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Lavoro, previdenza e fisco

Il diritto del lavoro

Il diritto del lavoro, come disciplina giuridica, studia il lavoro. Nel lavoro si crea una sorta di insieme di fenomeni sociali che collegano il datore di lavoro con i suoi dipendenti. Ma non sempre un datore di lavoro è un imprenditore.

Il lavoro viene definito nell’articolo 2094 del Codice Civile come lo svolgimento di un’attività manuale o intellettuale. In materia di lavoro esiste una regolamentazione, in quanto il datore di lavoro e i lavoratori non sono in un grado di parità socio-economica. Quindi, il diritto di lavoro interviene nel diritto privato, sostenendo particolarmente la parte più “debole” tra i due, ovvero il lavoratore, che rimane più debole, ma in una misura maggiormente ridotta della cosiddetta asimmetria contrattuale. Il lavoratore ha un valore contrattuale che corrisponde al proprio livello contrattuale, stabilito da una serie di organizzazioni di sindacato, dal quale poi derivano l’importo del reddito e le relative mansioni svolte.

Il diritto del lavoro è uno strumento che viene utilizzato per evitare la concorrenza tra lavoratori, fissando delle regole comuni, sia in termini economici (retribuzioni) sia in termini normativi (regole del rapporto di lavoro, ferie, permessi). Vengono stabiliti dei termini che possano garantire al lavoratore di mantenere una vita dignitosa, anche se non sempre avviene questo. Lo scopo è la protezione del contraente debole, in quanto l’imprenditore dispone il capitale, mentre il lavoratore deve fornire la propria attività manuale o intellettuale.

Ancora oggi esiste un problema di tutela dei lavoratori, anche se moltissimi risultati sono stati raggiunti nel corso del tempo, ma ancora esiste una posizione di inferiorità del lavoratore rispetto al datore di lavoro. Il lavoratore non è più chiuso in una fabbrica, ma si muove nella società e talvolta non lavora neanche sempre nel suo posto di lavoro e svolge moltissime attività diverse dal passato.

Il diritto del lavoro è un “figlio illegittimo” del diritto civile, in quanto vengono aggiunte, nella dinamica giuridica, delle misure di protezione del contraente debole. Quindi, l’ordinamento giuridico pone dei limiti, nella consapevolezza che il lavoratore da solo possa soltanto danneggiarsi.

Il meccanismo consiste nel passare da dei presupposti tipici del diritto civile, di libertà contrattuale e di norme dispositive, che consente alle parti di cambiare le regole autonomamente a un sistema di norme imperative e di inderogabilità, che obbligano le parti a mantenere fisse le norme stabilite.

Norme dispositive e norme imperative

Il diritto del lavoro è una grande “famiglia” e comprende: il diritto del rapporto di lavoro subordinato, il diritto sindacale, il diritto del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il diritto della previdenza sociale, il diritto amministrativo del lavoro e il diritto processuale del lavoro.

Le origini del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro nasce nell’industria moderna. Inizia ad esserci una configurazione giuridica dei rapporti di lavoro, con la creazione dei primi contratti di lavoro (1924), con il quale si cominciano a stabilire le prime misure di protezione per i lavoratori.

I produttori di queste protezioni sono il legislatore, che esercita una legislazione speciale in materia di infortuni, lavoro delle donne e dei fanciulli, e orario di lavoro; la magistratura speciale dei probiviri, attraverso delle pronunce che abbandonano le “gabbie” del diritto civile; le commissioni interne attraverso l’istituzione dei primi contratti collettivi.

Il tema del lavoro si accentra sempre di più nella società, al momento dell’istituzione della Costituzione italiana, una carta costituzionale sociale, che regge uno stato sociale e non più borghese, il quale introduce dei diritti immediatamente esigibili dai cittadini nei confronti dello stato.

Articoli della costituzione italiana

Nell’articolo 1 della costituzione si cita: “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”.

Articolo 2: la repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come individuo, sia come parte di formazioni sociali (famiglia, partiti politici, organizzazioni sindacali) e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale.

Articolo 4: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuovendo le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie scelte e possibilità, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Articolo 36: retribuzione e orario di lavoro: la retribuzione lavorativa deve garantire un’esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia.

Articolo 37: parità di trattamento delle donne e dei minori: uomo e donne hanno uguali rendimenti produttivi, ma la donna tende a far più fatica a progredire in carriera, in quanto avrà bisogno di più tempo per gestire l’ambito domestico e familiare. Comunque, nei contratti collettivi non esistono differenze tra uomo e donna, ma entrambi hanno lo stesso codice, che corrisponde alla loro posizione e alle loro mansioni.

Nel caso in cui una persona rispetto ad un’altra della stessa categoria sia retribuita in misura maggiore, il datore di lavoro deve giustificare la propria scelta di retribuire maggiormente un determinato lavoratore.

Articolo 38: assistenza e previdenza sociale

Articolo 39: libertà sindacale

Articolo 40: diritto di sciopero

Le fonti internazionali

ONU, OIL e consiglio d’Europa stabiliscono che ognuno abbia il diritto a lavorare, a ricevere un’uguale retribuzione per lo stesso lavoro svolto, a ricevere una retribuzione equa e soddisfacente, a formare dei sindacati o a prendervi parte. L’OIL (organizzazione internazionale del lavoro) è un’agenzia specializzata dell’ONU, che interviene in quelle situazioni nazionali, nelle quali non vi è il rispetto dei principi del diritto del lavoro.

Le fonti dell'Unione europea

Ci sono diverse tipologie di fonti sul lavoro a livello europeo: trattato sul funzionamento dell’Unione europea, trattato istitutivo dell’Unione europea, carta di Nizza.

Le fonti derivate

Tra le fonti derivate rientrano le direttive, obbligatorie per gli stati membri, i quali sono liberi di scegliere gli strumenti di diritto interno per la loro attuazione. Le direttive riguardano la parità retributiva tra uomo e donna, i lavori flessibili, l’informazione e la consultazione dei lavoratori, il distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

Le fonti interne

Sono le fonti nazionali che fanno riferimento alla Costituzione e alle leggi. Queste comprendono il contratto collettivo, che fa riferimento alle diverse tipologie di settori produttivi e raccoglie tutti i lavoratori che operano al suo interno e infine il contratto individuale, che stabilisce le condizioni specifiche di rapporto tra lavoratore e datore di lavoro.

Il contratto collettivo è una fonte a-tecnica, una fonte di diritto particolare, in quanto è un accordo e un prodotto dell’autonomia contrattuale delle parti e, quindi, non deriva dalla legge, ma deriva dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il contratto individuale è oggetto di emanazione da parte del contratto collettivo.

Le grandi riforme del diritto del lavoro

Sono stati presi, negli ultimi decenni, dei provvedimenti legislativi molto decisivi in ambito lavorativo, che hanno portato a uno sviluppo sempre maggiore delle forme di tutela dei lavoratori subordinati tra cui:

  • Licenziamento individuale (1966): il licenziamento deve essere giustificato, altrimenti è illegittimo.
  • Statuto dei lavoratori (1970): accesso ai luoghi di lavoro, sopra ai 15 dipendenti, delle forme sindacali.
  • Sciopero nei servizi pubblici essenziali (1990).
  • Riforma del mercato del lavoro (2012).

Il contratto collettivo e le origini del sindacato

= fonte di regolazione dei rapporti individuali di lavoro. Le organizzazioni sindacali si muovono per diminuire la debolezza dei lavoratori verso coloro che detengono il capitale e nascono come coalizioni di lavoratori, riuniti per avere maggiore forza di contrattazione.

Le principali sigle sindacali italiane sono: CGIL, CISL, UIL per quanto riguarda i lavoratori, che si distinguono per diversa posizione politica e CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAGRICOLTURA per i datori di lavoro, che non si distinguono in termini economici, ma per diversi settori produttivi.

L'organizzazione interna del sindacato

Si compone di una struttura orizzontale, ovvero la sua presenza a livello geografico, indipendentemente dalla categoria merceologica e di una struttura verticale per categoria merceologica. I sindacati ancora oggi sono delle associazioni non riconosciute, anche se dispone di personalità giuridica, e di un ordinamento interno a base democratica e di un canale di registrazione per chi vuole farne parte, ma, nonostante questo, l’articolo 39 della Costituzione non viene applicato al sindacato.

Tale articolo stabilisce che il sindacato sia un’organizzazione libera e ha assunto il diritto di non subire nessun tipo di ingerenza da parte dello Stato. La libertà sindacale consente ai lavoratori di non subire discriminazioni di alcun di tipo, di iscriversi ad un sindacato, di non iscriversi a un sindacato oppure di svolgere un’attività sindacale, quindi, il lavoratore ha pari diritti rispetto ai suoi colleghi, indipendentemente dal fatto che sia iscritto o meno al sindacato.

Si iniziano a formare delle forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro: le RSA (rappresentanze sindacali aziendali) e le RSU (rappresentanze sindacali unitarie). Questo avvenimento supero uno stato di fatto, nel quale il sindacato si muoveva nell’ombra ed era nascosto nei luoghi di lavoro, ma dal 1970, la legge ne riconosce la presenza.

Le RSA nascono nello statuto dei diritti dei lavoratori ed offrono un duplice vantaggio: i sindacati vengono riconosciuti come interlocutori affidabili e i datori di lavoro possono evitare delle eventuali lotte operaie all’interno della loro attività.

Articolo 19 dello statuto dei lavoratori

Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, da 15 dipendenti, nell’ambito: delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.

Si capisce che il sindacato che può essere presente nei luoghi di lavoro è quello legato alle associazioni aderenti alle confederazioni (CIGL, CISL, UIL).

Ovviamente un sindacato è maggiormente influente e rappresentativo se dispone di molti iscritti e se è presente in diverse categorie lavorative e riesce a svolgere attività di autotutela. Si ha, però, una crisi del sindacato rappresentativo e cominciano a nascere dei sindacati autonomi e di mestiere, quindi, alle confederazioni non viene più conferito il monopolio nei luoghi di lavoro e viene introdotto un modello di rappresentanza elettiva, mediante il meccanismo del voto utile a misurare l’effettiva rappresentatività.

Si ha una modifica dell’articolo 19 dello statuto (1993) che così afferma: le rappresentanze sindacali possono essere costituite nell’ambito di associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavori applicati nell’unità produttiva. Nascono i contratti collettivi aziendali o territoriali. Il luogo di lavoro si avvicina, in misura significativa, alla rappresentatività effettiva dell’organizzazione sindacale. Così facendo, lo spazio di costituzione delle RSU, che sostituiscono le RSA, è molto più agibile.

Si ha un orientamento opposto a quello che privilegia il sindacato confederale. La rappresentatività si misura sulla base dei rapporti di forza, coloro che sono in grado di imporsi alla controparte possono essere in grado di rappresentare i lavoratori. Le RSU costituiscono il nuovo organismo di rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Vengono elette a suffragio universale, comprendendo lavoratori iscritti e non. Il voto è segreto.

L’elezione avviene sulla base di liste presentate da associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale dell’unità produttiva o da associazioni sindacali costituite con un proprio statuto e atto costitutivo. Si arriva a una sorta di integrazione delle vecchie RSA nelle RSU, le quali finiscono per sostituirle. Questo non esclude che altri sindacati, anche di piccole dimensioni, possano partecipare alle elezioni delle RSU. Le RSU sono contitolari della contrattazione aziendale, a differenza delle RSA.

Dal 1993 in poi vanno istituite soltanto delle Rsu, ma nulla proibisce ad altri sindacati di creare Rsa, anche se questo avvenimento è raro, quindi RSU e RSA possono esistere nello stesso momento. Oggi un requisito per la costituzione di RSA non è solo la sottoscrizione di un contratto collettivo, ma anche la partecipazione alle trattative.

I diritti sindacali

Sono i diritti di assemblea, di referendum, di nullaosta per trasferimento dei dirigenti RSA, di permessi retribuiti e non retribuiti, di affissione, di proselitismo, di contributi sindacali e di locali delle RSA.

Il diritto di assemblea concede la partecipazione a tutti i lavoratori ad un’assemblea, indipendentemente dal fatto di adesione o meno al sindacato. I lavoratori hanno un diritto di retribuzione per le ore di assemblea, che sia inferiore alle dieci ore. Tale assemblea è funzionale ad affrontare temi di interesse sindacale e lavoro.

Il diritto di referendum è una forma di partecipazione diretta, che deve essere promosso dalle RSA/RSU congiuntamente, perché ha una maggiore importanza dell’assemblea. Il referendum faccia si che i lavoratori possano esprimersi sulla piattaforma contrattuale, ovvero sull’ipotesi di accordo, per arrivare a un testo condiviso che viene sottoposto all’approvazione dei lavoratori stessi.

Il diritto al proselitismo consiste in un’opera di propaganda volta a promuovere l’acquisizione di nuovi elementi alla compagine sindacale. È un diritto di tutti i lavoratori e può essere attuate sempre, a condizione che non venga interrotto il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

I diritti del dirigente sindacale sono il diritto ai permessi, retribuiti o non, per l’espletamento delle sue funzione e questo permette ai dirigenti di non lavorare all’interno della dirigenza presso la quale è stato eletto. Inoltre, i dirigenti sono tutelati nel caso di trasferimento, che deve essere approvato dalla RSA/U o di licenziamento illegittimo.

La contrattazione collettiva: funzione principale dei sindacati

Cosa nasce prima tra sindacato e contrattazione collettiva? Nascono “insieme”. Autonomia collettiva: potere dei soggetti collettivi di regolare i propri interessi mediante la produzione di norme collettive, in particolare tramite la conclusione di contratti collettivi. Dall’autonomia collettiva nascono due principi fondamentali: la libertà sindacale, affermata anche dalla Costituzione italiana e l’autonomia contrattuale.

Il contratto collettivo è un prodotto dell’autonomia contrattuale, non è una fonte di diritto, ma è la principale forma di regolazione dei rapporti di lavoro. Ha la funzione normativa di regolare il contenuto “minimo” dei contratti di lavoro individuali e limita la concorrenza “a ribasso” dei lavoratori. Svolge anche una funzione obbligatoria, ovvero prevede degli obblighi tra le parti collettive. Nel caso di violazione di clausole obbligatorie di tregua sindacale si incorre in determinate sanzioni.

Esistono diversi livelli di contrattazione: accordi interconfederali, contratti collettivi nazionali di lavoro o contratti decentrati (provinciali, regionali, aziendali). Gli accordi confederali si occupano di regolare delle singole materie o dei singoli istituti e non sono stipulati secondo una periodicità regolare. In passato erano considerati come precursori di legge. Il contratto collettivo nazionale di categoria è il perno del sistema contrattuale e il suo ambito di applicazione corrisponde generalmente a un settore merceologico. Infine, il contratto decentrato viene stipulato a livello territoriale o a livello aziendale e disciplina il trattamento economico normativo applicabile a livello decentrato e le relazioni sindacali al medesimo livello.

Come si coordinano tra di loro le fonti principali?

Legge, contratto collettivo e contratto individuale

Rapporti tra legge e contratto collettivo

Normalmente, la legge prevale sulle norme contrattuali sulla base di un principio di “favor”, ma spesso essa rinvia alla contrattazione collettiva per l’integrazione delle proprie disposizioni (funzione di integrazione) → la legge ha riconosciuto alla contrattazione collettiva la capacità di integrare il precetto legislativo. Con la legge 148 del 2011, derivante dall’Articolo 8 di un precedente decreto, viene attribuita al contratto collettivo aziendale la possibilità di derogare a norme di legge, quindi a volte la legge stessa pone dei limiti al miglioramento dei trattamenti del contratto collettivo.

Rapporti tra legge e contratto individuale

Occorre che il contratto individuale non possa derogare al concetto di legge, ma serve a garantire al lavoratore, come singolo, dei trattamenti minimi, stabiliti sia nel contratto collettivo che a livello normativo.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovannicanil di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Lavoro, previdenza e fisco e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Zilio Grandi Gaetano.
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