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Concetti Chiave

  • Inizialmente, i giudici consideravano illegittimo ogni sciopero, ritenendo che causasse un danno ingiusto all'impresa.
  • Diverse sentenze fondamentali negli anni settanta hanno cambiato l'interpretazione giuridica del diritto di sciopero, definendo nuovi assetti normativi.
  • I datori di lavoro possono limitare i danni causati dallo sciopero, esercitando la libertà d'iniziativa economico-privata per proteggere la produttività aziendale.
  • La giurisprudenza ha valutato la legittimità delle azioni imprenditoriali contro forme anomale di sciopero, come quello a scacchiera.
  • È stata riconosciuta la legittimità della messa in libertà dei lavoratori non scioperanti secondo l'articolo 1464 del Codice civile, permettendo una riduzione dell'obbligo retributivo.

Interpretazione giuridica degli scioperi

In un primo momento, i giudici considerarono illegittima ogni manifestazione di sciopero, ritenendo che esse causassero un danno ingiusto all’impresa, configurandosi pertanto come illecito contrattuale.

A fronte di questa interpretazione che la giurisprudenza ha dato nel corso degli anni settanta, si sono susseguite diverse sentenze «spartiacque», così definite perché fondamentali per definire l’assetto giuridico del diritto di sciopero.

Diritto dell'impresa e sciopero

Dal canto suo, il datore di lavoro può agire per limitare i danni derivanti da un’azione di sciopero. L’impresa è legittimata, nell’esercizio della libertà d’iniziativa economico-privata (art. 41 Cost.), ad assumere comportamenti volti a limitare l’impatto dello sciopero sulla produttività dell’azienda. Alcuni ordinamenti giuridici di Civil Law ritengono che l’impresa disponga di un vero e proprio diritto a limitare i danni derivanti dallo sciopero. Si tratta del «principio della parità delle armi», secondo il quale analoghi strumenti di conflitto a quelli sindacali devono essere riconosciuti all’imprenditore, al fine di consentirgli di tutelare il patrimonio aziendale.

Legittimità delle azioni imprenditoriali

La giurisprudenza è stat chiamata a pronunciarsi sulla legittimità o meno delle azioni che l’imprenditore pone in essere per evitare l’efficacia delle forme anomale di sciopero (ad esempio quello a scacchiera). Dinanzi alle suddette, i datori hanno adottato la tecnica della messa in libertà dei lavoratori, cioè della estromissione temporanea dei lavoratori che, pur non scioperando, non sono utilizzabili in modo proficuo dall’impresa perché lo sciopero dei colleghi arresta la catena di montaggio. Tale atteggiamento è legittimato dall’art. 1464 del Codice civile, secondo il quale quando la prestazione diventa impossibile, anche solo parzialmente, il creditore può ridurre l’obbligo retributivo o ritenere che la prestazione sia inutile e pertanto non retribuire il lavoratore.

Pertanto, la giurisprudenza si è pronunciata affermando la legittimità della messa in libertà del lavoratore ai sensi dell’articolo 1464 del Codice civile.

Domande da interrogazione

  1. Qual è stata l'interpretazione iniziale dei giudici riguardo agli scioperi?
  2. Inizialmente, i giudici consideravano illegittima ogni manifestazione di sciopero, ritenendola causa di danno ingiusto all’impresa e configurandola come illecito contrattuale.

  3. Come può un datore di lavoro limitare i danni derivanti da uno sciopero?
  4. Il datore di lavoro è legittimato a adottare comportamenti per limitare l'impatto dello sciopero sulla produttività, avvalendosi del "principio della parità delle armi", che riconosce all'imprenditore strumenti di conflitto analoghi a quelli sindacali.

  5. Qual è la posizione della giurisprudenza riguardo alla messa in libertà dei lavoratori durante uno sciopero?
  6. La giurisprudenza ha affermato la legittimità della messa in libertà dei lavoratori, in base all'art. 1464 del Codice civile, quando la prestazione diventa impossibile, anche solo parzialmente, a causa dello sciopero dei colleghi.

Domande e risposte

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