o aperte) e regionali (o chiuse, anche se le o.i. chiuse non sono necessariamente regionali, e viceversa).
  • O. sovrannazionali e non.
  • O. generali e o. tecniche o speciali.
  • O. temporanee e permanenti.
  • O. giudiziarie e non.

4/10/18 O.i. universali e regionali

O.i. universali: è a vocazione universale, quindi non è detto che ne facciano parte tutti gli stati della comunità internazionale. (potremmo dire che sono quelle organizzazioni che hanno gli stessi membri dell’ONU). L’universalità si desume dal trattato istitutivo. Ad esempio lo è l’OMS e nell’art.1 del suo statuto. Una delle caratteristiche sono che ha un’assoluta eterogeneità della membership. Le o.i. chiuse ammettono la partecipazione di un numero circoscritto di stati.

Le o.i. regionali: sono un esempio di fattispecie chiusa, e per regionale si intende ad esempio la NATO che comprende comunque sia stati europei che stati uniti e Canada. L’Ue è un o.i. regionale, in questo caso anche in senso geografico, ed è limitata solo agli stati europei. I requisiti alla partecipazione a o.i. chiuse possono essere quindi: geografiche, quindi un criterio regionale, o anche requisiti politici, finanziari ecc. ad esempio è o.i. regionale l’OCSE riguardante politiche economiche. Altro esempio è l’OPEC che ha dei fini specializzati, con un determinato requisito, in questo caso il petrolio.

O.i. sovrannazionali e non

O.i. sovrannazionali e non: il senso si è perso, prima si parlava in ambito della C. E. del carbone e dell’acciaio, e si parlava all’art. 9 che gli stati dovevano astenersi dal mettere in atto comportamenti in contrasto al carattere sovrannazionale dell’organizzazione. “l’organizzazione emette atti che produce effetti sopra la nazione”.

S.-B. dicono che debba avere inoltre altre caratteristiche: prendere decisioni vincolanti per gli stati membri (che di solito nella maggior parte delle o.i. gli atti sono non vincolanti) e che quindi lo stato non deve produrre un’operazione di recepimento dell’atto, ma solo uniformarsi alla normativa; e tali atti devono formarsi alla maggioranza non all’unanimità; tali atti incidono anche sugli individui; l’o.i. ha strumenti di coercizione; l’o.i. ha un autonomia finanziaria; gli stati non possono estinguere l’org. Quindi non deve dipendere dalla loro volontà o meglio ci dovrà essere il concorso della volontà degli organi dell’org.

Dicono S.-B. l’UE è l’unica o.i. che rispecchia più requisiti, non tutti, che dovrebbe avere un’org. sovrannazionale.

Ratione fini, logi, materiae.

O.i. generali, tecniche e temporanee

O.i. generali: alcune o.i. si occupano praticamente di tutto, come l’ONU o l’UE, con competenze generali.

O.i. tecniche: lo è ad esempio la NATO, o l’OMS, l’UNESCO, FAO, che rispecchiano una ratione materiae (cit. Panebianco).

O.i. temporanee: ne è un esempio la comunità economica dell’acciaio e del carbone, fu istituita col proposito fosse estinta dopo 50 anni.

Classificazioni a livello cronologico

  • Classificazioni a livello cronologico.

Soft organization o pseudo-organizzazioni.

Il primo sistema con i congressi. 1° e 2° g.m. si hanno o.i. forti, es. nazioni unite. La terza generazione si ha dagli anni ’70 con sistemi informali di cooperazione tra gli stati (come nella prima generazione) e che vengono appunto dette pseudo-organizzazioni, non rileva la forma, ma la prassi. Es. il G7.

Possiamo considerarli modelli embrionali di o.i. dato che gli stati partecipanti a tali conferenze decidano di istituirne una. L’esempio che è meno alla stregua del G7 è l’OMC. Altro esempio è l’OSCE che mira alla cooperazione politica degli stati partecipanti ma sempre in modo informale.

Evoluzione G7 – previsione G20 (1999) – L20 (leader) – creazione BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudamerica).

8/10/18

10/10/18 Personalità e azioni delle o.i.

L’o.i. dotata di personalità può svolgere determinate azioni nell’ambito internazionale, intrattenendo relazioni e rapporti con altri soggetti (stati o o.i.): concludere trattati con gli stati membri, con gli stati terzi e con altre o.i. tale potere si desume dal proprio trattato istitutivo. (art. 6 conv Vienna 1986) (art. 46 par. 2).

Accordi che l’o.i. chiude: es. l’accordo di sede (head quarters agreement), in uno degli stati membri o anche in uno stato che non sia membro (per esigenze); oppure trattati relativi ai privilegi e alle immunità delle o.i. e dei suoi agenti ad hoc, conclusi con gli stati membri o terzi (che non riguardano le immunità degli agenti diplomatici degli stati); diritto di legittimazione attiva e passiva ossia inviare e ricevere i propri rappresentanti, funzionare o diplomatici delle altre o.i o altri stati; possibilità di emanare atti interni ed esterni; diritto di partecipare alla procedura di risoluzione di controversie internazionali, le o.i non possono essere parte davanti alla cig, ma possono essere coinvolte per fornire info o coadiuvare la corte nell’espletamento delle sue funzioni.

Viceversa vi è la possibilità di riconoscimento di parte per le o.i. in alcune particolari situazione (es. art. 7 par 2 della conv Montego Bay) oppure altro es. sistema di risoluzione controversie dell’OMC.

Immunità, privilegi e atti

Immunità e privilegi degli agenti delle o.i. e responsabilità o.i. nella violazione del diritto internazionale.

Per le prime si intende al fatto che non sono soggetti alla giurisdizione ne dello stato membro dell’o.i. né dello stato membro su cui si trova la sede, normalmente negli accordi di sede sono specificate le immunità inerenti alla sede e allo staff (agenti) dell’o.i.. per prassi si concludono accordi multilaterali (es. privilegi e immunità delle nazioni unite del 1946 e la conv sulle immunità e privilegi delle istituzioni (agenzie) specializzate del ‘47).

L’immunità è in sostanza la tutela all’espletamento delle funzioni e si traduce nell’inviolabilità dei locali, del domicilio dell’agente e immunità alla giurisdizione civile e penale dello stato ospite, o anche esenzione fiscale.

Atti interni e atti esterni: i primi sono di varie tipologie, sono tutti quelli che riguardano il funzionamento degli organi, e ovviamente non hanno efficacia all’esterno, e non sono impugnabili. Quelli esterni hanno effetti esterni e hanno rilevanza giuridica nell’ambito internazionale, pur non vincolanti.

Fondamento delle immunità

Fondamento delle immunità: alcuni dicono che si trova nella regola consuetudinaria delle immunità per gli stati e si applica in via analogica, ma se fosse insita non ci sarebbe la necessità di concludere accordi multilaterali a riguardo. Altri ritengono venga dal trattato istitutivo delle o.i., quindi di natura convenzionale, ma si basa sull’obbligo degli stati che hanno assunto nel riconoscimento delle o.i e funzionari.

Responsabilità delle o.i.

La responsabilità (nel draft article se ne parla, per l’imputabilità delle o.i. nell’illecito internazionale) delle o.i: ability e accountability. La prima è una conseguenza con non è illecita ma produce effetti dannosi con l’obbligo di risarcire il danno. La seconda è una sorta di monitoraggio, controllo interno ed esterno, se ne parla in riferimento delle smart sanction.

Si intende un fenomeno più ampio che concerne presupposti e effetti della violazione di norme internazionali, conseguenze dell’inosservanza di regole non giuridiche (anche soft law previste da o.i. per prevenire accertare e rimediare tale inosservanza. (termine molto usato per le o. a carattere finanziario.

Punto di vista della corte sulle o.i.

Punto di vista della corte sulle o.i.: è un soggetto di diritto internazionale capace di sostenere its rights by bringing international claims. Ma ha il diritto di agire per il risarcimento del danno causato dal proprio agente? (teoria del potere implicito: la corte dice che laddove uno oi possegga la totalità dei diritti degli obblighi internazionali devono dipendere dalle sue finalità e funzioni come specificate o impliciti nella carta o come specificati nella prassi). La carta non ha espressamente conferito all’oi la c

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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