Concetti Chiave
- Chi si trova in stato di bisogno ha diritto agli alimenti dai membri della famiglia, anche per cause a lui imputabili, limitati ai bisogni essenziali e, per i minori, all'educazione.
- Il diritto agli alimenti può essere richiesto in ordine di priorità a coniugi, figli, genitori e altri parenti, con possibilità di esenzione in caso di impossibilità economica.
- Se il richiedente ha donato beni, l'obbligo alimentare ricade sul donatario, indipendentemente dalle sue condizioni economiche.
- Il diritto agli alimenti è considerato personalissimo, irriducibile e si estingue solo con la morte dell'obbligato.
- In caso di più richiedenti, se l'obbligato non può soddisfare tutti, la situazione verrà valutata dal giudice per determinare le necessità di ciascuno.
Diritto agli alimenti
Chi versa in stato di bisogno, cioè non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha il diritto di chiedere i mezzi di sussistenza (i cosiddetti «alimenti») ai membri della propria famiglia, anche qualora il sussistere di questo stato derivi da cause a lui imputabili. Tale diritto è limitato a ciò che è necessario per la vita ( vitto, alimentazione, vestiario, abitazione), ma se si tratta di minori esso si estende all’educazione e all’istruzione, con esclusione del mantenimento.
Qualora lo stato di bisogno derivante da cause imputabili al richiedente continui, il giudice può disporre, ex art. 440, una riduzione degli alimenti.
Obblighi e priorità familiari
Secondo un criterio ordinatorio, il diritto agli alimenti può essere richiesto al coniuge o alla persona in unione civile, ai figli (naturali, legittimi o adottivi) o in loro mancanza ai discendenti più prossimi (i nipoti), ai genitori o in loro mancanza ai nonni, a generi e nuore, ai suoceri, ai fratelli o alle sorelle (tenuti anche alle spese per l’educazione e l’istruzione qualora il richiedente sia minorenne).
Tra affini, l’obbligo agli alimenti cessa qualora il richiedente concluda nuove nozze o in caso di morte del coniuge da cui l’affinità deriva. In generale, i famigliari possono sottrarsi dal dovere di prestazione alimentare provando la loro impossibilità economica (art. 438).
Condizioni e obblighi del donatario
Se il richiedente aveva donato propri beni, l’obbligo alimentare ricade dapprima sul donatario, il quale deve gli alimenti a prescindere dalle proprie condizioni economiche.
In generale, l’obbligato può scegliere se corrispondere un assegno all’alimentando o se mantenerlo presso la propria abitazione (art. 443). In caso di obbligati concorrenti, ciascuno concorre in proporzione alle proprie condizioni economiche: fra questi, dunque, vi è parziarietà (ognuno è tenuto pro quota), non solidarietà.
Talvolta, al contrario, può accadere che più persone vantino il diritto agli alimenti nei confronti del medesimo obbligato: qualora questi non sia in grado di provvedere ai bisogni di ciascuno degli alimentandi, la valutazione è deferita al giudice.
Caratteristiche del diritto agli alimenti
Il diritto agli alimenti è definito «personalissimo»: è indisponibile, irrinunciabile e imprescrittibile e si estingue solo con la morte dell’obbligato.
Domande da interrogazione
- Chi ha diritto agli alimenti e in quali circostanze?
- Quali sono le priorità familiari nell'obbligo di prestazione alimentare?
- Quali sono le caratteristiche fondamentali del diritto agli alimenti?
Hanno diritto agli alimenti le persone in stato di bisogno, che non possono provvedere al proprio mantenimento, anche se tale stato deriva da cause a loro imputabili. Il diritto si limita a ciò che è necessario per la vita, ma per i minori si estende all'educazione e all'istruzione.
Gli alimenti possono essere richiesti in ordine di priorità al coniuge, ai figli, ai discendenti più prossimi, ai genitori, ai nonni, ai suoceri e ai fratelli o sorelle. L'obbligo cessa in caso di nuove nozze del richiedente o morte del coniuge.
Il diritto agli alimenti è considerato «personalissimo», è indisponibile, irrinunciabile e imprescrittibile, estinguendosi solo con la morte dell'obbligato.