Persona fisica
Essere umano vivente, considerato dal diritto nella sua individualità e nei rapporti con gli altri.
Capacità giuridica
Principio generale dell’intero ordinamento giuridico, è definita come idoneità di un soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, di diritti e di doveri.
Si distingue:
- Capacità giuridica generale: attitudine astratta e generica estesa a tutti gli uomini;
- Capacità giuridica speciale: incidenza della capacità generale sulla concreta possibile titolarità delle singole situazioni.
Capacità giuridica e soggettività
Dominante l’opinione che le identifica reciprocamente (la capacità giuridica è collegata all’uomo ex art. 1 c.c., la soggettività è propria di ogni uomo in quanto tale ex art. 2 Cost.).
In particolare:
Teoria organica: l’uomo persona fisica diventa persona nel senso di soggetto di diritto con il riconoscimento da parte dell’ordinamento. La capacità giuridica è espressione di tale riconoscimento ed è il presupposto per l’acquisto dei diritti e degli obblighi giuridici.
Teoria atomistica: la persona è un complesso di diritti e di doveri e non rileva nell’ordinamento in quanto tale, ma rileva soltanto il suo singolo comportamento disciplinato dalle norme giuridiche. La capacità giuridica, così come la soggettività, non sono qualità intrinseche dell’uomo in quanto tale, ma sono espressione della rilevanza del singolo comportamento umano.
Capacità giuridica e personalità
La personalità esprime l’aspetto dinamico della persona garantito nel suo pieno e libero svolgimento ed è concreta attuazione dei valori dei quali il soggetto, giuridicamente capace, è portatore.
Acquisto della capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista con la nascita (si richiede che l’individuo nasca vivo).
Si parla di cd. anticipazione della capacità giuridica o anche di acquisto condizionato (all’evento della nascita) e con efficacia retroattiva, in relazione al nascituro concepito o non concepito e con riferimento ai diritti allo stesso attribuiti da talune norme subordinatamente all’evento della nascita.
Perdita della capacità giuridica
Con la morte naturale si ha l’estinzione della persona fisica e la cessazione della sua capacità giuridica.
Particolare rilevanza assume l’ipotesi della commorienza (morte simultanea di due o più persone).
Fonti normative
Art. 2 Cost.; art. 1 c.c.
Residenza, domicilio e dimora
Domicilio
Luogo in cui intenzionalmente (elemento intenzionale) la persona stabilisce (elemento materiale) il centro principale dei propri affari.
Necessarie l’abitualità e la stabilità, intesa come certezza e riconoscibilità del domicilio indipendentemente da un atto formale di destinazione.
Residenza
Luogo in cui la persona intenzionalmente (elemento intenzionale) stabilisce (elemento materiale) la propria abitazione e le proprie relazioni di natura personale, familiare e sociale.
Necessarie l’abitualità e la prevalenza, intese come consuetudine di vita.
Dimora
Luogo in cui la persona si trova temporaneamente e occasionalmente.
Riferimenti normativi
Artt. 43 ss. c.c.
Scomparsa, assenza e morte presunta
Scomparsa
Allontanamento della persona dall’ultimo suo domicilio o residenza con mancanza di notizie.
Riferimento normativo
Art. 48 ss. c.c.
Principali conseguenze
Nomina del curatore dello scomparso, effettuata dal Tribunale su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del p.m., finalizzata alla conservazione del patrimonio.
Assenza
Incertezza sull’esistenza dello scomparso protratta da oltre due anni dal giorno dell’ultima notizia.
Riferimento normativo
Art. 49 ss. c.c.
Principali conseguenze
Sentenza pronunciata dal Tribunale, su istanza dei presunti eredi legittimi o di chi crede di vantare dei diritti sui beni dello scomparso a seguito della sua morte, dichiarativa di assenza, con immissione nel possesso temporaneo dei beni (previa cauzione o garanzia) di coloro che, in caso di morte dell’assente, sarebbero suoi eredi testamentari o legittimi. Possibilità per i possessori temporanei di compimento degli atti di ordinaria amministrazione sui beni dell’assente. Inesigibilità temporanea dei crediti (tranne quelli alimentari).
In caso di ritorno dell’assente o di raggiunta prova della sua esistenza in vita, i possessori dei suoi beni sono tenuti alla restituzione in suo favore (art. 56 c.c.).
Dichiarazione di morte presunta
Scomparsa di un soggetto dall’ultimo suo domicilio o residenza per un periodo di almeno 10 anni.
Riferimento normativo
Art. 58 ss. c.c.
Principali conseguenze
Sentenza pronunciata dal Tribunale, su istanza delle stesse persone legittimate a richiedere la dichiarazione di assenza, dichiarativa di morte presunta, con possibilità per coloro che sono stati temporaneamente immessi nel possesso dei beni, di disporne liberamente. Le obbligazioni alimentari si estinguono. Il coniuge del presunto morto può contrarre nuovo matrimonio (tale matrimonio sarà però annullabile, qualora il presunto morto ritorni o ne sia accertata l’esistenza in vita, su richiesta degli interessati o del p.m., fatti salvi gli effetti civili).
In caso di ritorno del presunto morto o di raggiunta prova della sua esistenza in vita, egli ha diritto alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano o al conseguimento del prezzo per quelli alienati, salvo gli effetti della buona fede dei terzi, eredi e legatari.
Capacità di agire
Definizione
La capacità di agire indica l’aspetto dinamico del soggetto ed è definita come l’idoneità della persona a svolgere l’attività giuridica che riguarda la sfera dei suoi interessi, ad esercitare diritti e ad assumere obblighi, a manifestare volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica.
Si parla della relatività della capacità di agire in relazione sia ai presupposti che concorrono a formarla, sia agli scopi della sua concreta limitazione o esclusione, sia alla possibilità di una sua misurazione in termini quantitativi.
Acquisto della capacità di agire
La capacità di agire cd. generale si acquista con il compimento della maggiore età (18 anni).
Le capacità di agire cd. speciali previste da singole norme di legge in relazione a singoli atti o rapporti, si acquistano prima della maggiore età (es. capacità in materia di lavoro).
Riferimenti normativi
Art. 2 Cost.; art. 2 c.c.
Minore età (causa di incapacità legale di agire)
Premessa: la tesi tradizionale che configura nella minore età un’ipotesi di incapacità di agire generale va criticata nel momento in cui non consente al minore di realizzare la propria personalità attraverso l’esercizio dei diritti e delle attività fondamentali. Sarebbe allora preferibile parlare di cd. capacità di discernimento, cioè della concreta capacità o meno del minore, in relazione al singolo atto da compiersi e alle sue condizioni soggettive, di assumere una decisione con adeguata consapevolezza.
Potestà
Dalla impostazione tradizionale dell’incapacità di agire del minore quale soggetto astrattamente incapace e inidoneo alla cura dei propri interessi, deriva la concezione della potestà genitoriale quale rapporto giuridico diritto soggettivo dei genitori – soggezione del minore, con il dovere di quest’ultimo di lasciarsi educare.
Conseguenze:
- Natura (diritto soggettivo: unico limite divieto di abuso nell’esercizio del diritto con pregiudizio più o meno grave per il minore).
- Contenuto (doveri – poteri che consistono nell’educazione, istruzione, custodia, correzione, mantenimento, rappresentanza nelle attività di natura patrimoniale e personale).
- Rapporto tra potestà e diritti di libertà del minore (cd. elasticità della potestà, nel senso di non concepire lo stesso rigore nell’esercizio della potestà e nell’imposizione delle scelte e delle decisioni adottate durante le diverse età del minore nel rispetto dei diritti fondamentali dello stesso dal diritto di controllo al diritto di direttiva).
Riferimenti normativi
Art. 147 ss. c.c.; art. 315 ss. c.c.; art. 330 ss. c.c.
Un diverso orientamento considera il minore come soggetto di diritto e non come oggetto della potestà e gli riconosce, qualora abbia in concreto la cd. capacità di discernimento, il potere di effettuare in piena autonomia le scelte di natura esistenziale che concernono la sua persona.
Tutela e curatela
Complesso di poteri-doveri attribuiti ad un soggetto per la cura e la realizzazione di interessi di altri soggetti.
Tutela del minore
Presupposti: il tutore è nominato nell’ipotesi in cui la potestà dei genitori manchi o non possa essere esercitata.
Responsabilità del tutore: il tutore opera sotto il controllo e la vigilanza dell’autorità giudiziaria, pur avendo una sufficiente autonomia di iniziativa e di decisione. Vi sono infatti atti che non possono essere posti in essere senza l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.), atti per i quali è necessaria l’autorizzazione del tribunale (art. 375 c.c.) e atti per i quali nessuna autorizzazione è richiesta (art. 374 c.c.).
Contenuto della funzione tutelare (cura della persona del minore, rappresentanza negli atti civili, amministrazione dei beni).
Divieto di acquisti (art. 378 c.c.).
Riferimenti normativi (art. 343 ss. c.c.).
Curatela del minore emancipato
Presupposti: il curatore è nominato in presenza di un minore emancipato, cioè di un minore ultrasedicenne che contrae matrimonio prima della maggiore età e al quale è riconosciuta una capacità di agire limitata al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
Contenuto della curatela: il curatore nominato non ha poteri di amministrazione, di rappresentanza e di cura del minore che agisce personalmente, ma con l’assistenza del curatore che valuta la rispondenza dell’atto all’interesse del minore stesso. Il curatore deve prestare il suo assenso per gli atti di straordinaria amministrazione che il minore ponga in essere previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi (art. 390 ss. c.c.).
Infermità mentale (causa di incapacità legale di agire)
Infermità mentale alterazione abituale e durevole delle facoltà mentali tale da dar luogo ad un’incapacità totale di provvedere ai propri interessi. Il soggetto totalmente infermo di mente è inidoneo ad essere parte di rapporti giuridicamente rilevanti, sicché esiste il pericolo concreto ed attuale di atti pregiudizievoli al suo patrimonio.
Conseguenza dell’infermità
Sentenza di interdizione: il soggetto che si trova nelle condizioni suddette, può essere interdetto dal tribunale competente, previo esame dell’interdicendo, con sentenza che impedisce l’acquisto della capacità di agire se avviene nell’ultimo anno della minore età e che estingue la capacità di agire se è pronunziata dopo il raggiungimento della maggiore età.
Conseguenza della sentenza
Nomina del tutore: il tutore nominato a salvaguardia degli interessi dell’interdetto, si occupa della cura della persona dell’interdetto, della rappresentanza negli atti civili e della amministrazione dei beni.
Gli atti compiuti dall’interdetto senza la rappresentanza del tutore sono annullabili (art. 427 c.c.) su istanza del tutore, dell’interdetto (dopo la revoca della sentenza), nonché dai suoi eredi e aventi causa.
Riferimenti normativi
Artt. 414 ss. c.c.
Infermità mentale (causa di limitazione della capacità di agire)
Infermità mentale debolezza delle facoltà mentali, pervertimenti dell’intelletto, della volontà e del sentimento non tanto gravi da rendere necessaria l’interdizione, ma sufficienti a generare un pericolo attuale di pregiudizio per il patrimonio del soggetto.
Prodigalità eccessiva larghezza nello spendere e nel regalare, abitudine a spendere in modo smisurato o disordinato, incapacità di valutare il pregiudizio che deriva dallo sperpero delle proprie sostanze.
Il soggetto affetto dalle predette patologie manifesta una debolezza abituale delle facoltà mentali con pericolo attuale di pregiudizio per il proprio patrimonio.
Conseguenza di tale infermità o della prodigalità
Sentenza di inabilitazione: il soggetto che si trova nelle condizioni suddette, può essere inabilitato con sentenza dal tribunale competente, previo esame dell’inabilitando. Ha una capacità di agire limitata al compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.
Conseguenza della sentenza
Nomina del curatore: il curatore nominato a salvaguardia degli interessi dell’inabilitato, ha il compito di assistere l’inabilitato stesso per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’inabilitato senza assistenza del curatore e autorizzazione giudiziale sono annullabili (art. 427 c.c.) su istanza dell’inabilitato con l’assistenza del curatore, nonché dei suoi eredi e aventi causa.
Riferimenti normativi
Artt. 414 ss. c.c.
Incapacità di intendere e di volere (incapacità naturale)
Definizione
Concreta ed effettiva inidoneità della persona ad intendere e volere l’atto da realizzare che può derivare non solo da un’alterazione patologica della psiche, ma anche da una situazione che turbi la sfera affettiva ed emozionale dell’individuo, privandolo, sia pur temporaneamente, della capacità naturale e della volontà cosciente.
Conseguenze
Annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall’incapace naturale.
Tuttavia:
- Se si tratta di atti unilaterali è necessario ai fini dell’annullamento fornire la prova del grave pregiudizio derivato nel caso concreto all’incapace;
- Se si tratta di contratti ai fini dell’annullamento va dimostrata la malafede dell’altro contraente.
Riferimenti normativi
Art. 428 c.c.
Persone giuridiche
Organizzazioni costituite da individui e beni alle quali l’ordinamento giuridico riconosce la qualità di soggetti di diritto con capacità giuridica (possibilità di essere titolari di situazioni soggettive) e capacità di agire (possibilità di esercitare diritti e doveri attraverso le persone fisiche – organi – che ne fanno parte).
Natura
Teoria della finzione: l’ordinamento crea soggetti artificiali, enti distinti dagli individui singoli, per esigenze di commercio giuridico.
Teoria della realtà: l’ordinamento prende atto dell’esistenza di taluni enti e/o organismi nella vita sociale ai quali attribuisce poi soggettività.
Classificazioni
Sul piano strutturale:
- Enti a struttura associativa (associazioni);
- Enti a struttura istituzionale (fondazioni).
Sul piano degli interessi perseguiti:
- Enti pubblici (interessi generali);
- Enti privati (interessi particolari).
Sul piano della finalità:
- Enti privati con finalità lucrative o miste (società);
- Enti privati con finalità ideali (associazioni, fondazioni, comitati).
Sul piano dell’autonomia patrimoniale:
- Enti con autonomia patrimoniale (separazione del patrimonio dell’ente da quello di coloro che ne fanno parte). Se tale separazione dei patrimoni è netta e l’ente ottiene la personalità giuridica, si parla di autonomia patrimoniale perfetta e in tal caso per le obbligazioni assunte in nome dell’ente risponde esclusivamente il patrimonio dell’ente, non attaccabile dai creditori personali dei componenti dell’ente stesso;
- Enti con autonomia patrimoniale imperfetta (separazione relativa dei patrimoni, mancanza del riconoscimento – cd. enti non riconosciuti -). In tal caso è prevista una responsabilità dei componenti dell’ente anche per le obbligazioni assunte dall’ente stesso (v. art. 38 c.c. per le associazioni non riconosciute e art. 41 c.c. per i comitati).
Sul piano dell’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia patrimoniale perfetta:
- Acquisto automatico con iscrizione nel registro delle imprese (sistema normativo società di capitali);
- Acquisto con decreto di riconoscimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o ministeriale, su domanda degli interessati e sulla base dell’atto costitutivo e dello statuto, previa valutazione dell’attualità sociale dello scopo dell’ente e della consistenza del patrimonio (sistema concessorio associazioni e fondazioni).
N.B.: l’autonomia patrimoniale perfetta diventa opponibile ai terzi soltanto con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso il Tribunale in ogni Provincia.
Riferimenti normativi
Artt. 2, 3, 18, 19, 39, 49 Cost.; artt. 11 ss. c.c.
Associazioni non riconosciute
Definizione e scopo
Organizzazione stabile di persone che, avvalendosi di un certo patrimonio, persegue uno scopo non lucrativo.
Costituzione e regolamentazione
L’associazione si costituisce con un atto costitutivo (negozio associativo aperto all’adesione di altre parti).
Le regole per i rapporti tra gli associati e con i terzi, nonché per l’amministrazione dell’ente, sono contenute nello statuto.
L’associazione che non ottiene il riconoscimento è definita associazione non riconosciuta.
(Es. partiti, sindacati): in tal caso si applicheranno le stesse norme dettate per le associazioni riconosciute con esclusione solo di quelle che pres
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