I diritti di libertà
Scheda 1
I diritti di libertà nello Statuto Albertino
- La previsione e la disciplina dei diritti di libertà costituiscono due aspetti significativi nella definizione della forma di Stato. La scelta di riconoscere costituzionalmente le libertà fondamentali e di predisporre strumenti di garanzia a tutela delle stesse caratterizzano il modo in cui si articolano i rapporti tra lo Stato e la società civile.
- L’evoluzione storica delle diverse forme di Stato coincide con una diversa disciplina dei diritti di libertà.
- Nella forma di Stato liberale i diritti di libertà erano concepiti come “libertà dallo Stato” (libertà negative) e si configuravano quali strumenti di tutela della sfera di autonomia dei singoli dai possibili abusi da parte dei pubblici poteri.
- La codificazione all’interno dei testi costituzionali del periodo liberale di un elenco di diritti attribuiti ai singoli, rappresenta la garanzia della tutela della loro sfera di autonomia e segna il definitivo superamento della forma di Stato assoluto in cui il riconoscimento, la definizione dei limiti e delle garanzie dei diritti erano affidate esclusivamente allo Stato.
- Lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto nel 1848, prevedeva un elenco di diritti (artt. 24-32 dello Statuto) in cui era possibile riscontrare gli elementi e le caratteristiche proprie di una forma di Stato liberale.
L’articolo 24 dello Statuto riconosceva una dimensione meramente formale del principio di eguaglianza sancendo che “tutti i Regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado sono eguali di fronte alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi”.
Lo schema formale degli articoli dello Statuto dedicati ai diritti fondamentali risultava sostanzialmente identico e strutturato in due parti distinte: nella prima era affermato e riconosciuto il diritto in quanto tale, nella seconda era invece previsto il rinvio alla legge quale strumento esclusivo di definizione dei limiti di esercizio del diritto stesso.
I diritti fondamentali nello Statuto Albertino
Articolo 26 La libertà individuale è guarentita.
Libertà personale Nessuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.
Il domicilio è inviolabile.
Articolo 27 Niuna visita domiciliare può avere luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.
Libertà di domicilio
La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.
Articolo 28 Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.
Libertà di stampa
È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica.
Articolo 32 Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.
Libertà di riunione
I diritti di libertà e la Costituzione italiana
Principi generali
- L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana segna il definitivo e formale superamento della forma di Stato liberale e l’adozione di un modello di Stato sociale in cui il catalogo dei diritti di libertà, sino a quel momento costituito dalle sole libertà dallo Stato/libertà negative, si arricchisce di una nuova dimensione data dalle c.d. libertà positive/libertà nello Stato, intese come strumenti di partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita politica e sociale del Paese.
- L’articolo 3.2 della Costituzione del 1948 costituisce il riferimento testuale del rapporto tra forma di Stato e diritti di libertà, in quanto aggiunge all’eguaglianza formale di cui al primo comma, l’eguaglianza sostanziale. Questa nuova dimensione del principio di eguaglianza attribuisce allo Stato non solo il compito di garantire il rispetto delle sfere individuali dei singoli, come già era previsto nello Statuto Albertino, ma anche quello di impegnarsi concretamente al fine di assicurare a tutti i cittadini un esercizio effettivo delle libertà costituzionali.
Il principio di eguaglianza sostanziale ammette dunque l’esistenza di disuguaglianze di fatto e attribuisce ai pubblici poteri il compito di garantire a coloro che di fatto risultano diversi dagli altri, di godere degli stessi diritti e di esercitare le stesse libertà. L’eguaglianza formale invocata dalla Corte Costituzionale sin dalla sentenza n. 3 del 1957 come “trattamento eguale di condizioni eguali e trattamento diseguale di condizioni diseguali” deve dunque cedere il passo di fronte a situazioni concrete, perché sia garantito a tutti i cittadini il godimento dei propri diritti.
Attraverso la codificazione dell’eguaglianza sostanziale l’articolo 3.2 della Costituzione riconosce il fondamento costituzionale dei c.d. diritti sociali, ossia di quei diritti che attribuiscono al cittadino la pretesa ad una determinata prestazione d’opera nei confronti dei pubblici poteri e al contempo impongono loro il dovere ad adempiere a quella prestazione.
Articolo 3 della Costituzione
Principio di eguaglianza
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del Paese.
Articolo 3 comma 2
Articolo 3 comma 1
Eguaglianza sostanziale
Eguaglianza formale
Lo Stato si impegna ad assicurare l’esercizio effettivo delle libertà costituzionali e mira a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all’interno dell’organizzazione sociale del Paese.
Lo Stato riconosce e garantisce l’intangibilità delle sfere di autonomia dei privati.
Libertà dallo Stato/Libertà negative.
Libertà nello Stato/Libertà positive.
- L’articolo 2 contiene la disposizione che contempla in via generale i diritti di libertà nel nostro ordinamento costituzionale. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Il disposto dell’articolo 2 assume particolare rilevanza in quanto evidenzia, come sostenne Dossetti alla Costituente, “la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella competente dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella” e segna in via definitiva il momento del superamento del rapporto Stato-individuo che aveva caratterizzato il regime fascista.
- L’articolo 2 assume particolare rilievo nel quadro dei principi fondamentali contenuti all’interno della Costituzione per diversi ordini di ragioni: in primo luogo esso impone alla Repubblica, intesa nelle sue diverse articolazioni, istituzionale, territoriale e sociale, di riconoscere e garantire diritti a tutti gli uomini indipendentemente dalla cittadinanza (principio personalista); in secondo luogo l’articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili non solo al singolo, in quanto individuo, ma anche al singolo in quanto membro di formazioni sociali, con ciò ammettendo che le formazioni sociali costituiscono uno strumento indispensabile per lo svolgimento della persona e hanno attribuita una posizione all’interno dell’ordinamento, analoga a quella riconosciuta al singolo individuo (principio pluralista).
- L’articolo 2 assume una particolare rilevanza anche perché rappresenterebbe il riferimento istituzionale di diritti non riconosciuti espressamente all’interno della Costituzione. Il problema che sorge dalla lettura dell’articolo 2, e su cui la dottrina e la giurisprudenza da tempo dibattono, è quello se considerare la formula in esame una disposizione a fattispecie chiusa o una disposizione a fattispecie aperta. La prima impostazione, accolta da autorevoli sostenitori (Pace, Barile, Caretti), si fonda sulla considerazione che la formula contenuta nell’articolo 2 è riassuntiva di tutte le libertà espressamente garantite nelle successive disposizioni costituzionali (articoli 13-21 Cost.), ma soggetta a potenziale estensione attraverso un’attività interpretativa rivolta ad ampliare il significato della normativa esistente. La seconda impostazione, quella che considera il dettato dell’articolo 2 una disposizione a fattispecie aperta, e sostenuta da una parte consistente della dottrina (Barbera, Ferri, Grossi, Martines, Pizzorusso, Perlingeri) accoglie il principio che l’articolo 2 della Costituzione non si esaurisca nelle libertà espressamente garantite, ma sia in grado di ricomprendere tutte le nuove domande di libertà riconosciute dalla giurisprudenza e dal legislatore ordinario. Il disposto dell’articolo 2 riconosce, seppure implicitamente, tutti quei nuovi diritti di cui la Costituzione materiale consente l’emersione.
L’articolo 2 consente dunque l’ingresso di diritti non espressamente previsti all’interno della Costituzione, ma che attraverso l’attività interpretativa posta in essere dagli operatori del diritto acquisiscono la stessa portata e il medesimo valore di quelli espressamente prescritti.
Questa ultima lettura della Costituzione è stata recepita in modo definitivo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale a partire dal 1987 (sent. nn. 215 e 561 del 1987), sebbene qualche apertura in tal senso si era verificata già nel 1973 (sent. n. 38 del 1973 con la copertura del diritto sulla propria immagine) e nel 1975 (sent. 225 del 1975 con la copertura del diritto alla rettifica nell’informazione televisiva).
Le garanzie costituzionali ai diritti di libertà
Riserva di legge e riserva di giurisdizione
- Le garanzie predisposte dalla Costituzione a tutela dei diritti di libertà sono rappresentate dalla riserva di legge e dalla riserva di giurisdizione. La riserva di legge rappresenta oggi un importante strumento predisposto dalla Costituzione che garantisce il cittadino assicurandolo che solo il legislatore può porre la disciplina della materia. La riserva di giurisdizione è anche esso uno strumento di garanzia predisposto dalla Costituzione che affida unicamente all’autorità giudiziaria la facoltà di imporre limitazioni alle sfere di libertà dei singoli, nei modi e casi previsti dalla legge e con le garanzie che caratterizzano il procedimento che davanti ad essa si svolge. Se la riserva di legge (assoluta, relativa, rafforzata) è uno strumento che attribuisce alla legge, ad esclusione di ogni altra fonte, la definizione delle singole libertà nonché dei limiti che possono essere imposti al loro concreto esercizio, la riserva di giurisdizione attribuisce al giudice, ad esclusione di altre autorità, il potere di imporre nelle singole fattispecie concrete, le limitazioni all’esercizio dei diritti di libertà previste dalla legge.
I diritti di libertà nella Costituzione italiana
Libertà individuali
- Libertà personale: art. 13 Cost.
- Libertà di domicilio: art. 14 Cost.
- Libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione: art. 15 Cost.
- Libertà di circolazione e soggiorno: art. 16 Cost.
- Libertà di religione: art. 19 Cost.
- Libertà di manifestazione del pensiero: art. 21 Cost.
Libertà collettive
Sono quelle la cui titolarità spetta comunque al singolo in quanto tale, ma che acquistano significato solo attraverso l’esercizio che di esse facciano più soggetti.
- Libertà di riunione: art. 17 Cost.
- Libertà di associazione: art. 18 Cost.
Libertà personale
Art. 13 Cost.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Oggetto di tutela
- Il concetto di libertà personale risale al periodo medioevale e trova il suo fondamento nella garanzia del habeas corpus, un ordine impartito dal Re alla polizia di presentare, entro un termine perentorio, il detenuto davanti alla giurisdizione, al fine di rendere noti i motivi dell’arresto e contestualmente sottrarre alla disponibilità del feudatario la libertà individuale del suddito.
Dall’esame dei lavori dell’Assemblea Costituente emerge che la libertà personale di cui all’articolo 13 della Costituzione era stata concepita in chiave meramente fisica con il conseguente divieto alle pubbliche autorità di ogni tipo di coercizione fisica.
La definizione del concetto di libertà personale risulta non del tutto univoca. La dottrina ha mostrato a riguardo posizioni differenti: alcuni autori (Galeotti, Pace, Amato) ritengono che la nozione di libertà personale coincida esclusivamente con quella fisica; altri, (Mortati, Barbera) considerano le garanzie predisposte dall’articolo 13 estendibili anche alla tutela della dignità sociale; infine (Barile, Grossi, Guarino, Galizia) guardano all’articolo 13 come una disposizione che tutela non soltanto l’inviolabilità della libertà fisica, ma anche di quella morale. L’oggetto di tutela è dunque, in quest’ultima impostazione, la disponibilità del proprio essere fisico da ogni coercizione effettiva e da ogni pressione tendente a costringere lo stato psichico del soggetto.
Garanzie
- La garanzia dell’inviolabilità della libertà personale è contenuta nell’articolo 13
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