Le modifiche dello statuto
Costituisce modificazione dello statuto di una società per azioni ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale; mutamento che può consistere sia nell'inserimento di nuove clausole, sia nella modificazione o soppressione di clausole preesistenti. Per regola generale le modificazioni dello statuto rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci in sede straordinaria.
La delibera è quindi adottata con le maggioranze previste in via generale per l'assemblea straordinaria. Le delibere modificative dello statuto sono affidate al controllo del notaio, mentre il controllo giudiziario è eventuale e facoltativo.
In base all’attuale disciplina è il notaio che verbalizza la delibera dell’assemblea che verifica l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e ne richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese. L’ufficio del registro a sua volta, verificata la regolarità formale della documentazione.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge ne dà comunicazione agli amministratori che possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale. La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione e quindi non può essere eseguita prima della stessa.
Il diritto di recesso
L'applicazione del principio maggioritario anche per la modificazione dello statuto fa sì che nella società per azioni la minoranza non può impedire modifiche dell'assetto societario. In presenza di delibere modificative di particolare gravità, la minoranza è direttamente tutelata dalla previsione di maggioranze più elevate e dal riconoscimento del diritto di recesso dalla società.
Il diritto di recesso è stato profondamente modificato con la riforma del 2003 in modo da assicurare una più efficace tutela dei soci di minoranza; infatti i casi in cui il diritto di recesso è concesso sono stati vistosamente ampliati.
Cause di recesso possono essere oggi distinte:
- Inderogabili
- Derogabili dallo statuto
- Statutarie
- Specifiche per le società che fanno parte di un gruppo
Cause inderogabili: i soci che hanno concorso alle delibere riguardanti:
- La modifica dell’oggetto sociale
- La trasformazione della società
- La revoca dello stato di liquidazione
- La modificazione dei criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso
- La modificazione dei diritti patrimoniali dello statuto
Il diritto di recesso spetta inoltre inderogabilmente ai soci assenti o dissenzienti quando:
- Una delibera introduce, modifica o sopprime una clausola compromissoria nello statuto
- Si adotta nelle società quotate una delibera che comporta l’esclusione dalla quotazione
I soci che non hanno concorso all’approvazione delle delibere riguardanti:
- Cause derogabili: la proroga del termine della società
- L’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni
Cause statutarie: nelle sole società che non fanno parte del mercato del capitale di rischio. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione con lettera raccomandata alla società entro breve termine: 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo prevede.
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