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Università degli studi del Sannio

Filiazione e successioni

Al di là della riforma

Gaia Lavorgna

Il diritto successorio alla luce della riforma della filiazione: tra diritto interno, prassi giurisprudenziali e comparazione. L’esempio tedesco.

Indice

  • 1. Introduzione
  • 2. La successione dei figli: modo di acquisto della proprietà e funzione sociale alla luce del dettato costituzionale
  • 3. La facoltà di commutazione: “termine di bilanciamento” o residuo di diversificazione?
  • 4. La successione legittima e la rappresentazione
  • 5. La successione dei figli irriconoscibili o non ancora riconosciuti
  • 6. Segue: I diritti successori con riguardo ai giudizi pendenti
  • 7. Casi giurisprudenziali nel panorama europeo. La riforma del diritto ereditario in Germania
  • 8. Le azioni di stato e i loro riflessi successori: un problema ancora irrisolto.

Conclusioni

1. Introduzione

Figli legittimi, naturali ed adottivi con la nuova riforma sulla filiazione raggiungono, finalmente, un’effettiva uguaglianza giuridica: la sola qualifica di “figlio”, si sostituisce, infatti, ai termini “figli naturali” e “figli legittimi”, a prescindere dalla situazione dalla quale siano nati.1

Già il legislatore italiano era stato richiamato ad unificare lo status filiationis, in quanto destava forte preoccupazione la permanenza, nell’ordinamento, di disposizioni limitative e discriminanti in danno dei figli non nati in circostanza di matrimonio. Il Comitato Onu, nelle Osservazioni conclusive all’Italia, per l’anno 2011, aveva citato tale esigenza.2 La legge n. 219/2012 riformando, tra gli altri, l’art. 315 c.c. ha, dunque, stabilito che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.

Tuttavia, per quanto innovativa, la legge n. 219 è stata oggetto di numerose riserve, espresse dalla dottrina sin per la sua stessa intitolazione,3 la quale ha parlato della “singolare contradictio in adiecto” presente nella legge. Infatti, il solo fatto di intitolare la legge in questione “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” appare, già di per sé, una contraddizione dovuta, principalmente, alla specificazione qualitativa della “naturalità” del figlio. Inoltre, la riforma non ha chiarito sufficientemente diverse questioni, basti pensare alle ipotesi in cui la filiazione non sia riconoscibile.4

Quella del 2012 non è stata la prima riforma in materia di diritto di famiglia, ma un ulteriore passo verso il cammino di equiparazione della filiazione iniziato sin dalla novella del 1975,5 che ha avuto il merito di aver inaugurato una lunga stagione di riforme con l’obiettivo della parificazione tra i figli, modificando la formula “filiazione illegittima” con la meno denigratoria “filiazione naturale”. Inoltre tale legge riconosceva la possibilità di ricercare liberamente le proprie origini biologiche, mediante l’eliminazione di quei divieti che, proteggendo incondizionatamente la famiglia legittima, ostacolavano tale indagine.

Nel 2006, poi, con la legge sull’affido condiviso, si è riconosciuto, anche a livello normativo e dopo la presa di posizione sociale e giurisprudenziale, che la famiglia legittima non era più il solo modello di famiglia da tutelare, ma vi erano numerose coppie che decidevano di non ufficializzare la propria unione mediante il rito matrimoniale, ovvero persone che seppur coniugate decidevano di separarsi o di divorziare, e si palesava, dunque, la necessità che il legislatore provvedesse alla protezione di quei fenomeni che prendevano, tecnicamente, il nome di c.d. “famiglia di fatto”.7 Nello specifico, le “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, contenute nella l. 8 febbraio 2006, n. 54, hanno inserito il principio di bigenitorialità nel nostro ordinamento, per il quale il minore ha un interesse legittimo a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, anche successivamente alla loro separazione.

Si è giunti, infine, alla riforma del 2012 che, ampliando la sfera di tutela attraverso la parificazione tra figli “naturali” e “legittimi” ha stabilito l’unica categoria, quella di figli, con la sola possibilità di differenziazione dettata dal loro concepimento in costanza di matrimonio o al di fuori di esso.

Varie sono state le novità apportate dalla legge 219/2012,8 tra cui, ad esempio, l’introduzione dell’art. 315-bis c.c., che attribuisce maggiore valore all’ascolto del minore soprattutto nel corso dei procedimenti che lo riguardino; ha, inoltre, ampliato la gamma di diritti dei figli nei confronti dei genitori, laddove, precedentemente, risaltavano maggiormente i loro doveri.9 Si prevede che i genitori debbano decidere di comune accordo la residenza abituale del minore, e la possibilità per i nonni, qualora esclusi dai rapporti affettivi con i nipoti, non ancora maggiorenni, di agire in giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni. Queste sono solo alcune delle novità, a vantaggio del minore, avviate dal moderno legislatore.

La legge 219/2012, all’art. 2, ha delegato al Governo la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione. Questo, infatti, entro un anno dall’entrata in vigore della legge doveva, mediante decreti legislativi, modificare diverse disposizioni per eliminare ogni possibile discriminazione tra i figli, anche se adottivi, sulla base dell’art. 30 Cost.

2. La successione dei figli: modo di acquisto della proprietà e funzione sociale alla luce del dettato costituzionale

Tra le modifiche oggetto di delega il legislatore riformista ha inteso introdurre anche l’ambito successorio.

Nello specifico, all’art. 2, lett. l) della legge 10 dicembre 2012, n. 219, si delegava il Governo, tra le altre cose, ad adeguare al nuovo status filiationis la disciplina delle successioni e delle donazioni.10

Tradizionalmente, il termine successione indica “il subentrare di un soggetto nella posizione di un altro soggetto. La successione mortis causa dà luogo a tale fenomeno, il quale è giustificato dalla morte del precedente titolare”.11

La successione per causa di morte ha subito, nella sua evoluzione storica, diverse modifiche in tema di tutela della filiazione: infatti, se nel codice del 1865 rappresentava semplicemente un modo di acquisto della proprietà e poche disposizioni e stretti margini erano riconosciuti per la successione dei figli non matrimoniali, il codice del 1942, specie alla luce della sua interpretazione secondo i parametri costituzionali, fa emergere la portata “sociale della trasmissione generazionale della ricchezza e per certi aspetti affettiva” di tale pratica, che viene vista come un modo per affidare i propri averi, a specifici soggetti,12 ai quali si è legati da vincoli non soltanto familiari ma da sentimenti personali e relazioni di affetto.

I figli c.d. naturali, nella visione precedente espressa nel nostro sistema dal codice post-unitario, erano infatti esclusi dalla successione.

Nei casi in cui la filiazione fosse, invece, stata dichiarata, si prevedeva in favore di questa una semplice porzione di eredità, pari solo alla metà, di quella prevista per i figli matrimoniali.

Il figlio naturale era, inoltre, ammesso quale erede esclusivamente nelle ipotesi in cui il genitore deceduto non avesse avuto altri discendenti legittimi, né ascendenti, né coniuge.13

Neanche il codice successivo, sebbene avesse attenuato la rigidità con cui erano trattati i figli non nati in circostanza di matrimonio, era tuttavia riuscito a superare del tutto tale rigore, almeno fino all’entrata in vigore, nella Repubblica italiana, della Carta costituzionale (1948).

Le discriminazioni in tema successorio potevano infatti essere superate per il tramite di principi, quali quelli contenuti negli artt. 2 e 3 Cost., che letti in relazione alle disposizioni dettate specificatamente in materia di proprietà e di famiglia, consentivano di riconoscere non soltanto il dovere dello Stato di proteggere ogni “formazione sociale” – e quindi anche la famiglia di fatto, la quale rappresenta persone unite da un vincolo affettivo, anche se non ufficializzato – ma anche il dovere dello stesso di eliminare ogni fonte

1 Il riferimento è preso da un approfondimento della Rassegna giuridica, Tessa Onida (a cura di), del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

2 A citarlo era stato il Comitato Onu, nelle Osservazioni conclusive all’Italia, per l’anno 2011.

3 Cfr. M. S. Esta, il quale durante l’VIII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale, tenutosi a Roma nel 2013 aveva espresso forti perplessità al riguardo.

4 Tra le lacune della riforma si possono citare le ipotesi nelle quali la filiazione non possa ancora essere riconosciuta, ovvero, pur se riconoscibile, non lo sia stata o, infine, non sia stato autorizzato giudizialmente il riconoscimento. Sul tema A.P. Di Flumeri, Nuovi scenari e prospettive del diritto successorio alla luce della riforma della filiazione, in R. Pane, Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione, Napoli, 2014, p. 183.

5 Attuata con l. 19 maggio 1975, n. 151.

6 Con la quale, fino ad allora, il legislatore aveva individuato i figli nati da genitori non coniugati, e che, quindi, non avevano ufficializzato la propria unione.

7 È vero che il legislatore deve tener conto del mutamento della società, ma la scelta di “tipizzare” la famiglia di fatto potrebbe sembrare una scelta affrettata e incoerente considerando che all’art. 29 Cost. è sancito che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.

8 La legge si compone di sei articoli. Il primo tratta di modifiche, da subito effettive, che incidono sul codice civile, mentre gli altri scandiscono i principi guida per l’esercizio della delega lasciata al Governo – nello specifico all’art. 2 – e alle modifiche circa l’organizzazione processuale.

9 È inevitabile il riferimento all’art. 30 della Carta costituzionale, che già prevedeva, ai commi 1 e 3, “ogni tutela giuridica e sociale” sia per i figli nati in circostanza di matrimonio, sia per quelli nati al di fuori di un legame ufficializzato.

10 Ciò con riguardo anche ai giudizi pendenti, prevedendo “una disciplina che assicuri la produzione di effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l’estensione delle azioni di petizione di cui gli articoli 533 e seguenti del codice civile”.

11 Il virgolettato è di F. Ruscello, Istituzioni di diritto privato, vol. I, pag. 379.

12 Si può dire che si riscopre una sorta di “funzione sociale” del diritto ereditario. Tuttavia, questo è ancora basato “su un approccio formalistico e patrimonialistico”. Così A.P. Di Flumeri, Nuovi scenari e prospettive del diritto successorio alla luce della riforma della filiazione, cit., ove ulteriore bibliografia.

13 Art. 747 c.c. vecchia formulazione.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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