Limiti della giurisdizione e competenza
23/02
Il 2 limite è quello relativo al rapporto tra giudice ordinario e speciale. Qui viene portato all’attenzione del giudice ordinario una controversia che riguarda interessi legittimi per i quali ha competenza il giudice amministrativo. In questo caso il giudice potrà rilevare d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione. In questo caso però non emette una sentenza di difetto assoluto di giurisdizione, ma emette una sentenza di difetto relativo di giurisdizione, perché nei rapporti tra giudice ordinario e speciale ci sono anche giudici che possono decidere quella controversia cosicché con la sentenza egli indica chi è il giudice competente e dà modo alla parte di sapere a chi rivolgersi. Si salderà il primo processo al 2 e verranno fatti salvi gli effetti sostanziali che ha prodotto la 1 domanda giudiziale.
Il 3 limite che il giudice incontra è nei confronti della PA, cioè nelle ipotesi in cui la situazione portata all’attenzione del giudice è non meritevole di tutela in sede giurisdizionale. Si tratta di situazione non protette dall’ordinamento, che non rientrano né nell’interesse legittimo né nell’ambito dei diritti soggettivi. In questo caso il giudice potrà rilevare anche d’ufficio, in ogni stato e grado, anche in sede di impugnazione e quando il primo giudice ha deciso il merito, il proprio difetto di giurisdizione, sempre ai sensi dell’art 37. Ma la cassazione dice che in sede di impugnazione il giudice non può farlo, ma solo la parte può sollevare il difetto, quindi secondo la cassazione il giudice lo può rilevare d’ufficio solo in 1 grado.
In entrambe queste ipotesi il giudice solleverà il difetto assoluto di giurisdizione.
Regolamento di giurisdizione
Regolamento di giurisdizione: la questione della competenza può essere portata avanti anche in appello e in cassazione, ma per evitare questo il legislatore ha previsto un rimedio, cioè il regolamento. Questo è preventivo perché presuppone che non vi sia ancora una sentenza, ma si propone prima dell’emanazione della sentenza, sia di rito che di merito. E può essere utilizzato da ciascuna parte dinanzi all’organo che regola la giurisdizione e la competenza, cioè la corte di cassazione. Vi è un limite quindi, finché la causa non è decisa con una sentenza sia di rito che di merito. Anche con quella di rito, perché anche questa contiene un’implicita ammissione della propria competenza. Noi abbiamo detto che c’è il principio di auto responsabilità, ma in questo caso non c’è, infatti il regolamento può essere proposto da tutti. La cassazione poi si esprime con ordinanza che contiene una decisione che vincola le parti.
Quando viene proposto il regolamento il giudice può decidere discrezionalmente di sospendere il giudizio, questo prima del 90 non avveniva perché la sospensione era automatica. Il ricorso del regolamento va depositato presso la cancelleria del giudice di merito, questo valutata l’istanza e se manifestamente fondata, sospende il processo con ordinanza. Se si sospende il processo, questo dovrà essere riassunto. Ma se decide di non sospendere il giudizio di merito, il processo va avanti e se la cassazione conferma la competenza non c’è nessun problema, ma se invece il giudice di merito non sospende e allo stesso tempo emette anche una sentenza, se dovesse intervenire la cassazione negando la giurisdizione, la sentenza viene meno.
Competenza
La giurisdizione del giudice ordinario si ripartisce in competenze. Per competenza si intende la quantità di potere giurisdizionale che spetta a un giudice rispetto ad altri giudici appartenenti allo stesso ordine. Per ripartire i vari poteri, bisogna usare dei criteri di competenza che sono verticali, cioè in base alla maggiore importanza della causa cioè giudice di pace, tribunale ordinario, corte d’appello e cassazione. Se si impugna una sentenza del tribunale, in 2 grado si va dinanzi alla corte d’appello, se si impugna una sentenza del giudice di pace, in appello si va dinanzi al tribunale, e orizzontali, cioè tra i vari uffici giudiziari dislocati sul territorio.
Quelli verticali sono:
- Criterio della competenza per materia: la materia fa riferimento al tipo di diritto su cui si controverte. Le materie le assegna la legge. Al giudice di pace vengono affidati liti di minore rilevanza art.7 e al tribunale le controversie di rilevanza maggiore art. 9, ad esempio per materie relative ad imposte e tasse quando queste non appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.
- Ma quando una materia non viene affidato a nessuno dei 2 entra in gioco un criterio sussidiario: criterio della competenza per valore, cioè in base al valore economico della controversia e si desume dalla domanda posta dall’attore. Il giudice di pace è competente per valore per le cause fino a 5.000 euro. Se superiore la causa è rimandata al tribunale. Se tizio però propone 2 domande nei confronti della stessa persona queste si sommano e se il valore è superiore a 5.000 euro la competenza è del tribunale. Art.10. Se però tizio propone domanda al giudice di pace, nei confronti di caio, dal valore di 5.000 euro, e poi caio ne propone un’altra nei confronti di tizio dal valore di 5.000 euro, domanda riconvenzionale, queste sono due domande distinte e non si sommano. Dunque le domande che si sommano sono quelle fatte nell’ambito di uno stesso processo. Ricaviamo anche che questo criterio è utile solo ai fini della competenza e non vincola il giudice nel merito in relazione a ciò che è stato domandato. Ma ci sono anche cause di valore indeterminato per le quali il valore è in astratto determinabile, ma non è stato in concreto determinato. In questi casi il giudice non quantifica la pretesa. Secondo la cassazione quando la domanda non è stata quantificata si presume che l’importo equivale a quello massimo attribuito al giudice di pace, 5.000 euro. Ma questo crea problemi perché se vengono proposte 2 domande, una di valore determinato e una dal valore indeterminato, nei confronti della stessa persone, il giudice è incompetente. Come si può ovviare a questo problema? L’attore deve precisare in questo caso che tutte le domande devono rientrare nella competenza del giudice di pace, se non fa questo il giudice si deve dichiarare incompetente.
- Criterio di competenza per territorio: c’è il foro generale in base al quale è competente il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto, e speciali. Quello speciale si ha quando la legge affida ad un giudice territorialmente competente una determinata competenza. Ad esempio in merito ad una controversia avente ad oggetto immobili sarà competente il tribunale del luogo dove si trova l’immobile. Il foro esclusivo si ha quando una determinata materia è attribuito ad un giudice territorialmente competente, ad esempio l’art 22 in merito al foro per le cause ereditarie dove ci dice che è competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause. Poi abbiamo anche i fori concorrenti che si hanno quando la parte può scegliere tra vari giudici esistenti in un dato territorio, ad esempio l’art 20 che stabilisce che colui che vuole istaurare un giudizio avente ad oggetto un obbligazione ha la possibilità di scegliere tra vari giudici. Quando non vi sono i fori speciale bisogna guardare i fori generale. Questi fori sono derogabili?
Tutti i presupposti processuali non sono derogabili dalle parti, queste non si possono mettere d’accordo per derogare. Ad esempio in materia di interessi legittimi le parti non si possono mettere d’accordo per adire il giudice ordinario piuttosto che il giudice amministrativo. Tuttavia in materia di competenza per territorio abbiamo l’art 28 che permette alle parti di accordarsi per derogarla. Ma secondo l’art. 29 questo accordo deve riguardare determinati affari prestabiliti e le parti lo devono dire espressamente per atto scritto.
Accordo sulla competenza
24/02
L’accordo sulla competenza può essere anche endoprocessuale, lo capiamo dall’art 38, 2 comma, che fa riferimento ad un accordo all’interno del processo sulla competenza per territorio derogabile. Ciò avviene quando viene adito un giudice, il convenuto solleva l’eccezione della competenza derogabile e l’attore aderisce all’eccezione. In questo modo si forma l’accordo e il giudice con ordinanza si riterrà incompetente e indicherà il giudice competente. Però questo accordo ha una durata di 3 mesi, cioè se il processo non viene riassunto entro 3 mesi dinanzi al giudice competente per accordo, quest’ultimo viene meno. L’art. 38 ci dice anche fino a quando le parti possono sollevare l’eccezione di difetto di competenza e si dice che possono farlo entro 20 gg prima della 1 udienza, il giudice invece potrà rilevare il difetto in un momento successivo, e cioè nella 1 udienza, nella quale le parti non possono farlo ma possono sollecitare il giudice affinché lo rilevi. Il giudice però può rilevare il proprio difetto per tutti i criteri, tranne che per territorio derogabile. Quest’ultimo può essere fatto valere solo dalle parti. Nel momento in cui viene sollevata un’eccezione del difetto di competenza, il giudice può dichiararsi subito incompetente, in questo caso deve indicare qual è il giudice incompetente per consentire alle parti di riassumere il giudizio, o può dichiararsi subito competente o può rinviare l’esame della questione ad un momento successivo nel quale deciderà anche il merito, questo può farlo se ritiene che quella questione sia infondata. Se il giudice con ordinanza ritiene di avere competenza non potrà tornare sui suoi passi. Su un ordinanza che si esprime sulla competenza, e non sul merito della controversia è possibile proporre un regolamento di competenza. Art.42. È l’unico modo per impugnare l’ordinanza, che si esprime sulla competenza, del giudice.
Regolamento di competenza
Regolamento di competenza: deve essere proposto alla corte di cassazione entro 30 gg dalla comunicazione dell’ordinanza sulla competenza. Se la corte conferma la competenza del giudice adito allora le parti devono continuare il processo con lui, se invece la corte smentisce la sua competenza, allora le parti devono riassumere il giudizio dinanzi al giudice indicato dalla corte. Si discute su se sia valida l’attività svolta dinanzi al giudice incompetente e secondo alcuni è fatta salva, secondo altri, questa attività viene annullata. Se il giudice ha deciso sia la questione di competenza sia il merito, la parte soccombente ha una doppia scelta: può proporre il regolamento di competenza o può ricorrere all’impugnazione ordinaria. Se propone l’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la possibilità di proporre regolamento di competenza. Cioè la parte che impugna perde la facoltà di proporre regolamento di competenza perché quando impugna può far valere dinanzi al giudice d’appello sia la questione di merito che quella di competenza. Ma le altre parti convenute nel giudizio di impugnazione ordinaria potranno proporre il regolamento di competenza. La proposizione di questo regolamento, se fatto durante il decorrere dei termini per l’impugnazione ordinaria, questi termini vengono sospesi fino a quando non sarà decisa la competenza. Se invece l’impugnazione è stata già proposta, e la parte convenuta propone il regolamento, questa proposizione comporta la sospensione del giudizio d’impugnazione. Quando il giudice si dichiara incompetente deve indicare il giudice competente e le parti avranno un termine per riassumere il giudizio. Quando il giudice si dichiara incompetente con sentenza, c’è chi dice che l’attività istruttoria svolta fino a quel momento viene fatta salva anche dinanzi al giudice che si occuperà della causa a seguito della riassunzione. Ma c’è anche chi dice che quest’attività non può essere fatta salva perché è stata svolta dinanzi ad un giudice che non era competente. Quando si dichiara incompetente, o le parti riassumono il processo, vengono fatti salvi gli effetti con traslatio iudici, o una delle parti può proporre regolamento o le parti possono non fare nulla, in questo caso il processo si estingue e le parti dovranno riproporlo ex novo, qui le parti devono specificare il petitum, la causa petendi e le parti, a differenza dell’atto di riassunzione nel quale è più importante che le parti manifestino la loro volontà di proseguire il giudizio precedente senza dover specificare causa petendi o petitum. Se il processo viene riassunto dinanzi al giudice indicato competente, quest’ultimo, se ritiene di non avere competenza per ragioni di materia o territorio, non si può dichiarare incompetente. Ma allora che può fare? Può proporre un regolamento di competenza d’ufficio dinanzi alla cassazione, la quale deciderà. Il giudice indicato, però non può proporre questo regolamento quando il 1 giudice si era indicato incompetente per ragioni di valore e di territorio derogabile.
Litispendenza
Litispendenza L’art 39, 1 comma, riguarda l’istituto della litispendenza. Questa si realizza quando una stessa causa è proposta dinanzi a 2 giudici diversi, con giudice si intende 2 uffici giudiziari. In questo caso il giudice successivamente adito dovrà emettere un provvedimento di litispendenza con il quale dispone la cancellazione della causa. Per stabilire chi è il primo giudice adito e chi è il 2, bisogna guardare la no
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