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Svolgimento dell'attività di medico competente

Decreto legislativo n. 81/'08 Art. 39

L'attività di medico competente è svolta secondo i principi:

  • Della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH)

Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

  • Dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore
  • Libero professionista
  • Dipendente del datore di lavoro

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’impresa nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

L'obiettivo della medicina del lavoro è quello di proteggere e promuovere la salute dei lavoratori, sostenere ed incrementare le loro capacità lavorative contribuendo ad istituire e a mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti, promuovendo altresì l’adattamento del lavoro alle capacità dei lavoratori, tenendo in dovuto conto il loro stato di salute.

Compiti del medico competente

Art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008:

lett. a): Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla:

  • Valutazione dei rischi
  • Programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
  • Predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori
  • Attività di formazione e informazione
  • Organizzazione del servizio di primo soccorso
  • Attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale (W.H.P.)
  • Partecipa alla riunione periodica (solitamente annuale)

lett. m): Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria.

Medico competente contributo specifico alla valutazione del rischio:

  • Rumore e vibrazioni parti o intero corpo
  • Polveri, fibre, agenti chimici
  • Ergonomico: movimenti ripetitivi, movimentazione manuale di carichi, posture
  • U.V. e microclima
  • Organizzazione del lavoro
  • Rischio biologico (obbligo della vaccinazione antitetanica o altre in riferimento alla tipologia di lavoro)
  • D.P.I. e...
  • Stili di vita (promozione alla salute – W.H.P.)

Sorveglianza sanitaria

Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari, definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria - P.S.S. costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli art. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008.

  • Fattori di rischio (oggetto della valutazione sanitaria)
  • Periodicità della visita medica
  • Accertamenti strumentali e/o di laboratorio e loro periodicità

Scopo della sorveglianza sanitaria:

  • Valutare l’idoneità specifica al lavoro
  • Scoprire in tempo utile stati patologici pre-clinici (azione di prevenzione secondaria o diagnosi precoce)
  • Monitorare l’efficacia delle misure preventive adottate (azione di prevenzione primaria)

Infatti, in caso di infortuni significativi e quando i dati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, si deve modificare il processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro (art. 29, comma 3).

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • Visita medica preventiva o pre-assuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica (minori, solitamente i dipartimenti ASL e particolari mansioni specifica a rischio)
  • Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
  • Visita medica su richiesta del lavoratore, se ritenuta, dal medico competente, correlata ai rischi professionali od alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento, a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
  • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti (es. esposizione ad agenti cancerogeni, ecc.)
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute oltre i sessanta giorni continuativi

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente, ad esempio per:

  • Accertare stato di sieropositività per HIV
  • Eseguire esami, che espongano essi stessi a fattori di rischio
  • Verificare il possesso di particolari requisiti non correlati ai rischi

Le visite mediche a spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirate al rischio. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio → requisiti minimi contenuti nell’all.3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato (art. 53).

Il medico competente, sulla base delle risultanze, può esprimere uno dei seguenti giudizi d'idoneità relativi alla mansione specifica:

  • Idoneità
  • Idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni (temporanee o permanenti)
  • In-idoneità temporanea o permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore ed al datore di lavoro. Nei casi di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Compiti del medico competente

Cartella sanitaria e di rischio

Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nell’all. 3 A, con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale, i tempi di esposizione ed i valori di esposizione individuali (art. 186: “rischi fisici” e art. 230: “agenti chimici” D.Lgs. n. 81/08).

Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale. Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto.

Il lavoratore deve sapere che è obbligato a sottoporsi, con le periodicità che gli vengono comunicate, alle visite e alle indagini che il medico ritiene necessarie. A tal fine merita ricordare che l’articolo 20 del Decreto 81, nonché l’articolo 68 del D.Lgs. 230/95, relativi agli obblighi dei lavoratori, richiedono in particolare che i lavoratori si sottopongano ai controlli sanitari previsti nei loro confronti, a fronte di sanzione monetaria o detentiva. Qualora il lavoratore insista nel rifiuto, potrà essere avvisata l’Asl territorialmente competente, che essendo un organo di polizia giudiziaria, procederà ad accertare l’infrazione del lavoratore, con le conseguenze penali, cioè l’arresto fino ad un mese o con una specifica ammenda.

Compiti del medico competente

Informazione ai lavoratori, agli RLS e la riunione periodica

Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria ed agli R.L.S. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, di cui all’art. 35, al D.L., al R.S.P.P., agli R.L.S., i risultati anonimi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Riepilogo degli obblighi del medico competente

  • Collaborazione alla redazione e firma del D.V.R.
  • Elaborazione del Protocollo Sorveglianza Sanitaria
  • Visite mediche dei lavoratori
  • Compilazione documenti sanitari (cartelle cliniche, giudizi di idoneità)
  • Relazione sanitaria
  • Riunione periodica
  • Sopralluogo dei luoghi di lavoro annuale
  • Informazione e formazione dei lavoratori e R.L.S

Obblighi del datore nei riguardi del medico competente

Nominare il medico competente, previa consultazione del R.L.S; nei casi in cui vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria [Art. 18, comma 1, lettera a]

Assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento dei compiti garantendone l’autonomia (Art. 39, comma 4)

  • Fornire al medico competente informazioni su natura dei rischi, risultati della valutazione dell’esposizione dei lavoratori, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive, impianti e processi produttivi, infortuni e malattie professionali, provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. (Art.18, comma 2)

Obblighi del datore nei riguardi del medico competente

Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi a lui demandati (Art. 18 Comma 1 Lettera g)

Inviare a visita medica i lavoratori entro le scadenze previste dal P.S.S. (Art. 18 Comma 1 Lettera g)

Vigilare affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (Art. 18 Comma 1 lett. b)

Attuare le misure indicate dal medico competente e, nel caso di inidoneità alla mansione specifica, adibire il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute (Art. 42 Comma 1)

Obblighi del datore nei riguardi del medico competente

Comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria [Art. 18, comma 1 Lettera g-bis]

Rivedere il documento di valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, in caso di effetti sanitari imputabili all’esposizione segnalati dal medico competente (Art. 29, com.3)

Garantire a proprie spese l’esecuzione delle visite mediche, degli esami clinici e biologici e degli accertamenti diagnostici mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente [Art. 41, comma 4]

Costituzione della Repubblica

  • Art. 1 “L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro”.
  • Art. 32…sancisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della collettività…
  • Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme…”
  • Art. 38 “La Repubblica tutela il lavoratore colpito da infortunio”.
  • Art.41 “l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana”.

Codice penale

  • Art.437: Rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.
  • Art.451: Omissione colposa (negligenza, imprudenza o imperizia) di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

Evoluzione normativa

Il complesso delle norme attualmente vigenti è stato emanato in periodi storici diversi. Il primo gruppo di norme a carattere specifico fu emanato alla metà degli anni 50. (es. D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56, ...)

La prima norma di carattere generale è stata il D.Lgs. 626/94, emanata in recepimento della direttiva quadro C.e.e. N. 391 del 1989, e di una serie di direttive particolari che avevano lo scopo di uniformare i principi della disciplina relativa alla sicurezza sul lavoro in tutti i paesi comunitari.

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 81/08 (Cd. “Testo Unico”)

Le varie tipologie del rischio sul luogo di lavoro

  • Rischi dovuti ai luoghi di lavoro (ambientali)
  • Rischi dovuti a stress lavoro correlato
  • Rischi dovuti ai cantieri temporanei o mobili
  • Rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi
  • Rischi dovuti all’uso di Videoterminale (VDT)
  • Rischi dovuti al rumore ed alle vibrazioni
  • Rischi per esposizione ai campi magnetici
  • Rischi per esposizione a radiazioni ottiche
  • Rischi dovuti ad agenti chimici
  • Rischi da agenti cancerogeni e mutageni
  • Rischi connessi ad esposizione all’amianto
  • Rischi per esposizione ad agenti biologici
  • Rischi per esposizione ad atmosfere esplosive

Approccio metodologico

  • Individuare e valutare i rischi
  • Identificare gli esposti
  • Adottare le soluzioni per eliminare o ridurre i rischi; soluzioni tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali
  • Proteggere i lavoratori
  • Informare e formare i lavoratori
  • Verificare su di essi l’esistenza di danni

Definizione dei luoghi di lavoro

Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Definizione di azienda

Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

Requisiti strutturali

I luoghi utilizzati come deposito devono avere l’indicazione sul carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai ed i carichi non devono superare tali massimi e conformi alla norma antisismica. I luoghi di lavoro devono avere una cubatura non inferiore a 10 mq per lavoratore che deve disporre di una superficie di almeno 2 mq.

Vi devono essere locali appositamente destinati a spogliatoi quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi:

  • Nelle aziende fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali sono utilizzati secondo opportuni turni prestabiliti e concordati.

Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

Vie ed uscite di emergenza

Definizioni

  • Vie di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso, che consente alle persone all’interno dell’edificio o del locale di raggiungere un luogo sicuro;
  • Uscita di emergenza: passaggio, che immette in un luogo sicuro;
  • Luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.

Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro in caso di pericolo (incendio, terremoto, ecc…). Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso delle vie dell'esodo e, senza impedimenti.

Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, collocata in luoghi appropriati.

La pavimentazione e le pareti

I pavimenti dei locali devono essere lavabili e disinfettabili, così come le pareti per un’altezza non inferiore a m 2; laddove vi fossero “fughe” non congrue, queste possono essere sigillate con idoneo materiale impermeabile e lavabile. I pavimenti fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. Il raccordo tra pavimento e parete può essere arrotondato o realizzato con idonea sigillatura del battiscopa. Le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento.

Particolari sulle normative

D.M. n. 37/2008: regolarità dell’impianto elettrico con:

  • Dispositivo di sezionamento posto all’origine dell’impianto (int. Generale);
  • Dispositivi di protezione contro le sovra correnti (int. Automatici, fusibili)
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Scienze mediche MED/09 Medicina interna

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Foxy. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Medicina Prof..
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