Istituzioni di diritto pubblico
Che cos'è il diritto
- Diritto: un insieme di regole (= norme dettate a priori) generali ed astratte, giuridicamente vincolanti (= imposte da un’autorità che ha il potere di ius dicere) sulle quali si fondano i rapporti tra i membri di una comunità o si definiscono quelli tra comunità estranee.
- Diritto pubblico: insieme di norme che disciplinano i rapporti tra due o più soggetti di cui almeno uno agisce con potere autoritativo (= capacità di modificare unilateralmente la sfera giuridica di un altro soggetto).
- Diritto privato: insieme di norme che disciplinano i rapporti tra due o più soggetti che agiscono in posizione di tendenziale parità (= nessuno dei due soggetti può imporre la propria volontà all’altro).
La norma giuridica
Una norma giuridica, in diritto, indica un comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati, con il quale si impone una particolare condotta. Ha la funzione di influire sui comportamenti dei destinatari.
La norma giuridica ha due caratteristiche fondamentali:
- Generalità: non rivolta ai singoli individui ma a tutti i consociati.
- Astrattezza: si riferisce a situazioni ipotetiche (fattispecie astratte) e non a situazioni concrete. È il senso dell’a-priori.
Ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico è un sistema di regole normative organizzato tale per cui le norme sono tra loro coerenti.
Elementi costitutivi dello stato
Lo Stato è costituito da tre elementi fondamentali:
- Popolo
- Territorio
- Sovranità
Il popolo
Il popolo è l’insieme di persone legate ad uno Stato da un vincolo stabile di appartenenza, la cittadinanza. Ciascuno stato disciplina le modalità di acquisizione, o di perdita, della cittadinanza tramite norme.
La cittadinanza italiana è trasmessa secondo il principio dello ius sanguinis da genitore a figlio. Lo ius sanguinis indica l'acquisizione della cittadinanza per il fatto della nascita da un genitore o con un ascendente in possesso della cittadinanza. Il principio dello ius soli invece prevede che la cittadinanza sia acquisita per il fatto di essere nati sul territorio dello stato.
Vi è una differenza tra popolo e popolazione: il primo include solo coloro che hanno la cittadinanza, mentre il secondo include tutti coloro che si trovano sul territorio statale in un determinato momento. Le persone con una cittadinanza diversa da quella dello Stato sono dette straniere, mentre le persone senza cittadinanza sono definite apolidi.
Il territorio
Per territorio si intende quello spazio geografico in cui lo Stato esercita la sua sovranità. All’interno del territorio sono inclusi:
- Terraferma: gran parte del territorio è costituito dalla terra emersa, delimitata da confini naturali o geografici;
- Mare territoriale: si tratta della porzione di mare adiacente alla costa;
- Spazio aereo;
- Sottosuolo;
- Territorio fluttuante o flottante: costituito da navi da guerra e aerei militari, ovunque si trovino. Vi sono inoltre ambasciate e consolati.
Sovranità
La sovranità è la capacità dell’entità Stato di esercitare un potere supremo di comando sul proprio territorio e nei confronti del proprio popolo. Il potere sovrano può essere esercitato sia nei confronti di cittadini al di fuori del territorio dello Stato, sia su non-cittadini presenti sul territorio statale.
La sovranità si esercita manifestando i tre poteri statali:
- Potere legislativo, ossia il potere di fare le leggi, in capo al Parlamento;
- Potere esecutivo, cioè il potere di applicare le leggi, affidate al Governo;
- Potere giudiziario, ossia il potere di punire chi non rispetta le leggi, affidato alla Magistratura.
Forme di stato
Dal punto di vista storico
- (Forma di stato feudale)
- Stato assoluto: i governati sono sudditi soggetti ad un potere sovrano che esclude la loro capacità di autodeterminazione. Sovranità al sovrano.
- Stato liberale: il sovrano riconosce alcune libertà in favore dei cittadini e riduce il proprio potere, venendo affiancato da altri organi che sono espressione della volontà popolare (nascita del Parlamento).
- Stato liberal-democratico: riconoscimento dei diritti di partecipazione alla vita politica attraverso istituti di democrazia diretta e/o rappresentativa.
- Stato liberal-democratico che riconosce i diritti sociali: i diritti sociali nascono con la rivoluzione industriale dall’esigenza di tutelare i lavoratori e con la pretesa di ottenere un maggiore intervento statale. Questa nuova forma di stato organizza interventi a favore dei più deboli.
- Stato del benessere (welfare-state): attuazione di politiche pubbliche con cui lo Stato fornisce ai propri cittadini, o a gruppi di essi, protezione, in forma di assistenza, assicurazione o sicurezza sociale, prevedendo specifici diritti sociali nonché specifici doveri di contribuzione.
Distribuzione del potere politico sul territorio
- Stato accentrato: è caratterizzato dal fatto che tutte le istituzioni politiche e amministrative si collocano al livello centrale, e operano sul territorio con sedi distaccate, che restano emanazione del Governo centrale, e dunque la parte politica che guida il paese è la stessa su tutto il territorio.
- Stato federale: è formato da più stati che mantengono la propria sovranità per molteplici aspetti, e delegano a quello centrale solo alcuni poteri (ad es. politica estera e militare, emissione di moneta, etc). Esempi di stati federali sono gli USA, la Germania, il Canada, il Brasile.
- Stati regionali: tipologia cui appartiene anche l’Italia, si può considerare una forma di stato intermedia tra quello unitario e quello federale, in quanto, pur mantenendo l’unità e indivisibilità dello Stato, riconosce al suo interno alcuni enti locali (Regioni, Province, Comuni per quanto riguarda l’Italia) dotati di un certo grado di autonomia a livello politico e amministrativo.
- Confederazione di stati: La confederazione, a differenza della federazione, non forma uno stato vero e proprio; gli organi confederali non posseggono una sovranità diretta nei confronti dei cittadini dei singoli stati che formano la confederazione stessa; d'altra parte gli stati confederati mantengono una piena sovranità e non perdono il diritto di separarsi dalla confederazione o di aderire autonomamente ad altre organizzazioni internazionali.
Organizzazione interna dello stato italiano
Articolo 5 Costituzione italiana
«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento»
Articolo 5: cosa significa?
La Costituzione, contrapponendosi all’ordinamento fascista che aveva attuato uno Stato fortemente accentrato, riconosce e promuove il pluralismo territoriale, attraverso le autonomie locali. Si riconoscono i Comuni e le Province, preesistenti allo Stato repubblicano e si promuovono le Regioni. Questi enti territoriali sono considerati come soggetti della Repubblica, dotati di autonomia politica.
Fonti del diritto
È necessario capire quale norma applicare in una determinata situazione. È necessario capire il modo in cui usare le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono atti e fatti idonei a produrre norme giuridiche.
- Atti ⇒ documenti scritti
- Fatti ⇒ comportamenti
L’individuazione delle fonti del diritto scaturisce dalla Costituzione. La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. Essa contiene le norme e i principi generali relativi all’organizzazione e al funzionamento della collettività, nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini.
Fonti fatto e fonti atto
- Le fonti fatto consistono in comportamenti spontanei della collettività, che si ripetono nel tempo, considerati idonei a produrre norme giuridiche. Esempio: sono fonti fatto gli usi e le consuetudini.
- Le fonti atto sono le norme giuridiche scritte emanate dagli organi ai quali tale potere è riconosciuto dall'ordinamento giuridico. Esempio: le leggi del Parlamento sono fonti atto.
La prima fonte atto: la Costituzione
Scritta da un’Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale con un sistema di tipo proporzionale, in maniera contestuale al referendum tra repubblica e monarchia del 2 giugno 1946. La Costituzione venne scritta tra il giugno 1946 e la fine del 1947: l’Assemblea si divise in Commissioni e sottocommissioni per la redazione dei vari articoli, ma la votazione avveniva fra tutti i membri. Essa entrò in vigore il 1º gennaio 1948.
Caratteristiche della Costituzione
La Costituzione italiana viene definita:
- Rigida: poiché può essere modificata solo attraverso un procedimento complesso. (Una Costituzione flessibile, al contrario, può essere modificata semplicemente con una legge del parlamento)
- Lunga: poiché essa disciplina il riconoscimento dei diritti e doveri fondamentali e anche l’organizzazione dello Stato.
- Votata: perché approvata dall’Assemblea Costituente, eletta dal corpo elettorale.
- Elastica: ossia è suscettibile di interpretazione evolutiva. Le norme giuridiche contenute nella Costituzione possono essere progressivamente interpretate più coerentemente con l’evoluzione del pensiero e della società.
Leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale
- Le leggi costituzionali integrano la stessa Costituzione senza modificarne la forma e/o la sostanza.
- Le leggi di revisione costituzionale sono leggi che modificano la Costituzione, ma sono subordinate a quelle leggi che non possono essere modificate (ci sono limiti alla revisione costituzionale).
Inquadramento costituzionale
Cambiare la Costituzione è possibile, ma le procedure sono lunghe e complesse (rigidità). Della materia si occupano due articoli della Costituzione:
- Art.138: procedimento di revisione costituzionale (limite procedurale)
- Art.139: «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale» (limite espresso di contenuto)
Iniziativa legislativa
L’iniziativa legislativa spetta a:
- Ciascun Parlamentare
- Ciascun Consiglio regionale (art. 121)
- 50.000 elettori
- Ai Comuni (art.133)
- Al Consiglio dei Ministri
- Al CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, art. 99)
Essa si esercita mediante la redazione di un testo in articoli. Quando viene presentato questo testo, esso si chiama disegno di legge d.d.l (iniziativa extraparlamentare) oppure progetto di legge p.d.l (iniziativa parlamentare). Più frequentemente viene chiamato disegno di legge, indipendentemente da dove proviene l’iniziativa.
La commissione
Commissione in sede referente. La Commissione si ferma alla fase dell’istruttoria, ossia quella fase in cui può modificare d.d.l. modificando o eliminando articolo. La commissione infine presenta il testo rivisto in Assemblea attraverso una relazione e a questo punto i parlamentari possono proporre emendamenti per modificare il testo; il parlamento poi deve approvare tali emendamenti. Dopodiché il testo deve essere approvato articolo per articolo e infine abbiamo un’ultima votazione sul testo finale.
Commissione in sede deliberante. La Commissione approva l’intero testo.
Commissione in sede redigente. La Commissione arriva ad approvare articolo per articolo il d.d.l. e poi passa all’Assemblea per l’approvazione del testo integrale.
Approvazione del parlamento
Il testo deve essere approvato nello stessa identica forma e nello stesso identico contenuto da entrambe le Camere. Poiché il nostro è un bicameralismo perfetto è indifferente da dove parta l’iniziativa legislativa, si può anche decidere se presentarla prima in Senato o prima in Camera dei Deputati.
Procedimento aggravato (Art. 138)
A questo punto la procedura cambia per la revisione costituzionale e inizia il cosiddetto procedimento aggravato (disciplinato dall’articolo 138): il testo deve essere riesaminato e approvato nuovamente nello stesso contenuto e nella stessa forma da entrambe le Camere a distanza di non meno di tre mesi dopo la prima approvazione. In questa seconda fase il processo ricomincia secondo lo stesso ordine della prima fase. Questo periodo di 3 mesi serve per quietare gli animi dei parlamentari e indurli ad una maggiore riflessione sulla scelta che stanno facendo, anche a fronte di cambiamenti a livello politico, sociale ed economico. In questa seconda fase non possono essere fatte modifiche, o il testo viene approvato oppure respinto. Se vogliono essere fatte modifiche, l’iter ricomincia da capo dalla prima fase.
Problema delle maggioranze
La Camera dei Deputati è costituita da 630 deputati, mentre il Senato da 315 senatori. L’Assemblea è valida solo se è presente la maggioranza dei componenti.
- Prima fase: testo approvato solo se vi è la maggioranza RELATIVA (approvazione da parte della maggioranza dei presenti purché sia presente la maggioranza dei componenti)
- Fase aggravata: testo approvato con maggioranza DEI DUE TERZI (approvazione da parte dei 2/3 dei componenti, non dei presenti in entrambe le Camere).
Poi il disegno di legge passa al Presidente della Repubblica che lo promulga e infine viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale (il testo può essere fatto entrare in vigore in una determinata data, se non viene specificato niente esso entra in vigore dopo 15 giorni).
Referendum costituzionale
Può accadere che non si raggiunga la maggioranza dei due terzi in entrambe le camere. Per continuare l’iter legislativo, è necessario che si raggiunga almeno la maggioranza assoluta (50+1% dei componenti). Entro 3 mesi dalla seconda deliberazione può essere richiesto che si vada a Referendum Costituzionale (se non è raggiunta la maggioranza dei due terzi), altrimenti si procede e il testo viene promulgato, pubblicato ed entra in vigore.
Lo possono richiedere:
- 1/5 dei componenti di ciascuna camera
- 500.000 elettori
- 5 consigli regionali
Il referendum costituzionale non presenta un quorum di validità (è valido indipendentemente dal numero di persone che vanno a votare).
Principi fondamentali della Costituzione
- Principio democratico. Secondo il principio democratico, il potere politico trae principalmente la propria legittimazione dal consenso del popolo, che è titolare della sovranità. (Art.1)
- Principio personalista. La Costituzione riconosce i diritti inviolabili della persona e si pone di eliminare gli ostacoli al pieno sviluppo della persona.
- Principio autonomista. La Costituzione riconosce le autonomie locali (regioni, città, metropolitane, province e comuni.. in generale detti enti locali territoriali), che hanno autonomia politica.
- Principio pluralista. La Costituzione riconosce i diritti inviolabili non solo all’individuo considerato isolatamente, ma anche “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
- Principio lavorista. Esso è legato alla crescita della dignità della persone, in quanto il lavoro costituisce uno strumento per il benessere della società. Il lavoro permette di creare un benessere della collettività, non essendo finalizzato alla crescita di un solo individuo (efficacia a livello sociale).
Conflitti tra norme giuridiche
Quando si verifica un contrasto tra due norme giuridiche, per la sua soluzione si possono applicare vari criteri a seconda dei casi:
- Criterio gerarchico. Se le norme giuridiche sono di grado gerarchico diverso, la norma di grado superiore prevale su quella di grado inferiore.
- Criterio cronologico. Se le norme giuridiche sono dello stesso grado gerarchico e provengono dalla stessa autorità la norma più recente prevale su quella meno recente.
- Criterio della specialità. Se la stessa materia è disciplinata da più norme di cui una generale e l'altra speciale, quest'ultima prevale sulla prima a prescindere da quale sia la più recente.
- Criterio di competenza. Vi sono delle materie per le quali la Costituzione prevede che la potestà legislativa spetta allo Stato ed altre per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni. Quando due norme sono in contrasto prevale quella emanata dall'organo competente per quella materia.
Effetti di ciascun criterio
L'applicazione dei diversi criteri comporta effetti diversi:
- L'applicazione del criterio gerarchico comporta l'annullamento della norma di grado inferiore che contrasta con quella di grado superiore;
- L'applicazione del criterio cronologico comporta l'abrogazione della norma più vecchia che è in contrasto con quella più recente;
- L'applicazione del criterio della specialità fa sì che la norma speciale contenga una deroga rispetto alla norma generale;
- L'applicazione del criterio di competenza comporta l'annullamento della norma emanata dall'organo non competente o la sua disapplicazione nel caso di norme comunitarie. (Art. 117)
Annullamento, abrogazione, deroga
L’annullamento è la perdita di validità e di efficacia di una norma ex tunc, da allora, con effetto retroattivo. La norma annullata non è più applicabile per risolvere nessun caso, né futuro, ma neanche pendente, aperto. Restano regol...
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