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Istituzioni di diritto pubblico

Introduzione

Quotidianamente entriamo a contatto con una serie di regole e spesso lo facciamo senza nemmeno rendercene conto (come ad esempio validare il biglietto dell'autobus). In una società organizzata come quella dello Stato, le regole sono indispensabili per interdisciplinare i rapporti fra gli individui, stabilire come e da chi devono essere fatte le leggi ed indicare il gruppo di soggetti tenuti a rispettarle. In ambito giuridico, si utilizza per esprimere tutto questo la parola legge (o norma giuridica). Tuttavia, non esistono solamente regole giuridiche ma esistono anche norme di tipo religioso o morale che dipendono dalla nostra sensibilità e coscienza. La differenza fra questi due tipi di norme è che se non si rispettano le prime si va incontro ad una sanzione (o "punizione"). Esistono però dei casi in cui una norma di tipo religioso, diventa anche una norma di tipo giuridico: Es. 10 comandamenti: "Non uccidere" Art.575: "Chiunque cagioni la morte di un individuo è punito con la reclusione di anni 21."

Caratteristiche di una norma giuridica

  • Positiva: cioè viene posta dagli organi dello Stato;
  • Generica: si rivolge ad una generica categoria di individui;
  • Astratta: descrive una situazione ipotetica (fattispecie astratta) e non un fatto concreto (fattispecie concreta);
  • Obbligatoria: tutti i soggetti sono tenuti a rispettarla;
  • Coattiva: se non si rispetta la norma, si va incontro ad una sanzione;
  • Bilaterale: può garantire un diritto ad un cittadino ma allo stesso tempo imporre un obbligo ad un altro;
  • Relativa: varia nello spazio e nel tempo (cioè da Stato a Stato o all'interno dello Stato stesso).

Es. Mangiare la carne di maiale: Italia ❌ Stati islamici ✅

Es. Divorzio: Stato italiano ✅ Stato del Vaticano ❌

Alcuni concetti generali

Quando parliamo del diritto, lo facciamo attraverso due accezioni:

  • Soggettiva: indica una pretesa (ho diritto di…, è un mio diritto…);
  • Oggettiva: insieme di norme che disciplinano la società.

Ogni nostro comportamento viene giudicato attraverso le regole di ciascun ordinamento (che non sempre sono compatibili). Per Stato si intende quella particolare forma storica di organizzazione del potere che detiene il monopolio della forza legittima e si avvale di un apparato amministrativo. Per spiegare cosa si intende con la formula "detiene il monopolio della forza legittima" è necessario introdurre il concetto di sovranità (anch'esso presenta due accezioni):

  • Interna: lo Stato detiene il supremo potere di comando e non vi è nulla al di sopra di esso;
  • Esterna: lo Stato è indipendente rispetto agli altri Stati.

Fonti del diritto: nozioni generali

Dicasi fonte del diritto, l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche cioè a rinnovare l'ordinamento giuridico stesso. È una definizione piuttosto circolare in quanto è l'ordinamento giuridico che esprime in che modo può essere rinnovato l'ordinamento giuridico stesso. La Costituzione è la massima fonte del diritto e stabilisce quali sono gli atti o le norme che possono produrre fonti; non tutte, perché in un ordinamento giuridico a struttura gerarchica come quello dello stato moderno basta che la Costituzione indichi quali sono gli atti ad essa inferiori chiamati fonti primarie (fonti o atti ad essa equiparati) che a loro volta andranno a determinare norme di tipo inferiore: le fonti secondarie.

Le norme che indicano quali sono le fonti del diritto, cioè disciplinano i modi di produzione del diritto vengono chiamate fonti sulla produzione (o norme di riconoscimento). Molto importanti sono poi le fonti di cognizione ossia quei documenti che rendono conoscibile “la norma”, ovvero, grazie alla pubblicazione su questi documenti la norma diviene da quel momento (di solito 15 giorni dopo) efficace, ovvero vincolante (es: Gazzetta Ufficiale).

Vi sono poi le fonti di produzione che indicano gli atti o i fatti idonei a produrre diritto e si dividono in:

  • Fonti-atto: indicano i comportamenti consapevoli e volontari degli individui che producono effetti giuridici;
  • Fonti-fatto: rappresentano una categoria più residuale perché indicano le norme di cui lo Stato ordina e riconosce l'applicazione non perché prodotte da un specifico soggetto designato dallo Stato, ma per il semplice fatto di esistere. Es. Consuetudini internazionali, norme dell'UE

Ogni tipo di fonte ha una sua forma essenziale, che i singoli atti devono rispettare per essere riconoscibili come appartenenti a quella Fonte. La forma tipica dell'atto è data da una serie di elementi quali l'intestazione, l'autorità emanante, il nome del proprio dell'atto e procedimento di formazione dell'atto stesso. Dal punto di vista redazionale, l'atto è suddiviso in articoli e questi in commi; gli articoli, spesso corredati da una rubrica che ne indica l'argomento, possono essere raggruppati in capi e questi in titoli e parti.

Il principio di esclusività dice che in uno Stato sovrano, trovano riconoscimento le sole fonti di diritto interno, salvo che l’ordinamento stesso non disponga diversamente. Ma in Italia? Art. 10, co.1 «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute»

Esistono due tipologie di «rinvio» a fonti extra-ordinamentali:

  • Rinvio fisso (detto anche materiale o recettizio): è il meccanismo con cui una norma di diritto interno richiama un atto di un altro ordinamento che di solito viene allegato. Il rinvio è fisso perché si richiama un singolo atto (es. un trattato internazionale);
  • Rinvio mobile (detto anche formale, o non recettizio): è il meccanismo con cui non ci si richiama ad uno specifico atto estero/internazionale, ma ad una fonte extra-ordinamentale.

L'atto normativo è un documento scritto che presenta determinate caratteristiche formali. Attraverso esse, il legislatore (colui che esercita il potere normativo) esprime la sua volontà nel voler disciplinare una determinata materia. Per la loro caratteristica imperativa gli enunciati degli atti normativi vengono chiamati disposizioni. Benché siano scritte, possono sempre sorgere dei dubbi circa il loro significato: entra così in gioco la figura dell'interpretazione.

Vi sono due tipi di interpretazioni principali:

  • Interpretazione estensiva: Si estende il significato della norma (il legislatore voleva dire di più);
  • Interpretazione restrittiva: Si restringe il significato della norma (il legislatore voleva limitarsi a…)

Le antinomie sono contrasti tra norme, ossia fra leggi che presentano fra loro un significato contrastante. È compito dell'interprete trovare una soluzione, scegliendo la norma da applicare al caso. In molti casi, la risoluzione rispetto a questa problematica viene codificata nelle leggi stesse (un esempio sono le preleggi). Se ciò non viene individuato, si può ricorrere ad una interpretazione di tipo sistematico dando alle due norme un significato simile (al fine di eliminare il contrasto). Oppure si possono ricorrere ad altri criteri:

  • Criterio cronologico: in caso di antinomia va scelta la norma più recente rispetto a quella più vecchia. L'effetto che si produce è l'abrogazione, ossia la cessazione di efficacia della vecchia norma. L'efficacia è la capacità di produrre effetti giuridici, una norma diventa efficace quando entra in vigore.

Principio di irretroattività: le norme giuridiche dispongono solo per il presente e per il futuro, non per il passato (la vecchia norma regola solo i rapporti pendenti). Questo principio vale anche per l'abrogazione. Art.11 Preleggi "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha un effetto retroattivo."

L'effetto abrogativo può essere prodotto da diversi fenomeni, l'art.15 delle Preleggi codifica alcune ipotesi:

  • Abrogazione espressa: Per dichiarazione espressa dal legislatore;
  • Abrogazione tacita: Per incompatibilità fra le due disposizioni;
  • Abrogazione implicita: Perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
  • Criterio di specialità: applicazione della norma speciale e non di quella generale per un determinato caso. Come effetto si produce la deroga, ossia la non applicazione della norma generale per casi specifici ed applicazione di una norma particolare. Le due norme sono entrambe efficaci: sta all’interprete scegliere quale delle due applicare, disapplicando l’altra.

Es. Legge X del 2013: art. 2 “Tutti gli studenti pagano 100 euro di tasse, tranne gli studenti meritevoli che ne pagano 50.” Legge Y del 2014: art. 27 “Tutti gli studenti pagano 200 euro di tasse” La norma sui meritevoli resiste all’abrogazione perché è speciale → Deroga

  • Criterio gerarchico: in caso di antinomia va scelta la norma che nella scala della gerarchia delle fonti occupa la posizione più alta. Come effetto si ottiene l'annullamento, ossia la perdita di efficacia e di validità della norma. Una norma viene dichiarata invalida perché presenta dei vizi:
    • Vizi formali: Riguarda la forma dell'atto, può essere causato da un erroneo procedimento di formazione o perché prodotto da una autorità non competente.
    • Vizi sostanziali: Riguarda il contenuto dell'atto, la disposizione è viziata perché produce un'antinomia.
  • Criterio di competenza: È un criterio di risoluzione delle antinomie tra fonti in base al quale la fonte abilitata (da una fonte superiore) a disciplinare una materia prevale sulle altre norme non abilitate a farlo. È un principio nuovo, tipico degli ordinamenti complessi, caratterizzati dalla presenza di più centri di produzione normativa (U.E., Regioni, ecc…). Produce come effetto l'annullamento.

Fenomeno simile alla deroga è la sospensione ossia la sospensione dell'efficacia della norma per un determinato periodo.

La Costituzione

La Costituzione è il testo normativo che definisce i tratti essenziali dell'ordinamento giuridico dello Stato. È inoltre uno strumento di garanzia e di tutela dei diritti ed è entrata in vigore il 1º gennaio del 1948. Generalmente esistono due tipi di costituzione:

  • Flessibile: per la formazione delle leggi che la compongono si può seguire il normale iter legislativo;
  • Rigida: per la formazione delle leggi che la compongono è necessario seguire un procedimento più gravoso e complesso.

Alle origini della Costituzione italiana vi è lo Statuto Albertino del 1848:

  • La prima costituzione dello Stato italiano;
  • Una costituzione flessibile;
  • Concessa dal Re che partecipava di tutti i poteri;
  • I diritti riconosciuti non a tutti e non garantiti.

Le tappe del «processo costituente»:

  1. 2 giugno 1946: referendum istituzionale ed elezione dell’Assemblea costituente a suffragio universale maschile e femminile;
  2. Gennaio 1947: presentazione in Assemblea costituente del testo base della Costituzione, redatto dalla Commissione dei 75;
  3. Dicembre 1947: l’Assemblea costituente approva la Costituzione della Repubblica;
  4. 1 gennaio 1948: entrata in vigore della Costituzione;
  5. Aprile 1948: prime elezioni politiche repubblicane.

La nostra Costituzione è di tipo rigido, eccone la prova:

  • Art. 1: “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”;
  • Art.138: procedimento di revisione costituzionale;
  • Art.139: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale;
  • Art.134: competenze della Corte costituzionale.

Le due forme di garanzia della Costituzione

  • Il procedimento di revisione costituzionale (art. 138) ⇒ ha la funzione di garantire la rigidità della Costituzione;
  • La giustizia costituzionale (art. 134) ⇒ ha la funzione di garantire la supremazia.

Procedimento per la formazione della legge costituzionale

Se normalmente per formare una legge basta una deliberazione a maggioranza relativa con la consequenziale promulgazione e pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale, per la legge costituzionale la questione è diversa:

  1. Si verifica una prima deliberazione a maggioranza relativa (i sì devono superare i no). È la fase più lunga, in quanto il testo destinato a viaggiare fra le due camere nel tempo necessario per trovare un accordo fra i due;
  2. Dopo tre mesi, si verifica la seconda deliberazione in questo caso possono avvenire due cose:
    • Il testo viene approvato tramite una maggioranza assoluta (metà più uno dei membri di ciascuna camera) e pubblicato. Tuttavia, dopo 3 mesi è possibile richiedere un referendum popolare per sottoporre il testo al popolo. Ciò può essere fatto solamente o da cinquecentomila elettori, o da un quinto dei membri di ciascuna camera oppure da 5 consigli regionali;
    • Se il testo viene invece approvato da una maggioranza qualificata (due terzi dei membri di ciascuna camera) un testo viene pubblicato senza possibilità di referendum.

Legge formale

È un atto normativo prodotto dalla deliberazione delle camere e dalla promulgazione da parte del presidente della Repubblica. La "forma" della legge è indicata da un procedimento già scritto nella Costituzione e grazie a questo si creano: le leggi ordinarie e le leggi costituzionali. Dunque con l'espressione legge formale si vanno a indicare sia quelle leggi che occupano nella gerarchia delle fonti, lo stesso gradino della Costituzione (leggi costituzionali) e quelle che occupano un gradino inferiore (leggi ordinarie).

Atti aventi forza di legge

Sono degli atti normativi che non hanno la stessa forma della legge in quanto non sono prodotti attraverso la formazione del normale iter legislativo. Solo per equiparati alla legge ordinaria (occupano la stessa posizione nella scala gerarchica). Possono quindi abrogarla o essere abrogati da quest'ultima.

Procedimento

È una serie coordinata di atti mirata al raggiungimento di uno stesso risultato finale. Si compone di diversi atti:

  1. Fase di iniziativa (=iniziativa legislativa): consiste nella presentazione di un disegno di legge ad una camera. Questa iniziativa aspetta ad alcuni soggetti ben specificati dalla nostra Costituzione:
    • Iniziativa governativa: al governo spetta il compito di occuparsi di specifiche materie (art. 81 e 77.2)
    • Iniziativa parlamentare: qualsiasi senatore o deputato può proporre un disegno di legge alla propria camera;
    • Iniziativa regionale: anche consigli regionali possono proporre progetti di legge (art.121.1);
    • Iniziativa popolare: anche cinquecentomila elettori possono proporre un disegno di legge. Questa però è ormai una disposizione disapplicata ed è regolata dalla legge 352 del 1970.
  2. Fase deliberativa (=deliberazione legislativa): le due camere decidono se deliberare o meno un testo di legge:

    ART.72: "Ogni disegno di legge presentato da una camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale." La Costituzione obbliga quindi la camera ad essere affiancata da quella che è una commissione competente (le commissioni parlamentari sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari).

    • Procedimento ordinario in sede referente: si utilizza in materia costituzionale, elettorale e in delegazione legislativa. La commissione in sede referente guarda i disegni di legge e fa le 3 letture. Analogamente, lo stesso procedimento avviene in entrambe le camere. Se non vi sono problemi, il testo viene promulgato. Inoltre sia la commissione che l'aula possono bloccare il procedimento di formazione della legge;
    • Procedimento d'urgenza: il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza;
    • Procedimento per commissione deliberante (art.72 commi 3 e 4): la Costituzione individua una procedura in cui la commissione possa concludere l'esame della legge, arrivando tu una delibera senza passare per le camere (che svolge imperterrita le sue 3 letture). Con questa procedura si restringono i tempi di approvazione: in questo modo si liberano le camere da "iper lavoro";
    • Procedimento per commissione in sede redigente: è una via di mezzo tra il procedimento deliberante e ordinario: la commissione fa le sue 3 letture e le camere invece fanno solo l'ultima.

    NB. Su richiesta di un decimo dei componenti della camera o di un quinto dei componenti della commissione si può ritornare al procedimento ordinario.

  3. Promulgazione (art.73 commi 1 e 2): il disegno di legge viene poi promulgato dal presidente della Repubblica entro un mese (salvo deliberazioni parlamentari di urgenza). Quest'ultimo si accerta che il disegno di legge sia stato...
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anna.dalessio2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Colaluca Cinzia.
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