Statale: responsabilità
La RC si faccia strada e medi tra gli interessi in gioco. Quando il cittadino entra in contatto con la pubblica autorità c’è il problema di capire fino a che punto concedere una pseudo immunità ad essa. Lo S risponde dell’operato dei suoi dipendenti, nel caso Cucchi nelle vesti del Ministero degli interni.
Dopo il terremoto dell’Aquila c’è stata una sentenza che ha condannato un componente della sezione Grandi Rischi per aver mal gestito la comunicazione del rischio alla popolazione. La RC del singolo funzionario mette in gioco quella dello S, del CdM. Le vittime che potranno agganciare la propria situazione fattuale a tale responsabilità potranno avere un risarcimento civile.
In che misura una omissione di un dipendente pubblico comporta resp. pubblica. Quando la PA risponde, rispondiamo tutti. Fino a che punto la resp. ha titolo ad essere imputata alla PA, con gli stessi schemi di imputazione tra i privati?
Responsabilità di prevenzione
Evitare danni alla collettività. Una serie di fattispecie legate all’844 c.c.
La minaccia dell’esposizione risarcitoria ha indotto la Chiesa Cattolica a prendere per la prima volta serie misure per modificare comportamenti tristemente noti di alcuni suoi componenti.
Tutela dei D della personalità, specialmente con l’avvento delle nuove tecnologie di trattamento dei dati.
Resp. da prodotto difettoso. Quali argomenti per ritenere difettosa una sostanza che ha innegabili coefficienti di pericolosità. Assoggettare a RC chi smercia legalmente una sostanza pericolosa.
Il mobbing, le emissioni acustiche.
La richiesta risarcitoria del Comune dell’isola del Giglio alla compagnia di navigazione, che risponde sostenendo l’esatto opposto, secondo quest’ultima il fatto, i mezzi di comunicazione, ecc avrebbero portato al Comune una notorietà vantaggiosa.
L'impostazione rimediale del diritto della RC
Un caso
Nel corso di una lezione di equitazione una bambino viene disarcionato e cade rovinosamente. Al pronto soccorso si rileva una contusione al polso, tutore per tot giorni. Oltre il dolore permane, uno specialista rileva una frattura che al pronto soccorso non era stata rilevata, solo un intervento chirurgico può risolvere il problema. 45 giorni di immobilità, fisioterapia, tuttavia permane il danno alla persona (6% di disabilità). I genitori si recano da un legale sostenendo che il cavallo manifestava nervosismo, che all’iscrizione gli era stata fatta firmare una dichiarazione di esonero delle responsabilità e che se prontamente diagnosticata al pronto soccorso la frattura non avrebbe portato alla situazione attuale. Infine di aver sostenuto spese per 10 000 euro.
Categorie della RC applicabili
- Danno da animali in custodia. 2052 Chi si serve dell’animale ha una responsabilità stringente.
- 2050 esercizio di attività pericolose. La Cass. ha recentemente affermato che lo è l’attività di equitazione per un principiante.
- Nullità delle clausole vessatorie come da codice del consumo.
- Obbligazione a prestazioni corrispettive: denaro | prestazione.
- La prestazione è erogata dall’istruttore dipendente dalla società. Civilisticamente è un AUSILIARIO.
- Colui che è obbligato contrattualmente può rendere la prestazione servendosi di ausiliari che la erogano fisicamente.
- 2049. Senza questa norma non ci sarebbe la capitalizzazione moderna del lavoro.
- C’è il contatto sociale, qualificazione del soggetto come idoneo a svolgere la dottrina della resp. da contatto sociale che rivede la RC, le 3 fonti di obbligazione.
- 1218.
Il diritto della RC come specchio della realtà che viviamo
Non esiste luogo del vivere sociale ove il diritto della responsabilità civile non sia presto o tardi destinato ad entrare, quale rimedio di base di cui il privato si avvale per reagire a condotte ingiuste, illecite e inefficienti che abbiano vulnerato la propria sfera giuridica cagionando un danno risarcibile.
Il diritto della RC come il diritto di una società mista (VEDI PAPER FUNZIONI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E RC COME D DI UNA SOCIETÀ MISTA) nella straordinaria intuizione di Guido Calabresi (non perdete la possibilità di conoscere uno dei più grandi giuristi viventi mondiali, guardando l'intervista).
Il diritto della RC come meccanismo di allocazione del danno nella società (visione giuseconomica e ingegneria sociale) - Le funzioni della RC - La RC non crea ricchezza: la sposta - Il problema dei costi transattivi.
Alla ricerca dei fattori che contribuiscono a spiegare il boom della RC (post 1969) - Gli avvocati italiani e il loro accresciutissimo numero? [qui dati più recenti] (e qui una tabella comparativa, ma la litigiosità in Italia ha radici assai antiche). [a proposito: sapete quanti ricorsi decide la Cassazione civile ogni anno, nonostante la "fuga dalla giurisdizione" in atto?] Il cambiamento delle regole sostanziali della RC? L'aumentare delle poste risarcitorie? Le nuove regole processuali per la gestione delle controversie risarcitorie (class action, etc.)? L'abolizione del divieto del patto di quota lite. La tecnologia, e le sue implicazioni filosofiche? La società del rischio? La reciproca intolleranza?
Altri aspetti da tenere presente
I rapporti della RC con l’assicurazione e più in generale i sistemi di sicurezza sociale.
La selezione degli interessi meritevoli di risarcimento. VEDI PAPER n1 ASSICURAZ.
Il ruolo normativo dei concetti nel diritto della RC.
La RC e il rapporto col tempo: responsabilità e regulation (danni e rischio/standards e regole) - la prescrizione.
RC e tecnologia: ruolo dell'informazione e profili probatori (dalla testimonianza al codice) – VEDI PAPER: TECNOLOGIA. NUOVI RISCHI E CONCETTI PRECAUZIONALI binario.
La necessità di un'analisi di contesto della RC e i rischi sottesi alle concettualizzazioni.
Una domanda di fondo che accompagnerà la trattazione dei temi del corso: in che misura la RC risponde o può essere influenzata dalla crisi economica nella quale versiamo?
Coordinamento tra ciò che possiamo chiedere alla RC ed altri meccanismi 16.
Richiesta di risarcimento e responsabilità pubblica
Quando si fa una richiesta di risarcimento del danno non la si fa generalmente al diretto responsabile, se si dubita che possa risarcire adeguatamente, lo si fa allo S (art 2049 che rende responsabile il preponente rispetto all’illecito commesso dal sottoposto).
Idealmente, come si potrebbe perseguire l’obiettivo di ridurre al minimo il verificarsi di danni in una data società e come compensare le vittime? Mettiamo pianeta a direzione centralistica, che ci sia con un’autorità sovra ordinata che tutto vede e controlla. Fissa regole così specifiche che i consociati tendenzialmente seguendole riuscirebbero ad evitare il verificarsi del danno. Tali regole sarebbero assistite da sanzioni penali. Un altro meccanismo per decidere quanto risarcire i soggetti che subiscono un danno, un welfare, una situazione di bisogno a cui questa autorità sovra ordinata supplisce.
In un altro pianeta ideale si rifugerebbe da ogni pretesa di autorità, si darebbero ai consociati dei diritti, che lasciano liberi di negoziare la sopportazione del danno. Lo S minimo si limita a dire: decidete con lo strumento negoziale. Chi sarà disposto a subire una limitazione delle propria sfera di prerogative quantificherà e accetterà, l’unica condizione posta è la NEGOZIAZIONE DEL DANNO. UN SISTEMA LIBERTARIO.
Gli estremi sono chiaramente impossibili, nemmeno la vecchia unione sovietica disconosceva la RC e nemmeno l’altra riconosce il Co come l’unico strumento di risoluzione della questione.
La RC è il D di una società mista, media tra i 2 sistemi. Da una parte consente di evitare di negoziare con i consociati con cui si entra in contatto le conseguenze negative che possono prodursi. Viceversa, in una realtà in cui un’entità dica ogni cosa da fare per evitare il danno non ci sarebbe coordinamento tra le azioni dei consociati.
È impossibile costruire condotte così tipiche delle multiformi situazioni in cui può prodursi un danno, e comunque non si potrebbero conoscere in anticipo tutte le variabili.
Ci sono diritti lesi difficili da quantificare, non di mercato, come la vita.
Il mercato ci restituisce una valutazione collettiva delle cose in cui ci muoviamo. La RC come D di una società mista permette lo svolgimento libero, senza un controllo soffocante che si inserisce in ogni scelta, di attività, ma dall’altro lato se si produrre un danno si è chiamati ad internalizzarlo.
La RC sposta il danno
La RC sposta il danno, non crea ricchezza. Quando decidiamo di riallocare il danno nella società compiamo un’operazione artificiale, lo spostiamo da dove cade. È stato detto, nel periodo del lassaiz-faire, proprio questo, che il danno dovrebbe essere lasciato dove cade, la vittima deve sopportare le conseguenze salvo gravi circostanze.
Poi siamo passati a un eccesso opposto: il danno è sempre risarcibile, si cerca sempre un convenuto che risponda.
Osserviamo però che alcuni D non sono facilmente patrimonializzabili, quando accade che si debba provare a farlo in qualche misura la creiamo. La funzione risarcitoria o compensativa: assicurare.
Alcuni ordinamenti non si limitano ad una compensazione in senso stretto, la RC che si veste di una sola funzione PUNITIVA.
I c.d. danni punitivi. Ad esempio il caso dei 26 miliardi di risarcimento per la fumatrice per prodotto difettoso, c’è sicuramente una componente punitiva. Abbattiamo il dogma dell’integralità del risarcimento, l’idea che la compensazione della RC si limiti alla situazione quo antem. La teoria della differenza, tutto ciò che è cambiato, si deve tornare alla situazione precedente.
Nella giustizia civile statunitense le giurie civili hanno un ruolo. La giuria può decidere di danni punitivi, risarcimenti per comportamenti caratterizzati da un alto coefficiente di malignità, dolo o colpa cosciente. Un comportamento molto poco attento alle regole di condotta da seguire.
In IT si sta discutendo se dare accesso ad un’idea di punitività del danno, per ora non si dà e comunque genererebbe delle problematiche.
Tutti abbiamo capacità di contribuzione diverse, dovremmo consentire al giudice di effettuare una valutazione del patrimonio, cambierebbe la corresponsione del danno.
Che attraverso la RC si possa perseguire un obiettivo di prevenzione produce accorgimenti, investe in prevenzioni del danno.
Valutare la funzione precauzionale della RC, fino a che punto?
In Nuova Zelanda si è costruito un enorme impianto amministrativo per cui se il cittadino resta danneggiato avrà un D che fa valere nei confronti di fondo di contribuzione tasse, questo alimentato dalle SOCIALIZZAZIONE PIENA DEL RISCHIO. una C’è una profonda componente politica del D della RC.
Un’ulteriore funzione è quella di coordinare l’azione umana. Se spostiamo artificialmente il danno in capo a chi riteniamo responsabile consideriamo che questo spostamento non è privo di costi TRANSATIVI per la società, necessari per riportare la situazione quo ante. Un danno comporta una perdita di ricchezza per la società.
Se facciamo un uso smodato della pratica medica, non sono stato guarito, non sono stato salvato? risarcimento, risarcimento …
Usiamo in modo spasmodico la RC, uno strumento che ha enormi costi di transazione a volte l’alea. Ci sono altri strumenti, ad es terapeutica francese, se si realizza un rischio possibile, invece di far pagare andando ad accertare una colpa che magari non c’è o si creano responsabilità che non ci sono, si otterrà un risarcimento ma non si porr2147.
RC, processo penale e assicurazioni
Negli anni ’70 il risarcimento del danno viveva all’ombra del giudizio penale.
Il nostro sistema ha forti legami con l’idea penalistica di sanzione. Il danno patrimoniale (DP) è risarcibile ogni volta che si possa ritenere che il comportamento dannoso sia astrattamente considerabile come dannoso.
2059 – Il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi determinati dalla L.
Con la riforma dell’’88 si va nella direzione della separazione delle responsabilità, non c’è necessariamente unità di giurisdizione civile e penale.
Il penale può assolvere ma il civile può condannare, esso non ha le garanzie che la carta costituzionale impone all’ambito penale. Il RD resta più libero.
La RC risultava all’epoca poco praticato. Se l’ordinamento dice che esiste il danno, qualcuno dovrà pagarlo, e un meccanismo a cui si può chiedere di pagare sono le assicurazioni: Il motore che abbiamo dato al sistema della RC. La controprova di questo ragionamento si ha guardando lo sviluppo della RC in termini di assicurazioni costituite, avvocati specializzati …
Punto di svolta: ’69 Legge sulla assicurazione automobilistica obbligatoria.
I sinistri stradali, statisticamente inevitabili, diventano oggetto di specifici istituti. L’inizio del boom che la RC avrebbe avuto negli anni successivi.
Non che debba diventare mera fonte di sostentamento dei numerosi avvocati, ha un significato più elevato.
Prodotti davanti alla Cassazione Civile annualmente un quantitativo di circa 30 000 contenziosi.
La House of Lords e la Corte Suprema ne riceve un centinaio.
La terza sezione della Cassazione fa una sentenza al giorno nei giudizi di legittimità.
Altri motivi di giustificazione del boom della RC
La giustizia costa, servono meccanismi che incentivino l’accesso alla giustizia.
Fino a pochi anni fa era espressamente vietata la possibilità di legare il compenso per l’opera professionale prestata in caso di buon esito.
L’impossibilità di un avvocato, per es patto di quota lite, non poteva patteggiare un compenso in caso di vincita della causa.
Nel sistema italiano non era possibile perché prevale la regola per cui chi prevale in giudizio ottiene la condanna della parte soccombente a pagare le spese (non sempre, a volte i giudici compensano).
L’avvocato entrerebbe in cointeressanza con le ragioni di D del cliente, avrebbe un chiaro conflitto di interessi, potrei consigliare strategie per ricevere immediatamente il compenso (circa un terzo).
Da una parte si favorisce l’accesso alla giustizia, avvocati che vanno “a caccia” di casi perché hanno un incentivo economico a portare le cause nelle aule di giustizia. Questo è anche un incentivo a costituire studi grandi, che hanno grandi disponibilità economiche per investire nella fase di ricerca delle prove con cui convincere delle proprie tesi. In America è frequente. In IT è stato ammesso di consentire, con patto scritto, di legare il compenso al successo della causa.
Tecnologia
La tecnologia rappresenta un altro fattore del boom della RC.
Ha in sé la possibilità di portare un modo diverso di orientare il comportamento dei consociati e di ottenere una prova di tali comportamenti.
Uno dei problemi della RC è quello della prova. Sorge il danno, genera l’obbligazione risarcitoria e due soggetti discutono di quella occasionale interferenza. Nella resp. extracontrattuale il termine di prescrizione è 5 anni, diverso da quello ordinario 2147.
Nel ’42 si dava atto che la principale tecnologia di ricostruzione era la memoria dei testimoni, e i testimoni si dimenticano, la prescrizione in 5 anni.
Oggi la tecnologia è capace di restituire una rappresentazione immediata dei fatti, tutto è registrato. In Russia quasi tutti usano uno strumento che registra da quando si parte con la macchina.
Agire in modo da evitare danni.
Avere accesso a informazioni ricchissime ha influsso su varie categorie della RC. La colpa, il non aver seguito un comando reperibile determinando così danno a qualcuno. Tutto questo incide su come la RC evolve.
Responsabilità di diritto civile e regole operative
- La responsabilità di diritto civile e le sue due (o tre?) anime rimediali: differenze fra contratto e torto e concorso di responsabilità PAPER.
- Il contratto come istituto della funzione traslativa.
- L’obbligazione da fatto illecito come istituto della funzione conservativa.
- La regola del cumulo e la dimensione rimediale della tutela PAPER.
- La contrattualizzazione della tutela rispetto al danno.
- Cenni sulla responsabilità da "contatto sociale", ovvero la controversa "obbligazione risarcitoria senza obbligo primario di prestazione".
Regole operazionali: sguardo comparatistico
La delimitazione monetaria del vettore aereo non copre la sua colpa. 21
Sent. di Cassazione civile vicina alle problematiche sollevate dal caso trovato, in word la regola iuris al problema.
I concetti tratti dalle figure dottrinali assumono valenza paranormativa nella RC; al di là delle nozioni codicistiche, ce ne sono altre che non ricevono esplici
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