Concetti Chiave
- Il limite massimo settimanale di ore lavorative è fissato a 48 ore, comprensive di straordinario, calcolato su una media di quattro mesi.
- I contratti collettivi possono stabilire orari massimi settimanali, ma non possono superare il limite legale di 48 ore.
- È consentito superare le 48 ore in alcune settimane, a patto che la media su quattro mesi rispetti il limite di 48 ore.
- I contratti collettivi possono estendere il periodo di calcolo dell'orario massimo fino a 6 o 12 mesi, giustificando la deroga con ragioni specifiche.
- Le disposizioni sull'orario massimo non si applicano a categorie specifiche di lavoratori come dirigenti e personale direttivo.
Orario massimo settimanale
Al di sopra dell’orario normale, è stabilito, sempre su base settimanale, un orario massimo (art. 4), da calcolare includendo le ore di lavoro straordinario. Esso esprime un limite assoluto all’effettuazione di prestazioni lavorative che eccedono quel tetto, nonché, a monte, alla relativa pretesa datoriale. Il bene tutelato è quello dell’integrità psico-fisica del lavoratore. Non ha rilievo, a questo fine, che si tratti di prestazioni di lavoro tecnicamente straordinarie, oppure svolte in regime di orario multiperiodale ai sensi dell’art. 3, c. 2, giacché l’orario massimo deve essere comunque rispettato.
Limiti legali e contratti collettivi
Ciò premesso, la fissazione dell’orario massimo settimanale è demandata, di massima (c. 1), ai contratti collettivi di lavoro (di qualsiasi livello). Tali contratti, tuttavia, sono assoggettati (c. 2) ad un limite legale “in ogni caso” non superabile, né derogabile in peius, che è quello di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni. Una soglia, quella delle 48 ore, che non deve essere necessariamente rispettata settimana per settimana, bensì, anche in questo caso, stando dentro una certa durata media dell’orario di lavoro: è stabilito, infatti (art. 4, c. 2), che “la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”. A tali fini, aggiunge il c. 3, “la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi”. Ne deriva che — fatte salve previsioni di miglior favore da parte dei contratti collettivi — un’impresa può praticare, per alcune settimane, un orario di 60 ore (sino ad un massimo teorico di 78, derivante da un utilizzo pieno del limite giornaliero di 13 ore per 6 giorni), purché rispetti la media di 48 ore in un arco di 4 mesi. Inoltre, in aggiunta a tale normale flessibilità dell’orario massimo, la legge (art. 4, c. 4) rende possibile l’introduzione di un’ulteriore dose di flessibilità, permettendo che i 4 mesi di cui al c. 3 possano essere estesi sino a 6 o persino a 12 mesi, tramite previsioni derogatorie dei contratti collettivi di qualsiasi livello: “I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi” (art. 4, c. 4). In sostanza, mentre un’estensione dell’arco temporale sino a 6 mesi può essere prevista senza alcuna motivazione dai contratti collettivi, qualora questi ultimi intendano spingersi oltre (sino al massimo di 12 mesi legalmente consentito) hanno l’onere di giustificare la deroga attraverso la specificazione di ragioni obiettive della stessa. Infine, anche la disposizione in tema di orario massimo non trova applicazione nei confronti delle categorie di lavoratori (dirigenti e personale direttivo delle aziende, manodopera familiare ecc.) individuate dall’art. 17, c. 5 (4).
Domande da interrogazione
- Qual è l'orario massimo settimanale stabilito dalla legge?
- Come possono i contratti collettivi influenzare l'orario massimo settimanale?
- Qual è il bene tutelato dalla normativa sull'orario massimo?
- Ci sono categorie di lavoratori escluse dalla normativa sull'orario massimo?
L'orario massimo settimanale è fissato in 48 ore per ogni periodo di 7 giorni, comprese le ore di lavoro straordinario, e deve essere rispettato anche in termini di media su un periodo non superiore a quattro mesi (art. 4, c. 2).
I contratti collettivi possono stabilire l'orario massimo settimanale, ma non possono superare il limite legale di 48 ore. Possono anche estendere il periodo di calcolo della media fino a 6 o 12 mesi, a condizione di giustificare la deroga (art. 4, c. 4).
Il bene tutelato è l'integrità psico-fisica del lavoratore, e l'orario massimo rappresenta un limite assoluto alle prestazioni lavorative che eccedono tale tetto (art. 4).
Sì, la disposizione riguardante l'orario massimo non si applica a categorie specifiche di lavoratori, come dirigenti e personale direttivo delle aziende, come indicato nell'art. 17, c. 5.