Fonti
Per vedere le leggi: www.normattiva.it.
Per le sentenze costituzionali: www.giurcost.org.
1 - Le norme giuridiche
Costituzione: etimologia “stare” = dal latino “cum = “stare insieme”. Infatti, la costituzione è un insieme di regole che ci consentono di convivere pacificamente; tutte le norme dell’ordinamento giuridico sono rivolte a questo fine, ossia garantire un’ordinata convivenza civile.
Definizione
La norma giuridica è un imperativo astratto avente per oggetto un comportamento umano, ossia qualcosa che noi facciamo è oggetto di una disciplina giuridica.
Le norme giuridiche appartengono al gruppo delle norme etiche, ossia non ciò che è, ma ciò che deve essere, dunque una doverosità. Il linguaggio usato nella scrittura delle norme non è descrittivo, bensì prescrittivo, poiché prescrive qualcosa. Uno dei caratteri della scrittura delle norme giuridiche è l’imperatività, poiché esse sono dei comandi.
Le norme giuridiche sono norme particolari perché hanno caratteristiche loro proprie che le distinguono dalle altre norme (morali, tecniche, di costume).
Distinzione fra disposizione e norma
- Disposizione = è un testo scritto, composto da enunciati linguistici (es. un articolo della costituzione, della legge o un trattato europeo). Nel momento in cui si interpreta la disposizione riempiendola di contenuto, vuol dire che si sta estraendo da quella disposizione una norma, infatti.
- Norma = è il frutto dell’interpretazione e si traduce in comandi, divieti, permessi, definizioni e regole sulle altre norme (meta-norme). Per interpretare le disposizioni vi sono delle regole, enunziate nell’art.12 delle preleggi, che è una meta norma.
Non c’è equivalenza fra disposizione e norma, dunque non è detto che per 1 disposizione corrisponda 1 norma. Possono verificarsi diverse casistiche:
- Da una sola disposizione scaturiscono più norme, che fra loro possono essere compatibili o incompatibili (“antinomie normative”, dal greco “anti nomos” ossia “regole che entrano in contrasto”).
- Disposizioni che non contengono norme; ciò è avvenuto ad esempio quando sono stati approvati i nuovi statuti regionali, riscritti dopo la riforma costituzionale del 2001; in essi sono state inserite proclamazioni di principio che, dal punto di vista normativo, erano inconsistenti, difatti la Corte costituzionale ha dichiarato queste proclamazioni prive di effetti giuridici, dunque disposizioni a sé stanti, prive di contenuti normativi.
- Norme che non hanno disposizioni; sono le cosiddette consuetudini, quelle fonti fatto dell’ordinamento che scaturiscono dai comportamenti ai quali i consociati riconoscono valore giuridico.
- Norme che nascono da più disposizioni; capita che delle norme abbiano necessità di un’interpretazione di più disposizioni insieme. Si parla di combinato disposto: l’ordinamento giuridico è complesso, quindi spesso per dare senso a qualcosa (norma) servono disposizioni diverse.
Caratteristiche che contraddistinguono le norme giuridiche
- Esteriorità = ha un significato bivalente: 1) la norma giuridica regola solo i comportamenti umani che si manifestano all’esterno (non i pensieri), 2) la norma giuridica viene posta da un’autorità esterna al soggetto cui è riconosciuto il potere di dettare le norme giuridiche.
- Coercibilità = la coercibilità è data dal fatto che la norma giuridica può essere fatta rispettare anche contro la volontà del singolo, infatti esiste uno specifico apparato dell’ordinamento che può sanzionare chi non rispetta la norma con vari tipi di sanzione, dalle più leggere alle più pesanti, in base a ciò che è stato commesso.
- Imperatività = la norma deve esprimere un comando, grazie al linguaggio prescrittivo.
- Plurilateralità = le norme giuridiche hanno come finalità quella di instaurare rapporti ordinati tra una pluralità di soggetti, far sì che i comportamenti del singolo portino poi nell’insieme a rapporti sociali ordinati; in altre parole, regolano i comportamenti di tutti in modo che tutti siano messi nella condizione di non nuocere agli altri.
- Generalità e astrattezza = sono rispettivamente l’elemento soggettivo e oggettivo della norma giuridica: la generalità è l’aspetto soggettivo perché riguarda i soggetti a cui la norma è destinata, i quali non sono determinati, bensì indeterminati e generici; invece l’astrattezza è l’aspetto oggettivo perché riguarda l’oggetto che viene disciplinato, dunque il comportamento che viene regolato, che è un comportamento non preciso, ma uno astratto.
Esempio, art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno.”
“Colui che ha commesso il fatto” è la parte soggettiva, la generalità, difatti si tratta di un’informazione molto generica; “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto” è la parte oggettiva, è l’astrattezza, difatti regola l’oggetto, il comportamento, ed è esposto in modo astratto, non regola uno specifico comportamento.
- Ripetibilità = nel maggiore tempo possibile, criterio di ripetibilità collegato a generalità e astrattezza (per essere ripetibile una norma deve essere generale e astratta).
- Novità = si può aggiungere una nuova norma a patto che essa non sia già presente, non devono esserci norme che trattano lo stesso argomento; la norma giuridica deve essere innovativa e deve essere inserita in un contesto preesistente, dunque tutte le altre norme devono essere interpretate anche alla luce della nuova norma introdotta.
Elementi che concorrono a determinare la vigenza della norma
Vigenza = l’esistenza, la capacità di determinare realmente i comportamenti umani regolati.
- Validità = la validità di una norma è data dal suo essere emanata in conformità alle regole che ne prescrivono il procedimento di formazione; difatti, ad esempio l’art.72 della costituzione spiega le regole del procedimento di formazione delle leggi, e se una legge non rispetta quanto detto nell’art. 72 la Corte costituzionale la rende invalida.
- Effettività = consiste nella media osservanza della norma da parte dei suoi destinatari. Non va confusa con l’efficacia, ossia con la capacità dell’atto di produrre effetti giuridici (dopo 15gg dalla pubblicazione della norma), sono due criteri completamente diversi.
- Obbligatorietà = la norma appartiene alle regole etiche che esprimono un imperativo, una doverosità; le norme giuridiche non sono imposizioni arbitrarie perché provengono da organi che hanno già una legittimazione popolare, dunque si è costretti al rispetto della norma anche se essa non fosse gradita poiché è già scelta ed emanata da questi organi, che sono eletti dal popolo.
2 - Gli ordinamenti giuridici
Tutte le norme giuridiche vanno a formare insieme il cosiddetto ordinamento giuridico; quest’ultimo è paragonabile ad una casa, un complesso di norme giuridiche, che sono i mattoni. L’ordinamento giuridico organizza in maniera ordinata il corpo sociale, ne regola i comportamenti e applica delle sanzioni a chi violi i precetti stabiliti dalle norme. La coerenza e la completezza sono due fini a cui l’ordinamento deve continuamente tendere: un ordinamento è completo quando, in qualsiasi momento in cui si verifica un comportamento che ancora non è stato normato, esso è comunque in grado di porre una disciplina giuridica su quella fattispecie, prendendo dalle varie norme già presenti quei principi generali che consentono di andare a normare anche ciò che non è ancora normato. Dunque la completezza si garantisce attraverso l’interpretazione di norme già aventi coprendo le lacune normative.
Un ordinamento è coerente quando non si verifica il problema di coerenza, ossia quel problema che nasce quando le norme che regolano quella fattispecie sono troppe. Nel caso di non coerenza dell’ordinamento esso deve essere ricondotto a coerenza, cioè vanno eliminati i conflitti che si sono creati. Come si fa? Attraverso alcune regole interpretative che risolvono le antinomie normative.
Pluralismo degli ordinamenti giuridici
Non esiste un solo ordinamento giuridico, ma ve ne sono molti: pluralismo degli ordinamenti giuridici. Essendo il fine degli ordinamenti giuridici regolare i gruppi sociali, esistono tanti ordinamenti giuridici quanti gruppi sociali giuridicamente organizzati. La numerosità degli ordinamenti però, ovviamente, complica il tutto, poiché ogni ordinamento deve comunque seguire le norme dei grandi ordinamenti, ossia quelli statali. Dunque, a livello nazionale, non esiste solo l’ordinamento dello Stato, ma anche altri ordinamenti che si inseriscono al suo interno, i quali spesso producono norme, come nel caso degli enti regionali. Da ciò traiamo dunque che lo Stato non ha il monopolio del diritto.
Una norma è parte di un determinato ordinamento giuridico quando essa deriva da un atto emanato in conformità alle regole che, in quello stesso ordinamento, disciplinano l’emanazione di atti idonei a produrre norme giuridiche; pertanto l’appartenenza della norma a quell’ordinamento determina anche la validità delle norme in esso vigenti.
Distinzioni
- Ordinamenti originari o sovrani, ossia ordinamenti che non derivano da altro ordinamento se non da se stessi, ad esempio gli Stati, i quali non riconoscono un ordinamento superiore.
- Ordinamenti derivati, ossia ordinamenti che derivano i loro poteri dall’ordinamento superiore, ossia quello statale; vengono riconosciuti come ordinamenti dallo Stato, es. Comuni, Province, Regioni.
- Ordinamenti accentrati, ossia ordinamenti in cui esiste un’autorità di governo centrale che tutela gli interessi del corpo sociale, es. Stato.
- Ordinamenti decentrati, ossia ordinamenti dove manca un’autorità centrale, es. Comunità internazionale, dove gli Stati si relazionano fra loro in condizioni di parità e i rapporti tra enti sovrani sono solo regolati da un sistema di norme; dunque non c’è un’autorità centrale.
- Ordinamenti a fini generali, ossia ordinamenti idonei a curare tutti gli interessi della comunità (es. Stato).
- Ordinamenti a fini determinati, ossia ordinamenti che perseguono specifici interessi della comunità, si interessano a determinati settori della società (es. Associazioni sportive).
Gli ordinamenti vengono continuamente in contatto fra loro, dunque si creano dei rapporti; possiamo distinguerne 3:
- Subordinazione, ovvero il rapporto che si crea tra due ordinamenti di cui uno è disposto in supremazia rispetto all’altro, si tratta di un rapporto di gerarchia per cui l’ordinamento superiore può controllare, nei limiti della Costituzione, quello minore (es. Stato e Regioni).
- Coordinazione, ovvero il rapporto che si instaura fra ordinamenti paritari (es. nella Comunità internazionale). Essendo un rapporto tra pari, le norme degli ordinamenti vanno coordinate attraverso la tecnica del rinvio. Ci sono due tipi di rinvio: il rinvio fisso, in cui una norma interna si coordina ad una specifica normativa esterna (ordine di esecuzione), e il rinvio mobile, in cui la norma interna non si coordina ad una norma esterna precisa, bensì alla normazione anche futura dell’ordinamento esterno, poiché lo Stato riconosce a quella fonte esterna l’idoneità a porre norme che saranno accolte nell’ordinamento interno.
- Opposizione, ovvero il rapporto fra due o più ordinamenti che confliggono; in questo caso si rivela necessario il raggiungimento di un accordo mediante una dichiarazione di prevalenza della norma di un ordinamento su quella dell’altro ordinamento, e quindi di scelta della norma applicabile al caso.
3 - Lo Stato
Lo Stato è un ordinamento giuridico sovrano, originario.
Caratteristiche
- Generalità, difatti è un ordinamento a fini generali o politici, che si interessa di ogni settore della comunità.
- Territorialità, poiché l’ordinamento giuridico vale in quella certa parte della superficie terrestre che è il territorio statale.
- Originarietà + Indipendenza del governo = Sovranità, difatti lo Stato è un ordinamento originario, sovrano che stabilisce da sé le regole che si applicano all’interno del proprio territorio; nell’art. 1 della Costituzione è scritto: “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla costituzione”, ciò vuol dire che, essendo l’Italia una repubblica rappresentativa, il popolo nella sua sovranità elegge i suoi rappresentanti in parlamento, dunque la sovranità viene trasferita tramite le elezioni dal popolo ai rappresentanti politici, allo Stato, che dunque è il vero sovrano.
Elementi costitutivi
- Popolo, ossia l’elemento personale dello Stato; il popolo, a differenza della popolazione (abitanti), comprende chi ha lo status di cittadinanza, ossia la titolarità di certi diritti politici, ad esempio il diritto di voto. Proprio in base al voto vi è un’ulteriore distinzione all’interno del popolo: il corpo elettorale, ossia l’insieme dei cittadini aventi diritto di voto.
Note: cittadinanza
La cittadinanza italiana si acquisisce in 3 modalità: 1) ius sanguinis (padre o madre italiani), 2) ius soli (si è nati nel territorio e i genitori sono privi di cittadinanza, apolidi), 3) per volontà (un soggetto richiedente decide di acquisire la cittadinanza secondo le regole della legge 91/92). La cittadinanza europea è automatica, non va acquisita: chiunque sia cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, automaticamente è anche un cittadino europeo.
- Governo, ossia l’autorità centrale dell’ordinamento che aiuta lo Stato a perseguire i suoi obiettivi politici; il Governo dello Stato, come lo Stato, è sovrano, ossia libero di decidere le finalità da perseguire.
- Territorio, ossia l’elemento fisico dello Stato, la porzione specifica di territorio su cui le norme dell’ordinamento vengono applicate e hanno valore giuridico.
La personalità dello Stato
Lo Stato è una persona giuridica, un vero e proprio soggetto di diritto al pari di una persona fisica e può intrattenere rapporti giuridici con altri soggetti; la personalità giuridica dello Stato può essere:
- Personalità giuridica di diritto esterno, Stato-Ordinamento, dove viene in rilievo l’intera organizzazione politica di un popolo, non solo il suo governo, infatti i diritti e gli obblighi assunti.
- Personalità giuridica di diritto interno, Stato-Persona, dove viene in rilievo il complesso personificato di organi che costituiscono nel loro insieme il potere centrale.
Gli organi
Una personalità giuridica agisce attraverso i suoi organi, che sono gli strumenti (“organon” in greco “strumento”) attraverso cui lo Stato persegue i propri fini.
Distinzione degli organi
Per struttura
- Individuali, ossia organi composti da un solo soggetto, una sola persona fisica che esercita i suoi poteri in modo individuale, es. Il Presidente della Repubblica.
- Collegiali, ossia organi formati da più soggetti che agiscono attraverso un atto, detto Deliberazione, approvato con la maggioranza richiesta (maggioranza semplice = maggioranza dei presenti; maggioranza assoluta = metà + 1 dei membri); es. Le Camere.
- Complessi, ossia organi composti da più organi, es. Il Governo (composto dai ministri, dal consiglio dei ministri e dal presidente del consiglio).
Per competenza
- Competenza funzionale, organi divisi in base alle funzioni che svolgono (legislativi, esecutivi, giurisdizionali).
- Competenza materiale, organi divisi in base al tipo di comportamenti umani che l’organo deve regolare, es. istruzione, sanità, giustizia, … (ministeri).
Per attività
- Legislativi, Parlamento, approvano le leggi.
- Esecutivi, Governo e giunta regionale, eseguono il disposto legislativo.
- Giudiziari, Giudici e Tribunali, applicano il diritto, stabiliscono se è stato applicato bene o male.
Altre tre categorie
- Organi a competenza istituzionale, ossia organi competenti ad adottare tutti gli atti di un certo tipo tranne quelli che sono espressamente riservati ad altri organi. Esempio: L’art. 117 stabilisce le attività legislative dello Stato e delle Regioni, sottolineando che ci sono alcune materie in cui solo lo Stato può agire (competenza esclusiva statale), mentre in tutte le altre materie la competenza è delle Regioni. Da ciò traiamo che la competenza istituzionale del carattere legislativo è delle Regioni, poiché possono agire in tutte le materie tranne quelle attribuite allo Stato dal 2 comma dell’art 117. (L’art. 117 dopo la riforma costituzionale del 2001 è stato rivoluzionato, fino al 2001 invece esso era scritto esattamente nel senso opposto).
- Organi rappresentativi, ossia organi che esprimono la volontà popolare rappresentata politicamente; caratterizzati da elettività e temporaneità.
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