Istituzioni di Gaio e di Giustiniano
La scansione di questi due manuali sta alla base del moderno codice civile: il più antico è il codice civile dei francesi, ricordato anche come napoleonico, approvato nel 1804. Quando viene redatto questo primo codice, tra tanti possibili schemi di esposizione delle regole giuridiche privatistiche, viene scelto quello più consolidato da secoli nella pratica. Si tratta anche qui delle persone, delle cose, dei diritti reali, delle successioni e delle obbligazioni, visti come modi di acquisto della proprietà.
Il modello dei francesi ha profondamente influenzato i codici ottocenteschi, tra cui quello italiano del 1865, che noi avevamo in vigore prima dell’attuale, che è del 1942. Se si passa dallo schema del codice civile del 1865 a quello attuale, il primo libro sostanzialmente regge, in quanto anche in quello attuale il primo libro è dedicato alle persone e alla famiglia, ma nel corso degli altri libri abbiamo un allontanamento da Gaio e Giustiniano: dal secondo libro abbiamo le successioni ereditarie e la donazione. Il fenomeno delle successioni viene visto in collegamento più con gli istituti del diritto di famiglia che come modo di acquisto della proprietà, come nel codice francese. Nel fare questa scelta, il codice civile vigente, si ispira al codice civile svizzero perché da un punto di vista storico la trattazione delle successioni subito dopo il diritto di famiglia lo troviamo appunto nel codice svizzero del 1907. Nel terzo libro si riprende Gaio e Giustiniano, secondo libro: si hanno la classificazione di varie categorie di cose con la proprietà e con i diritti reali. Nel codice civile attuale c’è anche la donazione però, che si allontana dalle fonti rimane, in quanto queste comprendono la donazione come un modo di acquisto della proprietà e quindi ne parlano dopo essa, questo perché la donazione come le successioni sono atti di liberalità.
Il quarto libro del codice civile contiene parte generale delle obbligazioni, del contratto e le figure dei contratti tipici, con un ritorno a Gaio e Giustiniano.
Nel moderno codice vi sono poi il quinto libro che tratta dell’impresa, manuale di commercio, dallo svizzero: la parte di diritto commerciale romana è strettamente collegata alla struttura della famiglia con al vertice la figura del pater familias condizione e influenza anche la materia del diritto commerciale e in modo particolare l’esercizio delle attività che oggi chiamiamo “attività d’impresa”.
Nel sesto libro del codice civile italiano si parla della tutela dei diritti e si toccano problemi di responsabilità dei debitori inadempienti, di garanzie reali e problemi di prescrizione per il decorso del tempo: nel diritto romano si trattano in posti più opportuni da un punto di vista sistematico: le garanzie reali fra i diritti reali, la responsabilità del debitore nelle obbligazioni, il decorso del tempo in materia di usucapione e di processo privato, actiones.
Le actiones del processo civile romano vengono approfondite nel codice di diritto processuale civile.
I tre grandi periodi storici dove si sviluppa il diritto romano
- Età arcaica: dalle origini alla fine della prima guerra punica.
- Età commerciale o classica: rivoluzione economica, sociale e culturale che apre una nuova fase anche nel diritto privato: dalla metà del III secolo a.C. fino al termine della dinastia dei Severi. A volte si parla di diritto pre-classico, fino a Augusto.
- Età del diritto romano del tardoantico e giustinianeo, periodo post-classico e giustinianeo: dal regno di Diocleziano fino alla codificazione di Giustiniano. Il termine tardoantico indica che il mondo romano della fine della repubblica e dell’età augustea non c’è più, ma si pongono le basi per l’alto medioevo.
Capitolo 1: le persone e la famiglia
Le personae
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Nel diritto privato romano si fa riferimento alle persone fisiche, agli esseri umani. Il termine “persona” come non solo persona fisica si avrà solo nell’epoca medievale a cominciare dal diritto canonico.
Se nel diritto privato romano si fa riferimento solo alle persone fisiche non vuol dire che questo diritto non abbia conosciuto anche diversi soggetti di diritto, solo che questi enti collettivi soggetti di diritto diversi da persone fisiche sono chiamati in modo diverso, non “personae”, municipi, colonie, città, collegi professionali.
Oggi al centro del concetto della persona si ha la “capacità giuridica” e “capacità di agire”: nel momento della nascita si è dotati della prima, ovvero si hanno diritti e obblighi, ereditando dal diritto romano addirittura un soggetto può avere determinati diritti e obblighi anche prima di nascere, ma sono ovviamente potenziali e non reali; la seconda significa la possibilità riconosciuta alla persona di concludere degli atti giuridici, maggiore età.
Queste nozioni moderne prendono solo in parte dal diritto romano che offre certi spunti, ma il diritto romano fonda quello delle persone essenzialmente su tre status, situazioni di carattere personale:
- Contrapposizione fra liberi e schiavi: status libertatis.
- Contrapposizione fra uomo cittadino e uomo straniero: status civitatis.
- Posizione della persona all’interno della famiglia: personae sui iuris, persone giuridicamente indipendenti perché non sottoposte ad alcuna potestà, e personae alieni iuris, persone soggette ad una potestà, un sinonimo latino infatti è personae alieno iuri subiectae: status familiae.
Questi status non sono fissi e immutabili, ma una persona può passare all’interno di uno status, da una condizione all’altra o da uno status all’altro. Contrariamente al sistema delle caste, ad esempio, l’esperienza del diritto romano che ha forgiato la nostra tradizione permette una certa mobilità, un cambiamento, definito “De minutio capitis”.
In questo senso, con riferimento allo status di libertà, quando un uomo libero diventa schiavo, capitis de minutio maxima, viceversa si parla di manomissione: lo schiavo liberato prende il nome di liberto.
Con riferimento allo status di cittadinanza quando un cittadino diventa straniero, capitis de minutio media, viceversa lo straniero che diventa cittadino non ha un termine preciso, ma può avvenire in diverse circostanze, scompare dopo la costituzione antoniniana.
Con riferimento allo status familiae, una persona può divenire soggetta ad un’altra potestà da giuridicamente indipendente, capitis de minutio minima, viceversa divenire anche giuridicamente indipendente.
La capacità giuridica: era posseduta solo da persone che avevano lo status libertatis di libero, lo status civitatis di cittadini e lo status familiae di sui iuris, dalle origini a Giustiniano; se però alle origini era molto marcato, già la situazione cambia con la costituzione antoniniana del requisito della cittadinanza, ma anche per i figli alieni iuris progressivamente gli viene riconosciuta una capacità giuridica, seppur anche limitata.
La capacità di agire: anche uno straniero o una persona alieni iuris può compiere atti giuridici e giuridicamente rilevanti con il solo limite di aver raggiunto una maturità intellettuale per comprendere il contenuto degli atti, non necessariamente 18 anni ma molto prima, per gli uomini 14 anni e per le donne 12.
Breve accenno al diritto postliminio: diritto oltre il confine, istituito per far riacquistare ad un romano caduto in prigionia da straniero il suo precedente status: una persona giuridica con un determinato status familiae va in territori straniero e di lui volontariamente o no si perdono le tracce, guerra e prigionia di guerra; commerci. Non ha applicazione per chi sceglie l’esilio volontario per uscire al di fuori della cittadinanza romana, scelta irreversibile. Nei due casi di guerra e commercio quando l’individuo ritorna in patria torna ad avere la stessa giurisdizione della sua condizione di partenza.
La persona scomparsa in guerra o durante attività commerciali, però, se era sposata prima non si considera essere automaticamente di nuovo sposata. L’altra situazione che non torna in vita con il diritto postliminio è quella di possesso, che va ripristinata allo stesso modo del matrimonio.
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Lo status libertatis
Esistevano giuridicamente istituti come la schiavitù: Ulpiano nei primi decenni del terzo secolo d.C. dice esplicitamente che tutti gli esseri viventi nascono liberi e che la manomissione e la schiavitù sono propri del diritto delle genti.
Una caratteristica del diritto romano è la mobilità tra la condizione di schiavo e quella di libero: in un’alta percentuale di casi, gli schiavi cessano di essere tali e in un determinato momento vengono manomessi, ovvero liberati; più sono elevate le loro competenze, economiche, diplomatiche, più è semplice che vengano manomessi. La circostanza è constatabile in due elementi:
- Regolamentazione giuridica delle manumissioni: atto con il quale il proprietario dello schiavo, dominus, lo libera.
- Quando si parla di persone libere i giuristi romani sottolineano che queste possono essere libere per nascita, ingenui, o dalla nascita in condizione servile sono poi trasformati dalle manumissioni in persone libere, liberti.
Il modo in cui si concepisce la schiavitù
Anche il modo in cui si concepisce la schiavitù varia nel tempo:
- Epoca arcaica: nelle XII Tavole sono considerati, anche in condizione di schiavitù, sono considerati membri della famiglia: l’aspetto di persona prevale sull’aspetto di elemento del patrimonio. Questo dovuto anche al fatto che il numero di schiavi non era molto alto e proveniva dai prigionieri di guerra dagli scontri che la Roma arcaica ha nei confronti dei popoli vicini. Anche un cittadino romano poteva però diventare schiavo di un altro cittadino romano.
- Dopo le guerre puniche, con estensione imperialistica della civitas romana: ci sono grandi guerre e grandi quantità di prigionieri. La schiavitù si diffonde tanto che secondo gli studiosi nel primo secolo a.C. in Italia la metà della popolazione fosse composta da schiavi, rivolte in Sicilia durante il tribunato di Tiberio Gracco; rivolta di Spartaco. In questa fase storica diventa meno importante la considerazione di schiavi come persone in favore della considerazione come elemento del patrimonio del dominus: secondo Capogrossi si assiste a una reificazione: trasformazione degli schiavi in Res, elementi del patrimonio. Nella classificazione di cose risulteranno anche questi, lasciati per testamento, venduti, comprati: al centro dei rapporti privatistici al pari di tutte le altre cose materiali elementi del patrimonio. Questa concezione di schiavitù dura per tutto il periodo del diritto classico.
- Epoca giustinianea: lo schiavo presenta sempre la duplice natura di cosa e persona, ma per influsso del cristianesimo, che pure non nega la schiavitù, la condizione generale degli schiavi ottiene un miglioramento: molte regole ispirate al Favor Libertatis: nelle situazioni di incertezza se una persona sia schiava o libera, prevale sempre la seconda.
Inizialmente, pur essendo privi della capacità giuridica, nell’età fra i 12 e 14 anni gli schiavi possono concludere atti giuridici e i vantaggi di questi atti si riflettono sul patrimonio del dominus. Lo schiavo è rappresentante del dominus ma questa sua posizione risulta sbilanciata perché al patrimonio del dominus si trasmettono solo i vantaggi di ciò che è concluso dal servo. Questa condizione però viene superata nell’età commerciale o classica perché i pretori si fanno rappresentanti degli schiavi. Essi opereranno come veri e propri strumenti di rappresentanza organica o diretta del dominus: trasmettono direttamente al dominus tutti gli effetti della loro attività giuridica, sia vantaggi che svantaggi. Usare lo schiavo come rappresentante vuol dire usarlo come persona capace di compiere atti giuridici e questa condizione non è usata solo per schiavi appartenenti a domini privati, ma anche quelli di enti pubblici, schiavi statali, di una colonia, di un municipio.
Come si diventa schiavi: la fonte principale era la prigionia di guerra, ma esistono anche altri modi su cui però non vale la pena trattenersi.
Anche nelle Istituzioni di Giustiniano vediamo come la condizione era prevista da tutti i popoli, ius gentium, ma contraria alla natura primordiale dell’uomo che nasce libero.
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Le manumissioni
Le manumissioni: l’importanza dell’atto è dovuto al fatto che quando il padrone manomette uno schiavo, nel diritto romano fin dall’epoca arcaica, lo schiavo liberato non solo acquisisce la condizione di persona libera ma anche la cittadinanza romana. Tale liberazione portava anche delle conseguenze a livello privato, come il promettere successioni ereditarie all’ex-padrone. L’atto volontario del dominus, dunque, incide anche sul numero di cittadini.
Esistono tre tipi di manumissioni due sono atti inter vivos:
- Manumissio censu: iscrizione alle liste del censo.
- Manumissio vindicta: mediante la bacchetta, molto ritualizzata, ispirata a un processo di giuramento arcaico, in quanto avveniva recandosi in iure, davanti al tribunale del magistrato, e lì dovevano essere presenti lo schiavo da liberare, il padrone e una terza persona la cui funzione era quella di partecipare al rituale come promotore della libertà dello schiavo, adsertor libertatis. L’adsertor toccava con una bacchetta lo schiavo e lo rendeva libero; il padrone, ovviamente d’accordo, taceva e dunque il magistrato non poteva far altro che riconoscerne la libertà.
Il terzo tipo è mortis causa, dove gli effetti si producono solo dopo la morte di chi ha compiuto l’atto, la manumissio testamentum, all’interno del testamento, dove si indicava che gli schiavi fossero manomessi con una precisa formula. Si poteva anche inserire una condizione in base alla quale lo schiavo sarebbe stato liberato e che egli doveva provvedere a realizzare, si definiva così statuliber.
Dato che appunto il numero degli schiavi aumenta esponenzialmente, il numero degli schiavi liberati e quindi dei cittadini poteva modificare largamente la composizione del populus e delle assemblee popolari. Essi portavano una concezione e tradizione culturale e sociale che potevano alterare quella del populus romano. In età repubblicana però non si procedette in alcun modo a limitare la libertà dei padroni per la manomissione degli schiavi, anzi gli atti aumentano oltre alle tre forme più antiche di liberare uno schiavo:
- Manumissio per epistulam: si ammette che un padrone potesse manomettere uno schiavo con una lettera inviata a amici, conoscenti o magistrati.
- Manumissio inter amicos: compierla in occasione di incontri fra amici, ad esempio in occasione di un banchetto.
In epoca imperiale si mantengono la manumissio censu e testamentum si semplifica la manumissio vindicta, in quanto sempre davanti a un magistrato, bastava che il padrone si presentasse con lo schiavo, senza che ci fosse anche l’adsertor: era il dominus stesso che toccava il servo con la bacchetta e lo dichiarava libero.
Si pongono però alcuni limiti all’introduzione di nuovi cittadini, provenienti da Augusto che vuole riordinare la cittadinanza romana. Nel recupero del carattere tradizionale della società è necessario limitare le manomissioni: si crea la situazione intermedia fra cittadino e straniero, ovvero la condizione di latino: condizione ibrida che rappresenta la tappa precedente alla cittadinanza.
Augusto sollecita i consoli del 2 a.C. a proclamare una legge a proposito, la Fufia Caninia: stabilisce il numero massimo di schiavi che si potevano manomettere nel testamento a seconda di quanti se ne possedevano:
- Da due a dieci: la metà.
- Da undici a trenta: un terzo.
- Da trentuno a cento: un quarto.
- Da cento a cinquecento: un quinto.
- Sopra i cinquecento: massimo cento.
Più articolata è la disposizione di un’altra legge di poco successiva sempre di ispirazione augustea, approvata nel 4 d.C. dai consoli dell’anno, la Aelia Sentia:
- Si vietavano le manomissioni fatte in frode ai creditori, ovvero quando il debitore che non aveva pagato i suoi debiti, anziché provvedere a conservare un suo patrimonio con il quale i creditori avrebbero potuto soddisfarsi, in modo intenzionale e doloso lo diminuisce e chiaramente questa diminuzione può provenire dalla liberazione di uno schiavo.
- Uno schiavo che commetteva un crimine poteva subire una pena infamante e se il padrone di questo schiavo lo avesse manomesso, questi diventavano liberi ma non erano né cittadini né latini, ma come stranieri che si erano arresi, ovvero stranieri dediticii.
- Se veniva manomesso uno schiavo minore di 30 anni, da parte di un padrone minore di 20 anni, lo schiavo era libero ma acquistava lo status di latino: latino aeliano, schiavo manomesso in linea con questa legge. Augusto riteneva che per rendere cittadini gli schiavi bisognasse avere più di 20 anni, maturità sufficiente per compiere questo atto.
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Un’ultima legge concepita da Augusto ma approvata sotto Tiberio che evidentemente la condivideva, la Iunia Norvana: si stabilisce che gli schiavi liberati con forme non solenni, diversi dai tre più antichi tipi di manumissio, non diventavano cittadini ma latini: latini iuniani, liberati in modo non solenne.
La condizione degli iuniani e aeliani è identica ma varia il modo in cui sono stati liberati. Essi restano anche dopo la costituzione Antoniniana e la loro scomparsa è dovuta alla legislazione di Giustiniano: ogni persona manomessa diventava anche cittadino, Favor libertatis: togliere categorie intermedie e favorire semmai quella di libero.
Esistevano dunque tre c
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