Diritto pubblico per il welfare
Lo stato è la forma storica di esercizio del potere politico ed è un ente che esercita il proprio potere sovrano nei confronti di un popolo stanziato su un determinato territorio. Il potere politico (sovrano) ha come caratteristica l’uso della forza legittima per far valere i propri comandi. Lo stato ha a disposizione anche un apparato repressivo per far valere le proprie regole ed è l’unico soggetto che può indirizzare i comportamenti umani. Ha inoltre un potere economico di cui è titolare e un potere ideologico. Lo stato è:
- Ente originario: nasce per forza e volontà propria.
- Ente sovrano: non riconosce autorità superiori.
- Ente dotato di stabilità per perseguire le finalità sociali.
- Ente politico o a fini generali: può perseguire qualsiasi finalità che ritiene utile per tutelare gli interessi della collettività generale.
Elementi costitutivi dello stato
Gli elementi costitutivi dello stato sono popolo, territorio e sovranità. Il territorio è quello spazio fisico su cui lo stato esercita la sua sovranità: la terraferma, le acque interne, lo spazio aereo sovrastante, sottosuolo, piattaforma continentale (fondali marini) e mare territoriale. Il mare territoriale è la fascia che lambisce le coste, l’estensione si determina convenzionalmente a 12 miglia marine.
L’extraterritorialità è la funzione giuridica che serve ad esercitare la propria sovranità anche al di fuori dei propri confini, ad esempio navi e aerei militari sono sottoposti alla sovranità dello stato di cui battono bandiera, per quelli mercantili invece vale solo quando sono situati in spazi non sottoposti a sovranità. L’immunità territoriale riguarda quelle porzioni di territorio immuni alla sovranità dello stato come le sedi diplomatiche straniere.
Il popolo è rappresentato dal complesso di individui legati allo stato dalla cittadinanza. La cittadinanza è fonte di diritti e doveri riservati ai cittadini. Con la cittadinanza si ha: il diritto politico, cioè il diritto di voto ed elettorato passivo (candidarsi), il diritto ad accedere ai pubblici uffici, il diritto di associazione politica.
Si hanno anche doveri: doveri inderogabili di solidarietà politica, sociale ed economica (art.2), difesa della patria (art. 52), tutti devono contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva, a prescindere dalla cittadinanza chiunque produca reddito in territorio italiano deve sostenere questi contributi (art. 53), fedeltà alla repubblica e osservanza di costituzione e leggi (art. 54).
Cittadinanza italiana
Secondo la legge n.91 del 1992 la cittadinanza italiana si può ottenere:
Per nascita
- Per nascita o adozione da un cittadino italiano (ius sanguinis).
- Nascita sul territorio da genitori sconosciuti o apolidi o che non gli si può riconoscere la cittadinanza dei genitori (ius soli).
- Dallo straniero nato in Italia entro un anno dal compimento del 18esimo anno di età, a patto che risieda legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età e dichiari di voler acquisire la cittadinanza.
Per richiesta
- Un maggiorenne adottato da italiani che risieda legalmente per 5 anni.
- Con il matrimonio con un cittadino italiano.
- Lo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello stato per almeno 5 anni.
- Da un cittadino di un paese dell’Unione europea, che risiede da almeno 4 anni.
- Da un apolide che risiede da almeno 5 anni.
- Da uno straniero dopo 10 anni di regolare residenza.
La cittadinanza si può perdere per espressa rinuncia, per disposizione di legge o per prescrizione di legge (raramente), cioè quando un cittadino intraprende un rapporto di lavoro con uno stato estero o un ente internazionale a cui non partecipa lo stato italiano, oppure se svolge servizio militare per uno stato estero e non ottemperi l’intimazione dello stato italiano a cessarlo. Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici.
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Lo Stato Italiano
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Lo spagnolo
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Diritto: Lo Stato italiano e gli organi costituzionali
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Diritto pubblico - lo Stato