Indice
- L'ordinamento giuridico
- L'ordinamento giuridico dello stato
- La pluralità degli ordinamenti giuridici
- La norma giuridica
- La struttura della norma. La fattispecie
- La sanzione
- Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili
- Fonti delle norme giuridiche
- Entrata in vigore della legge
- Abrogazione della legge
- Irretroattività della legge
- Successione di leggi
- L'applicazione della legge
- Interpretazione della legge
- Il rapporto giuridico
- Situazioni soggettive attive
- L'esercizio del diritto soggettivo
- Categorie di diritti soggettivi
- Interessi legittimi
- Situazione di fatto
- Situazioni soggettive passive
- Vicende del rapporto giuridico
- Il soggetto del rapporto giuridico
- La capacità giuridica
- La nascita e la morte
- Le incapacità speciali il concepito
- La capacità di agire, la minore età
- L'interdizione giudiziale, legale
- L'inabilitazione, l'emancipazione
- Amministrazione di sostegno
- Incapacità naturale e legale
- La legittimazione e la sede della persona
- Cittadinanza e posizione della persona nella famiglia
- Scomparsa assenza e morte presunta
- Gli atti dello stato civile
- Diritti della personalità, diritto alla vita, alla salute, al nome, all'integrità morale
- Enti soggettività giuridica, classificazione degli enti
- Associazione riconosciuta e non riconosciuta, la fondazione
- Separazione, divorzio, divorzio giudiziale, divorzio domanda congiunta
- Riforma del diritto di famiglia
- Matrimonio civile, vizi del consenso
- Matrimonio putativo, concordatario
- Matrimonio in generale, regime patrimoniale, comunione dei beni
- Filiazione legittima, adozione, filiazione naturale
- Unioni civili
- Le differenze con matrimonio e unioni civili
L'ordinamento giuridico
Ogni società, ogni comunità umana stabile non può vivere senza un complesso di regole che disciplinano i rapporti tra gli individui e senza apparati che si incaricano di fargli osservare. L'uomo è per sua natura portato a cercare l'aiuto e la collaborazione dei suoi simili. La cooperazione tra gli uomini rende realizzabili risultati che sarebbero raggiungibili per il singolo e assicura il soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi. Non qualsiasi forma di aggregazione umana, però, dà luogo ad una società.
L'ordinamento giuridico dello stato: la pluralità degli ordinamenti giuridici
Gli uomini danno vita a organizzazioni di vario tipo, per il perseguimento di fini specifici di differente natura: si pensi ai partiti politici, ai sindacati, o alle organizzazioni culturali, sportive o ricreative, alle confessioni religiose, eccetera. Tra tutte le forme di collettività la più importante è la società politica. Le società politiche hanno assunto forme diversissime nella storia: dalle comunità primitive dalla polis, agli imperi. Oggi è centrale la nozione dello Stato, che si identifica con una certa comunità di individui, ossia i cittadini di quello Stato che come tali si qualificano in base alle regole concernenti l'acquisto e la perdita della cittadinanza, stanziata in un certo territorio sul quale si dispiega la sovranità dello Stato, ed organizzata in base ad un certo sistema di regole ossia un ordinamento giuridico. Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta a un controllo di validità da parte di un'altra entità: tale è il caso, oltre dei singoli Stati, delle organizzazioni internazionali, della Chiesa cattolica e della comunità europea.
La norma giuridica
L'ordinamento di una collettività è costituito, come abbiamo visto, da un sistema di regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata della comunità. Ciascuna di queste regole si chiama norma. La giuridicità di una norma non è la conseguenza di qualche carattere peculiare ma dipendente dal fatto che vada considerata in base a criteri fissati da ciascun ordinamento, dotata di autorità in quanto inserita nel sistema giuridico e suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti i consociati. La norma giuridica si distingue dalla norma morale, anche quando l'una e l'altra abbiano un contenuto identico. Difatti, mentre ciascuna regola morale è assoluta, nel senso che trova solo nel suo contenuto la propria validità e quindi obbliga solamente l'individuo, che riconoscendone il valore, decide di seguirla, ed è perciò così autonoma, la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell'ambito dell'organizzazione di una collettività, essa si presenta come eteronoma, cioè imposta al singolo da altri, da un'autorità a lui esterna. I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti. Di solito la norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate ad entrare a far parte dell'ordinamento giuridico, e viene consacrata in un documento normativo. Non bisogna neppure confondere il concetto di norma giuridica con quello di legge. Per un verso infatti, la legge nel senso tecnico definito dalla carta costituzionale e dell'articolo due delle disposizioni sulla legge in generale, è un certo e definito tipo di atto normativo scritto che nel nostro ordinamento è elaborato da organi a ciò competenti secondo le procedure stabilite dalla carta costituzionale.
La struttura della norma. La fattispecie
La parte della norma che descrive l'evento che si intende regolare facendone discendere determinati effetti giuridici, si definisce fattispecie. Si parla di fattispecie astratta e di fattispecie concreta. Per fattispecie astratta si intende il fatto descritto ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica. Per fattispecie concreta, invece, si intende non un modello di evento configurato ipoteticamente, ma un determinato fatto o un complesso di fatti realmente verificatisi, rispetto ai quali la norma descrive gli effetti giuridici che ne derivano.
La sanzione
La sanzione minaccia l'osservanza spontanea della norma, attraverso una forma di coazione psicologica volta a dissuadere dal tenere comportamenti antigiuridici. Effettivamente spesso, accanto a norme di condotta, il legislatore prevede una risposta o reazione dell'ordinamento. La sanzione può operare in modo diretto, realizzando il risultato materiale che la legge prescrive, o in modo indiretto: in questo caso l'ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l'osservanza della norma o per reagire alla sua violazione.
Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili
Le norme di diritto privato si distinguono in derogabili o inderogabili. Si dicono inderogabili o cogenti quelle norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli. E, derogabili o dispositive sono le norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati. Così, ad esempio, l'articolo 1193 comma uno del codice civile attribuisce al debitore, che abbia più debiti nei confronti del creditore, la facoltà di dichiarare quando paga, quale debito intende soddisfare. Con la norma dispositivo il legislatore, ai fini della certezza del diritto, pone un criterio di disciplina nel caso in cui la volontà dei singoli non si è manifestata, ossia enuncia una regola corrispondente ad un modello abituale di regolamentazione di quel tipo di operazione economica, che tuttavia le parti possono, con una loro espressa manifestazione di volontà, rendere inoperante rispetto alla disciplina del loro rapporto. Il carattere cogente di una norma risulta spesso direttamente dalla sua formulazione ad esempio l'articolo 147 del codice civile qui afferma che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, oppure della previsione della nullità dell'atto compiuto in violazione di una norma o in contrasto con specifici limiti alla libertà dei privati di regolare i loro rapporti.
Fonti delle norme giuridiche
Per fonti legali di produzione delle norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti idonei a produrre diritto. Dalle fonti di produzione si distinguono le fonti di cognizione, ossia i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo, ad esempio la Gazzetta Ufficiale. Rispetto a ciascuna fonte, quando si tratti di un atto, si può individuare:
- L'organo investito del potere di emanare, ad esempio il parlamento, il governo.
- Il procedimento formativo dell'atto, come sempre il procedimento di emanazione di una legge costituzionale.
- Il documento normativo, la legge considerata nel suo testo.
- I precetti ricavabili dal documento, ossia determinando tramite l'interpretazione del testo il suo significato.
Entrata in vigore della legge: capitolo tre l'efficacia temporale delle leggi
Per l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si richiede, oltre all'approvazione da parte delle due camere:
- La promulgazione della legge da parte del presidente della Repubblica secondo l'articolo 73 della costituzione.
- La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- Il decorso di un periodo di tempo, detto vacatio legis, che va dalla pubblicazione all'entrata in vigore della legge e che di regola è di 15 giorni.
- La disciplina costituzionale è integrata dal testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.
Abrogazione della legge
Una disposizione di legge viene abrogata quando un nuovo atto dispone che ne cessi l'efficacia, per abrogare una disposizione occorre sempre l'intervento di una disposizione nuova di pari valore gerarchico. L'abrogazione può essere espressa o tacita. Si ha abrogazione espressa quando la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore, o suoi singoli articoli. Si ha un'abrogazione tacita, se in assenza di una dichiarazione esplicita volta a sancire l'abrogazione di disposizioni preesistenti, le norme posteriori sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti, si introducono una nuova regolamentazione dell'intera materia già regolata dalla legge precedente, la quale deve ritenersi assorbita e sostituita integralmente dalle disposizioni più recenti anche in assenza di una vera propria incompatibilità tra la vecchia e la nuova disciplina.
Irretroattività della legge
Una norma giuridica ricollega al verificarsi di una data fattispecie una certa conseguenza giuridica quale, ad esempio, l'acquisto, la perdita di un diritto, il sorgere o l'estinguersi di un obbligo, la successione a una sanzione, eccetera eccetera. La fattispecie, descritta in un astratto della norma, determina la conseguenza giuridica prevista quando si verificano i fatti astrattamente previsti da quella norma. L'irretroattività della legge deve considerarsi principio di civiltà giuridica in quanto posto a presidio della certezza del diritto e a garanzia dei consociati, la cui condotta non può essere valutata in base a regole introdotte ex post facto. La retroattività delle leggi di ambito privatistico non è invece in assoluto preclusa: a riguardo si è espresso in più occasioni la corte costituzionale ritenendo giustificata l'efficacia retroattiva della norma solo se è motivata dall'esigenza di tutelare i diritti e beni di rilievo costituzionale o tutelati dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e purché non abbia l'effetto di produrre ingiustificata disparità di trattamento o la lesione di legittima affidamenti. Efficace retroattiva hanno poi le cosiddette leggi interpretative, ossia le leggi emanate per chiarire il significato di norme antecedenti, e che quindi, si applicano tu tutti i fatti regolati da queste ultime, quand'anche anteriori all'emanazione della legge interpretativa.
Successione di leggi
In alcuni casi il legislatore ha cura di regolare il passaggio tra la legge vecchia e quella nuova con specifiche norme che si chiamano disposizioni transitorie. La soluzione dei problemi posti dal succedersi delle leggi non è sempre agevole, quando si tratta di fattispecie verificatasi anteriore all'entrata in vigore della modificazione normativa. La seconda legge nuova non estende la sua efficacia ai fatti definitivamente perfezionati sotto il vigore della legge precedente, allorché dei fatti stessi siano ancora precedenti gli effetti. La prima teoria viene in genere criticata in base a rilievo per cui non è sempre agevole la distinzione che si introduce tra diritto quesito, ossia già maturato nel patrimonio di un soggetto, e la semplice aspettativa dell'acquisto di un diritto, che si verifica quando la sequenza che ne determina l'insorgere e non si è ancora integralmente compiuta. La teoria del fatto compiuto comporta che la legge non si applica la fattispecie realizzata sia anteriormente alla sua entrata in vigore. La legge non si applica neppure ai rapporti esauriti al tempo della sua entrata in corso il termine fissato per la sua prescrizione estintiva, anche se una nuova norma, entrata in vigore successivamente al momento in cui la prescrizione di quel diritto già maturata disponesse un nuovo termine prescrizionale più lungo del precedente.
L'applicazione della legge
Per applicazione della legge s'intende la concreta realizzazione, nella vita della collettività, di quanto è ordinato dalle regole che compongono l'ordinamento giuridico. Pertanto, se si tratta di norme di organizzazione o di struttura, la loro applicazione consiste nella effettiva creazione degli organi previsti e nel loro funzionamento. Se si tratta di norme di condotta, la loro applicazione consiste nel non fare ciò che è proibito e nel fare ciò che è doveroso. In particolare il diritto privato regola l'agire degli individui nei rapporti tra loro. Tenere un comportamento coerente con le regole poste dall'ordinamento, prestare ad esse spontanea osservanza, è il primo modo di dare attuazione alle norme (es.: pagare un debito; rispettare la proprietà altrui, ecc.). Qualora la tutela del diritto individuale, di fronte alla sua lesione da parte di un altro soggetto, renda indispensabile il ricorso all'autorità giurisdizionale, è il giudice ad applicare la legge, pronunciando i provvedimenti (sentenza, ordinanza, decreto) previsti dal diritto processuale al fine di dare tutela al diritto sostanziale della parte istante.
L'interpretazione della legge. Il precedente giurisprudenziale
L'interpretazione è attività tipica del giurista, che deve confrontarsi con il testo normativo per comprenderne il valore precettivo, ossia la regola affermata dall'enunciato legislativo. Interpretare, si legge in Cicerone, consiste nel trarre un significato da segni oscuri (obscura explanare interpretando). Interpretare un testo, e in particolare un testo normativo, dunque, non vuol dire «accertare» (conoscere) un significato univoco che il testo in sé già esprimerebbe, bensì attribuire un senso, scegliere cosa si ritiene che il testo effettivamente significhi tra le plurime letture. L'attività di interpretazione non può mai, dunque, esaurirsi nel mero esame dei dati testuali. In primo luogo, infatti, non tutti i vocaboli contenuti nelle leggi possono essere definiti nelle leggi stesse: pertanto il significato che viene loro attribuito in ciascun contesto va ricavato da elementi extra-testuali. La norma interpretativa, come ogni altra norma giuridica, ha carattere vincolante: ossia il legislatore vuole che chi deve applicare la norma precedente le attribuisca il senso voluto dalla nuova disposizione. Questa ha, perciò, efficacia retroattiva: infatti essa chiarisce anche per il passato il valore da attribuire alla legge precedente.
Le regole dell'interpretazione
Non possiamo limitare l'interpretazione della legge con solo la lettura delle legge, soprattutto quando questa utilizza, come di frequente accade, le c.d. clausole generali: buona fede, buon costume, equità, forza maggiore, diligenza, giusta causa, e via dicendo; espressioni che obbligano non tanto ad un'operazione di astratta determinazione del loro significato, quanto ad una valutazione di specifica riferibilità al singolo caso, che nella sua concretezza e dinamicità è refrattario a lasciarsi inquadrare nelle rigide e aprioristicamente descrizioni delle fattispecie legali.
L'analogia
È impossibile che il legislatore riesca a disciplinare l'intero ambito dell'esperienza umana, per quanto possa essere attento e minuzioso. È inevitabile, infatti, che si presentino casi che nessuna norma di legge ha espressamente previsto e regolato (le c.d. lacune dell'ordinamento). Il problema delle lacune non può essere risolto da uno sforzo di previsione casistica: anzi una tecnica normativa esasperatamente analitica finisce per aggravare il rischio di incontrare casi non contemplati, rispetto ai quali rimane incerta la disciplina da applicare proprio perché il fenomeno materiale da regolare non rientra nella casistica predefinita. Dunque, il procedimento analogico consiste nell'applicare ad un caso non regolato (in quanto per esso non si è trovata nessuna norma che lo contempli, neppure ricorrendo ad una interpretazione estensiva della portata della norma che regola un caso simile) la disciplina prevista per un caso simile.
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