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Ius gentium

Ius gentium (diritto delle genti = fenomeno dell’internazionale) valori morali vincolanti: aequitas e fides.

Momento in cui alcuni valori morali assumono una rilevanza giuridica pregnante.

  • Aequitas = uguaglianza.
  • Bonum et aequum = l’utile e il giusto.
  • Fides = fedeltà alla parola data.

Fonti dell’epoca classica

Ius civile = leges, plebiscita, senatusconsulta, responsa prudentium, costituzioni imperiali, edicta (nell’epoca preclassica la legge non era all’interno del diritto civile).

Leges: le assemblee popolari sono ormai impraticabili però si mantengono le leggi di età precedente ancora utili.

Responsa prudentium: importanza dei giuristi ….

Senatusconsulta: con l’avvento del principato le deliberazioni del senato ottengono forza di legge.

Costituzioni imperiali: atti emanati dal principe legislatore che possono essere editti, mandati, decreti, epistole (risposte a quesiti fatti all’imperatore da funzionari o cittadini) e rescritti. Questi ultimi due sono importanti come fonti del dir privato.

Epistola: lettera di risposta ai quesiti inoltrati.

Rescritto o sottoscrizione: la risposta che il principe dà al privato, in questo caso il principe risolve la questione in punto di diritto sul presupposto che il fatto sia proprio quello che gli è stato raccontato (il parere del principe deve essere applicato dai giudici anche nei casi analoghi = fonte).

I decreti invece sono sentenze emanate dal principe come giudice, queste hanno valore di precedenti quindi si dif nettamente dalle sent degli altri giudici che per principio sono vincolanti.

Edicta: sotto Adriano il giurista Giuliano riceve il compito di redigere un testo definitivo dell’editto, ius honorarium = editti dei magistrati (età precedente editto si modifica) i pretori successivi non lo possono modif, si impone il silenzio a una delle più alte voci del diritto romano da questo momento inizia il processo di integrazione dei due sistemi, quello civile e quello pretorio.

Fonti dell’epoca postclassica

Leges, iura e consuetudo.

Leges intesa come cost imperiali: l’assolutismo che carat questo periodo implica che l’imperatore sia la sola fonte del dir e il solo interprete delle norme (prime codificazioni = codice teodosiano) l’imperatore orientale Teodosio 2 promuove una raccolta ufficiale di leggi generali emanate da Costantino in poi, Codex Theodosianus, prima codificazione pubblica della storia del dir romano.

Iura: nel codex era scarsamente rap il dir privato, questa disciplina trovava il suo fondamento nelle opere dei giuristi classici (Iura = diritto contenuto nelle opere dei giuristi) ma l’imperatore non poteva non intervenire anche su questo, doveva imprimere anche su questa fonte il marchio imperiale dell’assolutismo e della centralizzazione nella produzione del diritto = legge delle citazioni che limitava a 5 giuristi le cui soluzioni potevano essere prod nei tribunali.

Consuetudo: può solo colmare la legge non va contro, rango inferiore.

Epoca postclassica: decadimento.

Compilazione giustinianea

  • Codice (12 libri nel 529 e 534): costituzioni imperiali in ordine cronologico.
  • Digesto (50 libri, 533): frammenti di opere di giuristi classici.
  • Istituzioni (4 libri, 533): manuale di diritto, testo per il primo anno e dir dell’epoca.
  • Novelle: cost di Giustiniano dopo il 534.

Figura del pretore epoca preclassica con la sua attività crea nuovo diritto (diritto pretorio, onorario).

Parte generale

Concetti giuridici di riferimento, elaborati dalla moderna scienza giuridica.

Diritto oggettivo diritto soggettivo.

Norme giuridiche potere di esigere un certo comportamento da altri (di proprietà di credito) che regolano la vita dello stato (d pubblico, d privato, civile, pretorio, penale).

Norme che regolano un certo settore, anche il diritto romano (Giustiniano differenza tra d pubblico e d privato).

Diritti soggettivi

Diritti assoluti: nei confronti di tutti (erga omnes) diritti che vanto nei confronti di qualsiasi persona (d proprietà).

Diritti relativi: li posso vantare solo nei confronti di una persona determinata (diritto di credito).

Nel diritto romano non c’era la terminologia, la distinzione la guardavano dal punto di vista del processo.

Diritti tutelati dal processo con azioni in rem esperibili contro tutti (assoluti).

Azioni in personam esperibili contro una persona det (relativi).

D assoluti a in rem.

Potestà familiari (famiglia organismo con un pater il capo famiglia che esercitava poteri di varia natura) potere del pater su schiavi che erano cose, figli patria potesta, moglie, persone in mancipio (esercita il potere anche su persone libere quindi).

Diritti reali da res cosa quindi diritti sulle cose d proprietà: diritto di disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo.

Diritti reali limitati su cosa altrui: diritti su cose con un contenuto meno ampio rispetto a quelli di proprietà e si esercitano su cose altrui.

Proprietà e possesso

Proprietà: Diritto di usare percepire i frutti trasmettere distruggere un bene.

Possesso: signoria di fatto (situazione di fatto) dispongo di un bene tenendolo da padrone.

Non sempre il proprietario possiede non sempre chi possiede è proprietario.

Dir romano cose più preziose di altre cose mancipi (schiave, fondi quindi case terreni sul terreno italico e animali da tiro e soma, per la proprietà occorrevano contratti solenni).

Diritti reali limitati (in a rem) erga omnes.

Di godimento attribuiscono al titolare la possibilità di godere del bene: servitù (diritto di un fondo, del dominante, di godere di esercitare una facoltà su un fondo servente, cosa altrui).

Usufrutto (uso, abitazione opere dei servi) d di usare una cosa altrui e di percepirne i frutti.

D di superficie costruire un edificio su suolo altrui pagando un canone.

D di enfiteusi coltivare un fondo altrui percepirne i frutti pagando un canone.

Di garanzia (pegno e ipoteca).

Diritti relativi a in personam (azioni che esercito nei confronti di una persona det).

D di credito e di obbligazione (presuppongono un rapporto a due).

Il creditore può esigere dal debitore un certo comportamento, prestazione (contratto di compravendita, mutuo) e solo nei suoi confronti.

Fatto e atto giuridico

Fatto: evento da cui dipendono effetti giuridici (accadimento naturale, nascita/morte o volontario dell’uomo accordo, furto = atto giuridico quindi atto vol dell’uomo che produce effetti giuridici).

Atto giuridico: lecito illecito (viola la legge) nel dir romano atti illeciti uniti dal processo privato (creditore-debitore).

Atto lecito:

  • Atto in senso stretto: atto con effetti rigidamente previsti dalla legge (nascita).
  • Negozio giuridico: atto che lascia maggiore autonomia alle parti nello stabilire gli effetti dell’atto (manif di volontà diretta a rag effetti riconosciuti e garantiti dall’ord giuridico) (contratto).

Negozio giuridico caratteristiche

Unilaterale bilaterale plurilaterale: guardiamo al fatto che il negozio implica la manif di volontà di una sola parte (testamento = volontà del testatore, intestazioni dell’erede) due parti (contratti di compravendita e in generale i contratti) o più parti (contratti di società).

Inter vivos (tra vivi) mortis causa (a causa di morte): neg giuridici che prod effetti quando le parti sono in vita (compravendita) e altri alla morte delle parti (testamento e disposizioni all’interno, hanno effetto alla morte del testatore).

Titolo gratuito o oneroso: vant patrimoniale senza corrispettivo (donazione) o vantaggio con una decurtazione patrimoniale al tempo stesso (compravendita).

Effetti reali e effetti obbligatori:

Ef reali neg giuridici idonei a costituire dir reali limitati trasm la proprietà, legato = disposiz di ultima volontà con cui si lascia un bene singolo.

Nel dir romano legato a effetti reali.

Inter vivos: mancipatio in iure cessio traditio.

Mortis causa: legato per vindicationem (rivendicazione) nel testamento il testatore dice do un servo a tizio erede alla mio morte lo rivendico immediatamente quindi trasmetto immediatamente la proprietà (azione in a rem).

Deve trattarsi di un bene suo, i contratti non hanno effetti reali nel d romano oggi possono averli invece legato a effetti obblig.

Ef obbligatori producono obbligazioni, debiti e crediti.

Inter vivos: contratti tipici (hanno un nome una disciplina legale già stabilita dal ord) e innominati (non ric dal dir civile e poi assorbiti) patti (mai considerati come dei contratti).

Mortis causa: legato per damnationem (testatore scrive che l’erede sia obbligato a dare a caio il servo, quando muore l’erede non acquista la proprietà ma un obbligo = rapporto di debito credito) (azione in personam) si tratta di un bene che può essere anche dell’erede stesso o che proviene da un terzo, dir di pretendere che l’erede gli trasmettesse il servo.

Fedecommesso.

Legato a effetti reali più conveniente ma in questo caso è necessario che l’oggetto del lascito appartengano al testatore (immediat divento proprietario) ma il legato per damnationem aveva diversi vantaggi, il testatore può dare in eredità anche l'oggetto di un terzo.

Soggetto di diritto

Entità pers fisiche/pers giuridiche (enti diversi dall’uomo corporazioni, fondazioni).

Sog di dir = entità titolare di diritti e obblighi = capacità giuridica.

Corporazioni: aggregazione di persone (ente tit di dir e obblighi).

Fondazioni: patrimoni ed è il patrimonio stesso titi di dir e obblighi.

Le corporazioni esist anche nel dir romano (arti e mestieri, religione, dir pubblico) quindi era l’ente titolare di dir e obblighi.

Le fondazioni sono fen dell’epoca postclassica (titolare è l’ente, patrimonio personificato).

Cap giuridica degli individui

Oggi il sog che nasce acquista cap giuridica, nel dir romano non basta essere individui per avere cap giuridica.

Sog contemporaneamente libero (non schiavo) cittadino (romano) sui iuris (non sottoposto alla potestà di un altro soggetto) (piena cap giur).

Liberto (schiavo liberato che era ancora legato al suo padrone diversi dal liberi da sempre detti ingenui) / non cittadino (senza cittadinanza romana come latini, peregrini cioè gli stranieri, però latini potevano sposarsi con i cittadini romani e il dir di commercio, i peregrini condividono le norme del diritto delle genti) / figlio di famiglia (la persona che è sotto la potestà del padre, no cap giuridica patrimoniale) (limitata cap giuridica).

Schiavo = cosa, res mancipi (cose mag preziose nell’economia della Roma arcaica) (privo di cap giuridica).

Cap giuridica nascita/morte

Si acquista alla nascita e si perde alla morte sulla base di una regola generale.

Matrimonio legittimo: condizione paterna la concepimento.

Unione illegittima: cond materna al momento del parto.

Es. problema della cittadinanza: romano latino o peregrino?

Mat legittimo si guarda alla condizione del padre ecc.

Vi fu poi un irrigidimento: legge che stabiliva che se il bambino era nato da unione illeg e uno dei genitori peregrino era comunque straniero quindi posso anche stabilire se libero o schiavo.

Matrimonio legittimo per forza libero (schiavi non possono sposarsi).

Unione illegittima no perché la madre può anche essere una schiava.

Capitis deminutio

La cap giuridica poteva subire dei mutamenti: capitis deminutio.

Massima quando consisteva nella perdita della libertà + perdita della cittadinanza e dei legami famigliari (prigionia di guerra, condanne partic gravi).

Media perdita della libertà (perdita della cittadinanza, deportazione relegazione).

Minima: variazione dello stato di famiglia (esisteva l’adozione: adozione dei figli di famiglia o adozione per la quale veniva adottato un padre di famiglia = adrogatio, padre senza discendenza adrogava un altro padre famiglia mentre il figlio emancipato diventa persona sui iuris).

Cap giuridica e cap di agire

Cap giuridica diversa dalla cap di agire.

Cap di agire: capacità di compiere atti giuridici.

Molto spesso non coincidevano, non spettava automa a chi aveva piena cap di agire.

Di regola spettava ai pienamente capaci quindi la cap di agire spetta di regola a soggetti liberi cittadini e sui iuris ma non impuberi (bambini maschi fino a 14 e femmine fino a 12 non avevano piena capacità fino ai 7 complet privi affianc da un tutore dai 7 ai 14 parzialmente capaci da solo atti vantaggiosi con il tutore altri atti quindi orfani senza pater famiglia), donne (tutela della donna anche compiuti i 12 anni affianc dal tutore negli atti di estrema importanza) e malati di mente (affiancati da un curatore).

Cap giuridica limitata o privi hanno cap di agire.

Figli di famiglia (no dir patrimoniali però potevano compiere atti giurid, strumento di acquisto per il pater, gli effetti dell’atto si producevano sul pater).

Schiavi (gli effetti si producono in capo al padrone).

I sottoposti potevano solo essere strumenti di acquisto.

L’atto

La forma

Formalismo orale, arcaico = parole solenni gesti (la scrittura emerge nel tempo).

Schemi negoziali principali 83 negozi dal punto di vista della forma): 3 strutture che rig più atti inventati in questa epoca.

  • Atti per rame e bilancia.
  • In iure cessio.
  • Stipulatio.

Atti per rame e bilancia

Atti per rame e bilancia: pesatura di rame o bronzo su una bilancia.

Ancora non esiste la moneta coniata il mezzo di scambio era il metallo.

Il più importante di questi atti è la mancipatio cioè un atto che trasmette la proprietà (atto a effetti reali) delle cose mancipi (fondi italici quindi case e terreni in Italia, schiavi e gli animali da tiro e da soma).

In origine era la vendita di cose mancipi, trasm la proprietà e vendere è una cosa diversa.

Vendere = dare una cosa in cambio di un prezzo (la vendita coincideva con la mancipatio che trasm immediatamente la proprietà della cosa).

Trasmettere la proprietà = avviene anche senza ricevere un prezzo in cambio.

La mancipatio si poteva svolgere ovunque ma occorrevano 5 testimoni cittadini romani maschi e puberi.

Trasmittente mancipio dans (porta la cosa se è mobile).

Accipiente mancipio accipiens (era l’unico a parlare inizialmente proclamava di essere proprietario e di acquistare la proprietà).

Il metallo viene pesato dal libripens che poi lo consegnava al trasmittente l’accipiente diventa proprietario (si trasmetteva la propr solo nel momento in cui viene pagato il prezzo).

Quando si introduce la moneta cambia tutto.

La pesatura diventa simbolica (mancipatio come vendita immaginaria) non comporta più il pagamento di un prezzo la pesatura è solo un gesto simbolico trasm la propr di cose mancipi anche per altre cause donazione, costituzione, dote ecc, dietro può esserci ancora una vendita il prezzo lo pagava a parte.

Pesatura = rituale quindi trasm la proprietà senza un prezzo in cambio.

La mancipatio serviva solo a passare la proprietà del bene il prezzo è a parte.

Contratto di compravendita: nasce l’obbligo di donare la cosa e pagare il prezzo.

Consegnare la cosa non obbligato a trasm la proprietà, vendita a effetti obbligatori, mancipatio vendita a effetti reali.

Mancipatio atto che serviva al venditore per adempiere alla sua obbligazione ma la vendita era il contratto in cui si erano obbligati a vicenda.

Altri atti per rame e bilancia

Atti per rame e bilancia.

Nexum: prestito del metallo pesato atto a effetti obbligatori, obbligo di restituire il metallo con la moneta sostituito dal mutuo.

Solutio per aes et libram: estingue un debito il metallo pesato è l’importo del debito con la moneta remissione del debito (condonarlo non volere più essere pagati, estinguere un debito senza che venga pagato).

Atti ispirati alla mancipatio, atti che avevano al loro interno una mancipatio o applic particolari della mancipatio.

Coemptio: acquisto della manus, ambito delle potestà familiari si associava al matrimonio l’acquisto di questo potere sulla donna.

Mancipatio dei sottoposti: fa acquistare all’accipiente il mancipium (altra potestà familiare).

Emancipatio: liberazione dalla patria potestà (estinguendola volontariamente), nell’adozione in senso stretto (figli di famiglia) 3 vendite di mancipatio sia nell’adozione che nell’emancipatio.

Mancipatio familiae: precede il testamento, emancipatio del patrimonio, atto che si svolgeva per lasciare i propri beni ai successori scelti, si evolverà nel testamento per rame e bilancia.

In iure cessio

In iure cessio trasmette la propr di tutte le cose mancipi e non mancipi, atto a effetti reali, trasm la propr o a costituire diritti reali limitati.

Consisteva in un finto processo di rivendica secondo il processo per azioni di legge (più antico proc privato).

Legis actio sacramento in rem, ricalca le regole della rei vindicatio ma qui si agiva per davvero ciascuno rivendica il bene.

L’atto si svolge ricalc l’atto di rivendica quindi in tribunale di fronte al magistrato, il cessionario rivendica di essere proprietario il cedente tace o acconsente e il magistrato concede la propr del bene perché qui sono d’accordo nel trasm la propr non come nel processo antico (applicazione della iure cessio nella trasm della proprietà).

Cessionario: dico che questa cosa è mia.

Cedente: anziché rivendicare tace.

Magistrato: aggiudica al cessionario.

Applicazioni della in iure cessio

  • Costituzione ed estinzione di usufrutto e servitù.
  • Adozione (adoptio) dei figli di famiglia.
  • Manomissione vindicta (con la bacchetta del servo), nel corso della legis actio sac in rem le parti avevano una bacchetta quindi gesto simbolico nell’atto dell’antico processo, lo schiavo non poteva partecipare al processo quindi interveniva l’assertore della libertà che proclamava la libertà del servo secondo il diritto dei… il padrone tace e acconsente il magistrato ne proclama la libertà.
  • Cessione dell’eredità.

Stipulatio

Stipulatio, atto a effetti obbligatori.

Genera un'obbligazione di dare, fare, non fare ecc.

Domanda (futuro creditore, stipulante) / risposta (fut debitore promittente) immediata (non deve trascor

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VIRGINIA.CECCARELLI di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Desanti Lucetta.
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