Concetti Chiave
- I limiti alla revisione costituzionale sono definiti dai principi supremi dell'ordinamento, come la dignità umana, la sovranità popolare e l'eguaglianza.
- Il rispetto della rigidità costituzionale è garantito dall'art. 138, il quale non può essere abrogato senza compromettere i principi fondanti.
- Le leggi costituzionali per gli statuti delle regioni speciali seguono un procedimento diverso dall'art. 138, evidenziando riserve di legge costituzionale specifiche.
- La fusione o creazione di nuove regioni richiede un processo articolato in quattro fasi, inclusa l'approvazione tramite referendum.
- Le nuove regioni devono avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti, secondo le normative vigenti.
Principi supremi dell'ordinamento
I limiti impliciti alla revisione costituzionale coincidono con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, che la Corte ha richiamato nella sent. n. 1146 del 1988. Ad esempio: il valore della dignità umana cui si riconnettono i diritti inviolabili; il principio della sovranità popolare; il principio pluralista; il principio di laicità dello Stato; il principio di eguaglianza; l’indefettibilità della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali. Sono quei principi che danno identità all’ordinamento costituzionale (appartengono «all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione») e in quanto tali, se intaccati nel loro contenuto essenziale, darebbero luogo non a revisione ma appunto a mutamento costituzionale.
Limiti logici alla revisione
Limite logico alla revisione costituzionale è stato ritenuto, da parte di alcuni, lo stesso art. 138 Cost.: ciò si spiega perché la garanzia della rigidità non potrebbe logicamente essere raggirata abrogando la norma che la Costituzione pone a suo presidio. Secondo altri, tale limite varrebbe non tanto per l’attuale formulazione dell’art. 138 ma per i principi ad esso sottesi. Esso potrebbe essere modificato purché siano rispettati tre caratteri essenziali: procedimento che imponga un consenso al di là della maggioranza semplice; decisione ponderata attraverso l’intervento ripetuto di ciascuna camera; possibile coinvolgimento del corpo elettorale. Ad esempio, le leggi costituzionali istitutive delle commissioni bicamerali per le riforme nel 1993 e 1997, modificarono il procedimento di cui all’art. 138 senza ridurne la rigidità.
Riserve di legge costituzionale
Fra le riserve di legge costituzionale, sono caratterizzate da un procedimento che differisce in parte da quello dell’art. 138 le leggi costituzionali con cui sono adottati gli statuti delle regioni speciali.
Infine, un tipo di legge costituzionale rinforzata è quella prevista dall’art. 132.1 Cost. per la fusione di regioni ovvero la creazione di una regione nuova. Il procedimento si divide in quattro fasi:
- assunzione dell’iniziativa da parte di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate;
- acquisizione del parere dei consigli regionali;
- approvazione della proposta con referendum a maggioranza delle popolazioni stesse.
- approvazione della legge costituzionale ai sensi dell’art. 138 Cost. (cioè della legge di revisione dell’art. 131 Cost., nel quale sono elencate le regioni). Le nuove regioni devono avere in ogni caso una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.
Domande da interrogazione
- Quali sono i principi supremi dell'ordinamento costituzionale?
- Quali sono i limiti logici alla revisione costituzionale secondo l'art. 138?
- Come si differenziano le leggi costituzionali rinforzate per le regioni speciali?
I principi supremi includono la dignità umana, la sovranità popolare, il principio pluralista, la laicità dello Stato, l'eguaglianza e la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali. Questi principi sono essenziali per l'identità dell'ordinamento costituzionale e la loro violazione comporterebbe un mutamento costituzionale, non una semplice revisione (sent. n. 1146 del 1988).
Alcuni sostengono che l'art. 138 Cost. stesso rappresenti un limite logico alla revisione, poiché la rigidità della Costituzione non può essere aggirata abrogando la norma che la tutela. Tuttavia, è possibile modificare l'art. 138 a condizione che vengano rispettati tre caratteri essenziali: consenso oltre la maggioranza semplice, decisione ponderata e coinvolgimento del corpo elettorale.
Le leggi costituzionali per gli statuti delle regioni speciali seguono un procedimento diverso rispetto all'art. 138. In particolare, per la fusione di regioni o la creazione di una nuova regione, è necessario un processo in quattro fasi che include l'iniziativa dei consigli comunali, il parere dei consigli regionali, un referendum e l'approvazione finale della legge costituzionale.