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Le fonti

Sono di due tipi:

  • Di cognizione = testi normativi, Codice civile, del lavoro, Gazzetta Ufficiale, da cui si può apprendere il contenuto delle norme.
  • Di produzione = indicano la provenienza di un certo assetto, la disciplina regolativa.

Per capire come un rapporto giuridico è regolato, per capire dove sta la sua regolamentazione, qual è la sua fonte. Così si individua dove sta l’insieme di regole che permettono di capire come questa vicenda va inquadrata giuridicamente: la Costituzione, le fonti comunitarie, le leggi ordinarie, le leggi regionali, le consuetudini.

A quali fonti dobbiamo fare riferimento per la regolazione del rapporto di lavoro? Ci si ricollega alle fonti di produzione previste dal nostro sistema normativo: gerarchica = al vertice la Costituzione, poi fonti internazionali, fonti dell’Unione europea, la legge ordinaria, i c. collettivi e individuali, gli usi.

Nel diritto del lavoro si parla di fonti eteronome e fonti autonome. Le fonti eteronome sono quelle "esterne" create dal legislatore. Le fonti autonome scaturiscono da libere determinazioni dell'autonomia negoziale privata e collettiva quali ad esempio il contratto collettivo di lavoro.

1 Autonoma = sono le stesse parti del rapporto a definirla, ad autoimporsi = contratto, contrattazione individuale, collettiva, post corporativa: territoriale, aziendale, regionale, di unità produttiva ecc.

Fonti eteronome

La Costituzione

Nella Costituzione il lavoro ha un’assoluta centralità: art. 1 = il lavoro è ciò su cui si fonda la Repubblica. Il concetto di lavoro riemerge nel tessuto dei suoi 139 articoli, anche se il termine assume diversi significati a seconda del contesto degli articoli.

Esso comprende ogni tipo di attività, anche quella non professionale, non remunerata -> sforzo del cittadino per il progresso, miglioramento del paese. Art. 4 = consente al cittadino di esprimere sé stesso. Art. 35-41 = fanno esplicito riferimento alla condizione del lavoro essenzialmente prestato da coloro che traggono da questa attività il necessario per vivere e che quindi hanno bisogno di un sistema di protezione dagli abusi.

© Art. 36 = ogni lavoratore subordinato ha diritto a una retribuzione sufficiente per garantire a sé e altri un’esistenza dignitosa. Art. 37 = principio parità uomo-donna. Art. 38 = protezione assicurativa, previdenziale.

Poi in questo gruppo di articoli: principio di organizzazione di libertà sindacale, diritto di sciopero, iniziativa economica privata = art. 41, necessità del legislatore di proteggere i lavoratori dagli abusi + libertà economica per lo sviluppo di maggiori attività lavorative, se non c’è tutela della libertà di impresa, non viene tutelato il lavoratore e non viene creato nuovo lavoro, => il progresso, lo sviluppo economico è socialmente utile, e può derivare solo dallo sviluppo di queste due importanti tutele.

Il lavoratore viene protetto non mettendo in difficoltà l’azienda, ma tutelandola, poiché è essa che crea valore. Se una azienda non è protetta, non c’è più nulla da dividere.

Però queste norme costituzionali sono tutte affermazioni di principio. Hanno anche una dimensione precettiva, es. parità di trattamento uomo-donna, o libertà sindacale, o quella sullo sciopero -> incompatibilità di leggi contraddittorie a questi principi, ma comunque norme di portata molto generale, non interessano nel dettaglio le infinite relazioni nell’ambito del lavoro.

Fonti internazionali

Art. 10 comma 1 Cost. = << il nostro ordinamento si conforma alle norme di diritto internazionale >> → disposizioni di principio, atteggiamento aperto dell’Italia rispetto alle norme vincolanti all’intera comunità internazionale.

Si ritiene che siano poche le norme di diritto internazionale riconosciute. Comprendono quelle regole essenziali del convivere tra stati nel sistema globale. Dunque, con questo articolo si allude a principi come pacta sunt servanda = regole per cui lo stato deve rispettare gli impegni presi, i patti devono essere osservati: esprime un principio fondamentale del diritto civile e del diritto internazionale.

Sintetizza il principio del carattere vincolante del contratto: una volta concluso, il contratto getta un vincolo sopra le parti, le «impegna», nel senso che esse non possono più sottrarsi ai suoi effetti, i quali a questo punto si producono, piaccia o non piaccia alle parti.

La prevalente dottrina e la giurisprudenza ritengono che l’art. 10 riguardi le norme internazionali di origine consuetudinaria, e non di origine pattizia. Queste ultime, infatti, non producono automaticamente effetti nel nostro sistema giuridico, ma per fare ciò è necessario l’atto di ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

2 Vengono definite consuetudini tutte le norme non scritte di diritto internazionale generale, vale a dire quelle norme che non costituiscono parte integrante del cosiddetto ius positum o diritto positivo, che vincolano tutti gli Stati membri della comunità internazionale.

3 Le norme pattizie, a differenza di quelle generali di origine consuetudinaria, devono essere recepite all’interno degli Stati interessati attraverso norme di esecuzione.

Inoltre, l’Italia partecipa, insieme a molti altri paesi, all’OIL, organizzazione internazionale del lavoro = elabora periodicamente convenzioni che vengono sottoscritte dai singoli stati, per promuovere l’adozione da parte dei paesi di norme sul lavoro che permettano condizioni di lavoro dignitose.

L’OIL, dunque, tramite il suo organo legislativo, la Conferenza Internazionale del Lavoro, elabora norme internazionali = convenzioni, che per essere vincolanti all’interno dei singoli stati dovranno poi essere ratificate. Queste convenzioni/trattati dunque non hanno valore all’interno dei singoli ordinamenti, poiché necessitano dell’atto di ratifica. Una volta ratificato, il trattato diventerà legge ordinaria, e potrà essere a sua volta modificato con provvedimento di uguale forza.

Art. 117 comma 1 Cost. = &

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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