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1. Le gentes, gli agnati, il pater familias

1.1. Le gentes, l’agnazione (e la cognazione)

Per quanto storicamente ricostruibile, l’importanza economica, sociale, giuridica della famiglia patriarcale fondata sul potere del suo capo, il pater familias (di séguito abbreviato sempre in pf, anche per il plurale patres familias) – cioè “capocasa”, “patriarca”: meno precise, data la loro accezione odierna, le traduzioni “padre di famiglia” o “capofamiglia” – sembra delinearsi e consolidarsi – come già visto [← mod. I, n. 3] – dopo il processo federativo di formazione di Roma come città, nel quale sono le gentes a svolgere un ruolo di assoluto rilievo.

Le gentes sono degli ampi gruppi parentali costituiti da più famiglie, dei clan (in senso sociologico), che, dopo il loro insediamento sui vari colli in piccoli villaggi separati, vengono spinti verso una aggregazione più forte soprattutto da esigenze di sicurezza e difesa: appare conveniente rinunciare alle sovranità singole e darsi un capo comune nella figura di un re (rex), vitalizio ma non ereditario.

Sul piano giuridico privatistico, la sedentarizzazione favorisce l’intensificarsi del potere del pf, che diviene rapidamente il capo indiscusso della famiglia (familia), un organismo destinato a lunga e crescente vitalità: è un potere esercitato dal pf in modo pressoché assoluto su persone e cose a lui sottoposte, insieme con la cura dei culti familiari che rivestono particolare rilevanza non soltanto nella società arcaica.

Alla morte di un pf, la continuità del patrimonio e dei culti familiari è assicurata dai figli, che, in quanto coeredi, possono talvolta decidere di mantenere indiviso il patrimonio paterno nel “consorzio di proprietà non divisa”, con vantaggi economici e, nell’ordinamento centuriato [← mod. I, n. 4.4], anche politici.

Un insieme di famiglie, ciascuna con il suo pf, che si riconoscano in un capostipite comune defunto e siano legate da un vincolo di parentela trasmesso in linea maschile, costituiscono la cd. grande famiglia o, più propriamente, la famiglia agnatizia.

Infatti, tale vincolo è denominato agnazione (adgnatio da ad e nasci “nascere vicino, dopo”) – e agnati (adgnati) i parenti fra loro – ma si interrompe in presenza di una donna, nel senso che costei è ancora una agnata dei suoi fratelli o dei loro discendenti maschi, mentre non lo saranno più i suoi figli, considerati soltanto cognati, ossia parenti di sangue: nel I periodo, la cognazione (cognatio) non ha rilievo giuridico; ne acquisterà uno, limitato, durante il II periodo, spec. in àmbito successorio.

In ogni caso, né l’agnazione né la cognazione si estendono oltre il sesto grado: sono parenti di sesto grado, ad es., i figli e le figlie di cugini maschi a loro volta discendenti da fratelli (maschi).

In proposito, si riveda attentamente quanto già detto sopra [← mod. I, n. 3.1], con relativo grafico.

I tre gruppi citati – in ordine decrescente di ampiezza: gentes, famiglia agnatizia, famiglia – permangono nella società romana, benché a un differente stadio di vitalità sociale e giuridica, come gruppi intermedi fra l’individuo e la res publica “cosa pubblica” (lo Stato).

Se dalle nebbie talora spesse dell’età remota si avanza, all’interno del I periodo, fin verso la metà del V secolo a.C., ossia al tempo delle Dodici Tavole [← mod. I, n. 7], è possibile comprendere, spec. dalle norme ad esse riferibili, come la situazione giuridica del singolo dipenda, oltre che dal sesso, dal suo status personale: se è romano o straniero; se libero o schiavo; se gentile o cliente; se patrizio o plebeo; se pf oppure sottoposto a un pf.

La situazione può variare a seconda dell’ordinamento considerato, pubblicistico o privatistico, con qualche interferenza tra le due sfere:

  • La cìvitas “città”, giuridicamente intesa.
  • La gens.
  • La familia.

Sotto il profilo privatistico, della cìvitas fanno parte, se cittadini, tutte le persone libere, siano esse pf o sottoposte, maschi o femmine. Invece, sotto il profilo pubblicistico, solo i maschi in età militare (dai 17 anni) partecipano alla vita politica nelle assemblee.

Inoltre, fino al 367 a.C., quando il compromesso politico-istituzionale fa cadere questa barriera [← mod. I, n. 8.1], solo i maschi patrizi (irrilevante se pf o sottoposti a un pf), possono divenire pretori-consoli; mentre sempre e solo i plebei possono divenire tribuni o edìli della plebe.

Dal ius civile sono esclusi gli stranieri (peregrini o, anche, hostes), salvo specifiche concessioni come il conubium “connubio”, cioè la capacità civile di contrarre nozze legittime [→ n. 4.1], o come il commercium, cioè l’ammissione a compiere atti giuridici formali quale la mancipatio.

Lo straniero può acquistare la cittadinanza, che Roma concede dapprima cautamente, poi (nel Principato) con maggiore larghezza a singoli o a comunità, e infine, nel 212 d.C., estende a tutti gli abitanti liberi dell’impero con minime eccezioni.

All’interno di una gens si può essere gentili o clienti; ma, già al tempo delle Dodici Tavole, essa ha ormai scarso rilievo giuridico: lo si vedrà nei pochi punti pertinenti di diritto privato.

Quanto alla familia, il pf esercita un potere assoluto e unitario, forse chiamato in origine manus “mano”, su cose (res) e persone (personae). Il latino persona, in origine “maschera teatrale”, verrà a significare anche “essere umano”, libero o schiavo, come, ad es., nelle Istituzioni di Gaio.

1.2. Il potere del pater familias

Secondo la credenza primitiva non solo degli antichi Romani, l’uomo – nel mondo romano, il pf come capo della famiglia, ma anche il re come capo della comunità politica – tramite la mano (come fa con la parola, Tav. VI.1) può creare o modificare la realtà, anche giuridica.

Nel diritto romano, tracce ne restano nel lessico giuridico: nella sfera pubblicistica, l’arcaico re governa ogni cosa manu “con la manus”; nella sfera privatistica, da manucàpere “prendere con mano” derivano mancipatio, atto di trasferimento da un pf ad un altro della proprietà dei beni più rilevanti (res mancipi), e manumissio “allontanamento dalla mano”, atto di liberazione dello schiavo dal potere del padrone; inoltre, manus s’incontrerà presto nel processo più antico [→ Priv. II “Processo”, n. 1.6].

Tuttavia, già prima delle Dodici Tavole, il potere del pf assume tre distinte configurazioni:

  • Il termine manus rimane solo per individuare il potere sulle donne entrate nella famiglia come mogli del pf e dei suoi sottoposti liberi e maschi [→ n. 3.4].
  • Con mancipium si indica il potere sugli schiavi (poi detto anche domìnica potèstas “potestà padronale”) e sulle cose (poi detto più spesso dominium “proprietà”) [→ n. 2].
  • Infine, patria potèstas “potestà paterna” viene chiamato il potere sui discendenti in linea retta, cioè figli (maschi e femmine) anche adottivi, nipoti, pronipoti [→ n. 3.1-2].

Tutti i sottoposti al potere di un pf, liberi o schiavi, sono detti personae alieni iuris “di diritto altrui”. Essi sono privi di capacità giuridica (= attitudine a essere titolare di diritti e doveri), mentre ogni loro acquisizione va a vantaggio del pf, che però, durante tutto il I periodo, non risponde dei debiti contratti dai sottoposti.

Nella famiglia solo il pf è giuridicamente autonomo, è persona sui iuris “di diritto proprio”, e può compiere atti giuridici (negoziali e processuali).

Oggi, soltanto per il pf potremmo dire che è un soggetto di diritto con piena capacità giuridica e, se non limitato dall’età in quanto impùbere o da gravi infermità psichiche [→ n. 5], con piena capacità di agire.

Infatti, la donna sui iuris, anche se pùbere e non afflitta da infermità psichiche, necessita, nell’attività negoziale, dell’assistenza di un tutore [→ n. 5.1].

Con atti negoziali (= negozi giuridici) il pf modifica la situazione:

  • Personale.
  • Familiare.
  • Patrimoniale di sé medesimo o di un proprio sottoposto.

Esempi per la situazione personale:

  • Il pf si fa arrogare da un altro pf, divenendone figlio.
  • Dà un sottoposto in adozione.
  • Lo emancipa (se libero) o lo manomette (se schiavo).
  • Consegna (tecnicamente, dà a nossa) alla vittima il sottoposto – libero o schiavo che sia – se autore di un delitto privato, ossia di un atto illecito perseguibile dalla vittima nelle forme del processo privato: lesioni fisiche e, più tardi, anche morali a una persona libera (iniuria), danneggiamento di beni altrui (dapprima singole ipotesi, poi disciplinato dalla legge Aquilia del 250 a.C. circa), furto e – come sua più tarda specificazione – rapina [→ Priv. II “Processo”, n. 2.7].

Esempi per la situazione familiare:

  • Il pf si sposa o divorzia.
  • Dà una figlia in matrimonio, che nel I periodo si accompagna al passaggio nel potere (manus) del marito, se il marito è sui iuris, altrimenti, nel potere (manus) del pf del marito.

Esempi per la situazione patrimoniale:

  • Il pf acquista o trasferisce la proprietà di una cosa.
  • Compie una donazione.
  • Contrae un debito o acquista un credito. Per il sottoposto libero, in quanto privo di capacità giuridica, il problema, per ius civile, non si pone.

Con atti processuali il pf tutela nei confronti degli altri pf un proprio interesse che ritiene leso.

Nell’azione più antica del processo arcaico [→ Priv. II, n. 1.3], detto per legis actiones, il pf, per far valere tale interesse nei confronti di un altro pf, deve pronunciare l’una o l’altra delle seguenti affermazioni:

  • Aio te mihi dare oportère... “Affermo che tu mi devi dare...”, rivolgendosi alla controparte asserita debitrice nei propri confronti.
  • Aio ... meum esse “Affermo che ... è mio (= è di mia proprietà)”, oppure Aio mihi ius esse... “Affermo che è mio diritto (di servitù prediale o di usufrutto)”, rivolgendosi in potenza a tutti, anche se, ovviamente, la controversia è instaurata con un singolo pf.

Con terminologia moderna, si può dire che, con la prima affermazione, il pf tutela un proprio diritto relativo; mentre, con la seconda, asserisce di essere titolare di un diritto assoluto.

  • I diritti relativi coincidono con le obbligazioni e possono farsi valere solo nei confronti del debitore e sono solo patrimoniali.
  • Invece, i diritti assoluti possono esser fatti valere da un pf nei confronti di tutti, tutti tenuti a una generica astensione, e sono diritti sia patrimoniali, cioè i diritti reali (a cominciare dalla proprietà), sia non patrimoniali, cioè, in diritto romano, i poteri potestativi sui discendenti in linea retta (patria potèstas) e sulle donne entrate nella famiglia come mogli del pf o dei suoi discendenti maschi (manus).

2. Gli schiavi servi

2.1. La schiavitù nei tre periodi

Dagli schiavi prende avvio la rassegna della posizione giuridica delle persone sottoposte a un pf, personae alieni iuris “di diritto altrui”. Come detto [← n. 1.2], il potere del pf come dòminus “padrone, signore” sui propri schiavi è detto mancipium, e, anzi, nelle fonti antiche è frequente l’impiego di mancipium come sinonimo di schiavo (servus); più tarda, e diffusa, è la locuzione domìnica potèstas “potestà padronale”.

Per gran parte del I periodo, gli schiavi sono poco numerosi e spesso vivono nella casa del padrone (cd. schiavitù domestica), lavorando accanto ai suoi sottoposti liberi.

Cause primarie di schiavitù sono, e rimangono anche in séguito, la prigionia di guerra e la nascita da madre schiava: entrambe saranno considerate cause di ius gentium dai giuristi classici [← mod. I, nn. 13.1 e 16.5 in fine].

All’interno di Roma, il cittadino pare non possa cadere in schiavitù. Può invece divenire schiavo se è venduto “di là dal Tevere” (trans Tìberim, da cui Trastevere), l’antico confine con gli etruschi, per essersi sottratto alla leva militare o al censimento quinquennale, oppure per non avere ottemperato alla condanna pecuniaria in un processo privato (civile) [→ Priv. II “Processo”, n. 1.6].

Pur non avendo capacità giuridica nella sfera privatistica, gli schiavi possono non solo compiere acquisizioni a vantaggio del padrone, che viceversa, in questo periodo, non risponde in alcun modo di loro eventuali debiti, ma anche essere destinatari di norme penali se commettono atti criminosi e di norme attinenti alla sfera religiosa.

Né ora né in séguito, agli schiavi è lecito formare una loro famiglia; è soltanto consentito stringere una unione di fatto (contubernium) con schiavi di sesso diverso, purché vi sia l’assenso preventivo del padrone o dei rispettivi padroni, qualora gli schiavi appartengano a padroni differenti: in quest’ultimo caso, eventuali nati dall’unione apparterranno al padrone della schiava.

Si rimane schiavi a vita, a meno che non intervenga una manomissione, atto formale e sovrano del padrone, che conferisce loro la libertà e la cittadinanza.

(Delle forme di manomissione si dirà unitariamente poco oltre [→ n. 2.3]).

L’acquisto della cittadinanza può apparire eccessivo, ma forse lo si può spiegare con la iniziale affinità etnica latina e anche con la graduale assimilazione dello schiavo nella famiglia padronale.

Lo schiavo reso libero è denominato liberto e fatto rientrare nella categoria dei libertini, che si differenzia per qualche aspetto (per lo più restrizioni di carattere pubblicistico) da quella dei nati liberi, detti ingenui; l’ex padrone è denominato patrono: sulle relazioni fra patrono e liberto si veda oltre [→ n. 2.4].

Nel II periodo, spec. dopo le guerre vittoriose alla base della espansione mediterranea, grazie alla cattura di molti prigionieri il numero degli schiavi aumenta rapidamente.

I costi di acquisto e di mantenimento degli schiavi diminuiscono e ne favoriscono l’impiego diffuso sia nel lavoro agricolo, sia nelle aziende (pubbliche e private) di terra e di mare: per l’intero II periodo si può legittimamente parlare di una economia a base schiavistica.

L’afflusso massiccio di schiavi a Roma e nell’Italia peninsulare rende peggiori le loro condizioni di vita rispetto al passato e ne abbrevia la durata.

Non è un caso che nella tarda Repubblica si assista a rivolte, anche imponenti, di schiavi come quella, famosa, capeggiata da Spartaco, un gladiatore trace, che viene brutalmente repressa nel 70 a.C. con la uccisione in combattimento del capo e con la crocifissione di migliaia di rivoltosi sconfitti (le fonti antiche, forse esagerando, parlano di 6.000 crocifissi).

La crocifissione è una forma di pena capitale infamante riservata a schiavi e stranieri: si rammenti, dalla tradizione cristiana neotestamentaria, che Gesù, in quanto straniero, viene crocifisso; mentre Paolo di Tarso, in quanto cittadino romano giudicato meritevole di pena capitale, viene decapitato dopo un più complesso iter processuale.

Tuttavia, fra gli schiavi, emerge una piccola minoranza più dotata e più fortunata che riesce a condurre una esistenza migliore: ad es., alcuni svolgono l’attività di medico o di precettore presso le famiglie romane altolocate, o la funzione di amministratore e contabile nelle aziende agricole o commerciali; di tali aziende possono talvolta divenire ‘dirigenti’ per volontà del loro padrone.

In questo contesto emerge nitidamente il profilo di persona degli schiavi che, pur essendo giuridicamente inquadrati fra le cose, quelle più preziose (res mancipi), non sono del tutto assimilabili alle cose inanimate e agli animali non umani.

L’aspetto economicamente, oltre che giuridicamente, più rilevante va scorto nella concessione, fatta dal padrone ai più intraprendenti fra gli schiavi, di un peculio, cioè di un insieme di beni e talora anche di diritti patrimoniali, in qualche caso cospicuo con l’andare del tempo. Identica concessione può essere elargita da un pf a un suo sottoposto libero (es.: un figlio), spec. se particolarmente versato negli affari.

Titolare del peculio è il padrone-pf, ma i sottoposti (schiavi o liberi) ne hanno la disponibilità di fatto e possono farlo fruttare, fermo restando che ogni vantaggio va ad accrescere, sebbene in modo mediato, il patrimonio di chi esercita la potestà su di loro.

Malgrado il suo carattere di novità, il peculio non risulta pienamente funzionale alla nuova realtà economica, spec. a quella mercantile, perché può accadere, e accade, che lo schiavo o il figlio contraggano debiti di cui, per ius civile, il padrone-pf non risponde.

Tale situazione frena i rapporti commerciali, perché i terzi non si sentono sicuri nel trattare con sottoposti, avvertendo il rischio di subire perdite patrimoniali irreparabili.

Il rimedio, ben presto elaborato dai giuristi e introdotto dal pretore nel suo editto, consiste nel rendere azionabili, ossia protette processualmente, le pretese dei creditori insoddisfatti di sottoposti: grazie a un particolare adatta

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mattepu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Viarengo Gloria.
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