Concetti Chiave

  • La limitazione risarcitoria è uno strumento che riduce gli oneri economici per l'armatore, previsto dal Codice della navigazione e dalla Convenzione di Londra del 1976.
  • Il debito dell'armatore può essere limitato a una somma pari al valore della nave al momento della richiesta risarcitoria, o all'ammontare del nolo e altri proventi del viaggio.
  • Il valore della nave per il risarcimento è calcolato alla fine del viaggio, escludendo altri valori, e la somma limite può variare in base a specifici parametri percentuali.
  • Se il valore della nave diminuisce del 20% rispetto a quello iniziale, tale differenza rappresenta la somma limite dovuta dal danneggiato; se aumenta del 40%, l'armatore deve corrispondere tale importo.
  • Il beneficio della limitazione risarcitoria viene perso in caso di dolo o colpa grave da parte dell'armatore, escludendo quindi la protezione offerta da questo istituto.

Strumento di limitazione risarcitoria

Per incentivare l’impresa di navigazione, il C.n. ha configurato uno strumento volto a ridurre gli oneri economici che possono gravare sull’armatore. Si tratta dell’istituto della limitazione risarcitoria. Essa è prevista sia dal Codice della navigazione sia dalla Convenzione di Londra del 1976, che però si esprimono in maniera nettamente diversa:

Dettagli sulla somma limite

L’articolo 275 C.n. consente all’armatore, qualora ricorrano determinati presupposti, di contenere il proprio debito entro i limiti di una determinata somma di denaro. In questi casi, dunque, egli non è tenuto a pagare integralmente la cifra richiesta dal soggetto danneggiato. Il codice consente di individuare una somma limite di denaro, oltre la quale l’armatore non deve più alcunché. L’armatore può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore della nave al momento della richiesta risarcitoria e comunque prima della fine del viaggio, all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Il nolo è il corrispettivo che l’armatore percepisce ogni qualvolta concluda o un contratto di noleggio di nave o un contratto di trasporto. I proventi del viaggio possono essere di vario genere; un esempio è costituito dal compenso che l’armatore riceve qualora la nave presti soccorso.

Valore della nave e risarcimento

A proposito del valore considerato, nel caso in cui il passeggero (soggetto danneggiato) chiede il risarcimento una volta che il viaggio è stato concluso, si deve prendere in considerazione il valore che la nave aveva alla fine del viaggio stesso: non possono essere presi in considerazione altri valori.La fine del viaggio rappresenta il termine ultimo otre il quale non si può calcolare un valore diverso. La disciplina a tal proposito è molto complessa: il codice prevede che se il valore intermedio o finale della nave risulta inferiore del 20% rispetto a quello iniziale, la differenza (20%) rappresenta la somma limite, cioè il corrispettivo dovuto dall’armatore al danneggiato. Se, ad esempio, una nave prima di un viaggio vale 100000 euro e alla fine ne vale 0, l’armatore dovrà al danneggiato 20000 euro.

Condizioni per la limitazione risarcitoria

Il codice stabilisce altresì che, qualora il valore intermedio o finale della nave risulti superiore al 40% rispetto a quello iniziale, la differenza (40%) costituisce la somma limite. In questa seconda ipotesi, dunque, se nel corso del viaggio il valore della nave aumenta del 40%, l’armatore dovrà corrispondere questo importo (40%) al danneggiato.

L’istituto della limitazione risarcitoria opera esclusivamente nel caso in cui non sussistano il dolo oppure la colpa grave dell’armatore: la somma limite è infatti un beneficio che viene perso nel caso in cui ci siano condotte dolose o gravemente colpose da parte di questi.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è lo scopo principale dello strumento di limitazione risarcitoria per l'armatore?
  2. Lo strumento di limitazione risarcitoria è stato creato per incentivare l’impresa di navigazione, riducendo gli oneri economici che possono gravare sull'armatore, come previsto dal Codice della navigazione e dalla Convenzione di Londra del 1976.

  3. Come viene determinata la somma limite che l'armatore deve pagare in caso di risarcimento?
  4. La somma limite è calcolata in base al valore della nave al momento della richiesta risarcitoria, o all'ammontare del nolo e di altri proventi del viaggio, come stabilito dall'articolo 275 del Codice della navigazione.

  5. Quali sono le condizioni per applicare la limitazione risarcitoria?
  6. La limitazione risarcitoria si applica solo se non ci sono dolo o colpa grave da parte dell'armatore; in caso contrario, il beneficio della somma limite viene perso.

  7. Come si calcola la somma limite se il valore della nave cambia durante il viaggio?
  8. Se il valore intermedio o finale della nave è inferiore del 20% rispetto a quello iniziale, la differenza rappresenta la somma limite. Se invece il valore aumenta del 40%, questa differenza costituisce l'importo da corrispondere al danneggiato.

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