Concetti Chiave
- La legge 146 del 1990 regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, attuando l'articolo 40 della Costituzione e stabilendo che deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti.
- Lo sciopero nei servizi pubblici ha effetti diretti sugli utenti, come dimostrato dallo sciopero nelle attività ospedaliere, dove i cittadini subiscono le conseguenze negative.
- La giurisprudenza ha introdotto strumenti giuridici e contrattuali per bilanciare gli effetti dello sciopero, stabilendo regole minime e promuovendo la contrattazione collettiva.
- L'autorità garante, istituita nel 1990, verifica il rispetto delle regole sullo sciopero e può inibire il diritto di sciopero se questo leda i diritti fondamentali delle persone.
- La Corte costituzionale considera legittimo lo sciopero nei pubblici servizi solo se non arreca danno agli interessi generali degli utenti, stabilendo un rapporto tra legge e contratto collettivo.
Regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici
Lo sciopero dei servizi pubblici essenziali è regolato dalla legge 146 del 1990. Si tratta di una legge di attuazione costituzionale, in particolare dell’articolo 40 che stabilisce che lo sciopero può essere esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano. Non esistono leggi in tal senso nel settore privato.
Effetti dello sciopero sugli utenti
Anche quando è diretto, per fini rivendicativi, ai dirigenti dell’ente somministratore, lo sciopero produce i suoi effetti nei confronti degli utenti (consumatori). Si pensi, ad esempio, allo sciopero delle attività ospedaliere: a prescindere dalle motivazioni per cui esso è indetto, a subirne le conseguenze negative sono i cittadini.
Strumenti giuridici e contrattuali
Per far fronte a questo disequilibrio, la giurisprudenza ha messo in campo una serie di strumenti: da un lato l’intervento del legislatore stesso, che fissa una serie di regole minime e inderogabili inerenti alle modalità di esercizio dello sciopero dei servizi pubblici; dall’altro, la è stato dato ampio spazio in questo ambito alla contrattazione collettiva.
Ruolo dell'autorità garante
Legge e parti sociali non sono gli unici garanti di questa particolare forma di sciopero; nel 1990 venne introdotta l’autorità garante, così definita perché si accerta che le regole, una volta definite, vengano effettivamente osservate.
L’autorità garante agisce al fine di prevenire un esercizio illegittimo o contra legem dello sciopero. La legge 146 fa riferimento anche all’autorità pubblica: presidenza del Consiglio dei ministri e la commissione di garanzia possono disporre di poteri autoritativi che, in determinate condizioni di necessità, possono inibire l’esercizio del diritto di sciopero, qualora esso leda i più rilevanti diritti della persona.
Condizioni di legittimità dello sciopero
La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo lo sciopero dei pubblici servizi solo nel caso in cui esso non arrechi pregiudizio agli interessi generali degli utenti. La l. 146/1990 considera legge e contratto collettivo le due fonti principali in materia di sciopero dei pubblici servizi, fra le quali può e deve esistere un rapporto concorsuale.
Domande da interrogazione
- Qual è la legge che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali?
- Quali sono gli effetti dello sciopero sugli utenti?
- Qual è il ruolo dell'autorità garante nello sciopero dei servizi pubblici?
Lo sciopero dei servizi pubblici essenziali è regolato dalla legge 146 del 1990, che attua l'articolo 40 della Costituzione, stabilendo che lo sciopero può essere esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Anche se lo sciopero è diretto ai dirigenti dell'ente, produce effetti negativi sugli utenti, come dimostrato dallo sciopero delle attività ospedaliere, che colpisce i cittadini indipendentemente dalle motivazioni.
L'autorità garante, introdotta nel 1990, verifica che le regole sullo sciopero siano rispettate e può intervenire per prevenire esercizi illegittimi, mentre la presidenza del Consiglio e la commissione di garanzia possono inibire il diritto di sciopero in caso di lesione dei diritti fondamentali.