La norma giuridica e il rapporto giuridico
L’ordinamento giuridico e la norma giuridica
Il diritto e l’ordinamento giuridico
Il diritto è l’insieme delle regole che i cittadini sono obbligati ad osservare; inoltre vi è un complesso di regole che stabiliscono quali comportamenti devono o non devono essere osservati.
Queste regole di condotta possono essere sia:
- Regole sociali: l’essere leale tra gli amici.
- Vere norme giuridiche: inoltre essa è obbligatoria, provoca in caso di violenza l’applicazione di una sanzione.
Struttura e caratteristiche della norma giuridica
Dal punto di vista della struttura si possono individuare nella norma giuridica una parte definita “descrizione di una situazione”, mentre l’altra parte può essere definita l’affermazione di una conseguenza.
Riguardo alle caratteristiche della norma giuridica, inoltre essa è:
- Positiva: in quanto una regola di condotta che viene posta è riconosciuta dallo Stato.
- Relativa: nel senso che varia nel tempo e nello spazio.
- Coattiva: in quanto deve essere rispettata obbligatoriamente, in quanto se essa non viene rispettata, colui che l’ha commessa può subire una sanzione civile, amministrativa e penale.
- Generalità: in quanto essa si rivolge ad una pluralità di destinatari.
- Astratta: in quanto ha come oggetto una serie di fatti ipotetici.
Le norme giuridiche derogabili e inderogabili
Dal punto di vista dell’efficacia le norme giuridiche si distinguono in derogabili e inderogabili.
- Derogabili: contengono delle norme di condotta che i destinatari possono anche modificare disciplinando in modo diretto i loro rapporti giuridici.
- Inderogabili: le quali devono trovare applicazione anche contro la volontà dei destinatari.
Norme giuridiche perfectae, imperfectae e minus quam perfectae
In base alla sanzione, si distinguono tre norme giuridiche:
- Norma perfectae: sono le norme munite di una sanzione.
- Norma imperfectae: sono le norme non munite di una sanzione.
- Norma minus quam perfectae: sono le norme definite relativamente imperfette, in quanto munite di sanzioni non adeguate.
Norma giuridica precettive, proibitive e permissive
Dal punto di vista del contenuto della norma giuridica, vi sono tre norme giuridiche, quelle:
- Precettive: ovvero sono quelle che impongono determinati obblighi giuridici.
- Norme proibitive: sono quelle che, in luogo di un comportamento positivo, impongono un comportamento negativo.
- Norme permissive: sono quelle che concedono determinate facoltà ai consociati.
Le fonti del diritto
Il termine fonti del diritto ha un duplice significato: per fonti si intendono i testi che contengono le norme giuridiche, “fonti di cognizione”, ovvero da cui il cittadino ha la possibilità di conoscere l’esistenza e il contenuto della norma; mentre per “fonti di produzione” sono vere e proprie fonti del diritto in quanto solo da esse traggono origine le norme giuridiche.
La classificazione delle fonti
L’elencazione delle fonti del diritto inoltre possono essere classificate:
- Fonti costituzionali: includono la carta costituzionale, inoltre leggi di revisione costituzionale ai sensi dell’articolo 138 ed infine leggi costituzionali dove si pongono al vertice assoluto della gerarchia; la nostra Costituzione inoltre è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, essa inoltre si pone al vertice del sistema normativo, essendo fonte sovraordinata a tutte le altre fonti del diritto, dopodiché viene definita “costituzione rigida” in quanto non può essere modificata, solo attraverso un procedimento di revisione costituzionale ai sensi dell’articolo 138 c.c.
- Fonti dell’Unione europea: inoltre le fonti che si trovano al di sotto delle leggi costituzionali, esse non possono in alcun modo violare i principi dell’ordinamento italiano iscritti nella carta costituzionale. L’Italia ha aderito alla comunità economica europea denominata oggi “Unione Europea”, attraverso il trattato dell’Unione europea e il funzionamento viene affidato al Parlamento europeo la facoltà di emanare atti giuridici che incidono sugli ordinamenti nazionali, si tratta di:
- Regolamenti: atti che hanno una portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
- Direttive: che vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ovvero quello di impegnare i singoli Stati a realizzare gli obiettivi in esse previsti.
- Decisioni: obbligatorie in tutti i loro elementi, se designano tali destinatari sono obbligatorie soltanto nei confronti di questi.
- Fonti legislative ordinarie: la più alta espressione della volontà dello Stato, in cui lo Stato ha affidato il potere legislativo al Parlamento, esso comprende le leggi statali, gli atti aventi valore di legge e leggi regionali. Le leggi ordinarie inoltre non possono essere modificate o contraddire la Costituzione e devono osservare gli ordinamenti; nello stesso livello ci sono gli atti aventi forza di legge e sono i decreti legislativi e decreti legge, atti emanati dal Governo nei casi e nei limiti previsti dalla Costituzione.
- Fonti regolamentari: si tratta di atti adottati dal Governo definite appunto “fonti secondarie”, occupano un livello inferiore rispetto alla legge. La parola regolamento in questo ambito indica una fonte normativa secondaria subordinata rispetto alla legge, esistono diversi tipi di regolamenti emanati dal Presidente della Repubblica, essi sono:
- Regolamenti di esecuzione: norme previste dalla legge a fine di dettare norme specifiche per la sua corretta esecuzione.
- Regolamenti di attuazione e integrazione: essi sono adottati quando una disciplina è coperta da riserva di legge relativa, regolamento che favorisce una migliore applicazione di tale legge.
- Regolamenti indipendenti: adottati automaticamente dal Governo per regolamentare materie che non sono disciplinate da una fonte primaria.
- Regolamenti delegati: permettono di disciplinare con regolamento, oggetto già regolato dalla legge che su una materia coperta da riserva di legge.
- Regolamenti di attuazione delle direttive dell’Unione europea: in quanto le direttive dell’Unione europea possono essere recepite mediante regolamento, se così dispone la legge di delegazione europea.
- Regolamenti di organizzazione: ovvero come definisce la parola, tendono a dover organizzare le disposizioni dei regolamenti vigenti, nel senso che porta una corretta esecuzione all’interno del nostro ordinamento.
- Regolamenti statali: quando vengono emanati da un organo dell’amministrazione statale.
- Regolamenti locali: quando vengono emanati da un comune, provincia, ed infine una regione.
- Fonti consuetudinarie: può essere definita come un comportamento costante, uniforme, tenuto dai consociati per un congruo periodo di tempo. Inoltre la consuetudine va vista come una fonte non scritta ovvero comportamenti umani o quei fatti socialmente rilevanti cui l’ordinamento attribuisce.
Coordinamento delle fonti
Le antinomie sono utilizzate per risolvere i possibili conflitti tra le fonti:
- Principio gerarchico.
- Principio cronologico.
- Principio di competenza.
Efficacia e interpretazione della norma giuridica
Le norme giuridiche hanno un campo spaziale, ovvero la nostra Costituzione e le leggi costituzionali del nostro ordinamento si applicano nello spazio costituito da un territorio italiano, norme giuridiche la cui portata spaziale è limitata.
Entrata in vigore della norma giuridica
Il procedimento di formazione di una legge si perfeziona a seguito dell’approvazione della stessa da parte del Parlamento e dalla sua promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica.
Affinché la legge entri in vigore dopo la promulgazione vi è la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alla quale i cittadini vengono informati di tale legge approvata ed ha una portata a conoscenza di 15 giorni, dopodiché applicabile, periodo che viene definito “vacatio legis”.
Perdita di efficacia della norma giuridica
La durata delle norme non è di solito prevista alle leggi, i fatti a seguito dei quali le norme cessano di avere efficacia sono:
- Abrogazione: inoltre essa può essere sia tacita che espressa:
- Tacita: quando manca nella legge successiva una tale dichiarazione formale ovvero sono incompatibili o costituiscono una regolamentazione dell’intera materia già regolata dalla legge precedente.
- Espressa: quando la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore o suoi singoli articoli.
- Dichiarazione di incostituzionalità: non costituisce abrogazione ma bensì annullamento, sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale che dichiari illegittimità costituzionale di una disposizione di legge.
- Referendum abrogativo: potere di abrogazione espressa attraverso il referendum popolare, tale strumento non è utilizzabile per abrogare leggi in materia di bilancio, tributaria, amnistia, indulto nonché le leggi di autorizzazione a rettificare trattati internazionali.
L’interpretazione delle norme
L’applicazione della norma giuridica consiste nell’individuare e nell’assegnare a un caso concreto la disciplina che gli compete.
L’interpretazione è il primo passo per l’applicazione della legge, attività volta a chiarire il significato delle disposizioni normative. Inoltre esistono diversi tipi di interpretazione:
- Interpretazione giudiziale: è quella proveniente dagli organi deputati all’esercizio della funzione giurisdizionale.
- Interpretazione dottrinale: tale tipo di interpretazione è studiata da cultori in materie giuridiche.
- Interpretazione autentica: scopo di chiarire il significato della norma.
Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive
Il rapporto giuridico
Il rapporto giuridico come una relazione tra due o più persone regolate dal diritto oggettivo, ad esempio tra un creditore e un debitore vi è il diritto del debitore di portare a termine la prestazione, ovvero ad adempiere la prestazione nelle mani del creditore.
Le situazioni giuridiche soggettive
Le situazioni giuridiche soggettive attribuiscono ad un determinato soggetto il potere di fare o non fare qualcosa nei confronti di un’altra persona. Esistono due tipi di situazioni:
- Situazioni giuridiche attive, quando un soggetto ha diritto, potere o facoltà nei confronti di un’altra persona ovvero denominata debitore.
- Situazioni giuridiche passive, quando si hanno doveri, obblighi nei confronti di altre persone ovvero denominate creditori.
Il diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è il potere di un soggetto di far valere il proprio interesse riconosciuto e tutelato da una norma dell’ordinamento giuridico, esso quindi è il potere di agire per la soddisfazione del proprio interesse.
I diritti soggettivi possono essere classificati:
- Diritti patrimoniali: sono i diritti oggettivi che hanno un contenuto economico, cioè qualificabili in denaro.
- Diritti non patrimoniali: attribuiscono ad un titolare una qualità di carattere non economico.
- Diritti assoluti: che possono essere fatti valere nei confronti di chiunque e tutti hanno il dovere di non turbare il godimento.
- Diritti relativi: sono diritti oggettivi che il titolare può far valere solo nei confronti di persone determinate.
- Diritti reali: attribuiscono al titolare un potere diretto su una cosa per la soddisfazione di un proprio interesse.
- Diritti di obbligazione: un soggetto detto creditore ha il diritto di esigere una prestazione da un altro soggetto denominato debitore.
- Diritti trasmissibili: possono essere trasferiti da un soggetto all’altro.
- Diritti non trasmissibili: non possono essere trasferiti.
Acquisto e successione nel diritto soggettivo
L’acquisto indica il fenomeno al quale un diritto soggettivo entra a far parte della complessiva situazione giuridica facente capo ad una persona. A seconda del titolo che ne costituisce il fenomeno, l’acquisto può essere a titolo originario ed a titolo derivativo:
- Titolo originario: un soggetto diventa titolare di un diritto soggettivo senza che il diritto gli venga trasferito da un’altra persona, ad esempio usucapione di un bene.
- Acquisto a titolo derivativo: un soggetto diventa titolare di un diritto soggettivo in quanto il diritto gli viene trasferito o ceduto dal precedente titolare, inoltre ad esso si intende quel diritto che da una persona passa ad un’altra.
Colui che effettua la successione perde il diritto viene chiamato “dante causa”, mentre colui che acquista il diritto dalla persona da cui è stata ceduta si chiama “avente causa”. La successione può essere:
- Successione tra vivi: quando un diritto si trasferisce da una persona all’altra mentre sono ancora vivi.
- Successione a causa di morte: quando un diritto viene trasferito ad un nuovo titolare dopo la morte del precedente titolare.
- Successione testamentaria: l’opera che il defunto ha lasciato alle disposizioni di una ultima volontà ovvero il “testamento”.
- Successione legittima: la legge che attribuisce alle persone l’eredità.
Inoltre la successione può avvenire anche:
- Titolo universale, cioè quando una persona subentra nell’intera posizione giuridica patrimoniale del dante causa, si parla nel caso di una fusione societaria.
Inoltre la successione può avvenire ancora:
- Titolo particolare, ovvero quando una persona subentra solo in un determinato rapporto.
Perdita ed estinzione del diritto soggettivo
Un diritto soggettivo si può acquistare, ma si può anche perdere ed estinguere. La causa che può determinare la perdita di un diritto soggettivo è la cosiddetta alienazione che consiste nel trasferimento volontario o coattivo.
Riguardo all’estinzione del diritto soggettivo, può:
- Rinuncia da parte di un titolare.
- Prescrizione.
- Decadenza.
Rinuncia
Si ha rinuncia quando il titolare del diritto soggettivo decide volontariamente di privarsi di tale diritto senza trasferirlo ad altre persone.
Prescrizione
Si realizza la prescrizione, quando un diritto soggettivo si estingue a causa del fatto che il titolare non lo esercita per il periodo di tempo stabilito dalla legge, ai sensi dell’articolo 2943 c.c.; inoltre la prescrizione viene considerata imprescrittibile, quindi la proprietà ad esempio non si perde per non uso, ma si perde per l’usucapione altrui.
I requisiti perché un diritto cada in prescrizione, sono:
- L’esistenza di un diritto che poteva essere esercitato.
- Mancato esercizio di un diritto da parte del titolare.
- Decorso del tempo stabilito dalla legge.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’articolo 2935 c.c.; inoltre il termine della prescrizione ordinaria come stabilisce l’articolo 2943 c.c., è di dieci anni, la legge inoltre dispone che il termine della prescrizione più breve, è di cinque anni, per termini di prescrizione più lunghi ricordiamo che i diritti reali su cosa altrui si prescrivono in venti anni.
Sospensione della prescrizione
Qualora il diritto in questione non può essere esercitato, inizialmente o per un periodo di tempo si configura il fenomeno della “sospensione della prescrizione”, in quanto risulta difficile o impossibile esercitare tale diritto, i casi di sospensione della prescrizione sono sia a condizione del titolare o dal rapporto tra le parti.
- Condizione del titolare: nei confronti dei minori o degli interdetti per infermità di mente, oppure in tempo di guerra.
- Rapporto tra le parti: ovvero tra coniugi, tra chi esercita la responsabilità genitoriale, persone che vi sono sottoposte, oppure tra erede ed eredità accettata con beneficio di inventario.
Interruzione della prescrizione
Si ha l’interruzione della prescrizione ogni volta che il titolare del diritto cessa di essere inerente ed esercita il proprio diritto, poiché possa realizzarsi l’interruzione della prescrizione è necessario che il titolare del diritto compia un atto dal quale risulti evidente la volontà di esercitare il diritto. La prescrizione è interrotta ai sensi dell’articolo 2943 c.c.:
- Dalla notificazione di un atto con cui inizia il giudizio.
- Della domanda proposta nel corso di un giudizio.
- Da ogni atto che vada a costituire in mora al debitore.
- Dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Decadenza
Nelle situazioni giuridiche incerte inoltre sono previsti termini di decadenza, entro i quali i soggetti titolari sono costretti ad esercitare i loro diritti, pena la perdita degli stessi, essa inoltre è disciplinata dall’articolo 2964 c.c., dove si caratterizza per il fatto di impedire la nascita o l’esercizio di un diritto se non si soddisfano entro un determinato tempo certe condizioni.
Il termine di decadenza inoltre può essere stabilito dalle parti a due condizioni:
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