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lOMoARcPSD|6126825 diritto pubblico

Introduzione

Diritto: Quando si pensa al diritto si pensa a qualcosa di vincolante (pregiudizi), in realtà lo studio del diritto parte dall’osservazione dei fenomeni sociali. I gruppi sociali tendono a compiere azioni con regolarità. Quindi il diritto è un modo di organizzare la società e il comportamento umano.

DEF: Forme di organizzazione razionale che hanno il carattere dell'obbligatorietà, i comportamenti sono ripetibili.

Obbligatorietà: È un carattere del diritto. Si crea un contesto che fa sì che una norma giuridica venga rispettata. Questo carattere fa sì che un soggetto rispetti una norma anche laddove non ritiene necessario soddisfarla. Sanzione (utilità) e persuasione (giustizia).

Regole giuridiche: forme di coordinamento obbligatorio dei comportamenti.

Ragionevolezza: La norma giuridica è guidata dalla ragionevolezza che persuade un soggetto dall’infrangere quel tipo di norma. Dove non arriva la ragionevolezza, arriva la sanzione.

Sanzione: La sanzione non è sempre il modo giusto per persuadere le persone a rispettare un determinato comportamento (esempio asili nido Israele). Per far sì che la sanzione sia efficace:

D(deterrenza) = Proporzione S (probabilità di essere scoperti) + P (probabilità di essere effettivamente sanzionati).

Fonti

Fonti = regole nelle quali si fonda il diritto, legge: fonte di diritto.

Fonti normative: Meccanismi che pongono in essere le norme giuridiche. Le fonti normative si possono dividere in:

  • Fonti di produzione: Fonte che pone in essere una nuova regola di comportamento o di organizzazione (es. Codice penale, Codice civile ecc. ecc.).
  • Fonti sulla produzione: Fonti di secondo grado (non sono indirizzate direttamente ai cittadini) che realizzano regole su come (organi e procedure) funzionano le fonti di produzione (art.72 come si approvano i disegni di legge). Regole per produrre le fonti di produzione.
  • Fonti di cognizione: Meccanismi o supporti attraverso i quali si rendono conoscibili le fonti di produzione o le fonti sulla produzione (Gazzetta Ufficiale). Dopo che una norma è stata approvata prende efficacia dal momento in cui passano 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sistema delle fonti: Serve un sistema che eviti situazioni di conflitto normativo, ovvero quando due norme regolano la stessa situazione entrano in conflitto tra di loro, dobbiamo utilizzare dei criteri per risolvere tali conflitti.

Questi criteri sono:

  • Criterio gerarchico: Nel conflitto tra le regole poste da due fonti, prevale la regola presa dalla fonte superiore.

Presuppone: Un ordinamento diviso per settori oltre che per gradi (piramide delle fonti).

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Esistono: fonti distribuite in diverse aree di competenza: Fonti statali, fonti regionali, fonti locali e fonti comunitarie.

Conseguenza: La regola posta dalla fonte che nella piramide delle fonti è di grado inferiore alla norma con cui è entrata in conflitto, è invalida.

  • Principio della competenza: Nel conflitto tra le regole poste da due fonti di pari grado, prevale la regola posta dalla fonte abilitata dall’ordinamento a porre regole di quel tipo o in quella materia (fonte competente).

Presuppone: presuppone un ordinamento diviso per settori.

Esistono: fonti di competenza (statali, regionali, locali, comunitarie).

Conseguenza: La regola posta dalla fonte incompetente è invalida (patologia).

  • Principio cronologico: Nel conflitto tra le regole poste da due fonti (di eguale grado gerarchico e stesso settore competitivo), prevale la regola cronologicamente successiva.
  • Presuppone: il decorrere del tempo e la successione di norme nel tempo.
  • Conseguenza: la fonte uscita successivamente alla precedente la abroga.

Interpretazione: Si definisce l’arte di cogliere il significato di una formulazione normativa, quindi di passare dalla disposizione (linguaggio tecnico) alla norma (linguaggio formale). Va quindi fatta una distinzione fondamentale.

Da una disposizione tante norme (ambiente) o da tante disposizioni una sola norma (legge).

  • Disposizione: La formulazione letterale o testuale della regola giuridica così come è scritta.
  • Norma: Significato attribuito alle formulazioni testuali (significato della disposizione).

N.B.: Non esiste un rapporto biunivoco tra D e N, una D può vivere più di una N e viceversa, ci sono N senza D, le N possono essere regole o principi.

  • Regole: Sono norme giuridiche più specifiche, soprattutto nell’applicazione.
  • Principi: Sono norme più generali, sono linee comportamentali più generali.

Rapporti reciproci tra regole e principi: In un conflitto tra due regole solo una è applicata. In un conflitto tra due principi si opera un bilanciamento.

Ordinamento giuridico: Ogni qualvolta abbiamo un insieme ordinato di norme giuridiche prodotte, applicate e fatte rispettare da una determinata istituzione, abbiamo un ordinamento giuridico. L’ordinamento giuridico è composto da:

  • Sistema di regole + istituzione = ordinamento giuridico.

Pluralità: Ogni gruppo organizzato produce e fa rispettare un sistema di regole. Il diritto pubblico studia l’ordinamento giuridico stato.

Stato: È un’entità composta da più elementi:

  • Territorio: Porzione di spazio.
  • Popolo: Collettività di persone stabilmente legate al territorio (cittadinanza: status di un soggetto che appartiene al popolo di un certo stato).
  • Apparato di governo: Sistema di produzione e di applicazione delle regole giuridiche.

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Differenze con altri ordinamenti giuridici: Lo stato è l’unico ordinamento giuridico dotato di sovranità. La sovranità si distingue in:

  • Sovranità esterna: Non deriva la sua esistenza da un altro ordinamento giuridico, e ha la capacità di escludere ingerenze esterne.
  • Sovranità interna: Lo stato è l’unico ad avere il monopolio nella produzione delle regole giuridiche. (capacità di produrre diritto, legittimazione nell’uso della forza)

Forme di stato

Descrittivo: il modo attraverso il quale la sovranità si distribuisce rispetto agli altri elementi dello stato.

Si distingue in:

  • Stato autoritario: Sovranità distribuita ad un solo soggetto.
  • Stato democratico: Sovranità distribuita su tutto il popolo.
  • Stato unitario: La sovranità spetta ad un solo livello territoriale.
  • Stato regionale: La sovranità spetta al livello centrale ma i livelli territoriali hanno forte autonomia.

Forma di stato (def.): È l’insieme di quei caratteri che giustificano l’esistenza dello stato, esprime il fondamento delle funzioni statali. È l’insieme delle finalità che si propone di raggiungere ed i valori a cui ispira la propria azione.

  • Ordinamento giuridico medievale: Sono assenti lo stato e l’individuo, i protagonisti sono corporazioni, i gruppi e le comunità. L’esigenza fondamentale era protezione e sicurezza. Questa esigenza nasce da uno scambio, alcuni si incaricano della difesa e a questi vanno date prestazioni patrimoniali. Il feudatario ha un potere che gli altri riconoscono. I feudi tendono ad unirsi e danno vita a statuti (nascono i comuni e le signorie).

Valori:

  • Pluralità: di ordinamenti giuridici che coesistono. (chiesa-imperatore).
  • Nessuno: è superiore.
  • Nessuno: detiene il monopolio del diritto.
  • Coordinazione: e non subordinazione tra ordinamenti.
  • Stato assoluto: Emergono i ceti, oltre ai feudatari emergono gli interessi economici. Questi interessi economici sono espressi dai mercanti (borghesia) e di conseguenza l’esigenza di una stabilità politica per difendere questi interessi. Molti feudi si uniscono e diventano sempre più grandi, un feudatario “vince” sugli altri. Si costituisce la fedeltà con la gerarchia, il Rex è superiorem non recognoscens. Il potere del re è legittimato da lui stesso, nasce il principio monastico e il feudatario diventa sovrano.

Valori:

  • Il diritto: è la volontà del sovrano.
  • La produzione: del diritto è una prerogativa del sovrano.
  • L’applicazione del diritto è una prerogativa del sovrano (viene fatta in suo nome).

Eccezione inglese: Non emerge un Re assoluto e resta il legame di fedeltà.

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  • Stato liberale: Si basa su un cambiamento sociale: si afferma la borghesia (emerge come un’evoluzione della classe mercantile). Rappresenta la parte economicamente attiva della società. Lo stato liberale si afferma con la Rivoluzione Francese/Americana. La sovranità non è più una prerogativa del re, ma di una classe che si identifica nella nazione (parte economicamente attiva di un popolo), da qui nasce la sovranità nazionale. Prime costituzioni (statuto Albertino) e separazione dei poteri.

Valori:

Il diritto: è la volontà generale, in particolare dei rappresentanti della nazione, si parla comunque di una percentuale minima del popolo.

Stato di diritto: che si basa su:

  • Principio di legalità: (Lex facit legem), la legge è superiore anche al re (non si parla comunque di democrazia).
  • Nozione di costituzione: prime Costituzioni flessibili. (legge perpetua irrevocabile)

Costituzione = atto giuridico vincolante per tutti i soggetti all’ordinamento, che serve a garantire i diritti e costituisce il fondamento di tutti i poteri.

  • Principio di separazione dei poteri: La sovranità si esprime in 3 modi diversi, attraverso 3 organi diversi. (legislativo, esecutivo, giurisdizionale).
  • Stato totalitario: È un’esagerazione e degenerazione dello stato liberale. La borghesia si accorge dei costi dei sistemi democratici. La sovranità resta dello stato, ma stato-partito. Il partito si appropria del parlamento. La legge è la fonte con più importanza (non c’è costituzione). Problema della legge che può tutto.
  • Stato contemporaneo: Da stato “monoclasse” a stato “pluriclasse”, si estende il diritto di voto e nascono i partiti di massa. Lo stato deve farsi carico delle disuguaglianze. Lo stato contemporaneo è una forma di stato il cui fine è il mantenimento dell’unità in un contesto di pluralità. Uno stato contemporaneo è:
  • Pluralista: Esistono prima dello stato soggetti e gruppi di soggetti profondamente diversi fra loro. Questa loro soggettività individuale e collettiva è riconosciuta dall’ordinamento giuridico.
  • Democratico: Esiste una tendenziale corrispondenza tra governanti e governati, si basa sul principio di maggioranza: la minoranza accetta le decisioni della maggioranza ma hanno la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni esercitando il potere di critica.
  • Costituzionale: Stato a costituzione rigida, c’è un limite alle leggi del parlamento garantito da un sistema di giustizia costituzionale e da un circuito della decisione politica e delle garanzie.

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  • Sociale: Lo scopo dello stato sociale è l’uguaglianza sostanziale. (Art. 3, c.2.). Oltre alle libertà negative (diritti civili e politici) si riconoscono le libertà positive (diritti sociali).
  • Stato decentrato: L’Italia ha una forma di stato regionale (art 5.). La sovranità spetta al livello centrale, ma i livelli territoriali hanno forti autonomie.

Forme di governo

Forma di governo: Come viene esercitata e come si distribuisce la sovranità in un paese, come viene giustificato il potere dello stato rispetto ai cittadini.

Si identificano anche: quali organi stabiliscono i fini (indirizzo politico); quali organi predispongono i mezzi (legislazione, amministrazione, giudiziario); le relazioni fondamentali tra gli organi detentori dei poteri.

La forma di governo attuale prevede come base il principio della separazione dei poteri di Montesquieu: la separazione dei poteri come condizione oggettiva per l’esercizio della libertà del cittadino.

Esistono diverse forme di governo:

  • Forma costituzionale pura: (monarchia parlamentare, re ha solo il potere esecutivo):
  • Potere giudiziario: Amministrato in nome del re (Il re nomina i giudici).
  • Potere esecutivo: Governo del re, revoca e nomina i ministri.
  • Potere legislativo: Attraverso la sanzione regia. Questa convive con il parlamento eletto dalla borghesia che elabora il contenuto delle leggi e le approva. Elabora inoltre la legge di bilancio che limita le finanze del re e ne condiziona le manovre.
  • Forma parlamentare: Il popolo elegge il parlamento che elabora e approva le leggi. Parlamento espressione della volontà popolare.

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  • Potere esecutivo: Il governo deve avere la fiducia del parlamento. Monista (re perde decisione), dualista (doppia fiducia, re).
  • Potere legislativo: Detenuto dal parlamento nei limiti e nei modi previsti dalla costituzione.
  • Potere giudiziario: Giudici sottomessi alle leggi.
  • Forma di governo presidenziale: Il popolo elegge direttamente i tre organi rappresentativi dei tre poteri. Elegge quindi presidente della repubblica, il parlamento e i giudici. Nessun organo ha il potere su un altro. (Stati Uniti). Parlamento decide e presidente controlla l’esercizio del potere, si realizza l’idea di Montesquieu (pesi e contrappesi).
  • Forma di governo semi-presidenziale: forma presidenziale degenera. Il popolo vota direttamente il presidente della repubblica ed il parlamento, ma il governo viene formato dal parlamento stesso. Questo in certi casi può limitare lo spazio di manovra del presidente della repubblica. (Francia) per evitare totalitarismi.

Sistemi elettorali

Sistemi elettorali: Meccanismo attraverso il quale si regolano le modalità in cui il popolo esprime la sovranità attraverso l’elezione dei propri rappresentanti. In particolare, si identifica come il modo in cui si trasformano i voti in seggi. I sistemi elettorali si dividono in:

  • Maggioritari: Dove chi ottiene più voti nella circoscrizione (porzione di territorio), conquista tutti i seggi assegnati alla circoscrizione stessa. I sistemi maggioritari possono essere:
  • A turno unico: Avviene con una sola votazione, vince il candidato che ottiene il numero maggiore di voti.
  • A doppio turno: Caso in cui il candidato non raggiunga una certa maggioranza (di norma 50% + 1 dei voti), allora si va al ballottaggio, dove vince il candidato che ottiene più voti.
  • Vantaggi: Consente di individuare una chiara maggioranza politica, capace di formare e sostenere il governo.
  • Svantaggi: Comporta una perdita di rappresentanza degli organi elettivi, in quanto vengono di norma esclusi i partiti più piccoli, determinando una semplificazione del quadro politico.
  • Proporzionali: Prevedono circoscrizioni plurinominali (nel senso che possono essere eletti più rappresentanti per circoscrizione) nelle quali la competizione si svolge non tra candidati ma tra liste concorrenti: i seggi sono attribuiti alle liste in proporzione ai voti che ottengono.
  • Vantaggi: Favorisce una tendenziale corrispondenza tra organo elettivo e la volontà popolare. Questo sistema si applica in particolare nelle circoscrizioni più grandi.

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  • Svantaggi: Rende più difficile individuare una maggioranza assoluta e quindi non garantisce una buona stabilità politica. In questi casi è necessario formare un governo di coalizione, che però non garantisce la totale governabilità del paese.
  • Sistemi elettorali misti: Per minimizzare i difetti dei due sistemi, sono stati elaborati sistemi elettorali misti. Che prevedono vari elementi correttivi tra cui la soglia di sbarramento, con la quale non sono ammesse alle liste di ripartizione dei seggi quei partiti che non hanno ottenuto una soglia di voti sufficiente stabilita dalla legge e
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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