Riassunti esame istituzione di diritto romano
Diritto oggettivo e diritto soggettivo
Il diritto in senso oggettivo è il complesso delle norme giuridiche. È stato detto che il diritto è come lo si intende, e la sua autonomia viene messa in discussione. I Romani gli danno il nome di ius-iura, ed esistono varie classificazioni a seconda l’applicazione del diritto:
- Ius publicum
- Ius privatum
- Ius singulare
Definiamo il diritto in senso oggettivo come il potere che a una persona. Il diritto soggettivo è assoluto, il potere è di pretendere da tutti i consociati un comportamento negativo, mentre se il diritto è relativo il titolare ha il potere di esigere da una persona determinata un preciso comportamento nel fare e nel non fare.
Fatto e atto giuridico
Una nozione di rilievo è quella di fatto giuridico, può trattarsi di un accadimento naturale: come la nascita, la morte o un comportamento volontario dell’uomo. In questo caso siamo nell’ambito di atti illeciti o leciti. Altre classifiche sono negozi inter vivos, negozi mortis causa, negozi a titoli gratuiti e negozi a titolo oneroso. Essenziale è la distinzione tra negozi a effetti reali e negozi a effetti obbligatori.
Soggetti di diritto, capacità giuridica e di agire
Nella dottrina moderna i soggetti di diritto possono essere persone fisiche o persone giuridiche. Nei diritto i soggetti di diritto non si chiamano tecnicamente personae, ma come nel diritto moderno sono costituiti da individui. Gli individui a differenza di oggi, per avere soggettività giuridica doveva avere 3 status: status libertatis, status civitatis e status familiae. La capacità giuridica scorreva tra la nascita e la morte. Mentre la piena capacità di agire è riconosciuta ai soggetti con capacità giuridica.
L'atto mancipatio
La mancipatio inizialmente è un atto di vendita, delle cosiddette res mancipi. Si svolge alla presenza di 5 testimoni di sesso maschile. Con l’introduzione della moneta coniata ci furono dei cambiamenti, la mancipatio non è più vendita vera, ma immaginaria. La mancipatio familiae aveva luogo quando un ereditario mancipava i suoi beni a un fiduciario. Il secondo negozio basilare è rappresentato dalla in iure cessio. È un atto molto antico e quest’atto si svolge davanti al magistrato. Il magistrato interroga il cedente per chiedergli se rivendica.
La stipulatio
La struttura è quella della domanda e della risposta. Chi fa la domanda è il futuro creditore, chi risponde è il futuro debitore. Certi atti erano scomodi perché si potevano svolgere solo davanti al magistrato.
La forma scritta e il regime giustinianeo delle forme
Si afferma poi un nuovo formalismo, quello della scrittura. Con Costantino l’atto di donazione richiede la forma scritta e la presenza di testimoni.
Casi di divergenza consapevole tra volontà e dichiarazione
La simulazione assoluta si ha quando si mostra di volere un negozio ma in realtà non se ne vuole nessuno. Il negozio simulato è nullo.
I vizi della volontà: l'errore
Vediamo l’errore che consiste in una falsa rappresentazione della realtà. Sembra che l’errore per essere rilevante deve essere scusabile, cioè non frutto di stoltezza. Le fonti parlano di error in corpore, cioè sulla cosa oggetto del negozio, ed esso produce la nullità di quest’ultimo.
I vizi della volontà: la violenza morale
Violenza che può viziare la volontà negoziale è di due tipi: è assoluta o fisica. È violenza morale, quando chi dichiara una volontà negoziale lo fa perché è stato minacciato di un male. Chi con violenza si fa dare dal debitore ciò che gli spetta, perde il diritto di credito.
Vizi della volontà: il dolo
Il dolo induce errore. Vi sono poi la classifica degli elementi cioè: elementi essenziali, elementi naturali e elementi accidentali.
Rappresentanza
La rappresentanza è un fenomeno che interessa la volontà negoziale. Si tratta del caso in cui la volontà negoziale sia prestata da persona diversa da quella nella cui sfera sono destinati a prodursi gli effetti dell’atto. Distinguiamo poi la rappresentanza diretta e la rappresentanza indiretta. I Romani come regola generale applicano la rappresentanza indiretta.
Il procuratore di tutti i beni: è un gestore dell’intera attività patrimoniale di un dominus.
Il tutore degli impuberi. Egli può compiere atti patrimoniali. 2 sono i rappresentati processuali e sono rappresentanti indiretti. Figli e schiavi erano strumento di acquisto per i padri e padroni. I sottoposti potevano compiere atti vantaggiosi per i loro aventi potestà.
Invalidità
Il concetto d’invalidità del negozio esprime il fatto del negozio che non ha valore, o perché è nullo o perché è annullabile. Inefficacia vuol dire mancanza di effetti, reale o virtuale. Nel diritto romano manca il concetto di annullabilità. Gli strumenti processuali cui ricorreva il pretore, per la forma di annullamento erano: la exceptio, la in integrum restitutio la denegatio actionis. In diritto romano è presente il concetto di inefficacia: in senso ampio e in senso stretto.
Le divisioni del diritto delle persone
Tutto il diritto appartiene alle persone, alle cose e alle azioni. Le persone si dividono tra liberi e servi. Lo stato di libertà lo si può acquistare anche dopo la nascita, coloro che sono liberi dalla nascita sono detti ingenui, mentre coloro che lo diventano dopo essere stati schiavi sono detti libertini o liberti. L’estremo opposto dei liberi è rappresentato dagli schiavi. Le cause anche per la schiavitù sono la nascita. I prigionieri fatti dai Romani nelle loro guerre sono schiavi che si riversano a Roma. L’età post-classica regolamenta figure di semi-schiavitù ed è collegata alla vendita dei figli piccoli, e adulti.
L'attività patrimoniale dello schiavo
Gli schiavi sono oggetto di diritto patrimoniale. Non hanno né diritti né obblighi. Attraverso i servi la condizione dei padroni può essere migliorata non peggiorata. Gli schiavi possono essere parte creditrice in un contratto. In parallelo si diffonde l’uso di concedere agli schiavi la libera administratio di un complesso di beni detti peculio. Il peculio è come l’uomo, così diceva il giurista Papirio Frontone: nasce, cresce, decresce, muore. Muore perché può essere consumato o revocato. Ma può anche crescere.
Dai delicta
Nasce, nella concezione romana, un’obbligazione per l’offensore di pagare una pena pecuniaria all’offeso. È contenuto in giudizio per mezzo di azioni nossali e si può liberare o pagando o consegnando lo schiavo medesimo all’offeso.
Le manomissioni civili: I liberti cittadini
È detto liberto lo schiavo che acquista la libertà. La libertà si può acquistare attraverso le manomissioni. Si tratta di atti compiuti dal padrone e qui consideriamo le cosiddette le manomissioni civili che attribuiscono anche la cittadinanza. Vi sono poi le cosiddette manomissioni pretorie. Allo schiavo è concesso vivere da uomo libero ma, giuridicamente resta schiavo. Quindi non acquista diritto. La più forte minoranza deriva al libertino dal diritto di patronato che l’ex padrone ha nei confronti dell’ex schiavo. Infine lo schiavo manomesso nelle forme delle manomissioni civili acquista la libertà e la cittadinanza.
Patria potestas
La potestà si acquista sui figli legittimi ed è un potere immenso. Via via lo stato sottrae taluni poteri al padre. Già in età classica si afferma il principio che le punizioni spettano solo allo stato. Inoltre, eccezionalmente è ammessa anche la vendita dei figli adulti.
Manus
Manus è il potere che il padre esercita su sua moglie o sulle mogli dei figli. Questo potere non discende dal matrimonio. Ciò ha luogo – lo attesta Gaio, attraverso coemptio: un atto che in origine consisteva in una vendita reale della donna. Con la manus la donna entra nella nuova famiglia. I matrimoni si avviano a diventare liberi, cioè senza manus.
Gli impuberi sui iuris
Soggetti sui iuris non sono solo gli adulti, ma possono essere anche dei bambini di entrambi i sessi, questi bambini hanno capacità giuridica. Mentre gli impuberi sono soggetti che non hanno compiuto i 14 anni per sesso maschile, 12 anni per il sesso femminile. Il bambino che non abbia raggiunto il settimo anno d’età non può compiere nessun atto.
Il matrimonio
Nel nostro Codice civile il matrimonio è un atto consistente nelle dichiarazioni dei nubendi di prendersi: “in marito e moglie”. Secondo alcuni tal atto si configuri come un negozio giuridico privato. Secondo altri si tratterebbe di un contratto, a dispetto dell’art. 1321 del codice civile. Nell’esperienza giuridica romana dei primi secoli, il matrimonio è considerato una semplice situazione di fatto: una res facti. Non è elemento essenziale la copula infatti i giuristi continuano a dire “non il concubito ma il consenso fa le nozze”. In conclusione il matrimonio era fondato sul consenso e non sul compimento iniziale di un atto giuridico. Il matrimonio romano è sempre stato caratterizzato dalla monogamia e dalla esogamia. Purché il matrimonio sia valido sono richiesti requisiti e assenza di impedimenti. Con le leggi naturalistiche di Augusto anche le seconde nozze saranno favorite. Mentre il matrimonio si scioglie: con la morte di uno dei coniugi o a seguito della prigionia o per condanna dei lavori forzati a vita e alla deportazione.
La dote
Si intende quei beni che la moglie portava al marito. Lo scopo di questo conferimento era quello di contribuire agli oneri del matrimonio e ai figli. La dote poteva consistere in beni mobili e immobili, essa veniva direttamente data, oppure prima era promessa. Soprattutto è imposto al marito e ai suoi eredi l’obbligo della restituzione. Il diritto alla restituzione è esclusivamente della moglie se il matrimonio si è sciolto per divorzio o per morte del marito. Le ritenzioni vengono abolite da Giustiniano. In età post-classica si afferma un altro istituto rispetto alla dote, si tratta della donazione prima delle nozze, donazione che il futuro sposo, faceva alla futura sposa.
Capitolo I: Sistematiche, divisioni, partizioni e definizioni
Res corporales, res incorporales
A più riprese si è richiamata la sistematica delle Istituzioni di Gaio, adottata anche nelle Istituzioni di Giustiniano. Dopo la trattazione delle persone vengono ora le cose. Le cose, res, cioè i beni, in quanto oggetto di diritti patrimoniali. Gaio introduce una distinzione essenziale per la impalcatura sistematica della materia: quella tra cose corporali (res corporales), le cose che si toccano, quindi di possesso e di usucapione e che sono l'oggetto dei diritti patrimoniali; e cose incorporali (res incorporales) cioè i diritti stessi. Incorporali sono quelle che non si possono toccare. Ne ha rilievo che nell’eredità siano contenute cose corporali, infatti il diritto di successione in sé e d’obbligazione in sé. Della proprietà si tratta nel solo ambito delle cose corporali e attraverso quali persone le possiamo acquistare od alienare.
Res in patrimonio, res extra patrimonium
Le cose si distinguono a seconda che possano entrare nel nostro patrimonio o no. La distinzione vuole rimarcare che esistono cose le quali restano fuori dall’appartenenza e dalla disposizione privata. Si tratta delle cose sacre dedicate agli déi dell’Olimpio; le cose religiose dedicate agli déi inferi; le cose sante. Questi tre tipi di cose erano anche dette res divini iuris. Res divini iuris, dunque, contrapposte alle res humani iuris.
Res mancipi, res nec mancipi
Iniziamo a vedere la differenza di questi due termini. Gaio dice che le res mancipi sono così chiamate in quanto costituiscono oggetto di mancipatio. Mentre le cose nec mancipi si trasmettono con semplice consegna corporale o con in iure cessio. Vediamo altre classificazioni ovvero la divisione tra cose consumabili e cose inconsumabili. Cose fungibili e cose infungibili. Vediamo cose di genere e si intende evidenziare non tanto la loro sostituibilità con altre, ma la loro appartenenza. Mentre le cose di specie sono per lo più individuate, con il loro nome. Altra distinzione è quella tra cose divisibili, nel senso che una loro materiale partizione non ne distrugge l’utilità economica e cose indivisibili che all’opposto se si dividono si distruggono.
Cose mobili, cose immobili
Le cose inerenti al suolo si usucapivano, già nelle 12 tavole in due anni. Le altre cose in un anno. Le cose mobili se non erano presenti non si potevano mancipare, potevano essere mancipate più cose immobili.
La proprietà e le proprietà
Va detto che i Romani non hanno conosciuto la proprietà, bensì le proprietà. Esistono almeno tre tipi di proprietà: la proprietà civile, la proprietà pretoria e la proprietà provinciale.
La proprietà civile
La locuzione dominio secondo il diritto dei quiriti, esprime il diritto di proprietà inizialmente esclusivo dei cittadini romani. Con l’editto di Caracalla del 212 quasi tutti gli abitanti dell’impero divennero cittadini. Per tornare a dominio dei quiriti, esso non era riconosciuto agli stranieri; il diritto romano concedeva loro di acquistare dei beni a Roma, ma non mi riconosceva in dominio quiritario sui medesimi.
I limiti della proprietà
Con il tempo non sono mancati i vincoli imposti al dominio. Vincoli ovviamente da intendere come altrettanti ostacoli è frapposti al libero esercizio del diritto da parte del proprietario. Tali limiti concernevano anzitutto gli edifici. L’altezza degli edifici ha costituito materia di interventi frequenti. Quanto ai vincoli concernenti i terreni, dalle 12 tavole risulta, ad esempio che in correva ai proprietari l'obbligo di manutenzione delle strade è di tracciarle secondo certe misure. Ricordiamo le esportazioni per pubblica utilità, espropriazioni di schiavi meritevoli nei confronti dello stato, per lo più l'atto di esproprio veniva costruito come una emptio ab invito. Giustamente, dice Gaio (non dobbiamo fare uso malamente del nostro diritto) queste parole di Gaio esprimono un principio generale. Infatti atti probabilmente non erano vietati in diritto Romano come invece lo sono nel nostro codice civile, articolo 833. La coesistenza di questi principi doveva portare frequentemente nella pratica a soluzioni contrastanti ma non di rado equitative, come nel caso del proprietario che scavando nel proprio fondo, avesse reciso la vena d'acqua che irrorava il fondo vicino.
I modi di acquisto della proprietà
Gaio dice: acquistiamo la proprietà per diritto delle genti… per diritto civile. Le fonti antiche considerano i modi di acquisto del dominio a seconda che siano di diritto naturale o delle genti. Più utile è la classificazione elaborata dalla dottrina moderna che pone l'accento sul fatto che il diritto sorga ex novo in capo al proprietario oppure sia trasmesso da un alienante. Per l’occupazione si diventa proprietari attraverso la presa di possesso di una cosa è la relativa intenzione di tenerla come propria. Vediamo ora le poche cose speciali: Cose di nessuno e cose del nemico. Sono cose di nessuno gli animali selvatici, cioè pesca e caccia: le cose trovate sulla spiaggia come gemme è lapilli. Oltre all'occupazione delle bestie selvatiche, è possibile l'occupazione anche delle bestie che, catturate abbiano riguadagnato la libertà naturale e di quelle addomesticate che abbiano perso la consuetudine di ritornare al luogo di origine. Va segnalata la disputa interno al problema se all'occupante bastasse, per diventare proprietario, il semplice ferimento dell'animale.
Cose abbandonate
Sono soggette all'azione anche le cose abbandonate. Si intende per abbandonato tutto ciò che il proprietario getta via, con l'intento che quella cosa non sia più sua. La presa di possesso di una cosa abbandonata, con intenzione di tenerla come propria, ne termina l’acquisto. L'acquisto immediato della cosa attraverso la presa di possesso avviene solo se la cosa è stata effettivamente abbandonata. Va infine ricordato il caso di che si impossessa di una cosa effettivamente abbandonata ma non dal vero proprietario. Se concorrono tutti i requisiti il possessore potrà diventare proprietario per usucapione avvalendosi di un apposito titolo pro derelicto.
Per il tesoro
Si intendeva un vecchio deposto di monete di cui non si sapeva niente è che ora non aveva un padrone. Se ritengo nel mio fondo un tesoro, è mio. Se lo ritiene un estraneo, è per metà mio è per metà suo.
Accessione
È termine a tecnico con il quale, in dottrina, si vuole indicare globalmente diversi fenomeni tutti accomunati dal fatto che il proprietario di una cosa principale acquista la proprietà di una cosa accessoria appartenente ad altri la quale si unisca alla prima da formare un tutt'uno. Seguendo una consolidata tradizione espositiva di regola distinguiamo tra accessione mobiliare, ed accessione immobiliare. La cessione immobiliare esse comprendono: l'alluvione, terriccio che si stacca da fonti a monte è impercettibilmente, con il tempo, accresci fondi a valle; veniamo ora all’accessione di mobile a mobile anche qui il principio è sempre lo stesso: due cose di due proprietari, di cui una è accessoria e l'altra è principale, diventano un tutt'uno. La ruota accede al carro, la gemma all'anello, il braccio al tronco della statua, ecc.
Acquisto dei frutti
Tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario, figura l'acquisto dei frutti.
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